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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1945 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]3, con il patrocinio dell'Avv. Paola Farris
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
), residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Piero Santagada
-Appellata-
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 62/2023 del 5-17 ottobre 2023 del Tribunale di Bologna
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 13
marzo 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.62/2023 del 5-17 ottobre 2023, deliberando su ricorso proposto da , nei confronti , per Parte_1 Controparte_1
la modifica delle condizioni di divorzio, ha rigettato la domanda del , condannando Pt_1
quest'ultimo al rimborso, in favore della delle spese processuali, liquidate in CP_1
4.711,00 Euro, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che non vi era necessità di ulteriore attività istruttoria, potendo la causa essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
-che, vertendosi in tema di ricorso ex art.9 L. n.898/70, la premessa di fatto a fondamento della domanda di uno degli ex coniugi era rappresentata da un mutamento delle condizioni rispetto al momento della precedente pronuncia: nella fattispecie sentenza di scioglimento del matrimonio del 18.9.2018;
-che, all'esito dell'istruttoria, tali elementi di novità non erano emersi e che il relativo onere della prova incombeva sul richiedente;
-che la convenuta si era costituita tardivamente e non aveva depositato dichiarazioni dei redditi
(richieste dalla legge, richiamata nel decreto di fissazione della prima udienza);
pag. 2/11 -che doveva premettersi che, nel giudizio di divorzio, sia il Tribunale in primo grado che la
Corte di Appello avevano ritenuto non attendibile la documentazione reddituale del;
Pt_1
-che quest'ultimo aveva sostenuto che erano peggiorate le proprie condizioni di reddituali,
avendo ceduto, nel 2022, le proprie quote della “Re Artù s.r.l.”;
-che dal 28.10.2022 risultava nuovo legale rappresentante di detta società
[...]
(con capitale sociale di €.10.000), a seguito della acquisizione della “Re Artù CP_2
s.r.l.” da parte di (doc.3 ric.); Controparte_3
-che il ricorrente aveva ricevuto, da parte di in data 1.8.2022, Controparte_3
€.50.000,00 (doc.27 ric. – estratto conto FI mesi luglio, agosto, settembre 2022) e, in data
28.10.2022, €.100.000,00 (doc.28 ric. estratto conto FI mesi ottobre, novembre, dicembre
2022);
-che, contemporaneamente, avrebbe iniziato a lavorare per la Controparte_3
quale collaboratore a titolo continuativo della committente (doc.4 ric.), e che tale rapporto avrebbe avuto termine il 31.10.2023 (doc.15 ric.);
-che dagli estratti conto FI (doc. nn.17-28 ric.) risultava che percepiva da “Re Artù s.r.l.”
uno stipendio di €.2.000,00 (estratto conto FI, gennaio, febbraio, marzo 2022);
-che aveva ricevuto, il 14.11.2022, da “Re Artù” €.6.000,00 e, in data 8.12.2022, circa €.1.500
(doc.28 ric., estratto conto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022);
-che, a ben guardare, anche in questo caso – come nel precedente giudizio – i suoi redditi lasciavano perplessi quanto ad attendibilità;
-che dalle dichiarazioni depositate, infatti, per gli anni di imposta 2018 e 2019, era emerso un reddito netto mensile – rispettivamente – di circa €.860 (anno 2018) e di €.1.300 (anno 2019);
-che dall'imponibile erano state detratte le imposte (netta + addizionali regionali e comunali);
pag. 3/11 -che, per l'anno 2020, era emerso un imponibile annuo di appena €.3.546;
-che il , stando alle sue dichiarazioni, avrebbe, quindi, avuto un reddito netto che non Pt_1
gli avrebbe consentito il pagamento dell'assegno divorzile in questione;
-che doveva anche aggiungersi che il ricorrente era proprietario esclusivo della casa in cui abitava (già interamente pagata), nonché di una casa a ME (anche questa in proprietà al
100%), oltre che di un'altra casa, nella stessa località turistica spagnola, per la quota del 50% (la restante quota era nella titolarità della sorella);
-che entrambe le case di ME venivano concesse in locazione, almeno nel periodo estivo,
ed erano produttive di reddito;
-che la ex moglie aveva ormai 62 anni e non si poteva prevedere che le sue condizioni di reddito potessero migliorare;
-che al rigetto del ricorso doveva conseguire la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di cui al dispositivo;
-che la liquidazione di dette spese era stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa, scaglione indeterminabile - complessità
bassa, valore medio;
-che erano state liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione dell'art.113 c. p. c. da parte del primo Giudice, che aveva erroneamente individuato quale norma applicabile alla fattispecie quella di cui all'art.9 della Legge n.898/1970, posto che il primo comma di detto articolo era stato abrogato e che la disciplina applicabile doveva essere rinvenuta nell'art. 473 bis.29 c. p. c.;
pag. 4/11 b-violazione dell'art.113 c. p. c. per omessa applicazione dell'art.473 bis.29 c. p. c. e degli artt.115 e 116 c. p. c., con conseguente errata valutazione della documentazione riversata in atti e delle circostanze fattuali;
c-omessa valutazione del canone legale del dovere di solidarietà post coniugale, violato dalla e conseguente omessa ed errata valutazione della documentazione riversata in atti e CP_1
delle circostanze fattuali;
d-omessa valutazione della condotta della i fini della statuizione sulle spese di lite. CP_1
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno depositato memorie e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025.
3-I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Le censure rivolte alla sentenza impugnata devono considerarsi infondate.
Ininfluente, ai fini della decisione, è, intanto, la circostanza che il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, abbia richiamato l'abrogato art. 9 comma 1 della Legge 898/1970, in luogo dell'art. 473 bis.29. c. p. c., che lo ha sostituito.
In proposito, occorre rilevare che il primo motivo di censura (violazione dell'art.113 c. p. c.)
rivolto dal alla decisione del Tribunale di Bologna, oggetto di gravame, appare, Pt_1
all'evidenza, inammissibile, posto che l'appellante si è profuso in generiche deduzioni, senza affrontare la questione degli specifici riflessi spiegati dall'errata indicazione della norma pag. 5/11 applicabile alla fattispecie che ci occupa sulle conclusioni alle quali è pervenuto il primo
Giudice.
Le ragioni della genericità delle argomentazioni dell'appellante sono presto individuabili, ove si tenga presente che l'art. 473 bis.29 c. p. c., prevedendo che “Qualora sopravvengano giustificati
motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla presente sezione, la
revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, nell'ottica di una disciplina unitaria dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, non si pone affatto in contrasto con l'abrogato art. 9 comma 1 della Legge 898/1970, il quale stabiliva”
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale…….può, su istanza di parte, disporre
la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura
e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 “(l'art. 5 contiene la disciplina dell'assegno divorzile n.d.r.).
La revisione dell'assegno di divorzio, per entrambe le disposizioni sopra richiamate, postula,
dunque, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex
coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo pag. 6/11 stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale riscontrata
(vedi Cassazione civile sez. I - 03/02/2025, n. 2545).
E' vero che la sentenza di divorzio, per quanto riguarda le statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus;
tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza predetta, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" emersi siano esaminati dal Giudice competente e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
4-Il secondo motivo dell'appello di non enuncia, poi, specifiche Parte_1
ragioni per le quali dovrebbe essere considerato erroneo il giudizio espresso dal Giudice di prime cure circa l'inattendibilità delle proprie dichiarazioni dei redditi, che pongono inevitabilmente l'interrogativo sulle risorse non visibili sulle quali l'appellante abbia potuto contare per la corresponsione dell'assegno divorzile dovuto alla (1.000,00 Euro CP_1
mensili), a fronte di un reddito netto mensile, per il 2018, di circa 860,00 Euro, o di 1.300,00
Euro per il 2019, o, ancora, a fronte di un imponile annuo di appena 3.546,00 Euro per l'anno
2020. Del resto, le dichiarazioni più recenti (relative agli esercizi 2021,2022 e 2023) non registrano significative variazioni rispetto a quelle relative agli esercizi sopra menzionati e non
è, dunque, per questa via che possa affermarsi un peggioramento delle condizioni economiche del . Pt_1
pag. 7/11 In realtà, l'appellante, a sostegno della sua istanza di revoca o di riduzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, ha ricondotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche alla cessione delle proprie quote della “RE ARTU' SRL”.
Orbene, l'assunto non può considerare fondato, non essendo, innanzitutto, note le condizioni di vendita delle quote delle quali si tratta, avendo l'appellante omesso di produrre il relativo atto.
Sotto un profilo squisitamente patrimoniale, poi, l'eventuale vendita ad un prezzo in linea con il valore delle quote, quale determinabile sulla scorta della situazione economica della società,
avrebbe comportato soltanto un mutamento meramente qualitativo del patrimonio del , Pt_1
non certo quantitativo.
In ogni caso, il non avendo prodotto l'atto di cessione e provato, quindi, il prezzo di Pt_1
vendita, si è preclusa la possibilità di dimostrare che il reimpiego della somma effettivamente ricavata produce un rendimento inferiore a quello assicuratogli dalla titolarità delle quote suddette.
Non può, quindi, affermarsi che la situazione economica di sia Parte_1
peggiorata successivamente alla sentenza di divorzio, tanto più che l'appellato, per sua stessa ammissione, è proprietario di appartamenti in ME (uno per l'intero e l'altro per il 50%),
dai quali, nel periodo estivo, ricava 10.000,00 Euro. Il è, peraltro, proprietario della Pt_1
casa di abitazione.
Non può, peraltro, sottacersi che , come emerge dagli estratti conto Parte_1
dallo stesso prodotti, è in grado di effettuare erogazioni di denaro consistenti (anche di importo pari a 50.000,00 Euro), in favore di vale a dire della sua nuova Parte_2
compagna (tale ultima circostanza non è contestata).
pag. 8/11 4- Risulta, ancora, infondato il terzo motivo dell'appello del , posto che lo stato di Pt_1
disoccupazione di esisteva già all'epoca della sentenza di Controparte_1
divorzio, essendo stata, peraltro, accertata l'estrema difficoltà per quest'ultima di ricollocarsi nel mondo del lavoro in ragione dell'età e dell'assenza di qualsiasi qualificazione professionale (la esclusivamente in possesso della licenza di scuola media). CP_1
In proposito, non può non sottolinearsi che le possibilità di svolgimento di attività lavorativa sono ulteriormente scemate, approssimandosi la al compimento dell'età di 64 anni. CP_1
Non essendo contestato che l'appellata sia priva di idonea contribuzione previdenziale, la stessa non potrà che aspirare, al compimento dell'età di 67 anni, alla pensione sociale.
5-Infondate sono le censure rivolte dal , con il quarto motivo di gravame, al Pt_1
regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha applicato correttamente il principio della soccombenza e liquidato il compenso secondo i valori medi del DM 55/2014 e successive modifiche, non individuandosi ragioni che avrebbero consentito il ricorso ai valori minimi.
La tardiva costituzione in giudizio della è irrilevante, comportando esclusivamente CP_1
preclusioni processuali. Parimenti ininfluente è la mancata produzione, in primo grado, da parte della delle dichiarazioni dei redditi, in ragione dello stato di disoccupazione della CP_1
appellata e della circostanza che unica entrata di quest'ultima è l'assegno divorzile erogatole dall'appellante.
Ininfluente è, ancora, la possibilità per la di ricorrere al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, allegata dal per contestare la propria condanna al rimborso delle spese di primo Pt_1
grado.
pag. 9/11 L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe comportato soltanto che il Pt_1
avrebbe dovuto corrispondere la somma liquidata per spese processuali, che avrebbe potuto essere determinata secondo i valori medi di cui al DM suddetto, all'Erario.
6- Va disattesa l'istanza ex art. 89 c. p. c. formulata dal in ragione della sua Pt_1
indeterminatezza, non avendo l'appellante fornito specifiche indicazioni delle frasi, contenute negli scritti difensivi dell'appellata, che ritiene offensive o sconvenienti.
7- In definitiva l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa) in 6.946,00 Euro (2.058,00 Euro
per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.478,00 Euro per la fase decisionale).
Alla spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
pag. 10/11 liquidate in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa;
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13,
comma 1 bis del DPR suddetto".
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1945 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]3, con il patrocinio dell'Avv. Paola Farris
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
), residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Piero Santagada
-Appellata-
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 62/2023 del 5-17 ottobre 2023 del Tribunale di Bologna
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 13
marzo 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.62/2023 del 5-17 ottobre 2023, deliberando su ricorso proposto da , nei confronti , per Parte_1 Controparte_1
la modifica delle condizioni di divorzio, ha rigettato la domanda del , condannando Pt_1
quest'ultimo al rimborso, in favore della delle spese processuali, liquidate in CP_1
4.711,00 Euro, oltre accessori di legge.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che non vi era necessità di ulteriore attività istruttoria, potendo la causa essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
-che, vertendosi in tema di ricorso ex art.9 L. n.898/70, la premessa di fatto a fondamento della domanda di uno degli ex coniugi era rappresentata da un mutamento delle condizioni rispetto al momento della precedente pronuncia: nella fattispecie sentenza di scioglimento del matrimonio del 18.9.2018;
-che, all'esito dell'istruttoria, tali elementi di novità non erano emersi e che il relativo onere della prova incombeva sul richiedente;
-che la convenuta si era costituita tardivamente e non aveva depositato dichiarazioni dei redditi
(richieste dalla legge, richiamata nel decreto di fissazione della prima udienza);
pag. 2/11 -che doveva premettersi che, nel giudizio di divorzio, sia il Tribunale in primo grado che la
Corte di Appello avevano ritenuto non attendibile la documentazione reddituale del;
Pt_1
-che quest'ultimo aveva sostenuto che erano peggiorate le proprie condizioni di reddituali,
avendo ceduto, nel 2022, le proprie quote della “Re Artù s.r.l.”;
-che dal 28.10.2022 risultava nuovo legale rappresentante di detta società
[...]
(con capitale sociale di €.10.000), a seguito della acquisizione della “Re Artù CP_2
s.r.l.” da parte di (doc.3 ric.); Controparte_3
-che il ricorrente aveva ricevuto, da parte di in data 1.8.2022, Controparte_3
€.50.000,00 (doc.27 ric. – estratto conto FI mesi luglio, agosto, settembre 2022) e, in data
28.10.2022, €.100.000,00 (doc.28 ric. estratto conto FI mesi ottobre, novembre, dicembre
2022);
-che, contemporaneamente, avrebbe iniziato a lavorare per la Controparte_3
quale collaboratore a titolo continuativo della committente (doc.4 ric.), e che tale rapporto avrebbe avuto termine il 31.10.2023 (doc.15 ric.);
-che dagli estratti conto FI (doc. nn.17-28 ric.) risultava che percepiva da “Re Artù s.r.l.”
uno stipendio di €.2.000,00 (estratto conto FI, gennaio, febbraio, marzo 2022);
-che aveva ricevuto, il 14.11.2022, da “Re Artù” €.6.000,00 e, in data 8.12.2022, circa €.1.500
(doc.28 ric., estratto conto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022);
-che, a ben guardare, anche in questo caso – come nel precedente giudizio – i suoi redditi lasciavano perplessi quanto ad attendibilità;
-che dalle dichiarazioni depositate, infatti, per gli anni di imposta 2018 e 2019, era emerso un reddito netto mensile – rispettivamente – di circa €.860 (anno 2018) e di €.1.300 (anno 2019);
-che dall'imponibile erano state detratte le imposte (netta + addizionali regionali e comunali);
pag. 3/11 -che, per l'anno 2020, era emerso un imponibile annuo di appena €.3.546;
-che il , stando alle sue dichiarazioni, avrebbe, quindi, avuto un reddito netto che non Pt_1
gli avrebbe consentito il pagamento dell'assegno divorzile in questione;
-che doveva anche aggiungersi che il ricorrente era proprietario esclusivo della casa in cui abitava (già interamente pagata), nonché di una casa a ME (anche questa in proprietà al
100%), oltre che di un'altra casa, nella stessa località turistica spagnola, per la quota del 50% (la restante quota era nella titolarità della sorella);
-che entrambe le case di ME venivano concesse in locazione, almeno nel periodo estivo,
ed erano produttive di reddito;
-che la ex moglie aveva ormai 62 anni e non si poteva prevedere che le sue condizioni di reddito potessero migliorare;
-che al rigetto del ricorso doveva conseguire la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di cui al dispositivo;
-che la liquidazione di dette spese era stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa, scaglione indeterminabile - complessità
bassa, valore medio;
-che erano state liquidate le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione dell'art.113 c. p. c. da parte del primo Giudice, che aveva erroneamente individuato quale norma applicabile alla fattispecie quella di cui all'art.9 della Legge n.898/1970, posto che il primo comma di detto articolo era stato abrogato e che la disciplina applicabile doveva essere rinvenuta nell'art. 473 bis.29 c. p. c.;
pag. 4/11 b-violazione dell'art.113 c. p. c. per omessa applicazione dell'art.473 bis.29 c. p. c. e degli artt.115 e 116 c. p. c., con conseguente errata valutazione della documentazione riversata in atti e delle circostanze fattuali;
c-omessa valutazione del canone legale del dovere di solidarietà post coniugale, violato dalla e conseguente omessa ed errata valutazione della documentazione riversata in atti e CP_1
delle circostanze fattuali;
d-omessa valutazione della condotta della i fini della statuizione sulle spese di lite. CP_1
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno depositato memorie e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025.
3-I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Le censure rivolte alla sentenza impugnata devono considerarsi infondate.
Ininfluente, ai fini della decisione, è, intanto, la circostanza che il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, abbia richiamato l'abrogato art. 9 comma 1 della Legge 898/1970, in luogo dell'art. 473 bis.29. c. p. c., che lo ha sostituito.
In proposito, occorre rilevare che il primo motivo di censura (violazione dell'art.113 c. p. c.)
rivolto dal alla decisione del Tribunale di Bologna, oggetto di gravame, appare, Pt_1
all'evidenza, inammissibile, posto che l'appellante si è profuso in generiche deduzioni, senza affrontare la questione degli specifici riflessi spiegati dall'errata indicazione della norma pag. 5/11 applicabile alla fattispecie che ci occupa sulle conclusioni alle quali è pervenuto il primo
Giudice.
Le ragioni della genericità delle argomentazioni dell'appellante sono presto individuabili, ove si tenga presente che l'art. 473 bis.29 c. p. c., prevedendo che “Qualora sopravvengano giustificati
motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla presente sezione, la
revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, nell'ottica di una disciplina unitaria dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, non si pone affatto in contrasto con l'abrogato art. 9 comma 1 della Legge 898/1970, il quale stabiliva”
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale…….può, su istanza di parte, disporre
la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura
e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 “(l'art. 5 contiene la disciplina dell'assegno divorzile n.d.r.).
La revisione dell'assegno di divorzio, per entrambe le disposizioni sopra richiamate, postula,
dunque, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex
coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo pag. 6/11 stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale riscontrata
(vedi Cassazione civile sez. I - 03/02/2025, n. 2545).
E' vero che la sentenza di divorzio, per quanto riguarda le statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus;
tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza predetta, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" emersi siano esaminati dal Giudice competente e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
4-Il secondo motivo dell'appello di non enuncia, poi, specifiche Parte_1
ragioni per le quali dovrebbe essere considerato erroneo il giudizio espresso dal Giudice di prime cure circa l'inattendibilità delle proprie dichiarazioni dei redditi, che pongono inevitabilmente l'interrogativo sulle risorse non visibili sulle quali l'appellante abbia potuto contare per la corresponsione dell'assegno divorzile dovuto alla (1.000,00 Euro CP_1
mensili), a fronte di un reddito netto mensile, per il 2018, di circa 860,00 Euro, o di 1.300,00
Euro per il 2019, o, ancora, a fronte di un imponile annuo di appena 3.546,00 Euro per l'anno
2020. Del resto, le dichiarazioni più recenti (relative agli esercizi 2021,2022 e 2023) non registrano significative variazioni rispetto a quelle relative agli esercizi sopra menzionati e non
è, dunque, per questa via che possa affermarsi un peggioramento delle condizioni economiche del . Pt_1
pag. 7/11 In realtà, l'appellante, a sostegno della sua istanza di revoca o di riduzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, ha ricondotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche alla cessione delle proprie quote della “RE ARTU' SRL”.
Orbene, l'assunto non può considerare fondato, non essendo, innanzitutto, note le condizioni di vendita delle quote delle quali si tratta, avendo l'appellante omesso di produrre il relativo atto.
Sotto un profilo squisitamente patrimoniale, poi, l'eventuale vendita ad un prezzo in linea con il valore delle quote, quale determinabile sulla scorta della situazione economica della società,
avrebbe comportato soltanto un mutamento meramente qualitativo del patrimonio del , Pt_1
non certo quantitativo.
In ogni caso, il non avendo prodotto l'atto di cessione e provato, quindi, il prezzo di Pt_1
vendita, si è preclusa la possibilità di dimostrare che il reimpiego della somma effettivamente ricavata produce un rendimento inferiore a quello assicuratogli dalla titolarità delle quote suddette.
Non può, quindi, affermarsi che la situazione economica di sia Parte_1
peggiorata successivamente alla sentenza di divorzio, tanto più che l'appellato, per sua stessa ammissione, è proprietario di appartamenti in ME (uno per l'intero e l'altro per il 50%),
dai quali, nel periodo estivo, ricava 10.000,00 Euro. Il è, peraltro, proprietario della Pt_1
casa di abitazione.
Non può, peraltro, sottacersi che , come emerge dagli estratti conto Parte_1
dallo stesso prodotti, è in grado di effettuare erogazioni di denaro consistenti (anche di importo pari a 50.000,00 Euro), in favore di vale a dire della sua nuova Parte_2
compagna (tale ultima circostanza non è contestata).
pag. 8/11 4- Risulta, ancora, infondato il terzo motivo dell'appello del , posto che lo stato di Pt_1
disoccupazione di esisteva già all'epoca della sentenza di Controparte_1
divorzio, essendo stata, peraltro, accertata l'estrema difficoltà per quest'ultima di ricollocarsi nel mondo del lavoro in ragione dell'età e dell'assenza di qualsiasi qualificazione professionale (la esclusivamente in possesso della licenza di scuola media). CP_1
In proposito, non può non sottolinearsi che le possibilità di svolgimento di attività lavorativa sono ulteriormente scemate, approssimandosi la al compimento dell'età di 64 anni. CP_1
Non essendo contestato che l'appellata sia priva di idonea contribuzione previdenziale, la stessa non potrà che aspirare, al compimento dell'età di 67 anni, alla pensione sociale.
5-Infondate sono le censure rivolte dal , con il quarto motivo di gravame, al Pt_1
regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha applicato correttamente il principio della soccombenza e liquidato il compenso secondo i valori medi del DM 55/2014 e successive modifiche, non individuandosi ragioni che avrebbero consentito il ricorso ai valori minimi.
La tardiva costituzione in giudizio della è irrilevante, comportando esclusivamente CP_1
preclusioni processuali. Parimenti ininfluente è la mancata produzione, in primo grado, da parte della delle dichiarazioni dei redditi, in ragione dello stato di disoccupazione della CP_1
appellata e della circostanza che unica entrata di quest'ultima è l'assegno divorzile erogatole dall'appellante.
Ininfluente è, ancora, la possibilità per la di ricorrere al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, allegata dal per contestare la propria condanna al rimborso delle spese di primo Pt_1
grado.
pag. 9/11 L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe comportato soltanto che il Pt_1
avrebbe dovuto corrispondere la somma liquidata per spese processuali, che avrebbe potuto essere determinata secondo i valori medi di cui al DM suddetto, all'Erario.
6- Va disattesa l'istanza ex art. 89 c. p. c. formulata dal in ragione della sua Pt_1
indeterminatezza, non avendo l'appellante fornito specifiche indicazioni delle frasi, contenute negli scritti difensivi dell'appellata, che ritiene offensive o sconvenienti.
7- In definitiva l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa) in 6.946,00 Euro (2.058,00 Euro
per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.478,00 Euro per la fase decisionale).
Alla spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
pag. 10/11 liquidate in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa;
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13,
comma 1 bis del DPR suddetto".
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 marzo 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
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