Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 1103/2020 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
TRA
nato a [...] il [...], C.F - in Parte_1 C.F._1
proprio e, unitamente a nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, quale genitore esercente la patria potestà sul minore C.F._2 Per_1
nato a [...] il [...], –
[...] CodiceFiscale_3 Pt_3
, nato a [...] il [...], ,
[...] CodiceFiscale_4 Parte_4
nato a [...] il [...], C.F. , nata a C.F._5 Parte_5
Palermo il 2/12/1994, nato a [...] il [...], Parte_4 Pt_6
, nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Mauro
[...]
Cangemi;
appellanti
CONTRO
con sede in , C.F e n. Controparte_1 CP_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Maria Baldassarre;
appellata
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 480 del 6-7 luglio 2020, il Tribunale di Trapani, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla Controparte_1
Contr (nel prosieguo nei confronti degli attuali appellanti, in epigrafe compiutamente generalizzati, dichiarava la inefficacia nei confronti di parte attrice dell''atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. stipulato in data
21.2.2014 da con rogito in Notaio;
ordinava la Parte_1 Parte_8
trascrizione della sentenza e condannava parte convenuta alla refusione delle spese di lite.
Proponevano appello i soccombenti. Resisteva l'istituto bancario.
Con ordinanza del 9 luglio 2024, dopo la ri-assegnazione alla intestata Sezione, la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Il primo motivo di gravame torna a dedurre il difetto di legittimazione passiva dei beneficiari dell'atto di cui all'art.2645 ter c.c. oggetto della domanda, ossia dei sei figli del disponente . Parte_1
La doglianza è infondata. Infatti, come chiarito dalla Cassazione nella pronuncia n.29727/2019 che gli stessi appellanti richiamano, i beneficiari di tale tipo di negozio, pur non potendosi qualificare come litisconsorti necessari, hanno tuttavia, in quanto portatori di un diretto interesse al rigetto della azione intentata ai sensi dell'art.2901 c.c., ad 3
intervenire nella causa e possono anche essere citati in giudizio dall'attore al fine di rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza. Peraltro, nella odierna vicenda, non sfugge che tali beneficiari si sono costituiti congiuntamente al disponente condividendo le difese volte a negare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria.
Venendo al merito, va rilevato che la sentenza impugnata ha sviluppato il seguente percorso argomentativo: a) la società attrice aveva dimostrato di vantare nei confronti di un cospicuo credito, “cristallizzato” dalla ordinanza-ingiunzione ex Parte_1
art.186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Trapani il 16.11.2017, a titolo di restituzione degli anticipi bonus che il predetto convenuto, suo agente, avrebbe dovuto restituirle a seguito del recesso anticipato dal rapporto di collaborazione comunicatole il 31.1.2014; b)
l'atto di destinazione del 21.2.2014, con cui il aveva destinato una serie di Parte_1 beni di sua proprietà al soddisfacimento dell'interesse al mantenimento e alla istruzione dei figli, nominando come “gestore” cl.1937, aveva inciso negativamente Parte_4
sulla consistenza patrimoniale del debitore, rendendo maggiormente difficoltosa l'eventuale aggressione di tali beni;
c) l'atto de quo doveva qualificarsi come di natura gratuita onde il consilium fraudis doveva valutarsi solo con riferimento al disponente e andava certamente ravvisato tenuto conto della stretta vicinanza temporale tra la sua stipula e la comunicazione di recesso nonché della rilevante entità del debito, seppur controverso.
Ciò posto, nell'esaminare i motivi di appello secondo un criterio di priorità logico-
giuridica, va innanzitutto disatteso quello che, adducendo che la ragione di credito vantata dalla società appellata ed ancora sub judice – essendo pendente in Cassazione il giudizio
Contr intentato da nei confronti del suo ex agente nell'ambito del quale era stata emessa l'ordinanza di cui all'art.186 ter c.p.c., poi confermata dalle sentenze di primo e di secondo grado - fosse sorta successivamente alla costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c., ha lamentato l'assenza di motivazione, e comunque di prova rigorosa, circa il requisito della “dolosa preordinazione” dell'atto in pregiudizio di tale pretesa. 4
Contr Non può infatti dubitarsi del fatto che il credito (litigioso) vantato da – che nella sentenza n.241/2020 del Giudice del Lavoro di Trapani è stato quantificato in €
177.589,05 a titolo di restituzione degli anticipi bonus, oltre ad € 11.934,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso – sia da collocare, in base alla non contestata prospettazione dei fatti, in epoca antecedente all'atto del 21.2.2014 e, segnatamente, sia sorto contestualmente e in dipendenza del recesso dal rapporto di collaborazione professionale, esercitato dal con decorrenza immediata e in epoca Parte_1 anticipata rispetto alla durata finale fissata nella clausola contrattuale “di stabilità”, che ad essa collegava la stabile attribuzione al promotore finanziario dei suddetti emolumenti.
