Decreto cautelare 7 gennaio 2026
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2026, proposto da
NA Di NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 8 (registro generale n. 42) del 4.11.2025, a firma della Responsabile p.t. del Settore edilizia, urbanistica, commercio, sportello unico del Comune di Ascea (SA), notificata il 5.11.2025 dal messo comunale a mani proprie del ricorrente, con contestuale avviso di acquisizione gratuita e irrogazione di sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 8, reg. gen. n. 42, del 04.11.2025, a lei indirizzata quale «proprietaria/committente», per una serie di opere realizzate in difformità al titolo edilizio rilasciato.
Deduce che, avendo ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, ella «ha inoltrato, a mezzo p.e.c., all’ente locale una memoria recante dettagliate osservazioni (acquisita al prot. n. 7740/2025 dell’01.07.2025), chiarendo puntualmente che:
1. la “tettoia in disuso”, la “struttura collabente in muratura […] con limitrofo silos cilindrico” e il “manufatto precario, costituito da resti di muratura e pannelli di lamiera […] nello stato di rudere” (indicati con i nn. 1 e 2) insistessero su area demaniale fluviale, non rientrante nella disponibilità materiale e giuridica dell’impresa, la quale non ne è proprietaria né concessionaria, tantomeno realizzatrice dei corpi edilizi ivi presenti e neppure utilizzatrice e beneficiaria, con conseguente sua estraneità soggettiva;
2. gli stessi risultassero in stato di abbandono o ridotti a ruderi, in parte, già rimossi da tempo e privi di funzionalità, comunque, non riconducibili a “nuove costruzioni”;
3. l’“ampio piazzale in cls” (richiamato con il n. 3) costituisse area scoperta assentita ab origine alla Palistro s.r.l. con la concessione edilizia n. 545/E del 18.04.1977 per destinarla a deposito e ad esposizione all’aperto, essendo senza strutture fisse e non avendo subito alcuna trasformazione edilizia o urbanistica, trattandosi di mero uso del suolo sprovvisto di opere;
4. l’“immobile destinato ad ufficio” (elencato con il n. 4) fosse stato regolarmente approvato con la suddetta concessione edilizia n. 545/E,1977, munita del parere della commissione edilizia comunale (n. 2 del 28.01.1976) e del nulla osta paesaggistico (prot. n. 9196 del 02.03.1977);
5. il “locale in muratura”, in ampliamento al predetto fabbricato principale (contrassegnato con il n. 5), fosse stato sottoposto al procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, con conseguente sospensione del procedimento repressivo;
6. la “tettoia” (catalogata con il n. 6) fosse aperta su tre lati, previa rimozione del setto murario in “blocchi di cls, pannelli e materiale vario”, non determinando volume né carico urbanistico, essendo riconducibile agli interventi assentibili con S.C.I.A. o all’edilizia libera;
7. il “ container […] adibito a wc” (identificato con il n. 7) fosse un manufatto precario di cantiere, non infisso al suolo e utilizzato per soddisfare esigenze contingenti e temporanee, destinato ad essere immediatamente rimosso al cessare della provvisoria necessità;
8. la “struttura in muratura aperta su tre lati” con il “piccolo ripostiglio” (citata sub n. 8) fosse in fase di demolizione.
Inoltre, ha segnalato, comunque, la disponibilità, previa autorizzazione espressa dell’autorità demaniale competente, a svolgere anche eventuali operazioni di rimozione sull’area del demanio fluviale derelitta e confinante, non rientrante nella propria sfera di responsabilità e azione».
La ricorrente deduce, ancora, di avere «effettivamente eliminato anche il container (sub n. 7) e completato i lavori di abbattimento – già in corso al momento della proposizione delle osservazioni – della struttura in muratura con ripostiglio (sub n. 8)» e lamenta, tra le altre cose, che l’amministrazione non ha controbattuto alle osservazioni effettuate, «svelando, in tal guisa, di non aver compiuto:
▪ alcun esame puntuale dei rilievi circa l’insistenza di manufatti sul demanio fluviale, estraneo al dominio e alla disponibilità d’uso del deducente;
▪ alcun vaglio della rimozione di opere già eseguita o in corso;
▪ alcuna considerazione della concessione edilizia n. 545/E del 18.04.1977, rilasciata per la costruzione del manufatto adibito ad uffici, con gli annessi titoli edilizi e paesaggistici;
▪ alcuna valutazione della S.C.I.A. prot. n. 9374 del 20.08.2024, diretta all’accertamento di conformità dell’esiguo ampliamento del fabbricato anzidetto, ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
▪ alcuno scrutinio della natura accessoria e pertinenziale delle strutture a servizio dell’attività commerciale, né dell’insussistenza di trasformazioni del piazzale, con l’utilizzo da sempre autorizzato quale area scoperto per il deposito e l’esposizione dei materiali.
La partecipazione procedimentale è stata, dunque, ridotta a mero simulacro formale in quanto la formula oscura e apodittica impiegata, nella specie, integra una clausola di stile.
L’atto finale non è risultato di un procedimento realmente istruito, ma la mera “trascrizione” dell’elenco contestato, in aperta violazione della logica e della funzione del contraddittorio».
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, sulla base del precedente di cui alla sentenza di questa Sezione 23 febbraio 2022, n. 545, dove si è affermato che, laddove l’amministrazione, anche ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, stabilisca di coinvolgere il privato interessato nell’iter procedimentale, sollecitandone le controdeduzioni, ha poi l’obbligo di rispettare, ai fini della motivazione del provvedimento conclusivo, le prescrizioni dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 ( in terminis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 1867).
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 8, reg. gen. n. 42, del 04.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO