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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 657/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Annalisa Tarditi, in forza di procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Torino, Corso Re Umberto n. 44 – FAX:
– PEC: P.IVA_1 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa in CP_1 C.F._2 proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 12 – Fax: 011.885602 – PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 17.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della impugnata
Sentenza n. 4796/2021 del Tribunale di Torino, pubblicata il 30/10/2021 e non notificata, nella causa RG n. 24156/2018, e dell'Ordinanza istruttoria del giorno 11 gennaio 2021, respinta ogni contraria istanza o deduzione IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado in sede in memoria ex art. 183 n. 2 e, in controprova, nella memoria ex art. 183 n. 3 da intendersi qui integralmente trascritte.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere le conclusioni formulate in primo grado e sopra riportate e per
l'effetto:
- In riforma della Sentenza impugnata accertare che non si è realizzata
l'invocata risoluzione di diritto (e che non si possa pronunciare quella giudiziale) e che quindi la committenza ha esercitato il diritto di recesso.
- Dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., parte convenuta al pagamento delle opere realizzate da parte attrice, decurtato quanto già versato, e così per un ammontare complessivo di € 221.683,61 totale (così come evidenziato dal consulente tecnico di parte attrice) invece che la somma di € 2.169,18 concretamente riconosciutagli ovvero in quella veriore ritenuta di giustizia.
- In subordine riconoscere in favore di parte appellante la somma ulteriore di € 104.716,53 oltre IVA (calcolata sulla base del raffronto tra il SAL 2 e il
SAL 3) in aggiunta a quella di € 2.169,18 riconosciuta in Sentenza.
- Accertare e dichiarare che l'Avv. si è appropriata dei beni CP_1 di proprietà attorea e, per l'effetto condannare, l'appellata al risarcimento del danno consistente in € 37.568,00 per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà della (così come quantificato nella CP_2 consulenza tecnica espletata), e nella somma che sarà ritenuta di giustizia per le ulteriori componenti patrimoniali e non patrimoniali descritte in narrativa il tutto salva veriore e diversa quantificazione in corso di causa ed oltre a rivalutazione ed interessi legali al saldo.
- Accertare e dichiarare che l'Avv. è inadempiente rispetto CP_1 all'obbligazione contrattuale ex art. 1671 CC e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da inadempimento, danni tutti patiti e patiendi
pag. 2/27 dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi, da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.
- Respingere ogni contraria domanda, istanza o deduzione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita,
Ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa,
Previa ammissione degli incombenti istruttori già dedotti in primo grado e deducendi;
Così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza nr. 4796/2021 pronunciata dal Tribunale di
Torino e pubblicata il 02.11.2021.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata contraria ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avversario gravame, contenere l'eventuale condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto, equo e provato ed al minimo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n.q. di titolare della - cessata - ditta Individuale Parte_1
CO.EDI.S conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Torino, CP_1
deducendo:
[...]
-di avere stipulato con la , in data 26.9.2008, un contratto avente CP_1 ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della stessa sito in Trofarello, Via XXV Aprile n. 22;
-che l'iniziale termine di conclusione dei lavori al 30.11.2009 era stato differito al 31.12.2009 e successivamente ulteriormente differito;
pag. 3/27 - che i lavori venivano iniziati in ritardo e che altresì venivano richieste ingenti variazioni e modifiche con conseguente slittamento delle tempistiche di lavoro;
- che, con raccomandata 22.01.2010, la Porta aveva comunicato l'intenzione di applicare la penale concordata per la mancata puntuale consegna dell'immobile ristrutturato e che, con raccomandata
06.04.2010, era stata comunicata dalla parte convenuta la risoluzione contrattuale;
- che tale missiva era stata contestata dallo deducendo Parte_1
l'imputabilità del ritardo al mancato pagamento di acconti in fase di avanzamento dei lavori, e che la risoluzione andasse, pertanto, interpretata quale recesso del committente;
- che, a seguito di scambio di corrispondenza, veniva vietato l'accesso al cantiere per il recupero dei materiali di proprietà attorea ivi presenti e specificamente elencati in atto di citazione successivamente trattenuti dalla convenuta e dalla stessa utilizzati;
- che lo stato di consistenza dei lavori era stato formalizzato con apposito verbale del 08.04.2010 e che dallo stesso risultava la pressoché totale avvenuta esecuzione delle opere edili ed impiantistiche previste in capitolato, oltreché delle opere edili ed impiantistiche non previste in capitolato e via via incluse nei preventivi integrativi predisposti da ed accettati dalla committenza successivamente CP_2 alla stipula del contratto di appalto;
-che la Porta aveva corrisposto alla l'importo di € 488.950,00 CP_2
(I.V.A. compresa), per i lavori compiuti nell'ambito del contratto d'appalto, mentre il valore delle opere realizzate era notevolmente superiore ammontando a non meno di € 471.204,29 oltre IVA;
- che a tale importo andavano aggiunti il corrispettivo della manodopera per le opere extra per € 177.776,00 oltre iva, il pagamento della somma di € 40.000,00 oltre iva per il materiale impiegato per le lavorazioni extra, il pagamento dell'indennizzo per il mancato guadagno stimato in
€ 90.000,00 oltre I.V.A., l'importo di € 48.448,00 a titolo di risarcimento pag. 4/27 del danno per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà oltre agli ulteriori danni patrimoniali ed extrapatrimoniale ex art. CP_2
1971 c.c.
In diritto, parte attrice eccepiva la nullità delle clausole contenute negli artt. 9 e 10 del contratto di appalto, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1971 c.c. e la qualificazione come appropriazione indebita della condotta di parte attrice che aveva impedito il ritiro di attrezzature e materiali di proprietà CP_3
Si costituiva in giudizio la Porta deducendo:
- la legittimità della risoluzione di diritto intimata con raccomandata
06.04.2010 per violazione del termine essenziale di consegna delle opere, per violazione di ulteriori norme contrattuali e per mancata ottemperanza alle diffide ad adempiere;
- la legittimità della risoluzione per inadempimento contrattuale sia essa ex art. 1453-1455-1456-1457 c.c. che ex art. 1667-1668 c.c. che per violazione specifica degli artt. 1,3,4,7,9,10,11,12,13 del contratto di appalto del 26.9.2008;
- l'insussistenza del reato di appropriazione indebita.
In via riconvenzionale, la Porta avanzava domanda risarcitoria in ragione dell'applicabilità della penale di cui all'art. 9 del contratto per € 3.7200,00; domanda di risoluzione di diritto e, in subordine, domanda di risoluzione ex art. 1453 -1455 c.c., domanda di risarcimento dei danni, per l'importo di €
3.115,20, per l'affitto mensile di spazio ad uso transitorio di self storage
Easy Box a decorrere dall'aprile 2010 ove erano stati ricoverati beni e nuovi elementi di arredo che avrebbero dovuto essere consegnati nell'immobile di Trofarello già nel febbraio / marzo 2010 e per il mancato completamento dei lavori da quantificarsi, in via equitativa, in non meno di
€ 30.000,00.
Chiedeva altresì la chiamata in causa del direttore dei lavori, Arch.
[...]
, istanza rigettata dal Tribunale con decreto datato 29.01.2019. CP_4
pag. 5/27 Interveniva volontariamente in giudizio , coniuge della , Persona_1 CP_1 che aveva gestito per conto della moglie i rapporti con l'appaltatrice e la direzione dei lavori.
Con sentenza del 28.11.2019, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. del e condannava lo stesso a Per_1 rifondere, a parte attrice le spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U., e il Tribunale con sentenza n.
4796/21 del 30.10.2021 così statuiva:
“ACCOGLIE la domanda di risoluzione di diritto del contratto 26.9.2008 proposta dalla parte convenuta;
CP_1 previa compensazione delle reciproche obbligazioni, in accoglimento della domanda di condanna al pagamento del residuo importo di € 5649,18 a favore dell'attore per le opere eseguite e della Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 3480 per penale contrattuale a favore della convenuta , ND parte CP_1 convenuta al pagamento della differenza di € 2169,18 a CP_1 favore della parte attrice;
Parte_1
RESPINGE ogni altra domanda proposta da ciascuna delle parti e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni per contratto di deposito proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con CP_1 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.04.2024, precisate le conclusioni così come riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea declaratoria di risoluzione di diritto del contratto e violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1326, 1346, 1349,
1456, 1460 e 1576 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
pag. 6/27 A fondamento del motivo di gravame, l'appellante deduce come le continue variazioni apportate dalla committente al contratto di appalto datato 26.09.2008 avrebbero, di fatto, modificato l'oggetto dello stesso con conseguente perdita di validità di tutte le clausole, ivi compresa la clausola risolutiva di cui all'art. 10.
Sotto altro profilo rileva come la risoluzione di diritto comunicata dalla
Porta con raccomandata del 06.04.2010 non si sarebbe comunque verificata, in quanto la stessa appellata con successiva missiva del
28.04.2010 nel manifestare la volontà di addivenire ad una “consensuale risoluzione del contratto di appalto” avrebbe di fatto esercitato il diritto di recesso.
Infine, l'appellante ribadisce l'eccezione di inadempimento della CP_1 rispetto ai pagamenti pattuiti.
L'appellante asserisce, in definitiva, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si sarebbe “realizzata l'invocata risoluzione di diritto” avendo “la committenza .. esercitato il diritto di recesso”.
Ciò posto, la censura è inammissibile perché l'appellante si è limitata a censurare la risoluzione di diritto del contratto operato dal primo giudice, invocando il recesso della committente, senza svolgere alcuna argomentazione finalizzata a dimostrarne l'erroneità e le ragioni per cui si sarebbe verificato il recesso (non certo desumibile dalla mera citazione delle missiva della del 28.04.2010) nonché le conseguenze che CP_1 sarebbero derivate da un diverso sciglimento del rapporto inter partes.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1326,
1346, 1349, 1382,1460,1676 e 2730 c.c. e artt. 115 e 166 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto valida ed efficace la penale per ritardata ultimazione dei lavori di cui all'art. 9 del contratto di appalto.
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile la penale sui seguenti presupposti:
pag. 7/27 - risulta non contestato che le parti avevano, su comune accordo, prorogato al 31.12.2009 la data di ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 26.09.2008;
- con lettera datata 11.01.2010 lo , ammetteva di aver avuto Parte_1 sopraggiunte difficoltà operative e pur adducendo altre cause, riconosceva non solo il ritardo rispetto al nuovo termine pattuito del
31.12.2009, ma anche l'applicabilità della penale, proponendo di compensare il risarcimento per il primo mese di ritardo con la voce
NP1 incluso nel preventivo Opere Extra Capitolato 1 relativa al rifacimento delle solette del marciapiede perimetrale;
- pur avendo la committente richiesto all'appaltatore importanti variazioni del progetto iniziale, la penale come pattuita conservava la sua efficacia perché le parti, di comune accordo, avevano prorogato al
31.12.2009 la data di ultimazione dei lavori, (Cass Civ. n. 9152/2019 e n. 20484/2011) nonché in quanto dal tenore della nota datata
11.02,2010 lo risultava non avere rispettato il termine Parte_1 essenzialmente per causa allo stesso imputabile;
- per il periodo successivo all'11.01.2010 non sarebbero intervenute ulteriori “notevoli ed importanti variazioni del progetto” idonee a comportare l'inefficacia della penale;
- i lavori, alla data di invio della comunicazione della risoluzione contrattuale (06.04.2010), non erano ultimati come emerge sia dal SAL redatto dall'Arch in data 08.04.2010 sia dalla documentazione CP_4 fotografica prodotta in atti – riportante data certa ritraendo il frontespizio del quotidiano La Repubblica edizione del 06.04.2010; tale documentazione attesta la mancanza di finiture interne ed esterne stante la presenza di ponteggi e murature interne in stato di rustico di cantiere;
- in particolare, le fognature realizzate a una profondità più che doppia rispetto al progetto originario e le opere oggetto del consuntivo del
06.04.2010 risultano, come rilevato dalla disposta CTU, del tutto ininfluenti rispetto al ritardo lamentato dalla nell'esecuzione delle CP_1
pag. 8/27 opere, motivo per cui le variazioni riportate al progetto originario non erano tali da terminare un mutamento dell'originario piano dei lavori e così determinare la perdita di efficacia della penale.
Ritenuta la validità della penale come contrattualmente pattuita, il primo giudice ha accolto l'eccezione di manifesta eccessività della stessa, ritenendo congruo ridurre l'importo a 1/10, passando così da € 60 al giorno rispetto ad € 600 giornalieri pattuiti. Pertanto, considerando un ritardo totale di giorni 58 la liquidazione è risultata pari ad € 3.480,00
(€60,00 x 58).
L'appellante si duole del riconoscimento “tout court” della penale in favore della committenza, deducendo l'inoperativa della stessa per aver il
Tribunale erroneamente valorizzato la comunicazione datata 11.01.2010, attribuendo alla stessa valore di confessione giudiziale.
Rileva l'appellante come detta missiva, partendo dalla premessa di obiettive difficoltà determinate in gran parte da eventi non imputabili alla ditta appaltatrice, di fatto contiene una proposta di accordo per la prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che le dichiarazioni contenute nella missiva in disamina non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c, integrando gli estremi di un vero e proprio atto negoziale, ossia una proposta di accordo per regolare la sopravvenuta impossibilità di ultimazione dei lavori nei termini pattuiti a causa delle continue modifiche al progetto originario nonché alle frequenti intromissioni da parte del marito della , . CP_1 Persona_1
Il Tribunale, nel riconoscere la validità della penale avrebbe inoltre disatteso il dettato dell'art. 2734 c.c., ai sensi del quale le dichiarazioni aggiunte alla confessione e tendenti ad inficiarla fanno piena prova se l'altra parte non le contesta.
In definitiva, l'appellante si duole che il primo giudice, minimizzando tutte le nuove opere in variante commissioniate, abbia ritenuto che il contenuto della missiva 11.01.2020 valesse quale ammissione di responsabilità dell'impresa per il ritardo nella consegna dei lavori, nonché accettazione di validità della clausola penale.
pag. 9/27 Sotto altro profilo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale considerato che le opere extra rientrassero nella nozione di
“notevoli ed importanti variazioni” tali da far venire meno la penale.
Il motivo di appello è infondato.
Quanto all'interpretazione proposta dall'appellante della missiva datata
11.01.2010 la stessa non trova base alcuna né nelle parole utilizzate nella scrittura, né in un loro esame congiunto con l'insieme del materiale probatorio in atti.
Difatti, nella missiva in disamina, l'appellante conferma l'impossibilità di rispettare la data di ultimazione dei lavori, prorogata inter partes al
31.12.2009, imputando il ritardo “alla sottovalutazione dei tempi necessari all'esecuzione delle opere extra capitolato”, al tardivo rifacimento della scala interna, allo slittamento di alcune lavorazioni a causa di condizioni climatiche avverse e, “obiettivamente” , a sopraggiunte difficoltà operative allo stesso imputabili a causa “ del ridotto numero di addetti al cantieri”.
Nella medesima nota lo nel dichiararsi disponibile a continuare le Parte_1 opere, riconosce espressamente di essere soggetto a penale, e propone alla committente di “poter estinguere le penali previste dall'art. 9 comma 4 del contratto di appalto” mediante detrazione del relativo importo con le
“opere preventivate ancora da realizzare o in corso di realizzazione”.
Come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, nello scritto del
11.01.2010 lo , “quale professionista in grado di valutare Parte_1
l'incidenza degli imprevisti lavorativi”, abbia espressamente riconosciuto il ritardo nell'ultimazione dei lavori imputandolo “obiettivamente” alla carenza di addetti al cantiere.
Nella medesima missiva l'appellante, nel fare riferimento alla penale prevista dall'art. 9, comma 4, del contratto di appalto, riconosce espressamente l'applicabilità della penale, proponendo di compensare l'importo della stessa, per il solo mese di gennaio 2010, con quanto dovuto dalla committenza per opere in fase di realizzazione e/o da realizzare, opere che si premura di indicare nel terzultimo capoverso della nota.
pag. 10/27 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dette dichiarazioni, relativamente all'efficacia e applicabilità della penale, hanno natura confessoria, sussistendo sia l'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza e volontà dello di riconoscere la propria Parte_1 responsabilità per il ritardo nella consegna dei lavori, senza nulla imputare alla , sia l'elemento oggettivo consistente nel riconoscimento della CP_1 penale a favore della committente.
La diversa interpretazione della missiva voluta dall'appellante appare del tutto destituita di fondamento non potendosi qualificare la stessa quale proposta negoziale per il prosieguo dei lavori, trattandosi di dichiarazione con la quale l'appellante, di fatto, ammette di essere consapevole: a) che il termine per l'ultimazione dei lavori fosse stato concordato al 31.12.2009 – diversamente non avrebbe proposto di compensare la penale per il primo mese di ritardo;
b) che vi era stata una sottovalutazione dei tempi di esecuzione delle opere extra capitolato;
c) che il ritardo risultava
“obiettivamente” a lui imputabile;
d) dell'esistenza di una penale contrattualmente prevista rispetto alla data di ultimazione dei lavori al
31.12.2009; e) dell'assenza di qualunque riferimento a fatti e/o circostanze tali da disapplicare la penale come pattuita.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la clausola penale contrattualmente prevista, risultando del tutto irrilevanti le dedotte variazioni richieste in corso d'opera, avendo le parti, di comune accordo, prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori ed avendo l'appellante, di fatto, ammesso che il ritardo fosse a lui imputabile.
Quanto alle variazioni apportate al progetto in epoca successiva alla data dell'11.01.2010, in accordo con il Tribunale, si deve rilevare come dette opere non possano considerarsi notevoli ed importanti variazioni del progetto tali da vanificare l'efficacia della penale.
L'appellante, sul punto, si limita a reiterare l'importanza, ai fini del ritardo:
a) della realizzazione della fognatura ad una profondità maggiore rispetto al previsto comportante, a suo dire, un ritardo di 34 giorni, deducendo come sul punto la CTU fosse del tutto generica, non avendo il perito pag. 11/27 risposto in maniera esaustiva al quesito posto;
b) della mancata valorizzazione delle opere oggetto del consuntivo del 06.04.2010.
Come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, il CTU, nel rispondere in maniera esaustiva e puntuale ai quesiti a lui posti, ha affermato che la realizzazione delle fognature “non ha e non può aver avuto alcuna incidenza sul lamentato ritardo messo in atto dall'appaltatore” (cfr. p. 11 integrazione CTU), le doglianze sul punto formulate dall'appellante, appaiono, pertanto destituite di ogni fondamento.
Quanto alle ulteriori opere di cui al consuntivo datato 08.04.2010, la doglianza appare del tutto generica essendosi la parte limitata a reiterare formalmente le contestazioni avanzate in primo grado diversa ricostruzione che avrebbe dovuto essere compiuta.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea quantificazione delle opere eseguite e del loro corrispettivo nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,
2721, 2727 c.c. e artt. 112. 115, 116, 183 ,VII comma, e 191 c.p.c.
Con il motivo in disamina, parte appellante censura le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice sotto diversi profili, sollevando vizi che integrerebbero anche la violazione del contraddittorio.
Afferma al riguardo lo come il primo giudice, in seguito al Parte_1 deposito dell'elaborato peritale, abbia ordinato al CTU, con provvedimento fuori udienza dell'11.01.2021, una serie di chiarimenti, e che tale ordinanza avrebbe violato il principio del contraddittorio per non aver il giudicante disposto la contestuale convocazione dei CTP e non aver concesso agli stessi CTP termine per eventuali osservazioni.
Osserva la Corte come il secondo comma dell'art. 194 c.p.c. disciplina e garantisce il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, affermando che queste ultime hanno piena facoltà di intervenire nelle indagini svolte dal C.T.U., su commissione del giudice, mediante la formulazione del quesito peritale. Nel dettaglio, nell'ambito della fase dell'istruzione probatoria, il legislatore ha infatti inteso assicurare il pieno pag. 12/27 rispetto del principio del contraddittorio mediante: 1) la possibilità data alle parti di nominare propri consulenti;
2) l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali, 3) la facoltà riconosciuta alle parti e ai loro consulenti tecnici di presenziare alle operazioni, nonché fare richieste, domande e osservazioni al consulente tecnico d'ufficio, delle quali questi dovrà tener conto.
Nel corso del giudizio di primo grado, la CTU è stata svolta nel pieno rispetto degli art. 191 e segg. c.p.c (cfr verbale udienza 28.11.2019).
In seguito al deposito della consulenza, il primo giudice nell'ordinanza riservata 11.01.2021, preso atto delle osservazioni formulate dalle parti avverso l'elaborato peritale, ha invitato il CTU a rendere i chiarimenti espressamente indicati nella suddetta ordinanza, “ritenendo non necessaria la convocazione del CTU in contraddittorio con i CTP essendo sufficiente assegnare al CTU un termine per la relazione di chiarimenti”.
Nel contesto riferito, non avendo il Tribunale demandato al CTU alcun supplemento di indagine, essendosi limitato a richiedere dei semplici chiarimenti necessari per effetto delle osservazioni svolte dalle parti, lo stesso non aveva alcuna necessità di concedere alle parti alcun termine per osservazioni, trattandosi, si ribadisce, di semplici chiarimenti alla perizia già depositata nel rispetto del contradditorio delle parti.
Quanto alle critiche dell'appellante che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, le stesse si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
02/02/2015, n. 1815).
Nella specie, il Tribunale di Torino ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio, e sul punto si richiama quanto esposto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza appellata.
Con riferimento alle critiche direttamente rivolte alle risultanze della indagine peritale, l'appellante rileva come, nonostante le parti avessero concordato sulla valenza probatorio del documento denominato “verbale di stato avanzamento lavori dell'08.04.2010”, redatto dalla DL in data pag. 13/27 20.04.2010 e trasmesso sia all'appaltatore sia alla committente, documento ritenuto rilevante anche dal Tribunale tanto da porlo a fondamento dei chiarimenti richiesti con la citata ordinanza dell'11.01.2021, il CTU avrebbe: a) posto a fondamento dell'elaborato il documento denominato “SAL 3”, redatto dalla DL, mai sottoscritto dall'appaltatore, il cui contenuto è stato appreso solo in seguito alla sua produzione in giudizio da parte della , così disattendendo le CP_1 indicazioni del primo giudice;
b) diversamente da quanto concordato nella riunione peritale del 16.01.2020, avrebbe utilizzato ai fini della redazione del computo metrico estimativo solo ed esclusivamente il SAL 3; c) il documento SAL 3 sarebbe in palese contrasto con il verbale di consistenza lavori atteso che quest'ultimo documento riporta misure, diciture diverse e opere aggiuntive non considerate dal SAL 3; d) l'errata documentazione posta a fondamento dell'elaborato peritale avrebbe comportato quale conseguenza il mancato riconoscimento di tutta una serie di opere eseguite dallo , il cui corrispettivo non risulta essere stato Parte_1 riconosciuto nell'impugnata sentenza.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisone di primo grado per aver il Tribunale recepito l'operato del CTU e l'utilizzo del SAL 3 con la seguente motivazione “benché, come evidenziato dalla parte attrice, risulta trasmesso con il doc. 72 conv. soltanto il verbale di stato di avanzamento lavori e non la quantificazione degli importi corrispondenti ai lavori eseguiti, la valutazione economica di cui al doc 32 (SAL redatto dalla direzione dei lavori al 31.03.2010) è contenuto in documento la cui provenienza non è stata tempestivamente contestata ed è stata ritenuta congrua dal CTU (salvo importi detratti di cui si tratterà) che l'ha riportata nell'allegato 2 della relazione integrativa”.
Osserva lo come detto documento sarebbe stato posto a Parte_1 fondamento della decisione in violazione dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di documento non sottoscritto dalle parti e prodotto dalla Porta in sede di costituzione senza citarla e/o utilizzarlo “per alcuna difesa e/o deduzione”.
pag. 14/27 Deduce, altresì, la parte come il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe mosso da una errata applicazione del principio di non contestazione stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “l'onere di contestazione concerne soltanto le allegazioni in punto di fatto contenute negli scritti difensivi della parte avversaria, ma non i documenti da quest'ultima prodotti ….” (Cass. Civ. n.
15811/20).
In virtù di tali principi di diritto, l'appellante sostiene che avendo proposto, nel corso del giudizio di primo grado, una quantificazione delle opere basato su un diverso documento (verbale lavori del 08.04.2010), non sussisteva alcun onere di procedere alla contestazione del documento SAL
3 né sotto il profilo della provenienza, nè sotto il profilo della rilevanza o veridicità.
Tanto premesso, proseguo l'appellante evidenziando come in corso di causa risultano prodotti i seguenti documenti attribuiti alla D.L. e precisamente:
- SAL 1 (doc. 7 attore e convenuta) rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 30.04.2009 e trasmesso dalla Porta a mezzo racc. AR del 09.09.2009;
- SAL 2 (doc 56 convenuta) rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 31.12.2009 redatto senza contraddittorio con l'impresa e carente di sottoscrizione;
- SAL 3 (doc 32 convenuta) asseritamente rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 30.03.2010 redatto senza contraddittorio con l'impresa e carente di sottoscrizione e incompleto in molte voci e contrastante con il contenuto del SAL 2;
- verbale di stato avanzamento dei lavori dell'08.04.2010 redatto dalla DL in data 20.04.2010 e trasmesso sia all'appaltatore sia alla committenza, contenente la descrizione delle opere realizzate (e di quelle non realizzate) senza però indicare gli importi dovuti per ciascuna lavorazione.
pag. 15/27 Il consulente tecnico però nel basare l'elaborato sul SAL 3 avrebbe omesso di inserire una serie di opere eseguite dall'appellante per un totale di €
104.716,53, importo risultante dalla mancata contabilizzazione di alcune opere effettivamente realizzate dall'appellante e riportate nel SAL 2, ma omesse nel SAL 3.
Inoltre, il CTP di parte appellante, nel redigere il proprio computo metrico basato sul documento 08.04.2010, avrebbe, nella contabilità finale, evidenziato come, nel calcolare il dare avere fra le parti risulterebbe, un credito dell'appellante pari ad € 221.683,61 e non certo l'importo di €
2.169,18 riconosciuto in sentenza.
Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che la CTU si sia “correttamente basata sullo stato di avanzamento lavori dell'08.04.2010 e sulla documentazione fotografica” precisando che “quanto viene a seguito esposto in ordine ad opere ed a quantità allibrate è stato desunto dal contenuto del SAL 3 redatto dal
Direttore dei Lavori Arch a seguito di sopraluogo esperito in CP_5
Cont cantiere in data 08.04.2010. avente ad oggetto la contabilizzazione delle opere eseguite dalla a tutto il 31.03.2010”. CP_2
Sull'utilizzo del SAL 3 l'appellante afferma, apoditticamente, di non aver mai visto il documento prima del deposito dello stesso, da parte della
Porta, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di prima grado e di non aver contestato lo stesso, in quanto mai citato dalla Porta nel corso del giudizio né utilizzato a fini difensivi.
Come rilevato dal Tribunale, detto documento risulta essere stato inviato dall'Arch. all'appellante nel mese di aprile 2010 mediante CP_7 lettera raccomandata (cfr doc. 72 fasc. Porta primo grado).
A detto documento fa poi espresso riferimento il legale dell'appellante nella
I memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. affermando “ l'importanza di quel documento ….vero è che quel SAL (n.d.r. – SAL 3) sarà la base per determinare quanto ancora dovuto allo per le opere eseguite e in Parte_1 corso di esecuzione al momento del recesso…” (cfr p. 12-13 citata memoria ex art. 183 c.p.c.).
pag. 16/27 Ciò posto, la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. appare del tutto infondata, avendo l'appellante non solo appreso del contenuto del documento denominato SAL 3 prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado ma per aver il legale della parte anche fatto espresso riferimento al documento nei propri scritti difensivi.
In ogni caso, il dedotto utilizzo da parte del CTU di tale documento appare del tutto irrilevante ai fini delle doglianze sollevate dall'appellante.
E difatti, nei chiarimenti forniti dal CTU nella relazione datata 23.02.2021, il perito ai fini della quantificazione dei rapporti dare aver fra le parti ha inteso “operare un confronto fra il predetto SAL 3 ed il contenuto del computo metrico presentato dal CTP geom (di parte ) a Per_2 Parte_1 sostegno delle richieste dell'impresa ”. CP_2
All'esito di tale confronto è emerso che “a fronte di un importo opere contabilizzate dal DL Arch per un importo complessivo di € CP_7
471.203,82, risulta una sostanziale corrispondenza con la contabilità elaborata dal CTP GE per un importo totale di € 474.696,26, Per_2 con una differenza di soli € 3.492,44, ragionevolmente attribuibile a limitate variazioni nel conteggio delle quantità delle opere realizzate”.
Per tali ragioni, appare del tutto irrilevante ogni riferimento all'utilizzo o meno, da parte del CTU, del documento SAL 3 stante la sostanziale corrispondenza fra le opere come contabilizzate dal perito rispetto a quelle indicate dal CTP dell'appellante.
Ciò che realmente rileva sono le opere aggiuntive “indicate dal GE
per un ammontare di € 177.356,87 (quarta colonna), non Per_2 riscontrabili nella contabilità redatta dal DL” .
Il CTU, nei chiarimenti forniti, ha dettagliatamente indicato le ragioni per cui ha inteso escludere detto importo dal conteggio finale, e precisamente:
- quanto di € 3.040,00 a titolo di Polizza Decennale Postuma, la stessa era prevista tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice (v.si : art.12
C.S.A. ed art.7 Contratto) e pertanto non può essere riconosciuta tra i crediti dell'appaltatore;
pag. 17/27 - quanto ad € 4.752,00 a titolo di sgombero masserizie e trasporto alle
PP.DD., trattasi in realtà non di macerie o materiale derivante da demolizioni bensì di “arredi suppellettili mobilia”, sgombero per il quale le parti non avevano raggiunto alcun accordo;
- quanto ad € 3.298,50 a titolo di onorario dell'Arch. CP_7 trattandosi di un rapporto economico tra la Proprietà ed il Professionista, la relativa voce non può essere inserita tra le somme da contabilizzare a favore dell'Appaltatore;
- quanto ad € 12.000,00 a titolo di allestimento di cantiere, trattasi di onere posto contrattualmente a carico dell'Appaltatore (cfr. p. 5 art. 10
Capitolato Speciale d'Appalto);
- quanto all'importo di € 11.036,00 a titolo di “percentuali e provvigioni”, trattandosi di onere ricompreso nella voce “ricarico su terzisti e fornitori” già riconosciuto all'appaltatore per l'importo di €
57.758,40.
- quanto ad € 13.273,78 a titolo di “noli – AR 004 – Nolo Ponteggio
Tubolare” trattandosi di opere provvisionali riconducibili all'impianto cantiere e che, in assenza di adeguata documentazione, non vi è prova che detto costo sia stato effettivamente sostenuto dalla CP_2
Infine, il CTU ha escluso dal proprio conteggio tutte le altre voci di lavori
“extra” indicate nel computo metrico del GE e non Per_2 contabilizzate dalla DL, in quanto il CTP “nel giustificare gli importi extra, faccia riferimento ai preventivi presentati dalla nel corso dei CP_2 lavori, senza fornire tuttavia la dimostrazione dell'avvenuta accettazione all'esecuzione degli stessi, espressa per iscritto dalla Proprietà, corredata di importi e tempi di esecuzione, nonché della firma congiunta, così come disposto e concordato dalle Parti nel Contratto di Appalto Privato agli art.li
3 – 4. Si tratta in sostanza di opere descritte dal C.T.P. in forma generica, senza che venga fornita la prova che si tratti di opere non comprese in tutto od in parte tra quelle già contabilizzate dalla D.L. “.
In virtù di tali premesse, il CTU ha così riepilogato i rapporti dare / avere fra le parti:
pag. 18/27 “Somme riconoscibili a favore della CP_8
• Importo totale opere contabilità CTP (riscontrate – Per_2 incrementate) € 474.696,26;
• Valore attrezzature di cantiere € 37.568,00;
• TOTALE € 512.264,26
Somme non riconoscibili a favore della CP_8
• Allestimento Cantiere : € 12.000,00;
• Nolo di ponteggio tubolare € 13.273,78;
• Polizza Decennale postuma: € 3.040,00;
• Sgombero masserizie € 4.752,00;
• Onorario Arch. € 3.298,50; CP_7
• TOTALE € 36.364,28
Residuo somma a favore dell'Appaltatore € 475.899,98 CP_8
Somme già corrisposte dalla Proprietà all'appaltatore ed CP_1 CP_8 ai suoi danti causa a tutto il 06 Aprile 2010:
• versati alla al netto di IVA € 444.500,00; CP_2
• versati in contanti alla (v.si Doc. 38) € 10.000,00; CP_2
• versati al dipendente CO.EDI.S. Sig. PERPARIN € 2.000,00;
• versati ai dipendenti € 11.000,00; CP_2
• pagamento n.3 bollette ENEL cantiere € 725,02;
• TOTALE € 468.225,02
Differenza somme a favore di pari ad € 7.674,96.” CP_2
Il primo giudice, nell'aderire alle conclusione rassegnate dal CTU, ha però ritenuto di quantificare il totale delle opere realizzate in € 471.203,82 con la seguente motivazione “ in base a quanto risulta dalla valutazione congiunta della prima relazione di CTU, della relazione integrativa e dello schema di cui all'allegato 2 della relazione integrativa, per i lavori indicati nello stato di avanzamento 8.4.2010, ritiene questo giudicante che si debba partire, innanzitutto, dall'importo complessivo di € 471.203,82
(prima colonna dell'allegato 2 della relazione integrativa), che consiste nella valutazione economica allibrata dal D.L. arch. (con una CP_4 differenza di conteggio di pochi centesimi, cfr. doc. 32) e ritenuta congrua
pag. 19/27 dal CTU e non dall'importo quantificato dal CTP (474.696,26 v. Per_2 seconda e terza colonna allegato 2 relazione integrativa)”.
Nel contesto riferito e diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il
Tribunale, nel quantificare il totale delle opere realizzate ha posto a fondamento della decisione il verbale di stato di avanzamento lavori del
08.04.2010 che quantificava il totale nell'importo di € 471.201,82 a fronte di una quantificazione di € 474.696,26 operata dal CTP dello Sturniolo,
GE . Per_2
La diversa quantificazione delle opere indicata dall'appellante in citazione, per un totale di € 699.957,86 - iva esclusa- (cfr p. 27 citazione), non attiene, pertanto, all'utilizzo o meno del Sal 3, ma piuttosto dal mancato riconoscimento delle opere extra capitolato, percentuali e/o provvigioni;
ricarichi pattuiti e attrezzatura trattenuta quantificate dal GE. Per_2
e non valorizzate dal Tribunale.
Sul punto l'appellante, in maniera confusionaria, tenta di giustificare il maggior importo dovuto attraverso una generica censura circa l'utilizzo del
SAL 3, allorquando l'effettiva quantificazione delle opere risulta basato sul verbale redatto dalla DL il 08.04.2010, inferiore di soli € 3.000,00 circa rispetto alla quantificazione operata dal proprio CTP, senza considerare che, come già rilevato, ciò che ha inciso sulla quantificazione dei lavori è
l'esclusione delle opere extra capitolato.
Il primo giudice, con motivazione del tutto condivisa da questo collegio, ha dettagliatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere le voci di cui l'appellante reitera la richiesta di pagamento, così precisando” per quanto riguarda le aggiunte inserite nel computo metrico del consulente di parte attrice, va rilevato, quanto alla polizza decennale postuma, che nessuna tempestiva deduzione, prima ancora che prova, ha riguardato l'esistenza di un tale esborso (peraltro, l'art. 7 del contratto
26.9.2008 prevede la polizza decennale postuma tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice); - quanto all'importo di € 4.752,00, che si tratta di sgombero di “arredi suppellettili mobilia” effettuato sin dall'inizio dei lavori nel 2008 e, pertanto, rientrante nell'allestimento iniziale del cantiere
pag. 20/27 se non pattuito alcun apposito importo;
- quanto attiene alla voce di €
3298,50, manca tempestiva e idonea deduzione antecedente allo svolgimento della consulenza tecnica;
peraltro, l'importo è altresì incomprensibile posto che, nel computo metrico effettuato dal geom.
(cfr. all. I alla prima relazione ) si legge , da un lato 0,45 % Per_2 oneri di sicurezza e , dall'altro, in corrispondenza delle note, “onorario
Arch. ” ed è pertanto giustificata l'osservazione del CTU secondo CP_4 cui non si comprende a quale titolo l'importo sia stato inserito tra le somme da contabilizzare a favore dell'Appaltatore. Per quanto riguarda le restanti voci ed opere “aggiuntive” indicate dal GE. (cfr. Per_2 opere evidenziate in azzurro nel CME del CTP e segnate in quarta colonna dello schema redatto dal CTU nell'allegato 2 della relazione integrativa), non riscontrabili nella contabilità redatta dall'arch. , in conformità CP_4 con quanto osservato dal CTU, si ritiene: - in ordine alla voce
“SISTEMAZIONI ESTERNE – Demolizione e ricostruzione marciapiede lungo il perimetro dell'edificio”, gli importi delle opere sono esposti per due volte nel “computo metrico GE. ” sicché in mancanza di Per_2 tempestiva e specifica deduzione sul punto anche quanto alla richiesta
(soltanto con la memoria n. 2 si fa riferimento al marciapiede rifatto, indicandosi un numero di volte pari a cinque volte, con evidente difetto di attendibilità), gli importi ripetuti vanno detratti (cfr. allegato n. 2 rel . integrativa pag.3, parte 4°); -in ordine alle altre voci di lavori che il C.T.P. indica nel proprio “computo metrico” tra quelle “extra” che sarebbero state eseguite in più dalla rispetto a quelle contabilizzate dalla D.L. , si CP_2 tratta di opere che, secondo quanto osservato dal CTU, sono descritte in forma generica con la conseguenza che manca idonea deduzione e prova della diversità di tali lavori rispetto a quelli già ricompresi in tutto o in parte nella predetta quantificazione, anche tenuto conto dell'art. 18 del
Capitolato speciale di appalto sui presupposti per gli aumenti contrattuali
e/o nuovi oneri”.
L'appellante, nel motivo di gravame in disamina, si limita a ribadire la propria ricostruzione del computo metrico redatto dal GE. Per_2
pag. 21/27 senza, però, indicare le ragioni in fatto e in diritto per cui le opere escluse, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, meritano di essere riconosciute.
Per tali ragioni, si deve confermare la ricostruzione delle poste dare/aver fra le parti come operata dal primo giudice.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1766, 2043, 2721, 2727 c.c. e artt.
112,115,116 e 183, VI comma, c.p.c. per non aver il Tribunale riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per i beni dell'appellante rimasti in cantiere e mai restituiti in seguito alla risoluzione del contratto da parte della . CP_1
Deduce la parte che il primo giudice avrebbe respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che nella lettera datata 06.04.2010 la Porta, in seguito alla risoluzione contrattuale, avrebbe invitato lo Parte_1 all'immediata liberazione del cantiere entro 7 giorni “mediante preavviso telefonico”, pena lo stoccaggio di tutti i beni dello , a proprie Parte_1 spese, “in apposito magazzino”.
Sostiene la parte che il Tribunale avrebbe omesso di considerare: a) il mancato stoccaggio del materiale da parte della;
b) l'effettivo utilizzo CP_1 da parte della committenza del materiale per completare le opere con conseguente configurazione di ipotesi di subappalto.
Trattasi di circostanze quest'ultime che l'appellante avrebbe dimostrato a mezzo di prova orale ritualmente richiesta ma non ammessa dal Tribunale, in violazione degli artt. 112 ,115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2727 c.c.
Sotto altro profilo, lo censura l'impugnata sentenza per aver il Parte_1
Tribunale considerato la domanda risarcitoria inammissibile, in quanto tardiva per essere stata la stessa avanzata per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il motivo di appello è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lo chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di “accertare e dichiarare che l'Avv. si è CP_1 appropriata dei beni di proprietà attorea meglio descritti in narrativa;
per
pag. 22/27 l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno consistente in euro 48.448,00 per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà della “. CP_2
In accordo con il Tribunale, si deve confermare l'insussistenza del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., non avendo lo mai Parte_1 dato alcun seguito all'invito formulato dalla Porta nella missiva datata
06.04.2010, limitandosi a richiedere i danni per l'appropriazione indebita solo con pec del proprio legale in data 08.04.2016.
Quanto alla domanda di risarcimento danni per asserito obbligo di restituzione dei beni, osserva la Corte come, in sede di citazione, lo avanzava domanda di risarcimento danni extracontrattuale per il Parte_1 reato di appropriazione indebita;
mentre, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore avanzava domanda di restituzione dei beni basata sul presunto “contratto di comodato contenuto nel contratto di appalto”, precisando la sussistenza fra le parti di “un contratto, quello di appalto, che all'interno contiene altresì un contratto di deposito
(necessario) che, come tutti i contratti reali, si perfeziona con la semplice consegna della cosa. Va da sé che la mancata restituzione dei beni depositati comporta il risarcimento dei danni (anche derivanti da reato) che può essere richiesto nell'ordinario termine decennale”.
Tanto premesso, rileva il Collegio, come secondo l'insegnamento della
Suprema Corte “sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad
pag. 23/27 una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (su questo punto anche Cass., Sez. 3, 14/2/2019, n. 4322)” Cass Civ. n.
23975/24.
Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria come formulata dall'appellante in prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi.
Difatti, nel caso in esame, l'emenda come apportata dalla , Parte_1 importa una radicale modifica nella causa petendi, posto che il risarcimento richiesto nella domanda formulata in citazione era fondato su fatto illecito per una dedotta appropriazione indebita legittimante l'esercizio della pretesa ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre nella prima memoria 183 c.p.c. l'appellante ha inteso avanzare, per la prima volta, una richiesta risarcitoria fondata su un presunto inadempimento contrattuale, collegando la mancata consegna dei beni, non solo ad un fatto illecito, bensì' anche ad un presunto inadempimento avverso gli obblighi nascenti da un contratto di deposito “contenuto, nel contratto di appalto”.
Per le ragioni indicati la censura non merita accoglimento.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1282 c.c. e
243 e 112 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente escluso la debenza degli interessi di mora sulla somma liquidata, nonostante lo stesso avesse chiesto pag. 24/27 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento dei danni oltre “rivalutazione ed interessi”.
Il motivo di appello è inammissibile, risultando di fatto di difficile comprensione non essendo chiara la censura rivolta all'impugnata sentenza.
Difatti l'appellante afferma genericamente “che le somme di denaro producono automaticamente interessi e che, in ogni caso, gli interessi di mora sono un risarcimento del danno e pertanto la semplice richiesta dei danni comporta la liquidazione degli interessi” (cfr. p. 31 atto di appello), senza però considerare che la somma a lui liquidata in sentenza non costituisce un risarcimento danni.
Sul punto osserva la Corte come il Tribunale dopo avere calcolato il dare / aver fra le parti, in virtù dell'intercorso contratto di appalto, ha determinato il corrispettivo dovuto allo in € 2.169,18 (già Parte_1 detratto la penale contrattuale pari ad € 3.480,00).
Tale statuizione configura una condanna al pagamento di un importo a saldo di opere eseguite in virtù del contratto di appalto dedotto in giudizio.
Pertanto, ogni riferimento alla mancata liquidazione degli interessi sulla somma risarcitoria, su cui risulta circoscritta il motivo di appello, impedisce a questa Corte di entrare nel merito della doglianza non avendo la parte lamentato “tout court” la mancata liquidazione degli interessi sulla somma riconosciuta in sentenza.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2727 c.c. e 112, 115, 116 e 183 c.p.c. per non aver il Tribunale ammesso la prova orale, tempestivamente articolata dall'appellante in primo grado, volta a dimostrare e/o confermare una diversa quantificazione delle opere rispetto alle risultanze della disposta
CTU nonché dell'effettivo utilizzo, da parte della , dei beni e delle CP_1 attrezzature lasciati dalla nel cantiere. CP_2
Il rigetto di tutti motivi di gravame comporta l'assorbimento della censura attesa l'irrilevanza, ai fini del decidere, di tutti i capitoli di prova articolati di cui si chiede l'ammissione i quali, secondo questa Corte, non risultano pag. 25/27 comunque idonee ad inficiare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie
(CTU e prove documentale) che hanno determinato il convincimento del
Tribunale.
La censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo grado di giudizio CP_1 che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione €
52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.977,00= per la fase di studio,
- € 1.911,00= per la fase introduttiva,
- € 5.103,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_9
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata n. 4796/21 emessa dal Tribunale di
Torino in data 30.10.2021 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 24156/2018;
- ND , a rifondere a , le spese del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 26 come pag. 26/27 inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 03.07.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 657/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Annalisa Tarditi, in forza di procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Torino, Corso Re Umberto n. 44 – FAX:
– PEC: P.IVA_1 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa in CP_1 C.F._2 proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 12 – Fax: 011.885602 – PEC:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 17.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della impugnata
Sentenza n. 4796/2021 del Tribunale di Torino, pubblicata il 30/10/2021 e non notificata, nella causa RG n. 24156/2018, e dell'Ordinanza istruttoria del giorno 11 gennaio 2021, respinta ogni contraria istanza o deduzione IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado in sede in memoria ex art. 183 n. 2 e, in controprova, nella memoria ex art. 183 n. 3 da intendersi qui integralmente trascritte.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere le conclusioni formulate in primo grado e sopra riportate e per
l'effetto:
- In riforma della Sentenza impugnata accertare che non si è realizzata
l'invocata risoluzione di diritto (e che non si possa pronunciare quella giudiziale) e che quindi la committenza ha esercitato il diritto di recesso.
- Dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., parte convenuta al pagamento delle opere realizzate da parte attrice, decurtato quanto già versato, e così per un ammontare complessivo di € 221.683,61 totale (così come evidenziato dal consulente tecnico di parte attrice) invece che la somma di € 2.169,18 concretamente riconosciutagli ovvero in quella veriore ritenuta di giustizia.
- In subordine riconoscere in favore di parte appellante la somma ulteriore di € 104.716,53 oltre IVA (calcolata sulla base del raffronto tra il SAL 2 e il
SAL 3) in aggiunta a quella di € 2.169,18 riconosciuta in Sentenza.
- Accertare e dichiarare che l'Avv. si è appropriata dei beni CP_1 di proprietà attorea e, per l'effetto condannare, l'appellata al risarcimento del danno consistente in € 37.568,00 per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà della (così come quantificato nella CP_2 consulenza tecnica espletata), e nella somma che sarà ritenuta di giustizia per le ulteriori componenti patrimoniali e non patrimoniali descritte in narrativa il tutto salva veriore e diversa quantificazione in corso di causa ed oltre a rivalutazione ed interessi legali al saldo.
- Accertare e dichiarare che l'Avv. è inadempiente rispetto CP_1 all'obbligazione contrattuale ex art. 1671 CC e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da inadempimento, danni tutti patiti e patiendi
pag. 2/27 dall'attrice, oltre rivalutazione ed interessi, da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.
- Respingere ogni contraria domanda, istanza o deduzione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita,
Ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa,
Previa ammissione degli incombenti istruttori già dedotti in primo grado e deducendi;
Così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza nr. 4796/2021 pronunciata dal Tribunale di
Torino e pubblicata il 02.11.2021.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata contraria ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'avversario gravame, contenere l'eventuale condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto, equo e provato ed al minimo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n.q. di titolare della - cessata - ditta Individuale Parte_1
CO.EDI.S conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Torino, CP_1
deducendo:
[...]
-di avere stipulato con la , in data 26.9.2008, un contratto avente CP_1 ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della stessa sito in Trofarello, Via XXV Aprile n. 22;
-che l'iniziale termine di conclusione dei lavori al 30.11.2009 era stato differito al 31.12.2009 e successivamente ulteriormente differito;
pag. 3/27 - che i lavori venivano iniziati in ritardo e che altresì venivano richieste ingenti variazioni e modifiche con conseguente slittamento delle tempistiche di lavoro;
- che, con raccomandata 22.01.2010, la Porta aveva comunicato l'intenzione di applicare la penale concordata per la mancata puntuale consegna dell'immobile ristrutturato e che, con raccomandata
06.04.2010, era stata comunicata dalla parte convenuta la risoluzione contrattuale;
- che tale missiva era stata contestata dallo deducendo Parte_1
l'imputabilità del ritardo al mancato pagamento di acconti in fase di avanzamento dei lavori, e che la risoluzione andasse, pertanto, interpretata quale recesso del committente;
- che, a seguito di scambio di corrispondenza, veniva vietato l'accesso al cantiere per il recupero dei materiali di proprietà attorea ivi presenti e specificamente elencati in atto di citazione successivamente trattenuti dalla convenuta e dalla stessa utilizzati;
- che lo stato di consistenza dei lavori era stato formalizzato con apposito verbale del 08.04.2010 e che dallo stesso risultava la pressoché totale avvenuta esecuzione delle opere edili ed impiantistiche previste in capitolato, oltreché delle opere edili ed impiantistiche non previste in capitolato e via via incluse nei preventivi integrativi predisposti da ed accettati dalla committenza successivamente CP_2 alla stipula del contratto di appalto;
-che la Porta aveva corrisposto alla l'importo di € 488.950,00 CP_2
(I.V.A. compresa), per i lavori compiuti nell'ambito del contratto d'appalto, mentre il valore delle opere realizzate era notevolmente superiore ammontando a non meno di € 471.204,29 oltre IVA;
- che a tale importo andavano aggiunti il corrispettivo della manodopera per le opere extra per € 177.776,00 oltre iva, il pagamento della somma di € 40.000,00 oltre iva per il materiale impiegato per le lavorazioni extra, il pagamento dell'indennizzo per il mancato guadagno stimato in
€ 90.000,00 oltre I.V.A., l'importo di € 48.448,00 a titolo di risarcimento pag. 4/27 del danno per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà oltre agli ulteriori danni patrimoniali ed extrapatrimoniale ex art. CP_2
1971 c.c.
In diritto, parte attrice eccepiva la nullità delle clausole contenute negli artt. 9 e 10 del contratto di appalto, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1971 c.c. e la qualificazione come appropriazione indebita della condotta di parte attrice che aveva impedito il ritiro di attrezzature e materiali di proprietà CP_3
Si costituiva in giudizio la Porta deducendo:
- la legittimità della risoluzione di diritto intimata con raccomandata
06.04.2010 per violazione del termine essenziale di consegna delle opere, per violazione di ulteriori norme contrattuali e per mancata ottemperanza alle diffide ad adempiere;
- la legittimità della risoluzione per inadempimento contrattuale sia essa ex art. 1453-1455-1456-1457 c.c. che ex art. 1667-1668 c.c. che per violazione specifica degli artt. 1,3,4,7,9,10,11,12,13 del contratto di appalto del 26.9.2008;
- l'insussistenza del reato di appropriazione indebita.
In via riconvenzionale, la Porta avanzava domanda risarcitoria in ragione dell'applicabilità della penale di cui all'art. 9 del contratto per € 3.7200,00; domanda di risoluzione di diritto e, in subordine, domanda di risoluzione ex art. 1453 -1455 c.c., domanda di risarcimento dei danni, per l'importo di €
3.115,20, per l'affitto mensile di spazio ad uso transitorio di self storage
Easy Box a decorrere dall'aprile 2010 ove erano stati ricoverati beni e nuovi elementi di arredo che avrebbero dovuto essere consegnati nell'immobile di Trofarello già nel febbraio / marzo 2010 e per il mancato completamento dei lavori da quantificarsi, in via equitativa, in non meno di
€ 30.000,00.
Chiedeva altresì la chiamata in causa del direttore dei lavori, Arch.
[...]
, istanza rigettata dal Tribunale con decreto datato 29.01.2019. CP_4
pag. 5/27 Interveniva volontariamente in giudizio , coniuge della , Persona_1 CP_1 che aveva gestito per conto della moglie i rapporti con l'appaltatrice e la direzione dei lavori.
Con sentenza del 28.11.2019, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. del e condannava lo stesso a Per_1 rifondere, a parte attrice le spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U., e il Tribunale con sentenza n.
4796/21 del 30.10.2021 così statuiva:
“ACCOGLIE la domanda di risoluzione di diritto del contratto 26.9.2008 proposta dalla parte convenuta;
CP_1 previa compensazione delle reciproche obbligazioni, in accoglimento della domanda di condanna al pagamento del residuo importo di € 5649,18 a favore dell'attore per le opere eseguite e della Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 3480 per penale contrattuale a favore della convenuta , ND parte CP_1 convenuta al pagamento della differenza di € 2169,18 a CP_1 favore della parte attrice;
Parte_1
RESPINGE ogni altra domanda proposta da ciascuna delle parti e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni per contratto di deposito proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con CP_1 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.04.2024, precisate le conclusioni così come riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea declaratoria di risoluzione di diritto del contratto e violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1326, 1346, 1349,
1456, 1460 e 1576 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
pag. 6/27 A fondamento del motivo di gravame, l'appellante deduce come le continue variazioni apportate dalla committente al contratto di appalto datato 26.09.2008 avrebbero, di fatto, modificato l'oggetto dello stesso con conseguente perdita di validità di tutte le clausole, ivi compresa la clausola risolutiva di cui all'art. 10.
Sotto altro profilo rileva come la risoluzione di diritto comunicata dalla
Porta con raccomandata del 06.04.2010 non si sarebbe comunque verificata, in quanto la stessa appellata con successiva missiva del
28.04.2010 nel manifestare la volontà di addivenire ad una “consensuale risoluzione del contratto di appalto” avrebbe di fatto esercitato il diritto di recesso.
Infine, l'appellante ribadisce l'eccezione di inadempimento della CP_1 rispetto ai pagamenti pattuiti.
L'appellante asserisce, in definitiva, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si sarebbe “realizzata l'invocata risoluzione di diritto” avendo “la committenza .. esercitato il diritto di recesso”.
Ciò posto, la censura è inammissibile perché l'appellante si è limitata a censurare la risoluzione di diritto del contratto operato dal primo giudice, invocando il recesso della committente, senza svolgere alcuna argomentazione finalizzata a dimostrarne l'erroneità e le ragioni per cui si sarebbe verificato il recesso (non certo desumibile dalla mera citazione delle missiva della del 28.04.2010) nonché le conseguenze che CP_1 sarebbero derivate da un diverso sciglimento del rapporto inter partes.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1326,
1346, 1349, 1382,1460,1676 e 2730 c.c. e artt. 115 e 166 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto valida ed efficace la penale per ritardata ultimazione dei lavori di cui all'art. 9 del contratto di appalto.
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile la penale sui seguenti presupposti:
pag. 7/27 - risulta non contestato che le parti avevano, su comune accordo, prorogato al 31.12.2009 la data di ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 26.09.2008;
- con lettera datata 11.01.2010 lo , ammetteva di aver avuto Parte_1 sopraggiunte difficoltà operative e pur adducendo altre cause, riconosceva non solo il ritardo rispetto al nuovo termine pattuito del
31.12.2009, ma anche l'applicabilità della penale, proponendo di compensare il risarcimento per il primo mese di ritardo con la voce
NP1 incluso nel preventivo Opere Extra Capitolato 1 relativa al rifacimento delle solette del marciapiede perimetrale;
- pur avendo la committente richiesto all'appaltatore importanti variazioni del progetto iniziale, la penale come pattuita conservava la sua efficacia perché le parti, di comune accordo, avevano prorogato al
31.12.2009 la data di ultimazione dei lavori, (Cass Civ. n. 9152/2019 e n. 20484/2011) nonché in quanto dal tenore della nota datata
11.02,2010 lo risultava non avere rispettato il termine Parte_1 essenzialmente per causa allo stesso imputabile;
- per il periodo successivo all'11.01.2010 non sarebbero intervenute ulteriori “notevoli ed importanti variazioni del progetto” idonee a comportare l'inefficacia della penale;
- i lavori, alla data di invio della comunicazione della risoluzione contrattuale (06.04.2010), non erano ultimati come emerge sia dal SAL redatto dall'Arch in data 08.04.2010 sia dalla documentazione CP_4 fotografica prodotta in atti – riportante data certa ritraendo il frontespizio del quotidiano La Repubblica edizione del 06.04.2010; tale documentazione attesta la mancanza di finiture interne ed esterne stante la presenza di ponteggi e murature interne in stato di rustico di cantiere;
- in particolare, le fognature realizzate a una profondità più che doppia rispetto al progetto originario e le opere oggetto del consuntivo del
06.04.2010 risultano, come rilevato dalla disposta CTU, del tutto ininfluenti rispetto al ritardo lamentato dalla nell'esecuzione delle CP_1
pag. 8/27 opere, motivo per cui le variazioni riportate al progetto originario non erano tali da terminare un mutamento dell'originario piano dei lavori e così determinare la perdita di efficacia della penale.