Priva di rilievo è la circostanza che il primo riconoscimento in sede giudiziaria sia avvenuto con l'ordinanza del 16.11.2017.
Per quel che concerne l'eventus damni, risulta innegabile che l'apposizione del vincolo di destinazione, regolarmente trascritto, su numerosi immobili e beni mobili registrati di esclusiva proprietà del ebbe a ridurre, se non ad annullare di fatto, la Parte_1
consistenza del patrimonio aggredibile dalla generalità dei creditori del medesimo. Del
resto, gli odierni appellanti non hanno indicato in giudizio la sussistenza di altri beni su
Contr cui potrebbe potenzialmente soddisfare la sua pretesa.
Né convince l'assunto secondo cui tale pregiudizio sarebbe in concreto insussistente in considerazione della peculiarità del caso concreto, dal momento che l'immobile di maggior valore sottoposto al vincolo, il fabbricato sito nel Comune di Valderice, era già dall'anno 2009 gravato da ipoteca a favore di un terzo soggetto.
La circostanza in sé della presenza del diritto reale di garanzia, vieppiù su uno solo dei beni in questione, non esclude per ciò solo il pregiudizio per il creditore chirografario né fa venire il suo interesse ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale.
Premesso che un bene ipotecato può essere oggetto di atti dispositivi “a catena”, basti solo evidenziare che l'ipoteca può sempre venire meno per una pluralità di cause anche diverse dal soddisfacimento del credito da parte del diretto debitore, credito che può 5
essere di importo inferiore rispetto al valore di mercato del cespite, cosicché, in caso di vendita anche forzata, il residuo prezzo potrebbe concorrere a soddisfare le ragioni degli altri creditori.
Ribadita, poi, la natura gratuita dell'atto di cui all'art.2645 ter c.c. (v. Cass. 3697/2020), la consapevolezza anche solo generica del di recare pregiudizio alle Parte_1
Contr ragioni di si ricava agevolmente dalla valutazione complessiva dei dati fattuali in parte già sopra esposti (strettissima vicinanza temporale tra la comunicazione di recesso e il rogito, ampiezza, per valore e tipologia, dei beni vincolati, in mancanza di indicazione della titolarità in capo al disponente di altri cespiti di rilievo e/o facilmente individuabili, assenza di una motivazione specifica a sostegno dell'atto, non avendo il Parte_1
Contr contestato la circostanza addotta da circa la instaurazione già in data 10.2.2014 di una nuova collaborazione professionale con un'altra rilevante società operante nel settore finanziario-assicurativo. Più in generale, non sfugge che il recesso anticipato, seppure esercitato nella dichiarata sussistenza di una “giusta causa” – peraltro collegata non ad addebiti specifici ma a timori circa la stabilità e solidità dell'istituto bancario – non
Contr poteva ragionevolmente far confidare in un comportamento acquiescente di e nella rinuncia di quest'ultima ad attivarsi per il recupero degli ingenti anticipi bonus erogati all'ex agente.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di grado seguono la soccombenza e, per le ragioni inizialmente esplicitate,
vanno poste a carico di tutti gli appellanti.
Le stesse si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari commisurati al valore del credito tutelato ma nei valori minimi attesa la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, 6
conferma la sentenza n.ro 480/2020 emessa il 6-7 luglio 2020 dal Tribunale di Trapani,
appellata da - in proprio e, unitamente a quale Parte_1 Parte_2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato a [...] il [...]), e Parte_4 Parte_6 Per_2
[...]
Condanna gli appellanti a rifondere a le spese di Controparte_1 lite del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro 7.160,00, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13,
co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 23.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo