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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4026/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2024
da Parte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Carrà, Parte_2 dall'Marco Biasi e dall'Avv. Laura Corbeddu del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale BCA, sito a Milano in Piazza Duomo n. 17
ricorrente in opposizione contro
CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Cantoni, del foro di Parma, e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Parma, Viale Paolo Toschi n. 15, convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 marzo 2024, la società si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 587/24 chiesto ed ottenuto, nei suoi confronti, dal sig. CP_1
[...]
Con il ricorso ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 587/2024 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dottoressa Chiara Colosimo il 18.3.2024 notificato a lo Parte_1 stesso 18.3.2024, e comunque l'infondatezza del ricorso per ingiunzione depositato dal Sig. per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del “patto di fedeltà” dell'11.9.2020 a fronte del grave inadempimento commesso dal Sig. per aver quest'ultimo rassegnato le
CP_1 proprie dimissioni volontarie nel corso della durata del “patto” medesimo, e il diritto della Società alla ripetizione dell'importo pari a Euro 20.125 a titolo di restituzione del corrispettivo del patto violato;
accertato e dichiarato il diritto della Società a vedersi corrisposto l'importo di Euro 26.250 a titolo di penale, come previsto dal predetto patto di fedeltà; accertato che il Sig. non ha mai restituito l'importo oggetto dei due
CP_1 finanziamenti concessi in corso di rapporto di lavoro e che la Società ha diritto a vedersi riconosciuti tali importi, oltre agli interessi maturati;
accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro in ragione delle multe comminate per infrazioni stradali commesse dal Sig. con l'autovettura aziendale, e comunque in subordine accertato e
CP_1 dichiarato il diritto di all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; Parte_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro per l'acquisto del mobilio indicato dal Sig. e comunque
CP_1 in subordine accertato e dichiarato il diritto di all'indennizzo ex Parte_1 art. 2041 cod. civ.; accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese condominiali relative all'appartamento sito in Oggiono (LC), Via Papa Paolo Sesto n. 4 e comunque in subordine accertato e dichiarato il diritto di all'indennizzo ex Parte_1 art. 2041 cod. civ.; accertata e dichiarata la responsabilità per gravi negligenze in capo al Sig. CP_1
e il conseguente diritto della Società al risarcimento del danno subito pari a Euro 118.336,35; accertata e dichiarata la sussistenza di un credito complessivo in favore di
[...] pari a Euro 287.055,37 per tutti i titoli di cui in narrativa;
Parte_1
accertata e dichiarata la correttezza della compensazione atecnica posta in essere dalla Società e la correttezza degli importi negativi ivi indicati quale debito del Sig.
CP_1
accertare e dichiarare la sussistenza di un credito residuo in favore di Parte_1 pari a Euro 165.112,30, per i titoli di cui al presente ricorso, e
[...] condannare il Sig. a corrispondere in favore della Società il predetto importo CP_1
e/o il maggior e/o minor importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio.
In subordine:
In via subordinata, ricalcolare il credito aziendale, come sarà accertato in corso di giudizio, per le ragioni e secondo i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto condannare il Sig. alla corresponsione degli importi che saranno riconosciuti CP_1 di giustizia.
In ogni caso:
Con interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo saldo Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori antistatari”.
Deduceva parte ricorrente:
-che il resistente sig. era stato assunto dalla società in forza di CP_1 Parte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'8 gennaio 2016, inquadramento nel V livello, qualifica di impiegato e mansioni di addetto alle vendite;
-che il sig. da ultimo aveva ricoperto il ruolo di Special Steel manager con CP_1 mansioni di addetto alle vendite nella divisione “Acciai speciali”;
-che il rapporto di lavoro suddetto era stato ceduto, con decorrenza dal 1 luglio 2023 all'odierna resistente ( in forza di un atto di cessione del ramo Parte_1
d'azienda Divisione Lamiere da treno e ossitaglio;
-che, a seguito di accordi con il sig. aveva sempre usufruito, anche Parte_3 per spostamenti di carattere personale, di un'autovettura aziendale;
-che, sulla base di accordi presi con il sig. la società aveva preso Persona_1 in locazione un immobile poi concesso in uso al resistente il cui canone, per l'importo di € 650 mensili, era pagato da mentre l'eccedenza e le spese condominiali dal Pt_1 sig. CP_1
-che nel mese di settembre, il sig. accettava la richiesta del sig. Persona_1 di concessione di un prestito che gli veniva corrisposto nella misura di € CP_1
42.000 con accordo di restituzione, a tasso agevolato, in 16 rate semestrali;
-che, in occasione di tale prestito, la società e il resistente sottoscrivevano un accordo in forza del quale, in caso di cessazione del rapporto, quale ne fosse la causa e indipendentemente dalla parte che ne avesse assunto l'iniziativa, il residuo ancora dovuto sarebbe stato trattenuto dalle competenze di fine rapporto e l'eventuale ancora debenza, avrebbe dovuto essere pagata entro 15 giorni;
-che nella medesima occasione, le parti sottoscrivevano un patto di fedeltà con impegno del sig. di non recedere dal rapporto per almeno otto anni e per la CP_1 società di corrispondere annualmente la somma di € 5250, patto che includeva una penale decrescente in base alla durata del rapporto;
-che, nell'aprile 2023, quando ancora il sig. non aveva restituito neppure una CP_1 rata del prestito, avanzava un'ulteriore richiesta per l'importo di € 38.000 che gli veniva accordata;
-che nel corso del 2023, la società registrava un considerevole calo del fatturato proprio nella divisione Acciai Speciali;
-che il 13 dicembre 2023, il sig. rassegnava, in maniera del tutto improvviso CP_1 le proprie dimissioni.
Con la presente opposizione, la società ha chiesto l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale: il pagamento della penale per l'anticipata risoluzione del rapporto da parte del sig. (€ 26.250); la restituzione degli CP_1 importi versati per il patto di fedeltà, di cui vuole lo scioglimento (€ 20125); la restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento (€ 80.000) e mai rimborsate;
la restituzione delle somme pagate per le multe relative alle violazioni del codice della strada commesse dallo stesso sig. (€ 17.437,37) e pagate dalla società; CP_1
l'importo versato per il pagamento dei mobili di arredo dell'appartamento in uso al resistente (€ 2944,16); la somma pagata per le spese condominiali (€ 7,789,50); il risarcimento dei danni patiti dalla società (€ 118.336,35) a causa di inadempimenti commessi dal ricorrente.
Si è costituito il sig. contestando la consegna o, comunque, la possibilità di CP_1 rinvenire la busta paga, per la quale ha chiesto il decreto ingiuntivo;
il mancato pagamento del corrispettivo per il patto di fedeltà, ogni responsabilità per i presunti inadempimenti, l'assenza di un accordo per il rimborso dei canoni di locazione e del prezzo dei mobili e, per contro, chiedendo, il pagamento dei bonus per gli anni 2020- 2023, il pagamento delle proprie spettanze per l'importo di € 90.557,27 con compensazione con i crediti vantati dalla società per i prestiti accordatigli.
Ha poi chiesto la condanna della società ex art. 96 c.p.c. sull'assunto che la stessa abbia agito in mala fede.
Con memoria in replica alla riconvenzionale, la società ha respinto l'eccezione di tardività dei propri documenti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria;
quanto ai bonus ha fatto riferimento alla busta paga del gennaio 2024 (importo di € 38765 poi compensato) e al doc. sub 26 bis, eccependo, per l'anno 2023, la non debenza per anticipata cessazione del rapporto;
in ogni caso, al più un credito di € 9098 in favore del resistente.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 5 dicembre 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal sig. aveva ad oggetto CP_1 la consegna della busta paga relativa al mese di gennaio 2024 comprensiva delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
nel proporre la presente opposizione, denuncia l'infondatezza della Pt_1 pretesa per la quale è stata chiesta e concessa la tutela monitoria sull'assunto che il documento fosse a disposizione del dipendente nel gestionale aziendale al quale lo stesso avrebbe avuto accesso con le proprie credenziali e, comunque, non sia mai stato chiesto prima del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Nel documento sub 45 di parte ricorrente (portale Zucchetti), nel profilo nominativo del sig. risulta caricato un documento denominato “1-2024 CP_1 mensilità normale”.
Di fronte a tale evidenza, il sig. ha eccepito che la società, dopo le CP_1 dimissioni, ha disattivato le sue credenziali rendendogli impossibile l'accesso.
La circostanza è smentita dalla società che ha precisato come, proprio al fine di consentire all'ex dipendente di accedere al portale, ha mantenuto attive le credenziali.
La presenza del documento nel portale può dirsi provata, la disattivazione delle credenziali è deduzione non circostanziata né provata, come sarebbe stato onere del resistente;
tuttavia, neppure è dimostrato fino a quando l'attivazione sia stata mantenuta e, soprattutto se lo fosse al momento del ricorso monitorio, non potendo credere che, la società abbia consentito, sine die, ad un ex dipendente, verso il quale aveva ed ha persino dubbi di infedeltà, di continuare ad accedere al portale aziendale.
I documenti sub 44 e 44 bis di parte ricorrente attestano che la società ha inviato al sig. una missiva nella quale ha illustrato le rispettive posizioni di debito e credito, CP_1 tuttavia, alla stessa non risulta allegata la busta paga.
Documento che, come risulta dal doc. sub 1 del resistente, lo stesso ha chiesto il 19 febbraio 2024.
Da tale data, fino al ricorso ex art. 633 c.p.c., non risulta che la società abbia dato alcuna risposta e neppure abbia trasmesso il cedolino.
Quindi, se in ordine alla possibilità di accedere al portale anche dopo le dimissioni e fino al momento del ricorso, non vi è prova certa, risulta sconfessata l'ulteriore circostanza dedotta dalla società ovvero che il resistente non abbia mai domandato la consegna della busta paga fino al ricorso monitorio, costringendo così a Pt_1 difendersi in giudizio.
In assenza di una prova specifica che possa confermare che, prima di adire questo ufficio con il ricorso ex art. 633 c.p.c, il sig. aveva, comunque, la possibilità o CP_1 disponibilità della busta paga, il decreto ingiuntivo di condanna alla consegna del documento, risulta correttamente emesso.
Il primo motivo di opposizione, va, pertanto respinto.
Prima di procedere all'esame delle ulteriori questioni, va esaminata l'eccezione di tardività dei documenti allegati al ricorso in opposizione, eccezione che, per il vero, riguarda anche la documentazione sopra richiamata (doc. nn. 44, 44 bis e 45 fasc. ric.).
Il ricorso de quo è stato depositato il 26 marzo 2024, deposito avvenuto con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (del 18 marzo2024) che sarebbe scaduta il 29 aprile 2024.
I documenti allegati al ricorso, come si evince dal doc. B allegato alla memoria di replica, sono stati depositati suddivisi in più buste e, per tutti, eccetto che per una busta, vi è la conferma di accettazione (seconda pec) tra i giorni 26 e 27 marzo (l'ultima accettazione reca l'orario delle 00.12 del 27 marzo).
Solo rispetto alla busta corrispondente al doc. 28 d, non vi è stata accettazione e, dopo la pec inviata dalla cancelleria il 10 aprile 2024, il successivo 24 aprile, vi è stato un nuovo deposito.
Il deposito telematico degli atti giudiziari può definirsi un procedimento a formazione progressiva che si snoda attraverso le seguenti fasi: con la prima pec (“ricevuta di attestazione”) il depositante riceve l'attestazione che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.
La seconda PEC (“ricevuta di consegna”) attesta la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario.
La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito sull'indirizzo del mittente (che deve essere censito in ReGIndE), la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).
La quarta PEC attesta, poi, se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.
Con tale accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato della seconda PEC;
solamente con l'accettazione da parte della competente cancelleria i file contenuti nella busta telematica vengono caricati nel fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.
Stante il riportato procedimento a formazione progressiva del deposito telematico degli atti giudiziari, ci si è chiesti quando si perfeziona il deposito telematico.
La problematica è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422, in cui si afferma che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Infatti, afferma la Suprema Corte, che la seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito , che è quindi fattispecie a formazione progressiva”.
La c.d. “Ricevuta di Consegna” attesta, quindi, la tempestività di un deposito che si considera concluso in tale momento, e specifica la citata sentenza n.12422/2021 che il deposito è tempestivamente effettuato “quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Si rileva, in proposito, quanto richiamato dall'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, ovvero:
“la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
Considerato che non sussiste altra disposizione di legge che contrasti con l'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, si può concludere che detta disposizione si pone come corollario della disposizione di legge ordinaria che individua nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”. Da qui discende che:
“la RdAC attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Giudiziario competente”, per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione di intempestività va disattesa in quanto, tutti i documenti hanno ricevuto la seconda pec di avvenuta consegna tra il 26 e il 27 marzo 2024 e, comunque, la quarta pec prima della scadenza dei quaranta giorni utili per l'opposizione.
Sicchè, sebbene fino al 24 aprile, parte resistente non ha avuto la possibilità di esaminare la busta per la quale la cancelleria ha richiesto un nuovo deposito, non vi è stato alcun vulnus al diritto di difesa, che ha potuto espletarsi nella sua pienezza anche sfruttando i giorni che ancora residuavano per l'opposizione.
Deve concludersi, quindi, per la piena utilizzabilità di tutti i documenti offerti dalla società opponente.
A titolo riconvenzionale, la società ha formulato alcune domande:
-anzitutto, ha chiesto il pagamento della penale prevista per la violazione del patto di fedeltà.
L'11 settembre 2020 (doc. 3 fasc. ric.) tra le parti è stato sottoscritto un patto di fedeltà in forza del quale il lavoratore si impegnava a proseguire il rapporto di lavoro per otto anni.
A fronte di tale vincolo, la società si impegnava a pagare una somma annua pari a € 5250 divisa in dodici mensilità.
E' fatto pacifico e documentale che il sig. ha rassegnato le dimissioni il 13 CP_1 dicembre 2023 con efficacia dal 16 gennaio 2024, quindi in data anteriore ai previsti otto anni.
Per il caso di risoluzione anticipata del rapporto, anche per dimissioni, il patto prevede l'obbligo del pagamento di un penale che diminuisce in proporzione al momento nel quale avviene la cessazione.
Per l'ipotesi di cessazione entro i quattro anni dal patto, è prevista una penale di € 26.250, somma oggi richiesta dalla società.
Il resistente contesta ogni debenza, non già per non aver violato il patto, circostanza che non contesta, ma per l'invalidità del patto stesso, invalidità derivante dal mancato pagamento del corrispettivo. La circostanza risulta, tuttavia, smentita dalle risultanze dei documenti sub 25 di parte ricorrente.
Si tratta delle buste paga relative agli anni 2020-2023 e dell'ultima pusta paga del gennaio 2025 dalle quali può evincersi la voce “premio fedeltà”.
Seppur la busta paga non costituisca prova del pagamento, ma semmai ipotesi di riconoscimento del debito da parte del debitore, non essendovi eccezione né contestazione circa la ricezione delle somme, complessivamente, portate dai cedolini paga, deve concludersi nel senso che gli importi riconosciuti siano stati elargiti e con questi anche quelli riconducibili alla voce “premio fedeltà”.
In ogni caso, il mancato pagamento del corrispettivo non costituisce causa di nullità del patto, ma semmai occasione per una domanda di adempimento.
Va poi rimarcato che l'eccezione svolta dal sig. afferisce solo il mancato CP_1 pagamento del corrispettivo e non già l'incongruità dello stesso.
Si tratta di due questioni tra loro diverse e che attengono l'una (la previsione di un corrispettivo non congruo), al momento genetico della convenzione, l'altra (l'inadempimento), al momento funzionale.
Su tale premessa, l'incongruenza non può ritenersi ricompresa nell'eccezione di inadempimento o viceversa, con conseguente decadenza, per la parte, di sollevare in sede di discussione o, comunque, dopo l'atto introduttivo della difesa, un'eccezione nuova.
La società chiede poi la risoluzione del patto con restituzione delle somme versate per grave inadempimento, rappresentato non solo dalle dimissioni rassegnate anzi tempo, ma anche per la costituzione, da parte del ricorrente di una società in concorrenza con
Pt_1
Si tratterebbe della società LSE, concorrente, e partecipata dal sig. con una CP_1 quota di € 10.000.
La circostanza, oltre che a non essere contestata, risulta provata dalla visura camerale prodotta sub doc. 24 da cui emerge sia l'oggetto sociale della LSE, sia la partecipazione del resistente.
Partecipazione che integra, senza dubbio, ulteriore violazione del patto in esame.
Il testo dello stesso dà conto della volontà delle parti non solo a che il rapporto avesse una stabilità per almeno altri otto anni, ma pure a che il lavoratore si comportasse con fedeltà e lealtà.
Il richiamo all'art. 2105 c.c. declina il contenuto dell'obbligo di fedeltà vietando al lavoratore di trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, divieto che, invece, il sig. sottoscrivendo una quota del capitale sociale di una nuova società in CP_1 concorrenza con ha senza dubbio violato. Pt_1
L'inadempimento della prestazione alla quale una parte è tenuta comporta, nei contratti a prestazioni corrispettive e secondo il disposto dell'art. 1453 c.c., la possibilità, per la parte non inadempiente, di chiedere la risoluzione del contratto.
Domanda che non più interessata all'adempimento, ha formulato, chiedendo Pt_1 la restituzione di quanto ha versato.
La risoluzione del contratto ha, ai sensi dell'art. 1458 c.c., effetti retroattivi, ma sono fatti salvi ed esclusi i contratti ad esecuzione continuata o periodica nei quali la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Il patto de quo ha fatto sorgere, per il lavoratore un obbligo continuativo di fedeltà e, per il datore di lavoro, un obbligo periodico di versamento del corrispettivo con rate mensili.
La natura delle obbligazioni scaturenti dal patto impediscono che la risoluzione abbia effetti retroattivi e che, quindi, la società possa ottenere la restituzione di quanto pagato.
-restituzione dei finanziamenti: le pur puntuali difese del resistente non mettono in dubbio la ricezione degli importi di
€ 42.000 e di € 38.000 a titolo di mutuo, ricezione, peraltro, confermata e documentata dalle produzioni sub 16, 18 e 19 della società.
Si tratta (doc. 16) di una scrittura, sottoscritta dal sig. con la quale lo stesso CP_1 riconosce di ricevere la somma di € 42.000 a titolo di mutuo, somma poi bonificata;
ancora dei documenti sub 18 e 19 ovvero di una corrispondenza inoltrata anche dal resistente nella quale (cfr. e-mail del 28 aprile 2023) si fa riferimento all'accordo con il sig. pattuito alle stesse condizioni del prestito del 2020, Persona_1 questa volta per la somma di € 38.000.
Rispetto a tali due somme, la società ha eccepito la mancata restituzione e il resistente, a ciò onerato, nulla ha provato.
La pretesa può, quindi, dirsi fondata e, come tale, va accolta.
-sanzioni amministrative.
La società assume di essere creditrice del resistente per la somma di € 17373,02 per aver provveduto a pagare le sanzioni amministrative applicate al sig. per CP_1 violazioni del codice della strada.
La pretesa manca di qualsivoglia contestazione e, per tale sola circostanza, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c. può essere accolta. Ad ogni buon conto, va considerato quanto raccolto in sede istruttoria.
Il sig. ha riferito: Persona_1
“Sono amministratore delegato della società ricorrente.
Conosco il resistente.
Posso confermare che l'accordo già preso con mio padre è stato poi da me e dal sig. confermato per cui le multe sarebbero state scalate dalle spettanze. CP_1
Confermo anche che dopo la cessione del contratto, l'accordo sarebbe proseguito.
In relazione alle multe pagate dalla società e di cui al doc. sub 28, posso solo dire che il resistente aveva in uso esclusivo un'autovettura aziendale di cui però non sono in grado di ricordare la targa. Confermo che le multe sono state pagate dalla società”
Il teste Tes_1
“Credo di poter dire che, in occasione della stessa chiacchierata o di altra simile, il sig. mi abbia informato che anche il resistente, come me avesse Persona_1
l'accordo per cui dai premi maturati sarebbero state decurtate le multe prese con l'auto in uso.
Non ricordo la targa dell'auto in uso al resistente, confermo però che avesse in uso esclusivo l'auto, ricordo una Seat, un' Audi A4, un'Audi Q2, poi forse una BMW X4”.
A tali risultanze si aggiungono le ricognizioni di debito provenienti dal sig. CP_1 che si possono ricavare dai documenti sub 17, 26 bis e 27 di parte ricorrente.
Nel primo documento (si tratta di un'e-mail inviata dal resistente alla dott.ssa
, lo stesso si riconosce debitore per l'importo di € 10.000 e poi di € 1500 CP_2 per le multe pagate dalla società per infrazioni del codice della strada;
con ulteriore e- mail del 18 aprile 2023 il sig. elenca una serie di altri atti (cartelle di CP_1 pagamento e verbali) che indica al fine di determinare il suo debito verso la società.
Significativo è anche il documento sub 27 (e-mail alla signora ), con la quale Tes_2 chiede che la multa relativa ad un'infrazione commessa in Svizzera sia pagata da e decurtata dai suoi conteggi. Pt_1
Il messaggio comprova che tra le parti vi era un accordo in forza del quale le multe pagate dalla società dovessero poi essere addebitate al resistente e detratte dalle sue spettanze.
Il documento sub 26 bis vale anche quale riconoscimento di debito in relazione all'ulteriore pretesa di rimborso avanzata dalla società per l'acquisto dei mobili di arredo dell'appartamento in uso al resistente. In punto quantum, nel documento, il sig. riconosce il debito per € 1690. CP_1
Nel documento sub 40, lo stesso sollecita la società affinchè faccia l'ordine di alcuni mobili che poi risultano, specificatamente riportati nello scontrino fiscale sempre sub doc. 40.
Lo scontrino, per l'importo di € 2062, include anche altri tre pezzi che non compaiono nell'ordine ma anche il costo del montaggio e della consegna dei mobili.
Tenuto conto della somma per la quale il resistente si ritiene debitore (€ 1690) e dovendo alla stessa aggiungere gli importi per la consegna e il montaggio, costi direttamente funzionali all'utilizzo ed al godimento fattone dal sig. (€ 198 per CP_1 montaggio e € 99 per consegna), l'importo a credito della società ammonta a € 1987.
Non può, invece, essere riconosciuta la superiore somma di € 2944 richiesta, non trovando la stessa alcuna corrispondenza documentale, neppure nel doc. 40 richiamato nel ricorso.
Quanto al canone ed alle spese condominiali.
La società ha domandato la restituzione dell'importo pagato e corrispondente a € 7798,50.
Queste le risultanze istruttorie:
Persona_1
Confermo che in occasione del trasferimento del resistente la società ha anticipato e pagato i mobili.
Il resistente a fine anno avrebbe potuto, laddove ve ne fossero state le condizioni, ricevere un premio che era pari alla differenza tra l'utile della sua divisione e le spese.
Il resistente, al momento del trasferimento e dovendo comperare i mobili, ci ha chiesto un'anticipazione del premio così da poter fare la spesa che in realtà ha sostenuto la società.
L'accordo poi era nel senso che, a fine anno, quantificato il dovuto a titolo di premio, sarebbe stato scalato l'anticipo per i mobili.
Credo di poter ricordare che a fine anno il premio sia stato maturato, non so di che cifre si trattasse, non so quindi se sia residuata una differenza a vantaggio del resistente o della società.
Non ricordavo, prima che mi venisse detta, la somma pagata per i mobili, non sono in grado di ricordare neppure ora che mi viene detta.
Circa le spese condominiali, credo che le stesse fossero a carico del resistente;
non ricordo se la società abbia mai pagato alcunchè a tale titolo. Circa l'incontro tra l'avv.to Tricomi, la signora ed il resistente, mi hanno solo Tes_2 informato di questo incontro, ma nulla so del contenuto dello stesso e di che cosa si siano detti….
Voglio precisare, quando all'inizio ho detto che vi era stato un accordo per la decurtazione dalle spettanze delle multe, mi riferivo all'accordo originario preso dal resistente con mio padre e poi da me confermato, quanto, invece, all'anticipo delle spese per i mobili e poi anche per le spese che il resistente ha sopportato in occasione del suo divorzio, ricordo le spese di mutuo, si è trattato di un successivo accordo preso con me.
Voglio precisare, quando all'inizio ho detto che vi era stato un accordo per la decurtazione dalle spettanze delle multe, mi riferivo all'accordo originario preso dal resistente con mio padre e poi da me confermato, quanto, invece, all'anticipo delle spese per i mobili e poi anche per le spese che il resistente ha sopportato in occasione del suo divorzio, ricordo le spese di mutuo, si è trattato di un successivo accordo preso con me.
In ordine al canone di locazione di cui al cap. 6 del ricorso, confermo che l'accordo preso con me era nel senso che fino a 650 euro la società avrebbe pagato il canone l'eccedenza e le spese condominiali sarebbero state a carico del resistente”.
Testimone_3
“Sono dipendente della resistente con mansioni di responsabile della Parte_1
[...]
Conosco il ricorrente.
Non ho partecipato personalmente all'accordo di cui al cap. 6 del ricorso relativo al canone di locazione, né sapevo della sua esistenza al momento in cui è stato preso, ne sono venuto a conoscenza in un secondo momento, me ne ha parlato il sig. Per_1 il quale mi disse che la società partecipava al canone di locazione
[...] dell'appartamento in uso al resistente;
mi viene chiesto se il pagamento del canone sia poi passato, in occasione della cessione del ramo d'azienda alla nuova società Eudsider Hevy Plaits a quest'ultima, ritengo di poter dire di sì a logica nel senso che tutti i pesi che riguardavano le persone che sono transitate alla nuova società e tra queste il resistente, sono andate a carico della cessionaria.
Il giudice sottopone al resistente il documento sub 30 di parte ricorrente e chiede al resistente se riconosca come propria la firma apposta a margine dello stesso, il resistente risponde: “questa è la mia firma. Voglio però precisare, ricordo l'incontro del 16 gennaio 2024, in occasione del quale mi hanno fatto firmare vari documenti.
Non è mia la grafia della sigla OK posta a fianco delle spese condominiali, ma confermo che nella discussione si sia parlato delle spese e che io abbia riconosciuto che le spese condominiali erano a mio carico. La firma era per questo, non per tutto il resto”.
Testimone_3
“Sono dipendente della resistente con mansioni di responsabile della Parte_1
[...]
Conosco il ricorrente.
Non ho partecipato personalmente all'accordo di cui al cap. 6 del ricorso relativo al canone di locazione, né sapevo della sua esistenza al momento in cui è stato preso, ne sono venuto a conoscenza in un secondo momento, me ne ha parlato il sig. Per_1 il quale mi disse che la società partecipava al canone di locazione
[...] dell'appartamento in uso al resistente;
mi viene chiesto se il pagamento del canone sia poi passato, in occasione della cessione del ramo d'azienda alla nuova società Eudsider Hevy Plaits a quest'ultima, ritengo di poter dire di sì a logica nel senso che tutti i pesi che riguardavano le persone che sono transitate alla nuova società e tra queste il resistente, sono andate a carico della cessionaria”.
Rilevanti anche le dichiarazioni rese dal resistente al quale la sottoscritta ha sottoposto il documento sub 30 di parte ricorrente chiedendo se riconoscesse come propria la firma apposta a margine dello stesso:
“questa è la mia firma. Voglio però precisare, ricordo l'incontro del 16 gennaio 2024, in occasione del quale mi hanno fatto firmare vari documenti.
Non è mia la grafia della sigla OK posta a fianco delle spese condominiali, ma confermo che nella discussione si sia parlato delle spese e che io abbia riconosciuto che le spese condominiali erano a mio carico. La firma era per questo, non per tutto il resto”.
Tali ultime dichiarazioni in uno con gli ulteriori elementi raccolti consentono di ritenere fondata la pretesa della società.
Sempre in via riconvenzionale, ha lamentato alcuni danni che le sarebbero Pt_1 derivati da alcune inadempienze poste in essere dal resistente, ovvero:
-il 20 aprile 2023 il sig. avrebbe concordato con il cliente TM la vendita di CP_1 un quantitativo di dischi ossitagliati concordando un prezzo di € 1600 alla tonnellata, prezzo che, dopo aver parlato con il sig. , responsabile della divisione ossitaglio, Pt_4 era risultato non sufficiente a coprire i costi di produzione e a consentire alla società un margine di guadagno.
Per far fronte all'ordine del cliente, le cui consegne dovevano avvenire tra maggio e dicembre 2023, aveva acquistato tutta la lamiera (6 lamiere per 84 tonnellate) Pt_1 necessaria alla realizzazione degli ossitagli.
Su ordine del sig. e visto che il cliente non aveva accettato di revisionare il Pt_4 prezzo, erano stati lavorati solo i pezzi da consegnare nel mese di maggio e poi nessuna ulteriore lavorazione né consegna erano state effettuate con la conseguenza che il materiale già acquistato e non lavorato era rimasto nel magazzino invenduto ed il prezzo di mercato si era ridotto da € 1050/ton (prezzo pagato da al fornitore) Pt_1
a € 890/ton (prezzo di mercato al momento del ricorso).
Sul punto, i testi escussi:
Per_1
“Faccio una premessa, sui cap. 37 e seguenti, la società acquistava lamiera in quanto la lamiera è la materia prima, mentre i dischi ossitagliati costituiscono il prodotto di una prima lavorazione della lamiera.
Era il sig. che diceva alla società che tipologia di lamiera acquistare e quanta CP_1 ne serviva. Era lui in quanto responsabile del settore lamiere speciali.
Nell'ordine della lamiera che la società doveva fare, non c'entrava nulla che Pt_4 si occupava della successiva vendita del materiale già tagliato.
Per quanto riguarda la fase degli acquisti della materia prima e non CP_1 Pt_4 avevano alcuna interazione in quanto si occupavano di fasi diverse.
Il sig. che ho detto prima si occupava degli ordini della materia prima, dava CP_1 indicazioni all'ufficio acquisti e poi l'indicazione giungeva anche a me, se si trattava di piccoli ordini, si poteva procedere anche senza la mia autorizzazione, diversamente, l'ordine doveva essere preventivamente da me autorizzato.
Si poteva intendere un acquisto routinario quello che stava all'interno di 40 mila euro, al di sopra serviva la mia autorizzazione. Io non entravo nel merito della parte tecnica dell'ordine, la mia valutazione era solo economica.
Per l'acquisto della materia prima, io dovevo concordare il prezzo con il fornitore anche se alla contrattazione interveniva anche il resistente;
per i prezzi verso il cliente finale, era il resistente che provvedeva a determinarli con autonomia seppur sulla base di linee guida dettate dalla società”. Tes_3
“Mi viene chiesta conferma dell'ordine di cui al punto 37, a parte il numero dell'ordine, per il resto, confermo tutto;
premetto e preciso quanto segue;
sia nella precedente sia nella nuova Parte_1 società, vi era una divisione denominata lamiera da treno di cui io ero e sono il responsabile, all'interno di tale divisione vi erano altre due sottodivisioni: lamiera normali e lamiera speciali, era responsabile della seconda, era CP_1 Pt_4 responsabile di altra divisione parallela che lavora entrambe le lamiere per ottenere i dischi ossitagliati.
Al cliente finale poteva vendere o la lamiera tal quel o la lamiera lavorata nel Pt_1 senso tagliata per esempio in dischi ossitagliati, laddove, come nell'ipotesi del capitolo sub 37 e sub 38 di cui mi viene chiesta conferma, posso dire che per l'ordine CP_1 era tenuto anche se non vi era un ordine scritto e non sarebbe stato fatto un richiamo formale, doveva chiedere autorizzazione a . Pt_4
Sul cap. 40, non ricordo la data, ma confermo che rimproverò a che Pt_4 CP_1 il prezzo pattuito con il cliente finale non dava margini di guadagno alla società.
Per quel tipo di ordini poteva decidere se autorizzare da solo o se Pt_4 coinvolgermi, io sono stato coinvolto solo nel momento in cui ha detto che il Pt_4 prezzo pattuito tra d il cliente finale TM non dava margini di guadagno alla CP_1 società e quindi doveva essere aumentato, non so quando sia stato informato Pt_4 del prezzo concordato tra il cliente TM e CP_1
Non so se sia stato coinvolto nella trattativa prima o dopo di aver concordato Pt_4 con il cliente TM il prezzo a € 1600, mi sento tuttavia di escludere che, avendo poi lui detto che il prezzo doveva esser almeno di 1750, abbia partecipato alla trattativa per 1600, questo avrebbe voluto dire che si è sconfessato cosa che per quanto io conosca è difficile si sia verificato. Pt_4
Confermo con TM accettò la rivisitazione del prezzo solo per il materiale in consegna a maggio.
Io sono venuto a conoscenza del fatto che sapesse dell'ordine nel momento in Pt_4 cui ho ricevuto l'email con cui diceva che con quel prezzo pattuito con TM, Pt_4 non avrebbe avuto margine di guadagno, non so quindi se per sia stato Pt_1 Pt_4 coinvolto nell'ordine di acquisto del materiale e quindi nella determinazione del prezzo di 1050/t con il fornitore.
Tendenzialmente vrebbe potuto mandare avanti l'ordine del materiale anche CP_1 senza anche se, trattandosi di tagliati, sarebbe stato meglio coinvolgerlo. Pt_4 Mi viene chiesto se il prezzo pattuito con il fornitore e pari a € 1050/T sia stato un prezzo congruo rispondo di sì per quel periodo.
Per le stesse ragioni per le quali escludo che sia stato informato del prezzo Pt_4 praticato a TM, ritengo che neppure sia stato coinvolto nell'accordo del prezzo con il fornitore, questo non perché il prezzo con il fornitore fosse fuori mercato, ma perché, conoscendolo, già in quella sede avrebbe detto la sua sul prezzo finale di vendita.
Per il prezzo del prodotto finale, non vi era un prezziario, ma una logica da rispettare, ovvero: sono alcune formule nelle quali rientrano, il prezzo della materia prima, il costo della lavorazione, il costo di struttura, soprattutto lo sfrido.
I costi di lavorazione, di struttura e lo sfrido sono traducibili in numeri e l'informazione è ricavabile dal commerciale che sta concordando il prezzo con il cliente finale.
Per ordini piccoli che non richiedono nuovi acquisiti di materiale, il commerciale può muoversi da solo coinvolgendo solo alla fine, l'ordine di TM poteva già dirsi Pt_4 un ordine importante, quindi doveva essere coinvolto, io a discrezione di Pt_4
, l'AD per questi quantitativi non veniva coinvolto. Pt_4
L'ordine di TM avrebbe comportato consegne dei dischi in più tranche, la prima a maggio e poi l'ultima a dicembre 2023. TM però ha accettato di rialzare il prezzo solo per la prima consegna in quanto urgente, mentre non ha accettato il rialzo per le altre, quindi la vendita ha riguardato solo una parte dei dischi originariamente concordati e ritengo di poter dire nell'ordine del 10-20%. Per il resto, non essendo stato accordo sul prezzo, non vi è stata consegna dei dischi. aveva già comperato la lamiera per poi tagliere i dischi. Pt_1
A luglio 2024, in occasione dell'inventario, la lamiera era ancora nel magazzino.
Credo di poter dire, per le ragioni già espresse, che l'ordine delle lamiere sia stato mandato avanti prima di coinvolgere . Pt_4
L'ordine che il commerciale deve inoltrare all'ufficio acquisti avrebbe dovuto avvenire a mezzo email con allegato l'ordine di vendita al cliente, con l'indicazione del prezzo di vendita allo stesso, questa email trattandosi di dischi ossitagliati avrebbe dovuto essere inoltrata per conoscenza anche a , questo perché l'ufficio acquisto non Pt_4 fa valutazioni né tecniche né economiche sulla parte di taglio.
Nello specifico di TM non so se tale procedura sia stata rispettata, non ho avuto modo di verificarlo neanche dopo, ritengo, per quanto da me detto, che comunque
non sia stato informato se non dopo l'ordine. Pt_4
Quindi a ordine già inoltrato. Come ho detto prima il prezzo della lamiera per i tagli, nell'aprile 2023 poteva essere pari a 1050, a marzo 2024, il prezzo è diminuito e ritengo potesse essere pari a € 890, oggi è ancora meno, circa 100 euro meno alla tonnellata.
La lamiera comperata per TM e rimasta in magazzino è un tipo di lamiera che tratta molto poco, pari all'1% del suo mercato. Oggi come ho detto, la lamiera Pt_1 si è deprezzata il suo costo è par a 750 euro/T; la società potrebbe rivenderla ad un prezzo pari non superiore a 800 euro/t”
: Testimone_4
“Sono dipendente della ricorrente.
Conosco il resistente.
Sentito sui punti 37-48 del ricorso, risponde: ricordo la questione relativa all'ordine effettuato da TM, mi ricordo in quanto si è trattato di un ordine che poi ha avuto degli strascichi.
Io all'inizio non ero stato messo al corrente, della trattativa intercorsa tra TM e
ne sono venuto a conoscenza quando il prezzo era già stato concordato. CP_1
Preciso che nessun ordine di vendita con il cliente finale può essere processato se non vi è la mia autorizzazione;
nello specifico escludo che IO mi abbia chiesto di poter abbassare il prezzo e vendere il materiale (dischi ossitagliati) a € 1600 alla tonnellata.
Quando ne sono venuto ma conoscenza, il sig. aveva già proceduto a fare CP_1
l'ordine del materiale che serviva per evadere l'ordine di TM e che non era già in magazzino.
Preciso che quando mi sono accorto che aveva pattuito un prezzo di vendita di € 1600 ho rappresentato che, a fronte del costo che la società avrebbe dovuto pagare per acquistare la materia prima (1050), 1600 non erano un prezzo che avrebbe consentito neppure di coprire le spese, senza parlare del guadagno.
Ho quindi fermato l'ordine, con il cliente TM, meglio ho detto a di bloccare CP_1
l'ordine in quanto era lui che aveva rapporti con TM.
Nel frattempo però l'ordine al fornitore era andato avanti.
TM ha accettato di acquistare al prezzo da me indicato i primi 56 pezzi, ma si è rifiutata da ritirare il resto dell'ordine al prezzo da me imposto. Anzi preciso che, dopo che TM ha accettato di pagare il prezzo da me imposto di 1750 alla tonnellata, non abbiamo ricevuto altro ordine da TM revisionato per 1750 per tutto il restante lotto. Quindi non abbiamo mandato avanti la produzione. I rapporti con TM erano tenuti da lui mi disse che TM non aveva accettato CP_1 di pagare 1750 per il resto dell'ordine iniziale e quindi noi non abbiamo mandato avanti la produzione dei dischi. La come ho detto, aveva già mandato avanti Pt_1
l'ordine nella persona di e così il fornitore ci ha consegnato il materiale che CP_1 tuttora giace in magazzino.
Il prezzo pagato da al fornitore è stato di circa 1040, ma mi viene chiesto Pt_1 quanto era il valore di mercato del materiale al mese di marzo 2024, rispondo dicendo circa 890 euro alla tonnellata, oggi il valore è ancora dimeno, circa 700 euro.
Confermo che l'ordine di TM prevede consegne dilazionate, ma è prassi della società fare gli ordini della materia prima complessiva questo per evitare oscillazioni di prezzo quando ormai con il cliente finale si è concordato un determinato prezzo di vendita.
Quindi il fatto che avesse ordinato all'ufficio acquisti di procedere a CP_1 comperare tutte le lamiere necessarie per ricavare i dischi da vendere a TM non è stata cosa inusuale.
Ciò che in questo caso è stato diverso è che il sig. che pur essendo un CP_1 commerciale, avrebbe dovuto concordare con me il prezzo di vendita in quanto io gli avrei dovuto dare indicazioni in merito ai costi di produzione ed ai margini di guadagno.
Questo è mancato, lui ha concordato con TM, che pur era un suo cliente, il prezzo di vendita senza interpellarmi e senza chiedermi l'autorizzazione al prezzo che aveva pattuito”.
In ordine a tale vicenda, i testi hanno confermato che il sig. ha provveduto a CP_1 concordare il prezzo del prodotto lavorato (ossitagli) con il cliente finale senza interpellare il responsabile della divisione e così pattuendo un prezzo che è risultato inidoneo ad assicurare ad di coprire le spese e di avere un margine di guadagno. Pt_1
Il teste ha precisato di essere stato informato solo ad accordo già avvenuto e Pt_4 che, dopo la richiesta di aumentare il prezzo, il cliente TM si è rifiutato di ritirare gli ulteriori pezzi.
Pur confermando che era buona prassi ordinare al fornitore il quantitativo della materia prima necessaria ad evadere l'intero ordine e questo per bloccare il prezzo (condotta che, quindi, è scevra da ogni profilo di censura), il teste ha riferito che ciò che Pt_4 va rimproverato al sig. è di non aver previamente concordato con lui il prezzo CP_1 del prodotto lavorato.
Mentre il commerciale era libero di concordare, pur nel rispetto delle linee guida, il prezzo con il fornitore, il costo del prodotto lavorato scontava incidenze (spese) che, deve credersi, solo il responsabile della produzione poteva conoscere. Il fatto che IO abbia concordato con TM un prezzo senza interpellare ha Pt_4 esposto la società al rischio, poi verificatosi, che il pattuito non tenesse conto dei costi né dell'esigenza di avere un margine di guadagno.
In questo, ovvero, nella sua superficialità e negligenza di non aver rispettato le procedure può individuarsi la colpa alla quale va poi ricondotto il danno per la società rappresentato dall'acquisto di una materia prima che poi non ha potuto rivendere e che, sulla base di quanto riferito dai testi, giace, tutt'oggi nel magazzino.
Tenuto conto del prezzo di acquisto (1050/ton), dell'attuale prezzo di mercato della materia prima (€ 890) il danno per la società può essere quantificato in € 13.440.
-il 19 giugno 2023 il sig. avrebbe confermato l'ordine di acquisto di 628 CP_1 tonnellate di lamiere da treno effettuato dalla società RM RG con consegna tra settembre e ottobre 2023. L'accordo non sarebbe stato fatto per iscritto. Dopo il ritiro di un piccolo quantitativo di merce, il cliente si è rifiutato di ritirare il resto e ha negato, di aver, a fronte di un nuovo ordine, rinegoziato il prezzo di quello originario.
I testi sul punto:
. Tes_3
“Sono a conoscenza anche della trattativa con il cliente RM RG, confermo quanto mi viene letto dai cap. 49-52, confermo anche che l'ordine concordato con il cliente dovesse essere scritto ed allegato all'email poi inviata al commerciale.
Non so se l'originario accordo con RM RG sia avvenuto per iscritto, io non ho visto nulla.
Sul cap. 53, voglio precisare, capita negli ordini frazionati in più consegne che il prezzo della materia prima cala, si propongo al cliente di aggiungere altre quantità di materiale pattuendo un prezzo per il materiale già ordinato e per quello nuovo pari alla media tra il prezzo originario e quello nuovo di mercato.
Nel caso di RM RG la società era risultata inadempiente nel ritiro della merce ordinata che era stata ricevuta e pagata solo per una piccolissima parte.