Ritenuta la validità della penale come contrattualmente pattuita, il primo giudice ha accolto l'eccezione di manifesta eccessività della stessa, ritenendo congruo ridurre l'importo a 1/10, passando così da € 60 al giorno rispetto ad € 600 giornalieri pattuiti. Pertanto, considerando un ritardo totale di giorni 58 la liquidazione è risultata pari ad € 3.480,00
(€60,00 x 58).
L'appellante si duole del riconoscimento “tout court” della penale in favore della committenza, deducendo l'inoperativa della stessa per aver il
Tribunale erroneamente valorizzato la comunicazione datata 11.01.2010, attribuendo alla stessa valore di confessione giudiziale.
Rileva l'appellante come detta missiva, partendo dalla premessa di obiettive difficoltà determinate in gran parte da eventi non imputabili alla ditta appaltatrice, di fatto contiene una proposta di accordo per la prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che le dichiarazioni contenute nella missiva in disamina non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c, integrando gli estremi di un vero e proprio atto negoziale, ossia una proposta di accordo per regolare la sopravvenuta impossibilità di ultimazione dei lavori nei termini pattuiti a causa delle continue modifiche al progetto originario nonché alle frequenti intromissioni da parte del marito della , . CP_1 Persona_1
Il Tribunale, nel riconoscere la validità della penale avrebbe inoltre disatteso il dettato dell'art. 2734 c.c., ai sensi del quale le dichiarazioni aggiunte alla confessione e tendenti ad inficiarla fanno piena prova se l'altra parte non le contesta.
In definitiva, l'appellante si duole che il primo giudice, minimizzando tutte le nuove opere in variante commissioniate, abbia ritenuto che il contenuto della missiva 11.01.2020 valesse quale ammissione di responsabilità dell'impresa per il ritardo nella consegna dei lavori, nonché accettazione di validità della clausola penale.
pag. 9/27 Sotto altro profilo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale considerato che le opere extra rientrassero nella nozione di
“notevoli ed importanti variazioni” tali da far venire meno la penale.
Il motivo di appello è infondato.
Quanto all'interpretazione proposta dall'appellante della missiva datata
11.01.2010 la stessa non trova base alcuna né nelle parole utilizzate nella scrittura, né in un loro esame congiunto con l'insieme del materiale probatorio in atti.
Difatti, nella missiva in disamina, l'appellante conferma l'impossibilità di rispettare la data di ultimazione dei lavori, prorogata inter partes al
31.12.2009, imputando il ritardo “alla sottovalutazione dei tempi necessari all'esecuzione delle opere extra capitolato”, al tardivo rifacimento della scala interna, allo slittamento di alcune lavorazioni a causa di condizioni climatiche avverse e, “obiettivamente” , a sopraggiunte difficoltà operative allo stesso imputabili a causa “ del ridotto numero di addetti al cantieri”.
Nella medesima nota lo nel dichiararsi disponibile a continuare le Parte_1 opere, riconosce espressamente di essere soggetto a penale, e propone alla committente di “poter estinguere le penali previste dall'art. 9 comma 4 del contratto di appalto” mediante detrazione del relativo importo con le
“opere preventivate ancora da realizzare o in corso di realizzazione”.
Come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, nello scritto del
11.01.2010 lo , “quale professionista in grado di valutare Parte_1
l'incidenza degli imprevisti lavorativi”, abbia espressamente riconosciuto il ritardo nell'ultimazione dei lavori imputandolo “obiettivamente” alla carenza di addetti al cantiere.
Nella medesima missiva l'appellante, nel fare riferimento alla penale prevista dall'art. 9, comma 4, del contratto di appalto, riconosce espressamente l'applicabilità della penale, proponendo di compensare l'importo della stessa, per il solo mese di gennaio 2010, con quanto dovuto dalla committenza per opere in fase di realizzazione e/o da realizzare, opere che si premura di indicare nel terzultimo capoverso della nota.
pag. 10/27 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dette dichiarazioni, relativamente all'efficacia e applicabilità della penale, hanno natura confessoria, sussistendo sia l'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza e volontà dello di riconoscere la propria Parte_1 responsabilità per il ritardo nella consegna dei lavori, senza nulla imputare alla , sia l'elemento oggettivo consistente nel riconoscimento della CP_1 penale a favore della committente.
La diversa interpretazione della missiva voluta dall'appellante appare del tutto destituita di fondamento non potendosi qualificare la stessa quale proposta negoziale per il prosieguo dei lavori, trattandosi di dichiarazione con la quale l'appellante, di fatto, ammette di essere consapevole: a) che il termine per l'ultimazione dei lavori fosse stato concordato al 31.12.2009 – diversamente non avrebbe proposto di compensare la penale per il primo mese di ritardo;
b) che vi era stata una sottovalutazione dei tempi di esecuzione delle opere extra capitolato;
c) che il ritardo risultava
“obiettivamente” a lui imputabile;
d) dell'esistenza di una penale contrattualmente prevista rispetto alla data di ultimazione dei lavori al
31.12.2009; e) dell'assenza di qualunque riferimento a fatti e/o circostanze tali da disapplicare la penale come pattuita.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la clausola penale contrattualmente prevista, risultando del tutto irrilevanti le dedotte variazioni richieste in corso d'opera, avendo le parti, di comune accordo, prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori ed avendo l'appellante, di fatto, ammesso che il ritardo fosse a lui imputabile.
Quanto alle variazioni apportate al progetto in epoca successiva alla data dell'11.01.2010, in accordo con il Tribunale, si deve rilevare come dette opere non possano considerarsi notevoli ed importanti variazioni del progetto tali da vanificare l'efficacia della penale.
L'appellante, sul punto, si limita a reiterare l'importanza, ai fini del ritardo:
a) della realizzazione della fognatura ad una profondità maggiore rispetto al previsto comportante, a suo dire, un ritardo di 34 giorni, deducendo come sul punto la CTU fosse del tutto generica, non avendo il perito pag. 11/27 risposto in maniera esaustiva al quesito posto;
b) della mancata valorizzazione delle opere oggetto del consuntivo del 06.04.2010.
Come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, il CTU, nel rispondere in maniera esaustiva e puntuale ai quesiti a lui posti, ha affermato che la realizzazione delle fognature “non ha e non può aver avuto alcuna incidenza sul lamentato ritardo messo in atto dall'appaltatore” (cfr. p. 11 integrazione CTU), le doglianze sul punto formulate dall'appellante, appaiono, pertanto destituite di ogni fondamento.
Quanto alle ulteriori opere di cui al consuntivo datato 08.04.2010, la doglianza appare del tutto generica essendosi la parte limitata a reiterare formalmente le contestazioni avanzate in primo grado diversa ricostruzione che avrebbe dovuto essere compiuta.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea quantificazione delle opere eseguite e del loro corrispettivo nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,
2721, 2727 c.c. e artt. 112. 115, 116, 183 ,VII comma, e 191 c.p.c.
Con il motivo in disamina, parte appellante censura le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice sotto diversi profili, sollevando vizi che integrerebbero anche la violazione del contraddittorio.
Afferma al riguardo lo come il primo giudice, in seguito al Parte_1 deposito dell'elaborato peritale, abbia ordinato al CTU, con provvedimento fuori udienza dell'11.01.2021, una serie di chiarimenti, e che tale ordinanza avrebbe violato il principio del contraddittorio per non aver il giudicante disposto la contestuale convocazione dei CTP e non aver concesso agli stessi CTP termine per eventuali osservazioni.
Osserva la Corte come il secondo comma dell'art. 194 c.p.c. disciplina e garantisce il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, affermando che queste ultime hanno piena facoltà di intervenire nelle indagini svolte dal C.T.U., su commissione del giudice, mediante la formulazione del quesito peritale. Nel dettaglio, nell'ambito della fase dell'istruzione probatoria, il legislatore ha infatti inteso assicurare il pieno pag. 12/27 rispetto del principio del contraddittorio mediante: 1) la possibilità data alle parti di nominare propri consulenti;
2) l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali, 3) la facoltà riconosciuta alle parti e ai loro consulenti tecnici di presenziare alle operazioni, nonché fare richieste, domande e osservazioni al consulente tecnico d'ufficio, delle quali questi dovrà tener conto.
Nel corso del giudizio di primo grado, la CTU è stata svolta nel pieno rispetto degli art. 191 e segg. c.p.c (cfr verbale udienza 28.11.2019).
In seguito al deposito della consulenza, il primo giudice nell'ordinanza riservata 11.01.2021, preso atto delle osservazioni formulate dalle parti avverso l'elaborato peritale, ha invitato il CTU a rendere i chiarimenti espressamente indicati nella suddetta ordinanza, “ritenendo non necessaria la convocazione del CTU in contraddittorio con i CTP essendo sufficiente assegnare al CTU un termine per la relazione di chiarimenti”.
Nel contesto riferito, non avendo il Tribunale demandato al CTU alcun supplemento di indagine, essendosi limitato a richiedere dei semplici chiarimenti necessari per effetto delle osservazioni svolte dalle parti, lo stesso non aveva alcuna necessità di concedere alle parti alcun termine per osservazioni, trattandosi, si ribadisce, di semplici chiarimenti alla perizia già depositata nel rispetto del contradditorio delle parti.
Quanto alle critiche dell'appellante che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, le stesse si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
02/02/2015, n. 1815).
Nella specie, il Tribunale di Torino ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio, e sul punto si richiama quanto esposto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza appellata.
Con riferimento alle critiche direttamente rivolte alle risultanze della indagine peritale, l'appellante rileva come, nonostante le parti avessero concordato sulla valenza probatorio del documento denominato “verbale di stato avanzamento lavori dell'08.04.2010”, redatto dalla DL in data pag. 13/27 20.04.2010 e trasmesso sia all'appaltatore sia alla committente, documento ritenuto rilevante anche dal Tribunale tanto da porlo a fondamento dei chiarimenti richiesti con la citata ordinanza dell'11.01.2021, il CTU avrebbe: a) posto a fondamento dell'elaborato il documento denominato “SAL 3”, redatto dalla DL, mai sottoscritto dall'appaltatore, il cui contenuto è stato appreso solo in seguito alla sua produzione in giudizio da parte della , così disattendendo le CP_1 indicazioni del primo giudice;
b) diversamente da quanto concordato nella riunione peritale del 16.01.2020, avrebbe utilizzato ai fini della redazione del computo metrico estimativo solo ed esclusivamente il SAL 3; c) il documento SAL 3 sarebbe in palese contrasto con il verbale di consistenza lavori atteso che quest'ultimo documento riporta misure, diciture diverse e opere aggiuntive non considerate dal SAL 3; d) l'errata documentazione posta a fondamento dell'elaborato peritale avrebbe comportato quale conseguenza il mancato riconoscimento di tutta una serie di opere eseguite dallo , il cui corrispettivo non risulta essere stato Parte_1 riconosciuto nell'impugnata sentenza.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisone di primo grado per aver il Tribunale recepito l'operato del CTU e l'utilizzo del SAL 3 con la seguente motivazione “benché, come evidenziato dalla parte attrice, risulta trasmesso con il doc. 72 conv. soltanto il verbale di stato di avanzamento lavori e non la quantificazione degli importi corrispondenti ai lavori eseguiti, la valutazione economica di cui al doc 32 (SAL redatto dalla direzione dei lavori al 31.03.2010) è contenuto in documento la cui provenienza non è stata tempestivamente contestata ed è stata ritenuta congrua dal CTU (salvo importi detratti di cui si tratterà) che l'ha riportata nell'allegato 2 della relazione integrativa”.
Osserva lo come detto documento sarebbe stato posto a Parte_1 fondamento della decisione in violazione dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di documento non sottoscritto dalle parti e prodotto dalla Porta in sede di costituzione senza citarla e/o utilizzarlo “per alcuna difesa e/o deduzione”.
pag. 14/27 Deduce, altresì, la parte come il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe mosso da una errata applicazione del principio di non contestazione stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “l'onere di contestazione concerne soltanto le allegazioni in punto di fatto contenute negli scritti difensivi della parte avversaria, ma non i documenti da quest'ultima prodotti ….” (Cass. Civ. n.
15811/20).
In virtù di tali principi di diritto, l'appellante sostiene che avendo proposto, nel corso del giudizio di primo grado, una quantificazione delle opere basato su un diverso documento (verbale lavori del 08.04.2010), non sussisteva alcun onere di procedere alla contestazione del documento SAL
3 né sotto il profilo della provenienza, nè sotto il profilo della rilevanza o veridicità.
Tanto premesso, proseguo l'appellante evidenziando come in corso di causa risultano prodotti i seguenti documenti attribuiti alla D.L. e precisamente:
- SAL 1 (doc. 7 attore e convenuta) rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 30.04.2009 e trasmesso dalla Porta a mezzo racc. AR del 09.09.2009;
- SAL 2 (doc 56 convenuta) rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 31.12.2009 redatto senza contraddittorio con l'impresa e carente di sottoscrizione;
- SAL 3 (doc 32 convenuta) asseritamente rappresentante lo stato di avanzamento lavori al 30.03.2010 redatto senza contraddittorio con l'impresa e carente di sottoscrizione e incompleto in molte voci e contrastante con il contenuto del SAL 2;
- verbale di stato avanzamento dei lavori dell'08.04.2010 redatto dalla DL in data 20.04.2010 e trasmesso sia all'appaltatore sia alla committenza, contenente la descrizione delle opere realizzate (e di quelle non realizzate) senza però indicare gli importi dovuti per ciascuna lavorazione.
pag. 15/27 Il consulente tecnico però nel basare l'elaborato sul SAL 3 avrebbe omesso di inserire una serie di opere eseguite dall'appellante per un totale di €
104.716,53, importo risultante dalla mancata contabilizzazione di alcune opere effettivamente realizzate dall'appellante e riportate nel SAL 2, ma omesse nel SAL 3.
Inoltre, il CTP di parte appellante, nel redigere il proprio computo metrico basato sul documento 08.04.2010, avrebbe, nella contabilità finale, evidenziato come, nel calcolare il dare avere fra le parti risulterebbe, un credito dell'appellante pari ad € 221.683,61 e non certo l'importo di €
2.169,18 riconosciuto in sentenza.
Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che la CTU si sia “correttamente basata sullo stato di avanzamento lavori dell'08.04.2010 e sulla documentazione fotografica” precisando che “quanto viene a seguito esposto in ordine ad opere ed a quantità allibrate è stato desunto dal contenuto del SAL 3 redatto dal
Direttore dei Lavori Arch a seguito di sopraluogo esperito in CP_5
Cont cantiere in data 08.04.2010. avente ad oggetto la contabilizzazione delle opere eseguite dalla a tutto il 31.03.2010”. CP_2
Sull'utilizzo del SAL 3 l'appellante afferma, apoditticamente, di non aver mai visto il documento prima del deposito dello stesso, da parte della
Porta, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta di prima grado e di non aver contestato lo stesso, in quanto mai citato dalla Porta nel corso del giudizio né utilizzato a fini difensivi.
Come rilevato dal Tribunale, detto documento risulta essere stato inviato dall'Arch. all'appellante nel mese di aprile 2010 mediante CP_7 lettera raccomandata (cfr doc. 72 fasc. Porta primo grado).
A detto documento fa poi espresso riferimento il legale dell'appellante nella
I memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. affermando “ l'importanza di quel documento ….vero è che quel SAL (n.d.r. – SAL 3) sarà la base per determinare quanto ancora dovuto allo per le opere eseguite e in Parte_1 corso di esecuzione al momento del recesso…” (cfr p. 12-13 citata memoria ex art. 183 c.p.c.).
pag. 16/27 Ciò posto, la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. appare del tutto infondata, avendo l'appellante non solo appreso del contenuto del documento denominato SAL 3 prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado ma per aver il legale della parte anche fatto espresso riferimento al documento nei propri scritti difensivi.
In ogni caso, il dedotto utilizzo da parte del CTU di tale documento appare del tutto irrilevante ai fini delle doglianze sollevate dall'appellante.
E difatti, nei chiarimenti forniti dal CTU nella relazione datata 23.02.2021, il perito ai fini della quantificazione dei rapporti dare aver fra le parti ha inteso “operare un confronto fra il predetto SAL 3 ed il contenuto del computo metrico presentato dal CTP geom (di parte ) a Per_2 Parte_1 sostegno delle richieste dell'impresa ”. CP_2
All'esito di tale confronto è emerso che “a fronte di un importo opere contabilizzate dal DL Arch per un importo complessivo di € CP_7
471.203,82, risulta una sostanziale corrispondenza con la contabilità elaborata dal CTP GE per un importo totale di € 474.696,26, Per_2 con una differenza di soli € 3.492,44, ragionevolmente attribuibile a limitate variazioni nel conteggio delle quantità delle opere realizzate”.
Per tali ragioni, appare del tutto irrilevante ogni riferimento all'utilizzo o meno, da parte del CTU, del documento SAL 3 stante la sostanziale corrispondenza fra le opere come contabilizzate dal perito rispetto a quelle indicate dal CTP dell'appellante.
Ciò che realmente rileva sono le opere aggiuntive “indicate dal GE
per un ammontare di € 177.356,87 (quarta colonna), non Per_2 riscontrabili nella contabilità redatta dal DL” .
Il CTU, nei chiarimenti forniti, ha dettagliatamente indicato le ragioni per cui ha inteso escludere detto importo dal conteggio finale, e precisamente:
- quanto di € 3.040,00 a titolo di Polizza Decennale Postuma, la stessa era prevista tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice (v.si : art.12
C.S.A. ed art.7 Contratto) e pertanto non può essere riconosciuta tra i crediti dell'appaltatore;
pag. 17/27 - quanto ad € 4.752,00 a titolo di sgombero masserizie e trasporto alle
PP.DD., trattasi in realtà non di macerie o materiale derivante da demolizioni bensì di “arredi suppellettili mobilia”, sgombero per il quale le parti non avevano raggiunto alcun accordo;
- quanto ad € 3.298,50 a titolo di onorario dell'Arch. CP_7 trattandosi di un rapporto economico tra la Proprietà ed il Professionista, la relativa voce non può essere inserita tra le somme da contabilizzare a favore dell'Appaltatore;
- quanto ad € 12.000,00 a titolo di allestimento di cantiere, trattasi di onere posto contrattualmente a carico dell'Appaltatore (cfr. p. 5 art. 10
Capitolato Speciale d'Appalto);
- quanto all'importo di € 11.036,00 a titolo di “percentuali e provvigioni”, trattandosi di onere ricompreso nella voce “ricarico su terzisti e fornitori” già riconosciuto all'appaltatore per l'importo di €
57.758,40.
- quanto ad € 13.273,78 a titolo di “noli – AR 004 – Nolo Ponteggio
Tubolare” trattandosi di opere provvisionali riconducibili all'impianto cantiere e che, in assenza di adeguata documentazione, non vi è prova che detto costo sia stato effettivamente sostenuto dalla CP_2
Infine, il CTU ha escluso dal proprio conteggio tutte le altre voci di lavori
“extra” indicate nel computo metrico del GE e non Per_2 contabilizzate dalla DL, in quanto il CTP “nel giustificare gli importi extra, faccia riferimento ai preventivi presentati dalla nel corso dei CP_2 lavori, senza fornire tuttavia la dimostrazione dell'avvenuta accettazione all'esecuzione degli stessi, espressa per iscritto dalla Proprietà, corredata di importi e tempi di esecuzione, nonché della firma congiunta, così come disposto e concordato dalle Parti nel Contratto di Appalto Privato agli art.li
3 – 4. Si tratta in sostanza di opere descritte dal C.T.P. in forma generica, senza che venga fornita la prova che si tratti di opere non comprese in tutto od in parte tra quelle già contabilizzate dalla D.L. “.
In virtù di tali premesse, il CTU ha così riepilogato i rapporti dare / avere fra le parti:
pag. 18/27 “Somme riconoscibili a favore della CP_8
• Importo totale opere contabilità CTP (riscontrate – Per_2 incrementate) € 474.696,26;
• Valore attrezzature di cantiere € 37.568,00;
• TOTALE € 512.264,26
Somme non riconoscibili a favore della CP_8
• Allestimento Cantiere : € 12.000,00;
• Nolo di ponteggio tubolare € 13.273,78;
• Polizza Decennale postuma: € 3.040,00;
• Sgombero masserizie € 4.752,00;
• Onorario Arch. € 3.298,50; CP_7
• TOTALE € 36.364,28
Residuo somma a favore dell'Appaltatore € 475.899,98 CP_8
Somme già corrisposte dalla Proprietà all'appaltatore ed CP_1 CP_8 ai suoi danti causa a tutto il 06 Aprile 2010:
• versati alla al netto di IVA € 444.500,00; CP_2
• versati in contanti alla (v.si Doc. 38) € 10.000,00; CP_2
• versati al dipendente CO.EDI.S. Sig. PERPARIN € 2.000,00;
• versati ai dipendenti € 11.000,00; CP_2
• pagamento n.3 bollette ENEL cantiere € 725,02;
• TOTALE € 468.225,02
Differenza somme a favore di pari ad € 7.674,96.” CP_2
Il primo giudice, nell'aderire alle conclusione rassegnate dal CTU, ha però ritenuto di quantificare il totale delle opere realizzate in € 471.203,82 con la seguente motivazione “ in base a quanto risulta dalla valutazione congiunta della prima relazione di CTU, della relazione integrativa e dello schema di cui all'allegato 2 della relazione integrativa, per i lavori indicati nello stato di avanzamento 8.4.2010, ritiene questo giudicante che si debba partire, innanzitutto, dall'importo complessivo di € 471.203,82
(prima colonna dell'allegato 2 della relazione integrativa), che consiste nella valutazione economica allibrata dal D.L. arch. (con una CP_4 differenza di conteggio di pochi centesimi, cfr. doc. 32) e ritenuta congrua
pag. 19/27 dal CTU e non dall'importo quantificato dal CTP (474.696,26 v. Per_2 seconda e terza colonna allegato 2 relazione integrativa)”.