Ciò nonostante, vengo informato da che lui aveva concordato unitamente a CP_1
e con la società di fare un nuovo ordinativo, per una quantità Persona_1 che sommata alla precedente era pari a circa 1200 tonnellate ad un prezzo medio tra il prezzo precedente e il nuovo prezzo di mercato.
Di tale accordo non ricordo di aver visto alcun scritto.
Ricordo solo dell'email mandatami da IO che mi diceva questo.
So che RM RG ha sconfessato di aver mai preso alcun successivo accordo con
io ho parlato di ciò con RM RG, questi aveva anche CP_1 Parte_5 parlato con il commerciale che dopo l'uscita di IO si è occupato di questo Tes_5 contratto.
Non ho verificato con se lui avesse partecipato all'accordo con Persona_1
RM RG. Non gliel'ho chiesto neppure dopo. Comunque ritengo che quello che i ha scritto non era nel senso che avesse partecipato alla trattativa CP_1 Per_1 con RM RG, ma che l'avesse informato di quanto da lui fatto. CP_1
Voglio precisare RM RG dopo che ha ritirato circa 25 tonnellate ha ritenuto di non aver fatto ulteriori ordini, quindi si è rifiutata di ritirare il resto del materiale, così come ha negato di aver rinegoziato nel novembre 2023 per altri ordini.
Nel caso di RM RG il danno per può così definirsi, la società ha contato Pt_1 sull'accordo con RM RG nel giugno 2023 e quindi ha contato sulla vendita di circa 600 tonnellate ad un prezzo di € 850 alla tonnellata, tale quantitativo è stato in qualche modo riservato al cliente nel magazzino o comunque nel materiale acquistato in arrivo.
Diversamente dall'altro materiale di cui si è parlato prima, questo ha un mercato sicuramente più ampio in che ne commercia molto, non so se sia stato venduto Pt_1 tutto oppure no ad altri clienti, dico solo che da giugno 2023 quando il prezzo alla tonnellata era di 850, a marzo 2024, il prezzo è sceso a € 800 quindi le successive vendite se sono avvenute dovevano esserlo a tale prezzo. Oggi il prezzo è di 750-780/t”
: Persona_2
“Sono dipendente della ricorrente dal 1 luglio 2023.
Sono addetto alla parte commerciale.
Conosco il sig. CP_1
Conosco il cliente RM RG.
Premetto, a gennaio 2024, nella ridistribuzione dei clienti, mi viene assegnata la RM RG che prima era di sempre nello stesso mese e con mi CP_1 CP_1 sono recato presso il cliente dopo che il mio responsabile, aveva inviato a Tes_3 me ed a un'email di riepilogo di quali fossero gli ordini pendenti con quel CP_1 cliente.
Da tale email ho appreso che vi erano stati due ordini di circa 600 tonnellate ciascuno, di lamiere di ferro per treni, posso confermare fosse la tipologia E355j2.
Nel riepilogo vi era anche l'indicazione del prezzo, per la prima parte di ordine, quindi per circa 600 tonnellate confermo che il prezzo indicato era di 850 euro a tonnellata.
Di tali dettagli vi era traccia in un'email precedente che inviava al nostro CP_1 responsabile. Mi viene chiesto se in questa email vi fosse tra i destinatari RM RG, rispondo di no, vi era solo il nostro responsabile ed il mittente era solo IO.
Mi viene chiesto se so che le indicazioni della società fossero nel senso che gli ordini dovevano essere confermati per iscritto, lo confermo, doveva esserci o un'email che proveniva dal cliente, oppure un'email di conferma del commerciale al cliente.
In relazione a tale ordine non ho mai rinvenuto traccia di un ordine scritto del cliente
o di una conferma dal commerciale al cliente.
Nell'email di cui ho detto prima inviata da l nostro responsabile vi era scritto CP_1 che aveva raggiunto un accordo con il cliente in quanto, a seguito della diminuzione dei prezzi del prodotto, RM RG non voleva più ritirare il prodotto a quel prezzo iniziale, quindi avevano raggiunto un accordo con un nuovo ordine ad un prezzo che, fatta la media matematica portava a € 819 alla tonnellata.
Come ho detto prima, a gennaio 24 sono andato presso il cliente RM RG con IO, poi ci ritorno da solo a febbraio.
In entrambe le occasioni si discute dell'ordine.
Avevamo con noi l'email di riassunto, abbiamo quindi discusso di tali ordini, ma
ha negato di aver mai fatto alcun ordine dicendo che non Parte_6 vi era nulla di scritto.
Non so se RM RG avesse ritirato la merce oggetto dell'ordine.
Il motivo della prima visita al cliente era per il passaggio di consegne tra me e CP_1 la seconda occasione per ricordar al cliente che vi era un ordine che andava onorato.
Il cliente di fatto disse di non aver mai fatto alcun ordine perché non vi era alcuno scritto.
Di questo ordine se ne è parlato anche in occasione del primo incontro quando vi era IO.
Di fronte alla reazione di che negava l'ordine, non disse nulla. Per_3 CP_1
Sono rimasto stupito di tale mancata reazione da parte di successivamente CP_1 gli ho fatto notare che però vi era un'email sua, ma lui non mi ha dato alcuna risposta, allora ho ritenuto di dover riferire al mio responsabile.
Ancora oggi RM RG non ha ritirato né pagato l'ordine.
In relazione a tale ordine, posso confermare che ha comperato e stoccato nel Pt_1 magazzino la quantità totale del presunto ordine, ovvero 1215 tonnellate, non so però quale sia il prezzo di acquisto pagato da in quanto a noi commerciali viene Pt_1 detto solo quale debba essere il prezzo di rivendita al cliente. Credo che la quantità di lamiere di ferro stoccate sia poi stata rivenduta ad altro cliente, ma non so né a chi né per quale prezzo e né in quale momento.
A marzo 2024, il prezzo di rivendita di tale prodotto era poco meno di 800 euro alla tonnellata.
Nulla so dei rapporti tra e TM in quanto si tratta di cliente che non mi è stato Pt_1 passato…”
Ciò che va rimproverato al resistente è di non aver concordato per iscritto l'ordine con il cliente CP_3
Ciò ha comportato l'impossibilità o, comunque, la maggior difficoltà per la società di agire giudizialmente verso il cliente al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo stesso.
Quanto, tuttavia, al danno, va considerato che i testi hanno precisato che, diversamente dalle lamiere necessarie per realizzare gli ossitagli, quelle ordinate in occasione dell'accordo con rientrano tra i materiali comunemente trattati da CP_3
e che la stessa (cfr. teste pare abbia venduto. Pt_1 Tes_3
Non vi è prova in merito all'esatto prezzo di vendita, sicchè, in presenza, comunque di un'alienazione ed in assenza della prova di un danno pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita, nulla può essere imputato al resistente.
In conclusione e sintesi in merito alle domande oggetto di opposizione:
-il decreto ingiuntivo deve essere confermato in quanto emesso in assenza della prova della disponibilità da parte del resistente, prima del ricorso ex art. 633 c.p.c., della busta paga;
-il patto di fedeltà sottoscritto tra le parti, va risolto per inadempimento del lavoratore, ma nulla va restituito alla società trattandosi di contratto a prestazioni continuative e periodiche;
per contro, la società ha diritto al pagamento della penale nella misura di € 26.250,00.
-in mancanza della prova delle restituzioni, il resistente va condannato al pagamento degli importi ricevuti a titolo di mutuo e pari a € 80.000 complessive;
-ancora della somma di € 17437,37 per le multe, € 1987 per i mobili, € 7798,55 per i canoni di locazione e le spese, € 13440 per risarcimento dei danni.
Il totale è pari a e 146.912,92, a cui vanno aggiunti gli interessi sui prestiti e sulle multe per un importo finale di € 148.946,33.
In via riconvenzionale, il sig. ha domandato il pagamento delle proprie CP_1 spettanze per un importo di € 90.557,27, importo non contestato, ma che la società ha trattenuto in compensazione e gli importi spettanti a titolo di premio per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
In merito ai premi, i testi hanno riferito:
Per_1
Sentito sui capitoli della memoria, risponde: premetto che il resistente si occupava di lamiere speciali e quindi non di coils che sono altro e in piccolissima parte di ossitagli;
quanto al premio, so che era determinato come segue: l'1% sull'utile netto della divisione degli speciali, quindi pari al fatturato della divisione, meno le spese.
L'accordo era nel senso che il premio sarebbe stato pagato in denaro, ma siccome era stato concordato che dal premio sarebbero state decurtate le multe e gli anticipi fatti dalla società a vantaggio del resistente, non è mai residuato nulla.
Posso confermare che il costo di gestione per le lamiere era nel 2022, pari a 70 euro a tonnellata.
Preciso che tra le voci da sottrarre dal fatturato deve essere calcolata solo il costo di gestione della lamiera in quanto gli altri prodotti non appartenevano alla divisione del resistente e quindi non entravano nel calcolo del suo premio.
Mi viene chiesto se nel calcolo del premio per il resistente entrasse anche il fatturato del coils S700 e S900, rispondo dicendo che non ricordo neppure che il resistente si sia occupato di tale vendita, se non forse in minima parte”.
Tes_3
“Confermo che il sig. avesse un premio e che il suo calcolo fosse pari all'1% CP_1 del risultato tra utile della divisione lamiere da treno speciali e relative spese.
Per il resto del cap. sub 1 della memoria nulla posso dire perché nulla mi è stato riferito.
Mi viene chiesto se i costi di gestione sono aumentati nella misura indicata alla pag. 14 della memoria di replica alla domanda riconvenzionale, posso dire che la crescita sia quella reale”.
Le deduzioni di parte resistente (cfr. memoria di replica alla domanda riconvenzionale) in uno con le deposizioni testimoniali confermano che il sig. aveva diritto al CP_1 premio relativo alla sola divisione “lamiere da treno”, premio pari al 1% del fatturato meno i costi di produzione.
Va, pertanto escluso che il resistente avesse eguale diritto in ordine al fatturato relativo ad altri prodotti (materiale da taglio, ossitaglio e coils) dei quali mai si era occupato. All'e-mail sub doc. 26 bis di parte resistente vi è allegato un prospetto redatto dal sig. che, per gli anni 2020, 2021, e 2022 quantifica il premio spettantigli in € CP_1
38765.
Si tratta di somma che risulta riportata nel cedolino di gennaio 2024 tra le competenze e che, quindi, rientra nella maggior somma di € 90.557,27 chiesta dal medesimo e non contestata dalla società, ma solo posta in compensazione.
Trattandosi di somma specificata dal creditore e non contestata dal debitore, va riconosciuta, ma nei limiti sopra indicati.
Quanto al mese all'anno 2023, la società deduce che nulla sia dovuto in quanto il rapporto è cessato in tale anno ed era prassi di come di altre aziende, nulla Pt_1 riconoscere a tale titolo ai lavoratori dimissionari.
Rispetto a tale circostanza, peraltro dedotta in maniera oltremodo generica, non è stata offerta alcuna prova.
Tuttavia ed ai fini dell'esame della pretesa, va considerata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla società.
Eccezione che, pur riferibile anche agli anni pregressi, va per i medesimi rigettata considerato che la stessa società, nel proprio ricorso ed ancor prima della pretesa avanzata dal resistente in via riconvenzionale, ha chiesto applicarsi la compensazione atecnica con la somma portata dal prospetto paga gennaio 2024 nel quale è ricompresa la somma a titolo di premi.
Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo proprio sulla facoltà dell'opposto di proporre domande riconvenzionali, con la sentenza n. 234/24 ha sancito il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.
Spiegano le Sezioni Unite che la nozione di “domanda alternativa” o di “domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell'opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015. Ed infatti, Sez. U. n. 12310/2015 afferma (vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiunge «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande “nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande “nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda
[…] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». Per Cass. Sez. U. n. 26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questione si “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli” all'area dell'interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per «alternatività» o «per incompatibilità»”. Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il
“rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità».
Così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione, va ricordato che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il sig. si è limitato a domandare la consegna CP_1 della busta paga sull'assunto di non esserne in possesso.
Il fatto sostanziale dedotto era quindi il mancato possesso del documento, la causa petendi, il diritto ad averlo ed il petitum il documento stesso. Nessun ulteriore pretesa era dedotta, tantomeno quella relativa ai crediti riportati e riconosciuti nella busta paga.
Con la domanda riconvenzionale proposta nella presente opposizione, il resistente ha domandato, tra l'altro, il pagamento del premio relativo all'anno 2023.
Si tratta di una pretesa che non trova fondamento nel medesimo fatto sostanziale dedotto nel procedimento monitorio, che neppure era ricompreso nel prospetto paga (limitato questo ai premi degli anni precedenti) e che, quindi, non può ritenersi domanda ammissibile in questa sede.
Anche volendo valorizzare il concetto di interesse nel senso prospettato dalla Corte ed in un'ottica di economia processuale e quindi volendo ritenere che la richiesta della busta paga fosse strumentale al pagamento dei crediti in essa riportati, rimane il fatto che il premio per l'anno 2023 non era riportato nel documento richiesto con il monitorio.
La domanda riconvenzionale relativa all'anno 2023, va, pertanto dichiarata inammissibile.
Tenuto conto del contro credito del resistente (90557,27) e applicata la compensazione, il credito residuo della società è pari a € 58389,06.
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, si ritiene di disporre una parziale compensazione delle spese di lite con condanna del resistente alla rifusione, in favore della società, del 50% liquidato in € 5000 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta parzialmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-in accoglimento parziale delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opponente, dichiara risolto il patto di fedeltà sottoscritto tra le parti;
-accerta l'inadempimento del resistente al predetto patto e, per gli effetti, lo condanna al pagamento della penale nella misura di € 26.250,00.
-condanna il resistente alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di mutuo e pari a € 80.000 complessive;
-condanna il resistente al pagamento della somma di € 17437,37 per le multe, € 1987 per i mobili, € 7798,55 per i canoni di locazione e le spese, € 13440 per risarcimento dei danni, il tutto per un totale di 146.912,92, a cui vanno aggiunti gli interessi sui prestiti e sulle multe per un importo finale di € 148.946,33;
-rigetta per il resto;
-in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal resistente, condanna la società al pagamento, in favore del sig. ella somma di € 90557,27 CP_1 per spettanze di fine rapporto
-dichiara inammissibile la domanda relativa al premio per l'anno 2023;
-dispone la compensazione tra le predette somme (€ 148.946,33 e € 90557,27) e, condanna il resistente al pagamento del residuo in favore della società;
-compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna il resistente al pagamento del residuo liquidato in € 5000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 5 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
RA MA LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2024
da Parte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Carrà, Parte_2 dall'Marco Biasi e dall'Avv. Laura Corbeddu del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale BCA, sito a Milano in Piazza Duomo n. 17
ricorrente in opposizione contro
CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Cantoni, del foro di Parma, e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Parma, Viale Paolo Toschi n. 15, convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 marzo 2024, la società si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 587/24 chiesto ed ottenuto, nei suoi confronti, dal sig. CP_1
[...]