Nel contesto riferito e diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il
Tribunale, nel quantificare il totale delle opere realizzate ha posto a fondamento della decisione il verbale di stato di avanzamento lavori del
08.04.2010 che quantificava il totale nell'importo di € 471.201,82 a fronte di una quantificazione di € 474.696,26 operata dal CTP dello Sturniolo,
GE . Per_2
La diversa quantificazione delle opere indicata dall'appellante in citazione, per un totale di € 699.957,86 - iva esclusa- (cfr p. 27 citazione), non attiene, pertanto, all'utilizzo o meno del Sal 3, ma piuttosto dal mancato riconoscimento delle opere extra capitolato, percentuali e/o provvigioni;
ricarichi pattuiti e attrezzatura trattenuta quantificate dal GE. Per_2
e non valorizzate dal Tribunale.
Sul punto l'appellante, in maniera confusionaria, tenta di giustificare il maggior importo dovuto attraverso una generica censura circa l'utilizzo del
SAL 3, allorquando l'effettiva quantificazione delle opere risulta basato sul verbale redatto dalla DL il 08.04.2010, inferiore di soli € 3.000,00 circa rispetto alla quantificazione operata dal proprio CTP, senza considerare che, come già rilevato, ciò che ha inciso sulla quantificazione dei lavori è
l'esclusione delle opere extra capitolato.
Il primo giudice, con motivazione del tutto condivisa da questo collegio, ha dettagliatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere le voci di cui l'appellante reitera la richiesta di pagamento, così precisando” per quanto riguarda le aggiunte inserite nel computo metrico del consulente di parte attrice, va rilevato, quanto alla polizza decennale postuma, che nessuna tempestiva deduzione, prima ancora che prova, ha riguardato l'esistenza di un tale esborso (peraltro, l'art. 7 del contratto
26.9.2008 prevede la polizza decennale postuma tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice); - quanto all'importo di € 4.752,00, che si tratta di sgombero di “arredi suppellettili mobilia” effettuato sin dall'inizio dei lavori nel 2008 e, pertanto, rientrante nell'allestimento iniziale del cantiere
pag. 20/27 se non pattuito alcun apposito importo;
- quanto attiene alla voce di €
3298,50, manca tempestiva e idonea deduzione antecedente allo svolgimento della consulenza tecnica;
peraltro, l'importo è altresì incomprensibile posto che, nel computo metrico effettuato dal geom.
(cfr. all. I alla prima relazione ) si legge , da un lato 0,45 % Per_2 oneri di sicurezza e , dall'altro, in corrispondenza delle note, “onorario
Arch. ” ed è pertanto giustificata l'osservazione del CTU secondo CP_4 cui non si comprende a quale titolo l'importo sia stato inserito tra le somme da contabilizzare a favore dell'Appaltatore. Per quanto riguarda le restanti voci ed opere “aggiuntive” indicate dal GE. (cfr. Per_2 opere evidenziate in azzurro nel CME del CTP e segnate in quarta colonna dello schema redatto dal CTU nell'allegato 2 della relazione integrativa), non riscontrabili nella contabilità redatta dall'arch. , in conformità CP_4 con quanto osservato dal CTU, si ritiene: - in ordine alla voce
“SISTEMAZIONI ESTERNE – Demolizione e ricostruzione marciapiede lungo il perimetro dell'edificio”, gli importi delle opere sono esposti per due volte nel “computo metrico GE. ” sicché in mancanza di Per_2 tempestiva e specifica deduzione sul punto anche quanto alla richiesta
(soltanto con la memoria n. 2 si fa riferimento al marciapiede rifatto, indicandosi un numero di volte pari a cinque volte, con evidente difetto di attendibilità), gli importi ripetuti vanno detratti (cfr. allegato n. 2 rel . integrativa pag.3, parte 4°); -in ordine alle altre voci di lavori che il C.T.P. indica nel proprio “computo metrico” tra quelle “extra” che sarebbero state eseguite in più dalla rispetto a quelle contabilizzate dalla D.L. , si CP_2 tratta di opere che, secondo quanto osservato dal CTU, sono descritte in forma generica con la conseguenza che manca idonea deduzione e prova della diversità di tali lavori rispetto a quelli già ricompresi in tutto o in parte nella predetta quantificazione, anche tenuto conto dell'art. 18 del
Capitolato speciale di appalto sui presupposti per gli aumenti contrattuali
e/o nuovi oneri”.
L'appellante, nel motivo di gravame in disamina, si limita a ribadire la propria ricostruzione del computo metrico redatto dal GE. Per_2
pag. 21/27 senza, però, indicare le ragioni in fatto e in diritto per cui le opere escluse, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, meritano di essere riconosciute.
Per tali ragioni, si deve confermare la ricostruzione delle poste dare/aver fra le parti come operata dal primo giudice.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218, 1766, 2043, 2721, 2727 c.c. e artt.
112,115,116 e 183, VI comma, c.p.c. per non aver il Tribunale riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per i beni dell'appellante rimasti in cantiere e mai restituiti in seguito alla risoluzione del contratto da parte della . CP_1
Deduce la parte che il primo giudice avrebbe respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che nella lettera datata 06.04.2010 la Porta, in seguito alla risoluzione contrattuale, avrebbe invitato lo Parte_1 all'immediata liberazione del cantiere entro 7 giorni “mediante preavviso telefonico”, pena lo stoccaggio di tutti i beni dello , a proprie Parte_1 spese, “in apposito magazzino”.
Sostiene la parte che il Tribunale avrebbe omesso di considerare: a) il mancato stoccaggio del materiale da parte della;
b) l'effettivo utilizzo CP_1 da parte della committenza del materiale per completare le opere con conseguente configurazione di ipotesi di subappalto.
Trattasi di circostanze quest'ultime che l'appellante avrebbe dimostrato a mezzo di prova orale ritualmente richiesta ma non ammessa dal Tribunale, in violazione degli artt. 112 ,115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2727 c.c.
Sotto altro profilo, lo censura l'impugnata sentenza per aver il Parte_1
Tribunale considerato la domanda risarcitoria inammissibile, in quanto tardiva per essere stata la stessa avanzata per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il motivo di appello è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lo chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di “accertare e dichiarare che l'Avv. si è CP_1 appropriata dei beni di proprietà attorea meglio descritti in narrativa;
per
pag. 22/27 l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno consistente in euro 48.448,00 per il materiale trattenuto presso il cantiere e di proprietà della “. CP_2
In accordo con il Tribunale, si deve confermare l'insussistenza del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., non avendo lo mai Parte_1 dato alcun seguito all'invito formulato dalla Porta nella missiva datata
06.04.2010, limitandosi a richiedere i danni per l'appropriazione indebita solo con pec del proprio legale in data 08.04.2016.
Quanto alla domanda di risarcimento danni per asserito obbligo di restituzione dei beni, osserva la Corte come, in sede di citazione, lo avanzava domanda di risarcimento danni extracontrattuale per il Parte_1 reato di appropriazione indebita;
mentre, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore avanzava domanda di restituzione dei beni basata sul presunto “contratto di comodato contenuto nel contratto di appalto”, precisando la sussistenza fra le parti di “un contratto, quello di appalto, che all'interno contiene altresì un contratto di deposito
(necessario) che, come tutti i contratti reali, si perfeziona con la semplice consegna della cosa. Va da sé che la mancata restituzione dei beni depositati comporta il risarcimento dei danni (anche derivanti da reato) che può essere richiesto nell'ordinario termine decennale”.
Tanto premesso, rileva il Collegio, come secondo l'insegnamento della
Suprema Corte “sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad
pag. 23/27 una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (su questo punto anche Cass., Sez. 3, 14/2/2019, n. 4322)” Cass Civ. n.
23975/24.
Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria come formulata dall'appellante in prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi.
Difatti, nel caso in esame, l'emenda come apportata dalla , Parte_1 importa una radicale modifica nella causa petendi, posto che il risarcimento richiesto nella domanda formulata in citazione era fondato su fatto illecito per una dedotta appropriazione indebita legittimante l'esercizio della pretesa ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre nella prima memoria 183 c.p.c. l'appellante ha inteso avanzare, per la prima volta, una richiesta risarcitoria fondata su un presunto inadempimento contrattuale, collegando la mancata consegna dei beni, non solo ad un fatto illecito, bensì' anche ad un presunto inadempimento avverso gli obblighi nascenti da un contratto di deposito “contenuto, nel contratto di appalto”.
Per le ragioni indicati la censura non merita accoglimento.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1282 c.c. e
243 e 112 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente escluso la debenza degli interessi di mora sulla somma liquidata, nonostante lo stesso avesse chiesto pag. 24/27 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento dei danni oltre “rivalutazione ed interessi”.
Il motivo di appello è inammissibile, risultando di fatto di difficile comprensione non essendo chiara la censura rivolta all'impugnata sentenza.
Difatti l'appellante afferma genericamente “che le somme di denaro producono automaticamente interessi e che, in ogni caso, gli interessi di mora sono un risarcimento del danno e pertanto la semplice richiesta dei danni comporta la liquidazione degli interessi” (cfr. p. 31 atto di appello), senza però considerare che la somma a lui liquidata in sentenza non costituisce un risarcimento danni.
Sul punto osserva la Corte come il Tribunale dopo avere calcolato il dare / aver fra le parti, in virtù dell'intercorso contratto di appalto, ha determinato il corrispettivo dovuto allo in € 2.169,18 (già Parte_1 detratto la penale contrattuale pari ad € 3.480,00).
Tale statuizione configura una condanna al pagamento di un importo a saldo di opere eseguite in virtù del contratto di appalto dedotto in giudizio.
Pertanto, ogni riferimento alla mancata liquidazione degli interessi sulla somma risarcitoria, su cui risulta circoscritta il motivo di appello, impedisce a questa Corte di entrare nel merito della doglianza non avendo la parte lamentato “tout court” la mancata liquidazione degli interessi sulla somma riconosciuta in sentenza.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2727 c.c. e 112, 115, 116 e 183 c.p.c. per non aver il Tribunale ammesso la prova orale, tempestivamente articolata dall'appellante in primo grado, volta a dimostrare e/o confermare una diversa quantificazione delle opere rispetto alle risultanze della disposta
CTU nonché dell'effettivo utilizzo, da parte della , dei beni e delle CP_1 attrezzature lasciati dalla nel cantiere. CP_2
Il rigetto di tutti motivi di gravame comporta l'assorbimento della censura attesa l'irrilevanza, ai fini del decidere, di tutti i capitoli di prova articolati di cui si chiede l'ammissione i quali, secondo questa Corte, non risultano pag. 25/27 comunque idonee ad inficiare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie
(CTU e prove documentale) che hanno determinato il convincimento del
Tribunale.
La censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo grado di giudizio CP_1 che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione €
52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.977,00= per la fase di studio,
- € 1.911,00= per la fase introduttiva,
- € 5.103,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_9
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata n. 4796/21 emessa dal Tribunale di
Torino in data 30.10.2021 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 24156/2018;
- ND , a rifondere a , le spese del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 26 come pag. 26/27 inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 03.07.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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