Con il ricorso ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 587/2024 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dottoressa Chiara Colosimo il 18.3.2024 notificato a lo Parte_1 stesso 18.3.2024, e comunque l'infondatezza del ricorso per ingiunzione depositato dal Sig. per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del “patto di fedeltà” dell'11.9.2020 a fronte del grave inadempimento commesso dal Sig. per aver quest'ultimo rassegnato le
CP_1 proprie dimissioni volontarie nel corso della durata del “patto” medesimo, e il diritto della Società alla ripetizione dell'importo pari a Euro 20.125 a titolo di restituzione del corrispettivo del patto violato;
accertato e dichiarato il diritto della Società a vedersi corrisposto l'importo di Euro 26.250 a titolo di penale, come previsto dal predetto patto di fedeltà; accertato che il Sig. non ha mai restituito l'importo oggetto dei due
CP_1 finanziamenti concessi in corso di rapporto di lavoro e che la Società ha diritto a vedersi riconosciuti tali importi, oltre agli interessi maturati;
accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro in ragione delle multe comminate per infrazioni stradali commesse dal Sig. con l'autovettura aziendale, e comunque in subordine accertato e
CP_1 dichiarato il diritto di all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; Parte_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro per l'acquisto del mobilio indicato dal Sig. e comunque
CP_1 in subordine accertato e dichiarato il diritto di all'indennizzo ex Parte_1 art. 2041 cod. civ.; accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa tra il Sig. e il proprio datore
CP_1 di lavoro, in base alla quale il Sig. i impegnava a rifondere gli importi versati
CP_1 dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese condominiali relative all'appartamento sito in Oggiono (LC), Via Papa Paolo Sesto n. 4 e comunque in subordine accertato e dichiarato il diritto di all'indennizzo ex Parte_1 art. 2041 cod. civ.; accertata e dichiarata la responsabilità per gravi negligenze in capo al Sig. CP_1
e il conseguente diritto della Società al risarcimento del danno subito pari a Euro 118.336,35; accertata e dichiarata la sussistenza di un credito complessivo in favore di
[...] pari a Euro 287.055,37 per tutti i titoli di cui in narrativa;
Parte_1
accertata e dichiarata la correttezza della compensazione atecnica posta in essere dalla Società e la correttezza degli importi negativi ivi indicati quale debito del Sig.
CP_1
accertare e dichiarare la sussistenza di un credito residuo in favore di Parte_1 pari a Euro 165.112,30, per i titoli di cui al presente ricorso, e
[...] condannare il Sig. a corrispondere in favore della Società il predetto importo CP_1
e/o il maggior e/o minor importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio.
In subordine:
In via subordinata, ricalcolare il credito aziendale, come sarà accertato in corso di giudizio, per le ragioni e secondo i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto condannare il Sig. alla corresponsione degli importi che saranno riconosciuti CP_1 di giustizia.
In ogni caso:
Con interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo saldo Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori antistatari”.
Deduceva parte ricorrente:
-che il resistente sig. era stato assunto dalla società in forza di CP_1 Parte_1 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'8 gennaio 2016, inquadramento nel V livello, qualifica di impiegato e mansioni di addetto alle vendite;
-che il sig. da ultimo aveva ricoperto il ruolo di Special Steel manager con CP_1 mansioni di addetto alle vendite nella divisione “Acciai speciali”;
-che il rapporto di lavoro suddetto era stato ceduto, con decorrenza dal 1 luglio 2023 all'odierna resistente ( in forza di un atto di cessione del ramo Parte_1
d'azienda Divisione Lamiere da treno e ossitaglio;
-che, a seguito di accordi con il sig. aveva sempre usufruito, anche Parte_3 per spostamenti di carattere personale, di un'autovettura aziendale;
-che, sulla base di accordi presi con il sig. la società aveva preso Persona_1 in locazione un immobile poi concesso in uso al resistente il cui canone, per l'importo di € 650 mensili, era pagato da mentre l'eccedenza e le spese condominiali dal Pt_1 sig. CP_1
-che nel mese di settembre, il sig. accettava la richiesta del sig. Persona_1 di concessione di un prestito che gli veniva corrisposto nella misura di € CP_1
42.000 con accordo di restituzione, a tasso agevolato, in 16 rate semestrali;
-che, in occasione di tale prestito, la società e il resistente sottoscrivevano un accordo in forza del quale, in caso di cessazione del rapporto, quale ne fosse la causa e indipendentemente dalla parte che ne avesse assunto l'iniziativa, il residuo ancora dovuto sarebbe stato trattenuto dalle competenze di fine rapporto e l'eventuale ancora debenza, avrebbe dovuto essere pagata entro 15 giorni;
-che nella medesima occasione, le parti sottoscrivevano un patto di fedeltà con impegno del sig. di non recedere dal rapporto per almeno otto anni e per la CP_1 società di corrispondere annualmente la somma di € 5250, patto che includeva una penale decrescente in base alla durata del rapporto;
-che, nell'aprile 2023, quando ancora il sig. non aveva restituito neppure una CP_1 rata del prestito, avanzava un'ulteriore richiesta per l'importo di € 38.000 che gli veniva accordata;
-che nel corso del 2023, la società registrava un considerevole calo del fatturato proprio nella divisione Acciai Speciali;
-che il 13 dicembre 2023, il sig. rassegnava, in maniera del tutto improvviso CP_1 le proprie dimissioni.
Con la presente opposizione, la società ha chiesto l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale: il pagamento della penale per l'anticipata risoluzione del rapporto da parte del sig. (€ 26.250); la restituzione degli CP_1 importi versati per il patto di fedeltà, di cui vuole lo scioglimento (€ 20125); la restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento (€ 80.000) e mai rimborsate;
la restituzione delle somme pagate per le multe relative alle violazioni del codice della strada commesse dallo stesso sig. (€ 17.437,37) e pagate dalla società; CP_1
l'importo versato per il pagamento dei mobili di arredo dell'appartamento in uso al resistente (€ 2944,16); la somma pagata per le spese condominiali (€ 7,789,50); il risarcimento dei danni patiti dalla società (€ 118.336,35) a causa di inadempimenti commessi dal ricorrente.
Si è costituito il sig. contestando la consegna o, comunque, la possibilità di CP_1 rinvenire la busta paga, per la quale ha chiesto il decreto ingiuntivo;
il mancato pagamento del corrispettivo per il patto di fedeltà, ogni responsabilità per i presunti inadempimenti, l'assenza di un accordo per il rimborso dei canoni di locazione e del prezzo dei mobili e, per contro, chiedendo, il pagamento dei bonus per gli anni 2020- 2023, il pagamento delle proprie spettanze per l'importo di € 90.557,27 con compensazione con i crediti vantati dalla società per i prestiti accordatigli.
Ha poi chiesto la condanna della società ex art. 96 c.p.c. sull'assunto che la stessa abbia agito in mala fede.
Con memoria in replica alla riconvenzionale, la società ha respinto l'eccezione di tardività dei propri documenti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria;
quanto ai bonus ha fatto riferimento alla busta paga del gennaio 2024 (importo di € 38765 poi compensato) e al doc. sub 26 bis, eccependo, per l'anno 2023, la non debenza per anticipata cessazione del rapporto;
in ogni caso, al più un credito di € 9098 in favore del resistente.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 5 dicembre 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal sig. aveva ad oggetto CP_1 la consegna della busta paga relativa al mese di gennaio 2024 comprensiva delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
nel proporre la presente opposizione, denuncia l'infondatezza della Pt_1 pretesa per la quale è stata chiesta e concessa la tutela monitoria sull'assunto che il documento fosse a disposizione del dipendente nel gestionale aziendale al quale lo stesso avrebbe avuto accesso con le proprie credenziali e, comunque, non sia mai stato chiesto prima del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Nel documento sub 45 di parte ricorrente (portale Zucchetti), nel profilo nominativo del sig. risulta caricato un documento denominato “1-2024 CP_1 mensilità normale”.
Di fronte a tale evidenza, il sig. ha eccepito che la società, dopo le CP_1 dimissioni, ha disattivato le sue credenziali rendendogli impossibile l'accesso.
La circostanza è smentita dalla società che ha precisato come, proprio al fine di consentire all'ex dipendente di accedere al portale, ha mantenuto attive le credenziali.
La presenza del documento nel portale può dirsi provata, la disattivazione delle credenziali è deduzione non circostanziata né provata, come sarebbe stato onere del resistente;
tuttavia, neppure è dimostrato fino a quando l'attivazione sia stata mantenuta e, soprattutto se lo fosse al momento del ricorso monitorio, non potendo credere che, la società abbia consentito, sine die, ad un ex dipendente, verso il quale aveva ed ha persino dubbi di infedeltà, di continuare ad accedere al portale aziendale.
I documenti sub 44 e 44 bis di parte ricorrente attestano che la società ha inviato al sig. una missiva nella quale ha illustrato le rispettive posizioni di debito e credito, CP_1 tuttavia, alla stessa non risulta allegata la busta paga.
Documento che, come risulta dal doc. sub 1 del resistente, lo stesso ha chiesto il 19 febbraio 2024.
Da tale data, fino al ricorso ex art. 633 c.p.c., non risulta che la società abbia dato alcuna risposta e neppure abbia trasmesso il cedolino.
Quindi, se in ordine alla possibilità di accedere al portale anche dopo le dimissioni e fino al momento del ricorso, non vi è prova certa, risulta sconfessata l'ulteriore circostanza dedotta dalla società ovvero che il resistente non abbia mai domandato la consegna della busta paga fino al ricorso monitorio, costringendo così a Pt_1 difendersi in giudizio.
In assenza di una prova specifica che possa confermare che, prima di adire questo ufficio con il ricorso ex art. 633 c.p.c, il sig. aveva, comunque, la possibilità o CP_1 disponibilità della busta paga, il decreto ingiuntivo di condanna alla consegna del documento, risulta correttamente emesso.
Il primo motivo di opposizione, va, pertanto respinto.
Prima di procedere all'esame delle ulteriori questioni, va esaminata l'eccezione di tardività dei documenti allegati al ricorso in opposizione, eccezione che, per il vero, riguarda anche la documentazione sopra richiamata (doc. nn. 44, 44 bis e 45 fasc. ric.).
Il ricorso de quo è stato depositato il 26 marzo 2024, deposito avvenuto con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (del 18 marzo2024) che sarebbe scaduta il 29 aprile 2024.
I documenti allegati al ricorso, come si evince dal doc. B allegato alla memoria di replica, sono stati depositati suddivisi in più buste e, per tutti, eccetto che per una busta, vi è la conferma di accettazione (seconda pec) tra i giorni 26 e 27 marzo (l'ultima accettazione reca l'orario delle 00.12 del 27 marzo).
Solo rispetto alla busta corrispondente al doc. 28 d, non vi è stata accettazione e, dopo la pec inviata dalla cancelleria il 10 aprile 2024, il successivo 24 aprile, vi è stato un nuovo deposito.
Il deposito telematico degli atti giudiziari può definirsi un procedimento a formazione progressiva che si snoda attraverso le seguenti fasi: con la prima pec (“ricevuta di attestazione”) il depositante riceve l'attestazione che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.
La seconda PEC (“ricevuta di consegna”) attesta la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario.
La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito sull'indirizzo del mittente (che deve essere censito in ReGIndE), la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).
La quarta PEC attesta, poi, se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.
Con tale accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato della seconda PEC;
solamente con l'accettazione da parte della competente cancelleria i file contenuti nella busta telematica vengono caricati nel fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.
Stante il riportato procedimento a formazione progressiva del deposito telematico degli atti giudiziari, ci si è chiesti quando si perfeziona il deposito telematico.
La problematica è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422, in cui si afferma che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Infatti, afferma la Suprema Corte, che la seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito , che è quindi fattispecie a formazione progressiva”.
La c.d. “Ricevuta di Consegna” attesta, quindi, la tempestività di un deposito che si considera concluso in tale momento, e specifica la citata sentenza n.12422/2021 che il deposito è tempestivamente effettuato “quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Si rileva, in proposito, quanto richiamato dall'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, ovvero:
“la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
Considerato che non sussiste altra disposizione di legge che contrasti con l'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, si può concludere che detta disposizione si pone come corollario della disposizione di legge ordinaria che individua nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”. Da qui discende che:
“la RdAC attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Giudiziario competente”, per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione di intempestività va disattesa in quanto, tutti i documenti hanno ricevuto la seconda pec di avvenuta consegna tra il 26 e il 27 marzo 2024 e, comunque, la quarta pec prima della scadenza dei quaranta giorni utili per l'opposizione.
Sicchè, sebbene fino al 24 aprile, parte resistente non ha avuto la possibilità di esaminare la busta per la quale la cancelleria ha richiesto un nuovo deposito, non vi è stato alcun vulnus al diritto di difesa, che ha potuto espletarsi nella sua pienezza anche sfruttando i giorni che ancora residuavano per l'opposizione.
Deve concludersi, quindi, per la piena utilizzabilità di tutti i documenti offerti dalla società opponente.
A titolo riconvenzionale, la società ha formulato alcune domande:
-anzitutto, ha chiesto il pagamento della penale prevista per la violazione del patto di fedeltà.
L'11 settembre 2020 (doc. 3 fasc. ric.) tra le parti è stato sottoscritto un patto di fedeltà in forza del quale il lavoratore si impegnava a proseguire il rapporto di lavoro per otto anni.
A fronte di tale vincolo, la società si impegnava a pagare una somma annua pari a € 5250 divisa in dodici mensilità.
E' fatto pacifico e documentale che il sig. ha rassegnato le dimissioni il 13 CP_1 dicembre 2023 con efficacia dal 16 gennaio 2024, quindi in data anteriore ai previsti otto anni.
Per il caso di risoluzione anticipata del rapporto, anche per dimissioni, il patto prevede l'obbligo del pagamento di un penale che diminuisce in proporzione al momento nel quale avviene la cessazione.
Per l'ipotesi di cessazione entro i quattro anni dal patto, è prevista una penale di € 26.250, somma oggi richiesta dalla società.
Il resistente contesta ogni debenza, non già per non aver violato il patto, circostanza che non contesta, ma per l'invalidità del patto stesso, invalidità derivante dal mancato pagamento del corrispettivo. La circostanza risulta, tuttavia, smentita dalle risultanze dei documenti sub 25 di parte ricorrente.
Si tratta delle buste paga relative agli anni 2020-2023 e dell'ultima pusta paga del gennaio 2025 dalle quali può evincersi la voce “premio fedeltà”.
Seppur la busta paga non costituisca prova del pagamento, ma semmai ipotesi di riconoscimento del debito da parte del debitore, non essendovi eccezione né contestazione circa la ricezione delle somme, complessivamente, portate dai cedolini paga, deve concludersi nel senso che gli importi riconosciuti siano stati elargiti e con questi anche quelli riconducibili alla voce “premio fedeltà”.
In ogni caso, il mancato pagamento del corrispettivo non costituisce causa di nullità del patto, ma semmai occasione per una domanda di adempimento.
Va poi rimarcato che l'eccezione svolta dal sig. afferisce solo il mancato CP_1 pagamento del corrispettivo e non già l'incongruità dello stesso.
Si tratta di due questioni tra loro diverse e che attengono l'una (la previsione di un corrispettivo non congruo), al momento genetico della convenzione, l'altra (l'inadempimento), al momento funzionale.
Su tale premessa, l'incongruenza non può ritenersi ricompresa nell'eccezione di inadempimento o viceversa, con conseguente decadenza, per la parte, di sollevare in sede di discussione o, comunque, dopo l'atto introduttivo della difesa, un'eccezione nuova.
La società chiede poi la risoluzione del patto con restituzione delle somme versate per grave inadempimento, rappresentato non solo dalle dimissioni rassegnate anzi tempo, ma anche per la costituzione, da parte del ricorrente di una società in concorrenza con
Pt_1
Si tratterebbe della società LSE, concorrente, e partecipata dal sig. con una CP_1 quota di € 10.000.
La circostanza, oltre che a non essere contestata, risulta provata dalla visura camerale prodotta sub doc. 24 da cui emerge sia l'oggetto sociale della LSE, sia la partecipazione del resistente.
Partecipazione che integra, senza dubbio, ulteriore violazione del patto in esame.
Il testo dello stesso dà conto della volontà delle parti non solo a che il rapporto avesse una stabilità per almeno altri otto anni, ma pure a che il lavoratore si comportasse con fedeltà e lealtà.
Il richiamo all'art. 2105 c.c. declina il contenuto dell'obbligo di fedeltà vietando al lavoratore di trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, divieto che, invece, il sig. sottoscrivendo una quota del capitale sociale di una nuova società in CP_1 concorrenza con ha senza dubbio violato. Pt_1
L'inadempimento della prestazione alla quale una parte è tenuta comporta, nei contratti a prestazioni corrispettive e secondo il disposto dell'art. 1453 c.c., la possibilità, per la parte non inadempiente, di chiedere la risoluzione del contratto.
Domanda che non più interessata all'adempimento, ha formulato, chiedendo Pt_1 la restituzione di quanto ha versato.
La risoluzione del contratto ha, ai sensi dell'art. 1458 c.c., effetti retroattivi, ma sono fatti salvi ed esclusi i contratti ad esecuzione continuata o periodica nei quali la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Il patto de quo ha fatto sorgere, per il lavoratore un obbligo continuativo di fedeltà e, per il datore di lavoro, un obbligo periodico di versamento del corrispettivo con rate mensili.
La natura delle obbligazioni scaturenti dal patto impediscono che la risoluzione abbia effetti retroattivi e che, quindi, la società possa ottenere la restituzione di quanto pagato.
-restituzione dei finanziamenti: le pur puntuali difese del resistente non mettono in dubbio la ricezione degli importi di
€ 42.000 e di € 38.000 a titolo di mutuo, ricezione, peraltro, confermata e documentata dalle produzioni sub 16, 18 e 19 della società.
Si tratta (doc. 16) di una scrittura, sottoscritta dal sig. con la quale lo stesso CP_1 riconosce di ricevere la somma di € 42.000 a titolo di mutuo, somma poi bonificata;
ancora dei documenti sub 18 e 19 ovvero di una corrispondenza inoltrata anche dal resistente nella quale (cfr. e-mail del 28 aprile 2023) si fa riferimento all'accordo con il sig. pattuito alle stesse condizioni del prestito del 2020, Persona_1 questa volta per la somma di € 38.000.
Rispetto a tali due somme, la società ha eccepito la mancata restituzione e il resistente, a ciò onerato, nulla ha provato.
La pretesa può, quindi, dirsi fondata e, come tale, va accolta.
-sanzioni amministrative.
La società assume di essere creditrice del resistente per la somma di € 17373,02 per aver provveduto a pagare le sanzioni amministrative applicate al sig. per CP_1 violazioni del codice della strada.
La pretesa manca di qualsivoglia contestazione e, per tale sola circostanza, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c. può essere accolta. Ad ogni buon conto, va considerato quanto raccolto in sede istruttoria.
Il sig. ha riferito: Persona_1
“Sono amministratore delegato della società ricorrente.
Conosco il resistente.
Posso confermare che l'accordo già preso con mio padre è stato poi da me e dal sig. confermato per cui le multe sarebbero state scalate dalle spettanze. CP_1
Confermo anche che dopo la cessione del contratto, l'accordo sarebbe proseguito.
In relazione alle multe pagate dalla società e di cui al doc. sub 28, posso solo dire che il resistente aveva in uso esclusivo un'autovettura aziendale di cui però non sono in grado di ricordare la targa. Confermo che le multe sono state pagate dalla società”
Il teste Tes_1
“Credo di poter dire che, in occasione della stessa chiacchierata o di altra simile, il sig. mi abbia informato che anche il resistente, come me avesse Persona_1
l'accordo per cui dai premi maturati sarebbero state decurtate le multe prese con l'auto in uso.
Non ricordo la targa dell'auto in uso al resistente, confermo però che avesse in uso esclusivo l'auto, ricordo una Seat, un' Audi A4, un'Audi Q2, poi forse una BMW X4”.
A tali risultanze si aggiungono le ricognizioni di debito provenienti dal sig. CP_1 che si possono ricavare dai documenti sub 17, 26 bis e 27 di parte ricorrente.
Nel primo documento (si tratta di un'e-mail inviata dal resistente alla dott.ssa
, lo stesso si riconosce debitore per l'importo di € 10.000 e poi di € 1500 CP_2 per le multe pagate dalla società per infrazioni del codice della strada;
con ulteriore e- mail del 18 aprile 2023 il sig. elenca una serie di altri atti (cartelle di CP_1 pagamento e verbali) che indica al fine di determinare il suo debito verso la società.
Significativo è anche il documento sub 27 (e-mail alla signora ), con la quale Tes_2 chiede che la multa relativa ad un'infrazione commessa in Svizzera sia pagata da e decurtata dai suoi conteggi. Pt_1
Il messaggio comprova che tra le parti vi era un accordo in forza del quale le multe pagate dalla società dovessero poi essere addebitate al resistente e detratte dalle sue spettanze.
Il documento sub 26 bis vale anche quale riconoscimento di debito in relazione all'ulteriore pretesa di rimborso avanzata dalla società per l'acquisto dei mobili di arredo dell'appartamento in uso al resistente. In punto quantum, nel documento, il sig. riconosce il debito per € 1690. CP_1
Nel documento sub 40, lo stesso sollecita la società affinchè faccia l'ordine di alcuni mobili che poi risultano, specificatamente riportati nello scontrino fiscale sempre sub doc. 40.
Lo scontrino, per l'importo di € 2062, include anche altri tre pezzi che non compaiono nell'ordine ma anche il costo del montaggio e della consegna dei mobili.
Tenuto conto della somma per la quale il resistente si ritiene debitore (€ 1690) e dovendo alla stessa aggiungere gli importi per la consegna e il montaggio, costi direttamente funzionali all'utilizzo ed al godimento fattone dal sig. (€ 198 per CP_1 montaggio e € 99 per consegna), l'importo a credito della società ammonta a € 1987.
Non può, invece, essere riconosciuta la superiore somma di € 2944 richiesta, non trovando la stessa alcuna corrispondenza documentale, neppure nel doc. 40 richiamato nel ricorso.
Quanto al canone ed alle spese condominiali.
La società ha domandato la restituzione dell'importo pagato e corrispondente a € 7798,50.
Queste le risultanze istruttorie:
Persona_1
Confermo che in occasione del trasferimento del resistente la società ha anticipato e pagato i mobili.
Il resistente a fine anno avrebbe potuto, laddove ve ne fossero state le condizioni, ricevere un premio che era pari alla differenza tra l'utile della sua divisione e le spese.
Il resistente, al momento del trasferimento e dovendo comperare i mobili, ci ha chiesto un'anticipazione del premio così da poter fare la spesa che in realtà ha sostenuto la società.
L'accordo poi era nel senso che, a fine anno, quantificato il dovuto a titolo di premio, sarebbe stato scalato l'anticipo per i mobili.
Credo di poter ricordare che a fine anno il premio sia stato maturato, non so di che cifre si trattasse, non so quindi se sia residuata una differenza a vantaggio del resistente o della società.
Non ricordavo, prima che mi venisse detta, la somma pagata per i mobili, non sono in grado di ricordare neppure ora che mi viene detta.
Circa le spese condominiali, credo che le stesse fossero a carico del resistente;
non ricordo se la società abbia mai pagato alcunchè a tale titolo. Circa l'incontro tra l'avv.to Tricomi, la signora ed il resistente, mi hanno solo Tes_2 informato di questo incontro, ma nulla so del contenuto dello stesso e di che cosa si siano detti….
Voglio precisare, quando all'inizio ho detto che vi era stato un accordo per la decurtazione dalle spettanze delle multe, mi riferivo all'accordo originario preso dal resistente con mio padre e poi da me confermato, quanto, invece, all'anticipo delle spese per i mobili e poi anche per le spese che il resistente ha sopportato in occasione del suo divorzio, ricordo le spese di mutuo, si è trattato di un successivo accordo preso con me.
Voglio precisare, quando all'inizio ho detto che vi era stato un accordo per la decurtazione dalle spettanze delle multe, mi riferivo all'accordo originario preso dal resistente con mio padre e poi da me confermato, quanto, invece, all'anticipo delle spese per i mobili e poi anche per le spese che il resistente ha sopportato in occasione del suo divorzio, ricordo le spese di mutuo, si è trattato di un successivo accordo preso con me.
In ordine al canone di locazione di cui al cap. 6 del ricorso, confermo che l'accordo preso con me era nel senso che fino a 650 euro la società avrebbe pagato il canone l'eccedenza e le spese condominiali sarebbero state a carico del resistente”.
Testimone_3
“Sono dipendente della resistente con mansioni di responsabile della Parte_1
[...]
Conosco il ricorrente.
Non ho partecipato personalmente all'accordo di cui al cap. 6 del ricorso relativo al canone di locazione, né sapevo della sua esistenza al momento in cui è stato preso, ne sono venuto a conoscenza in un secondo momento, me ne ha parlato il sig. Per_1 il quale mi disse che la società partecipava al canone di locazione
[...] dell'appartamento in uso al resistente;
mi viene chiesto se il pagamento del canone sia poi passato, in occasione della cessione del ramo d'azienda alla nuova società Eudsider Hevy Plaits a quest'ultima, ritengo di poter dire di sì a logica nel senso che tutti i pesi che riguardavano le persone che sono transitate alla nuova società e tra queste il resistente, sono andate a carico della cessionaria.
Il giudice sottopone al resistente il documento sub 30 di parte ricorrente e chiede al resistente se riconosca come propria la firma apposta a margine dello stesso, il resistente risponde: “questa è la mia firma. Voglio però precisare, ricordo l'incontro del 16 gennaio 2024, in occasione del quale mi hanno fatto firmare vari documenti.
Non è mia la grafia della sigla OK posta a fianco delle spese condominiali, ma confermo che nella discussione si sia parlato delle spese e che io abbia riconosciuto che le spese condominiali erano a mio carico. La firma era per questo, non per tutto il resto”.
Testimone_3
“Sono dipendente della resistente con mansioni di responsabile della Parte_1
[...]
Conosco il ricorrente.
Non ho partecipato personalmente all'accordo di cui al cap. 6 del ricorso relativo al canone di locazione, né sapevo della sua esistenza al momento in cui è stato preso, ne sono venuto a conoscenza in un secondo momento, me ne ha parlato il sig. Per_1 il quale mi disse che la società partecipava al canone di locazione
[...] dell'appartamento in uso al resistente;
mi viene chiesto se il pagamento del canone sia poi passato, in occasione della cessione del ramo d'azienda alla nuova società Eudsider Hevy Plaits a quest'ultima, ritengo di poter dire di sì a logica nel senso che tutti i pesi che riguardavano le persone che sono transitate alla nuova società e tra queste il resistente, sono andate a carico della cessionaria”.
Rilevanti anche le dichiarazioni rese dal resistente al quale la sottoscritta ha sottoposto il documento sub 30 di parte ricorrente chiedendo se riconoscesse come propria la firma apposta a margine dello stesso:
“questa è la mia firma. Voglio però precisare, ricordo l'incontro del 16 gennaio 2024, in occasione del quale mi hanno fatto firmare vari documenti.
Non è mia la grafia della sigla OK posta a fianco delle spese condominiali, ma confermo che nella discussione si sia parlato delle spese e che io abbia riconosciuto che le spese condominiali erano a mio carico. La firma era per questo, non per tutto il resto”.
Tali ultime dichiarazioni in uno con gli ulteriori elementi raccolti consentono di ritenere fondata la pretesa della società.
Sempre in via riconvenzionale, ha lamentato alcuni danni che le sarebbero Pt_1 derivati da alcune inadempienze poste in essere dal resistente, ovvero:
-il 20 aprile 2023 il sig. avrebbe concordato con il cliente TM la vendita di CP_1 un quantitativo di dischi ossitagliati concordando un prezzo di € 1600 alla tonnellata, prezzo che, dopo aver parlato con il sig. , responsabile della divisione ossitaglio, Pt_4 era risultato non sufficiente a coprire i costi di produzione e a consentire alla società un margine di guadagno.
Per far fronte all'ordine del cliente, le cui consegne dovevano avvenire tra maggio e dicembre 2023, aveva acquistato tutta la lamiera (6 lamiere per 84 tonnellate) Pt_1 necessaria alla realizzazione degli ossitagli.
Su ordine del sig. e visto che il cliente non aveva accettato di revisionare il Pt_4 prezzo, erano stati lavorati solo i pezzi da consegnare nel mese di maggio e poi nessuna ulteriore lavorazione né consegna erano state effettuate con la conseguenza che il materiale già acquistato e non lavorato era rimasto nel magazzino invenduto ed il prezzo di mercato si era ridotto da € 1050/ton (prezzo pagato da al fornitore) Pt_1
a € 890/ton (prezzo di mercato al momento del ricorso).
Sul punto, i testi escussi:
Per_1
“Faccio una premessa, sui cap. 37 e seguenti, la società acquistava lamiera in quanto la lamiera è la materia prima, mentre i dischi ossitagliati costituiscono il prodotto di una prima lavorazione della lamiera.
Era il sig. che diceva alla società che tipologia di lamiera acquistare e quanta CP_1 ne serviva. Era lui in quanto responsabile del settore lamiere speciali.
Nell'ordine della lamiera che la società doveva fare, non c'entrava nulla che Pt_4 si occupava della successiva vendita del materiale già tagliato.
Per quanto riguarda la fase degli acquisti della materia prima e non CP_1 Pt_4 avevano alcuna interazione in quanto si occupavano di fasi diverse.
Il sig. che ho detto prima si occupava degli ordini della materia prima, dava CP_1 indicazioni all'ufficio acquisti e poi l'indicazione giungeva anche a me, se si trattava di piccoli ordini, si poteva procedere anche senza la mia autorizzazione, diversamente, l'ordine doveva essere preventivamente da me autorizzato.
Si poteva intendere un acquisto routinario quello che stava all'interno di 40 mila euro, al di sopra serviva la mia autorizzazione. Io non entravo nel merito della parte tecnica dell'ordine, la mia valutazione era solo economica.
Per l'acquisto della materia prima, io dovevo concordare il prezzo con il fornitore anche se alla contrattazione interveniva anche il resistente;
per i prezzi verso il cliente finale, era il resistente che provvedeva a determinarli con autonomia seppur sulla base di linee guida dettate dalla società”. Tes_3
“Mi viene chiesta conferma dell'ordine di cui al punto 37, a parte il numero dell'ordine, per il resto, confermo tutto;
premetto e preciso quanto segue;
sia nella precedente sia nella nuova Parte_1 società, vi era una divisione denominata lamiera da treno di cui io ero e sono il responsabile, all'interno di tale divisione vi erano altre due sottodivisioni: lamiera normali e lamiera speciali, era responsabile della seconda, era CP_1 Pt_4 responsabile di altra divisione parallela che lavora entrambe le lamiere per ottenere i dischi ossitagliati.
Al cliente finale poteva vendere o la lamiera tal quel o la lamiera lavorata nel Pt_1 senso tagliata per esempio in dischi ossitagliati, laddove, come nell'ipotesi del capitolo sub 37 e sub 38 di cui mi viene chiesta conferma, posso dire che per l'ordine CP_1 era tenuto anche se non vi era un ordine scritto e non sarebbe stato fatto un richiamo formale, doveva chiedere autorizzazione a . Pt_4
Sul cap. 40, non ricordo la data, ma confermo che rimproverò a che Pt_4 CP_1 il prezzo pattuito con il cliente finale non dava margini di guadagno alla società.
Per quel tipo di ordini poteva decidere se autorizzare da solo o se Pt_4 coinvolgermi, io sono stato coinvolto solo nel momento in cui ha detto che il Pt_4 prezzo pattuito tra d il cliente finale TM non dava margini di guadagno alla CP_1 società e quindi doveva essere aumentato, non so quando sia stato informato Pt_4 del prezzo concordato tra il cliente TM e CP_1
Non so se sia stato coinvolto nella trattativa prima o dopo di aver concordato Pt_4 con il cliente TM il prezzo a € 1600, mi sento tuttavia di escludere che, avendo poi lui detto che il prezzo doveva esser almeno di 1750, abbia partecipato alla trattativa per 1600, questo avrebbe voluto dire che si è sconfessato cosa che per quanto io conosca è difficile si sia verificato. Pt_4
Confermo con TM accettò la rivisitazione del prezzo solo per il materiale in consegna a maggio.
Io sono venuto a conoscenza del fatto che sapesse dell'ordine nel momento in Pt_4 cui ho ricevuto l'email con cui diceva che con quel prezzo pattuito con TM, Pt_4 non avrebbe avuto margine di guadagno, non so quindi se per sia stato Pt_1 Pt_4 coinvolto nell'ordine di acquisto del materiale e quindi nella determinazione del prezzo di 1050/t con il fornitore.
Tendenzialmente vrebbe potuto mandare avanti l'ordine del materiale anche CP_1 senza anche se, trattandosi di tagliati, sarebbe stato meglio coinvolgerlo. Pt_4 Mi viene chiesto se il prezzo pattuito con il fornitore e pari a € 1050/T sia stato un prezzo congruo rispondo di sì per quel periodo.
Per le stesse ragioni per le quali escludo che sia stato informato del prezzo Pt_4 praticato a TM, ritengo che neppure sia stato coinvolto nell'accordo del prezzo con il fornitore, questo non perché il prezzo con il fornitore fosse fuori mercato, ma perché, conoscendolo, già in quella sede avrebbe detto la sua sul prezzo finale di vendita.
Per il prezzo del prodotto finale, non vi era un prezziario, ma una logica da rispettare, ovvero: sono alcune formule nelle quali rientrano, il prezzo della materia prima, il costo della lavorazione, il costo di struttura, soprattutto lo sfrido.
I costi di lavorazione, di struttura e lo sfrido sono traducibili in numeri e l'informazione è ricavabile dal commerciale che sta concordando il prezzo con il cliente finale.
Per ordini piccoli che non richiedono nuovi acquisiti di materiale, il commerciale può muoversi da solo coinvolgendo solo alla fine, l'ordine di TM poteva già dirsi Pt_4 un ordine importante, quindi doveva essere coinvolto, io a discrezione di Pt_4
, l'AD per questi quantitativi non veniva coinvolto. Pt_4
L'ordine di TM avrebbe comportato consegne dei dischi in più tranche, la prima a maggio e poi l'ultima a dicembre 2023. TM però ha accettato di rialzare il prezzo solo per la prima consegna in quanto urgente, mentre non ha accettato il rialzo per le altre, quindi la vendita ha riguardato solo una parte dei dischi originariamente concordati e ritengo di poter dire nell'ordine del 10-20%. Per il resto, non essendo stato accordo sul prezzo, non vi è stata consegna dei dischi. aveva già comperato la lamiera per poi tagliere i dischi. Pt_1
A luglio 2024, in occasione dell'inventario, la lamiera era ancora nel magazzino.
Credo di poter dire, per le ragioni già espresse, che l'ordine delle lamiere sia stato mandato avanti prima di coinvolgere . Pt_4
L'ordine che il commerciale deve inoltrare all'ufficio acquisti avrebbe dovuto avvenire a mezzo email con allegato l'ordine di vendita al cliente, con l'indicazione del prezzo di vendita allo stesso, questa email trattandosi di dischi ossitagliati avrebbe dovuto essere inoltrata per conoscenza anche a , questo perché l'ufficio acquisto non Pt_4 fa valutazioni né tecniche né economiche sulla parte di taglio.
Nello specifico di TM non so se tale procedura sia stata rispettata, non ho avuto modo di verificarlo neanche dopo, ritengo, per quanto da me detto, che comunque
non sia stato informato se non dopo l'ordine. Pt_4
Quindi a ordine già inoltrato. Come ho detto prima il prezzo della lamiera per i tagli, nell'aprile 2023 poteva essere pari a 1050, a marzo 2024, il prezzo è diminuito e ritengo potesse essere pari a € 890, oggi è ancora meno, circa 100 euro meno alla tonnellata.
La lamiera comperata per TM e rimasta in magazzino è un tipo di lamiera che tratta molto poco, pari all'1% del suo mercato. Oggi come ho detto, la lamiera Pt_1 si è deprezzata il suo costo è par a 750 euro/T; la società potrebbe rivenderla ad un prezzo pari non superiore a 800 euro/t”
: Testimone_4
“Sono dipendente della ricorrente.
Conosco il resistente.
Sentito sui punti 37-48 del ricorso, risponde: ricordo la questione relativa all'ordine effettuato da TM, mi ricordo in quanto si è trattato di un ordine che poi ha avuto degli strascichi.
Io all'inizio non ero stato messo al corrente, della trattativa intercorsa tra TM e
ne sono venuto a conoscenza quando il prezzo era già stato concordato. CP_1
Preciso che nessun ordine di vendita con il cliente finale può essere processato se non vi è la mia autorizzazione;
nello specifico escludo che IO mi abbia chiesto di poter abbassare il prezzo e vendere il materiale (dischi ossitagliati) a € 1600 alla tonnellata.
Quando ne sono venuto ma conoscenza, il sig. aveva già proceduto a fare CP_1
l'ordine del materiale che serviva per evadere l'ordine di TM e che non era già in magazzino.
Preciso che quando mi sono accorto che aveva pattuito un prezzo di vendita di € 1600 ho rappresentato che, a fronte del costo che la società avrebbe dovuto pagare per acquistare la materia prima (1050), 1600 non erano un prezzo che avrebbe consentito neppure di coprire le spese, senza parlare del guadagno.
Ho quindi fermato l'ordine, con il cliente TM, meglio ho detto a di bloccare CP_1
l'ordine in quanto era lui che aveva rapporti con TM.
Nel frattempo però l'ordine al fornitore era andato avanti.
TM ha accettato di acquistare al prezzo da me indicato i primi 56 pezzi, ma si è rifiutata da ritirare il resto dell'ordine al prezzo da me imposto. Anzi preciso che, dopo che TM ha accettato di pagare il prezzo da me imposto di 1750 alla tonnellata, non abbiamo ricevuto altro ordine da TM revisionato per 1750 per tutto il restante lotto. Quindi non abbiamo mandato avanti la produzione. I rapporti con TM erano tenuti da lui mi disse che TM non aveva accettato CP_1 di pagare 1750 per il resto dell'ordine iniziale e quindi noi non abbiamo mandato avanti la produzione dei dischi. La come ho detto, aveva già mandato avanti Pt_1
l'ordine nella persona di e così il fornitore ci ha consegnato il materiale che CP_1 tuttora giace in magazzino.
Il prezzo pagato da al fornitore è stato di circa 1040, ma mi viene chiesto Pt_1 quanto era il valore di mercato del materiale al mese di marzo 2024, rispondo dicendo circa 890 euro alla tonnellata, oggi il valore è ancora dimeno, circa 700 euro.
Confermo che l'ordine di TM prevede consegne dilazionate, ma è prassi della società fare gli ordini della materia prima complessiva questo per evitare oscillazioni di prezzo quando ormai con il cliente finale si è concordato un determinato prezzo di vendita.
Quindi il fatto che avesse ordinato all'ufficio acquisti di procedere a CP_1 comperare tutte le lamiere necessarie per ricavare i dischi da vendere a TM non è stata cosa inusuale.
Ciò che in questo caso è stato diverso è che il sig. che pur essendo un CP_1 commerciale, avrebbe dovuto concordare con me il prezzo di vendita in quanto io gli avrei dovuto dare indicazioni in merito ai costi di produzione ed ai margini di guadagno.
Questo è mancato, lui ha concordato con TM, che pur era un suo cliente, il prezzo di vendita senza interpellarmi e senza chiedermi l'autorizzazione al prezzo che aveva pattuito”.
In ordine a tale vicenda, i testi hanno confermato che il sig. ha provveduto a CP_1 concordare il prezzo del prodotto lavorato (ossitagli) con il cliente finale senza interpellare il responsabile della divisione e così pattuendo un prezzo che è risultato inidoneo ad assicurare ad di coprire le spese e di avere un margine di guadagno. Pt_1
Il teste ha precisato di essere stato informato solo ad accordo già avvenuto e Pt_4 che, dopo la richiesta di aumentare il prezzo, il cliente TM si è rifiutato di ritirare gli ulteriori pezzi.
Pur confermando che era buona prassi ordinare al fornitore il quantitativo della materia prima necessaria ad evadere l'intero ordine e questo per bloccare il prezzo (condotta che, quindi, è scevra da ogni profilo di censura), il teste ha riferito che ciò che Pt_4 va rimproverato al sig. è di non aver previamente concordato con lui il prezzo CP_1 del prodotto lavorato.
Mentre il commerciale era libero di concordare, pur nel rispetto delle linee guida, il prezzo con il fornitore, il costo del prodotto lavorato scontava incidenze (spese) che, deve credersi, solo il responsabile della produzione poteva conoscere. Il fatto che IO abbia concordato con TM un prezzo senza interpellare ha Pt_4 esposto la società al rischio, poi verificatosi, che il pattuito non tenesse conto dei costi né dell'esigenza di avere un margine di guadagno.
In questo, ovvero, nella sua superficialità e negligenza di non aver rispettato le procedure può individuarsi la colpa alla quale va poi ricondotto il danno per la società rappresentato dall'acquisto di una materia prima che poi non ha potuto rivendere e che, sulla base di quanto riferito dai testi, giace, tutt'oggi nel magazzino.
Tenuto conto del prezzo di acquisto (1050/ton), dell'attuale prezzo di mercato della materia prima (€ 890) il danno per la società può essere quantificato in € 13.440.
-il 19 giugno 2023 il sig. avrebbe confermato l'ordine di acquisto di 628 CP_1 tonnellate di lamiere da treno effettuato dalla società RM RG con consegna tra settembre e ottobre 2023. L'accordo non sarebbe stato fatto per iscritto. Dopo il ritiro di un piccolo quantitativo di merce, il cliente si è rifiutato di ritirare il resto e ha negato, di aver, a fronte di un nuovo ordine, rinegoziato il prezzo di quello originario.
I testi sul punto:
. Tes_3
“Sono a conoscenza anche della trattativa con il cliente RM RG, confermo quanto mi viene letto dai cap. 49-52, confermo anche che l'ordine concordato con il cliente dovesse essere scritto ed allegato all'email poi inviata al commerciale.
Non so se l'originario accordo con RM RG sia avvenuto per iscritto, io non ho visto nulla.
Sul cap. 53, voglio precisare, capita negli ordini frazionati in più consegne che il prezzo della materia prima cala, si propongo al cliente di aggiungere altre quantità di materiale pattuendo un prezzo per il materiale già ordinato e per quello nuovo pari alla media tra il prezzo originario e quello nuovo di mercato.
Nel caso di RM RG la società era risultata inadempiente nel ritiro della merce ordinata che era stata ricevuta e pagata solo per una piccolissima parte.
Ciò nonostante, vengo informato da che lui aveva concordato unitamente a CP_1
e con la società di fare un nuovo ordinativo, per una quantità Persona_1 che sommata alla precedente era pari a circa 1200 tonnellate ad un prezzo medio tra il prezzo precedente e il nuovo prezzo di mercato.
Di tale accordo non ricordo di aver visto alcun scritto.
Ricordo solo dell'email mandatami da IO che mi diceva questo.
So che RM RG ha sconfessato di aver mai preso alcun successivo accordo con
io ho parlato di ciò con RM RG, questi aveva anche CP_1 Parte_5 parlato con il commerciale che dopo l'uscita di IO si è occupato di questo Tes_5 contratto.
Non ho verificato con se lui avesse partecipato all'accordo con Persona_1
RM RG. Non gliel'ho chiesto neppure dopo. Comunque ritengo che quello che i ha scritto non era nel senso che avesse partecipato alla trattativa CP_1 Per_1 con RM RG, ma che l'avesse informato di quanto da lui fatto. CP_1
Voglio precisare RM RG dopo che ha ritirato circa 25 tonnellate ha ritenuto di non aver fatto ulteriori ordini, quindi si è rifiutata di ritirare il resto del materiale, così come ha negato di aver rinegoziato nel novembre 2023 per altri ordini.
Nel caso di RM RG il danno per può così definirsi, la società ha contato Pt_1 sull'accordo con RM RG nel giugno 2023 e quindi ha contato sulla vendita di circa 600 tonnellate ad un prezzo di € 850 alla tonnellata, tale quantitativo è stato in qualche modo riservato al cliente nel magazzino o comunque nel materiale acquistato in arrivo.
Diversamente dall'altro materiale di cui si è parlato prima, questo ha un mercato sicuramente più ampio in che ne commercia molto, non so se sia stato venduto Pt_1 tutto oppure no ad altri clienti, dico solo che da giugno 2023 quando il prezzo alla tonnellata era di 850, a marzo 2024, il prezzo è sceso a € 800 quindi le successive vendite se sono avvenute dovevano esserlo a tale prezzo. Oggi il prezzo è di 750-780/t”
: Persona_2
“Sono dipendente della ricorrente dal 1 luglio 2023.
Sono addetto alla parte commerciale.
Conosco il sig. CP_1
Conosco il cliente RM RG.
Premetto, a gennaio 2024, nella ridistribuzione dei clienti, mi viene assegnata la RM RG che prima era di sempre nello stesso mese e con mi CP_1 CP_1 sono recato presso il cliente dopo che il mio responsabile, aveva inviato a Tes_3 me ed a un'email di riepilogo di quali fossero gli ordini pendenti con quel CP_1 cliente.
Da tale email ho appreso che vi erano stati due ordini di circa 600 tonnellate ciascuno, di lamiere di ferro per treni, posso confermare fosse la tipologia E355j2.
Nel riepilogo vi era anche l'indicazione del prezzo, per la prima parte di ordine, quindi per circa 600 tonnellate confermo che il prezzo indicato era di 850 euro a tonnellata.
Di tali dettagli vi era traccia in un'email precedente che inviava al nostro CP_1 responsabile. Mi viene chiesto se in questa email vi fosse tra i destinatari RM RG, rispondo di no, vi era solo il nostro responsabile ed il mittente era solo IO.
Mi viene chiesto se so che le indicazioni della società fossero nel senso che gli ordini dovevano essere confermati per iscritto, lo confermo, doveva esserci o un'email che proveniva dal cliente, oppure un'email di conferma del commerciale al cliente.
In relazione a tale ordine non ho mai rinvenuto traccia di un ordine scritto del cliente
o di una conferma dal commerciale al cliente.
Nell'email di cui ho detto prima inviata da l nostro responsabile vi era scritto CP_1 che aveva raggiunto un accordo con il cliente in quanto, a seguito della diminuzione dei prezzi del prodotto, RM RG non voleva più ritirare il prodotto a quel prezzo iniziale, quindi avevano raggiunto un accordo con un nuovo ordine ad un prezzo che, fatta la media matematica portava a € 819 alla tonnellata.
Come ho detto prima, a gennaio 24 sono andato presso il cliente RM RG con IO, poi ci ritorno da solo a febbraio.
In entrambe le occasioni si discute dell'ordine.
Avevamo con noi l'email di riassunto, abbiamo quindi discusso di tali ordini, ma
ha negato di aver mai fatto alcun ordine dicendo che non Parte_6 vi era nulla di scritto.
Non so se RM RG avesse ritirato la merce oggetto dell'ordine.
Il motivo della prima visita al cliente era per il passaggio di consegne tra me e CP_1 la seconda occasione per ricordar al cliente che vi era un ordine che andava onorato.
Il cliente di fatto disse di non aver mai fatto alcun ordine perché non vi era alcuno scritto.
Di questo ordine se ne è parlato anche in occasione del primo incontro quando vi era IO.
Di fronte alla reazione di che negava l'ordine, non disse nulla. Per_3 CP_1
Sono rimasto stupito di tale mancata reazione da parte di successivamente CP_1 gli ho fatto notare che però vi era un'email sua, ma lui non mi ha dato alcuna risposta, allora ho ritenuto di dover riferire al mio responsabile.
Ancora oggi RM RG non ha ritirato né pagato l'ordine.
In relazione a tale ordine, posso confermare che ha comperato e stoccato nel Pt_1 magazzino la quantità totale del presunto ordine, ovvero 1215 tonnellate, non so però quale sia il prezzo di acquisto pagato da in quanto a noi commerciali viene Pt_1 detto solo quale debba essere il prezzo di rivendita al cliente. Credo che la quantità di lamiere di ferro stoccate sia poi stata rivenduta ad altro cliente, ma non so né a chi né per quale prezzo e né in quale momento.
A marzo 2024, il prezzo di rivendita di tale prodotto era poco meno di 800 euro alla tonnellata.
Nulla so dei rapporti tra e TM in quanto si tratta di cliente che non mi è stato Pt_1 passato…”
Ciò che va rimproverato al resistente è di non aver concordato per iscritto l'ordine con il cliente CP_3
Ciò ha comportato l'impossibilità o, comunque, la maggior difficoltà per la società di agire giudizialmente verso il cliente al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo stesso.
Quanto, tuttavia, al danno, va considerato che i testi hanno precisato che, diversamente dalle lamiere necessarie per realizzare gli ossitagli, quelle ordinate in occasione dell'accordo con rientrano tra i materiali comunemente trattati da CP_3
e che la stessa (cfr. teste pare abbia venduto. Pt_1 Tes_3
Non vi è prova in merito all'esatto prezzo di vendita, sicchè, in presenza, comunque di un'alienazione ed in assenza della prova di un danno pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita, nulla può essere imputato al resistente.
In conclusione e sintesi in merito alle domande oggetto di opposizione:
-il decreto ingiuntivo deve essere confermato in quanto emesso in assenza della prova della disponibilità da parte del resistente, prima del ricorso ex art. 633 c.p.c., della busta paga;
-il patto di fedeltà sottoscritto tra le parti, va risolto per inadempimento del lavoratore, ma nulla va restituito alla società trattandosi di contratto a prestazioni continuative e periodiche;
per contro, la società ha diritto al pagamento della penale nella misura di € 26.250,00.
-in mancanza della prova delle restituzioni, il resistente va condannato al pagamento degli importi ricevuti a titolo di mutuo e pari a € 80.000 complessive;
-ancora della somma di € 17437,37 per le multe, € 1987 per i mobili, € 7798,55 per i canoni di locazione e le spese, € 13440 per risarcimento dei danni.
Il totale è pari a e 146.912,92, a cui vanno aggiunti gli interessi sui prestiti e sulle multe per un importo finale di € 148.946,33.
In via riconvenzionale, il sig. ha domandato il pagamento delle proprie CP_1 spettanze per un importo di € 90.557,27, importo non contestato, ma che la società ha trattenuto in compensazione e gli importi spettanti a titolo di premio per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
In merito ai premi, i testi hanno riferito:
Per_1
Sentito sui capitoli della memoria, risponde: premetto che il resistente si occupava di lamiere speciali e quindi non di coils che sono altro e in piccolissima parte di ossitagli;
quanto al premio, so che era determinato come segue: l'1% sull'utile netto della divisione degli speciali, quindi pari al fatturato della divisione, meno le spese.
L'accordo era nel senso che il premio sarebbe stato pagato in denaro, ma siccome era stato concordato che dal premio sarebbero state decurtate le multe e gli anticipi fatti dalla società a vantaggio del resistente, non è mai residuato nulla.
Posso confermare che il costo di gestione per le lamiere era nel 2022, pari a 70 euro a tonnellata.
Preciso che tra le voci da sottrarre dal fatturato deve essere calcolata solo il costo di gestione della lamiera in quanto gli altri prodotti non appartenevano alla divisione del resistente e quindi non entravano nel calcolo del suo premio.
Mi viene chiesto se nel calcolo del premio per il resistente entrasse anche il fatturato del coils S700 e S900, rispondo dicendo che non ricordo neppure che il resistente si sia occupato di tale vendita, se non forse in minima parte”.
Tes_3
“Confermo che il sig. avesse un premio e che il suo calcolo fosse pari all'1% CP_1 del risultato tra utile della divisione lamiere da treno speciali e relative spese.
Per il resto del cap. sub 1 della memoria nulla posso dire perché nulla mi è stato riferito.
Mi viene chiesto se i costi di gestione sono aumentati nella misura indicata alla pag. 14 della memoria di replica alla domanda riconvenzionale, posso dire che la crescita sia quella reale”.
Le deduzioni di parte resistente (cfr. memoria di replica alla domanda riconvenzionale) in uno con le deposizioni testimoniali confermano che il sig. aveva diritto al CP_1 premio relativo alla sola divisione “lamiere da treno”, premio pari al 1% del fatturato meno i costi di produzione.
Va, pertanto escluso che il resistente avesse eguale diritto in ordine al fatturato relativo ad altri prodotti (materiale da taglio, ossitaglio e coils) dei quali mai si era occupato. All'e-mail sub doc. 26 bis di parte resistente vi è allegato un prospetto redatto dal sig. che, per gli anni 2020, 2021, e 2022 quantifica il premio spettantigli in € CP_1
38765.
Si tratta di somma che risulta riportata nel cedolino di gennaio 2024 tra le competenze e che, quindi, rientra nella maggior somma di € 90.557,27 chiesta dal medesimo e non contestata dalla società, ma solo posta in compensazione.
Trattandosi di somma specificata dal creditore e non contestata dal debitore, va riconosciuta, ma nei limiti sopra indicati.
Quanto al mese all'anno 2023, la società deduce che nulla sia dovuto in quanto il rapporto è cessato in tale anno ed era prassi di come di altre aziende, nulla Pt_1 riconoscere a tale titolo ai lavoratori dimissionari.
Rispetto a tale circostanza, peraltro dedotta in maniera oltremodo generica, non è stata offerta alcuna prova.
Tuttavia ed ai fini dell'esame della pretesa, va considerata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla società.
Eccezione che, pur riferibile anche agli anni pregressi, va per i medesimi rigettata considerato che la stessa società, nel proprio ricorso ed ancor prima della pretesa avanzata dal resistente in via riconvenzionale, ha chiesto applicarsi la compensazione atecnica con la somma portata dal prospetto paga gennaio 2024 nel quale è ricompresa la somma a titolo di premi.
Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo proprio sulla facoltà dell'opposto di proporre domande riconvenzionali, con la sentenza n. 234/24 ha sancito il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”.
Spiegano le Sezioni Unite che la nozione di “domanda alternativa” o di “domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell'opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015. Ed infatti, Sez. U. n. 12310/2015 afferma (vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiunge «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande “nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande “nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda
[…] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». Per Cass. Sez. U. n. 26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questione si “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli” all'area dell'interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per «alternatività» o «per incompatibilità»”. Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il
“rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità».
Così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione, va ricordato che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il sig. si è limitato a domandare la consegna CP_1 della busta paga sull'assunto di non esserne in possesso.
Il fatto sostanziale dedotto era quindi il mancato possesso del documento, la causa petendi, il diritto ad averlo ed il petitum il documento stesso. Nessun ulteriore pretesa era dedotta, tantomeno quella relativa ai crediti riportati e riconosciuti nella busta paga.
Con la domanda riconvenzionale proposta nella presente opposizione, il resistente ha domandato, tra l'altro, il pagamento del premio relativo all'anno 2023.
Si tratta di una pretesa che non trova fondamento nel medesimo fatto sostanziale dedotto nel procedimento monitorio, che neppure era ricompreso nel prospetto paga (limitato questo ai premi degli anni precedenti) e che, quindi, non può ritenersi domanda ammissibile in questa sede.
Anche volendo valorizzare il concetto di interesse nel senso prospettato dalla Corte ed in un'ottica di economia processuale e quindi volendo ritenere che la richiesta della busta paga fosse strumentale al pagamento dei crediti in essa riportati, rimane il fatto che il premio per l'anno 2023 non era riportato nel documento richiesto con il monitorio.
La domanda riconvenzionale relativa all'anno 2023, va, pertanto dichiarata inammissibile.
Tenuto conto del contro credito del resistente (90557,27) e applicata la compensazione, il credito residuo della società è pari a € 58389,06.
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, si ritiene di disporre una parziale compensazione delle spese di lite con condanna del resistente alla rifusione, in favore della società, del 50% liquidato in € 5000 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta parzialmente l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-in accoglimento parziale delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opponente, dichiara risolto il patto di fedeltà sottoscritto tra le parti;
-accerta l'inadempimento del resistente al predetto patto e, per gli effetti, lo condanna al pagamento della penale nella misura di € 26.250,00.
-condanna il resistente alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di mutuo e pari a € 80.000 complessive;
-condanna il resistente al pagamento della somma di € 17437,37 per le multe, € 1987 per i mobili, € 7798,55 per i canoni di locazione e le spese, € 13440 per risarcimento dei danni, il tutto per un totale di 146.912,92, a cui vanno aggiunti gli interessi sui prestiti e sulle multe per un importo finale di € 148.946,33;
-rigetta per il resto;
-in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal resistente, condanna la società al pagamento, in favore del sig. ella somma di € 90557,27 CP_1 per spettanze di fine rapporto
-dichiara inammissibile la domanda relativa al premio per l'anno 2023;
-dispone la compensazione tra le predette somme (€ 148.946,33 e € 90557,27) e, condanna il resistente al pagamento del residuo in favore della società;
-compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna il resistente al pagamento del residuo liquidato in € 5000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 5 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
RA MA LI