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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 6023/2023
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. vertente
T R A
, elett.te domiciliato in Saviano (NA) al Parte_1
Corso V. Emanuele n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina De Risi, dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Silvestri, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 17/B, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 17-10-2023 atto di precetto di pagamento per € 20.236,86 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7605/2021 depositato in data 08-10-2021 del Tribunale di
Napoli, si opponeva a tale precetto eccependo 1) illegittimità del precetto per duplicazione di spese;
2) l'inesistenza del debito, poiché le cambiali
(poste alla base del D.I.) erano state consegnate alla opposta a garanzia dell'adempimento del pagamento di alcune fatture e pertanto le cambiali non rappresentavano un valido titolo esecutivo;
3) la mancata notifica del titolo in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c.; 4) il difetto di procura sulla copia notificata dell'atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente in base al precetto opposto e l'illegittimità e/o inefficacia del precetto;
vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 19-02-2024, si costituiva la società , deducendo la piena Controparte_1 legittimità del rinnovato precetto senza alcuna duplicazioni di spese,
- 2 -
poiché i compensi non erano stati richiesti una seconda volta;
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione fondata su titolo giudiziale e l'infondatezza dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché vi era stata la regolare notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e la procura era indicata nella copia notificata del precetto ed era allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (oltre che depositata nuovamente nel presente fascicolo con la costituzione in giudizio).
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con condanna ex art. 96 c.p.c..
Le parti non articolavano mezzi istruttori nelle memorie istruttorie e all'udienza del 20-03-2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata.
Preliminarmente con riferimento la prima eccezione relativa all'illegittimità del precetto per duplicazione di spese (opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) deve evidenziarsi che, dall'esame dei precetti che si sono susseguiti in rinnovazione, si evince che con il precetto notificato in Contr data 17.10.2023, la ha solo richiesto le spese vive di notifica dei primi precetti ma non ha duplicato alcuna richiesta dei compensi.
D'altronde il creditore è legittimato a rinotificare al debitore un precetto in rinnovazione quando, come nel caso di specie, al primo precetto non è seguito il pagamento di quanto dovuto da parte del debitore.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è infondato.
- 3 -
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., relativo alla presunta inesistenza del debito poiché le cambiali sarebbero state rilasciate a garanzia dell'adempimento di alcune fatture che regolavano i rapporti commerciali tra le parti, esso è inammissibile.
Il titolo esecutivo azionato e posto alla base del precetto opposto è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7605/2021 depositato in data 08-10-2021 dal Tribunale di Napoli;
in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, come appunto il decreto ingiuntivo de quo, ogni contestazione relativa al rapporto sottostante è inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso
- 4 -
dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente contesta che le cambiali poste alla base del d.i. erano cambiali rilasciate “a garanzia” e pertanto non dovevano essere portate all'incasso, ma si doveva attendere il pagamento delle fatture.
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Con il terzo motivo di opposizione eccepisce la mancata Parte_1 notifica del titolo in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma “Cartabia” D.Lgs. 149/2022), da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c..
- 5 -
La contestazione è infondata, poiché la opposta ha documentato che in data 09.11.2021, è stato notificato al sig. , a mani proprie dello Parte_1 stesso, il decreto ingiuntivo n. 7605/2021, munito di formula esecutiva in data 27.10.2021, con idonea attestazione di conformità a norma di legge
(trattandosi di formula esecutiva ottenuta telematicamente, n.d.r.), in uno ad un primo atto di precetto.
Pertanto, il terzo motivo di opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. deve essere rigettato.
Il precetto opposto non presenta alcun vizio poiché si basa su un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 27-10-2021, con menzione nell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo prima di essere posto in esecuzione, è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 cod. proc. civ.) e non necessita di una nuova notificazione che si risolverebbe in una inutile duplicazione.
Per questa ragione il secondo comma dell'art. 654 c.c. delinea una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo (come è avvenuto nel caso di specie).
Sulla base di queste premesse, pertanto, il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come riferimento) nell'atto di precetto dell'avvenuta
- 6 -
apposizione della formula esecutiva e della data del provvedimento di esecutorietà.
Nel caso di specie vi era già stata una precedente notifica del decreto ingiuntivo e di un precedente precetto, per cui la menzione nel nuovo precetto della data di notifica del d.i. con la menzione della formula esecutiva e della esecutorietà dello stesso, è idonea e sufficiente a rendere formalmente corretto l'atto di precetto e pienamente efficace (va sottolineato che i precetti in rinnovazione sono stati due: uno notificato il
28-06-2022 già impugnato e quello impugnato invece in questa sede notificato il 17-10-2023).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali” (Cass. civ., Sez. III, 21/11/2001, n. 14730).
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Con il quarto motivo di opposizione deduce che all'atto di Parte_1 precetto notificato non sia allegata la procura rilasciata dalla società creditrice all' avv. Stefano Silvestri.
In primo luogo giova evidenziarsi che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (v.
Tribunale di Napoli sent. n. 12051/2014).
- 7 -
Inoltre, principio consolidato in giurisprudenza è che “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo”. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (cfr. la Cassazione, sent. n.
10497/2006).
Nel caso di specie nell'atto di precetto impugnato si fa espressamente riferimento alla procura alle liti conferita dal rappresentante legale pro tempore della all'avv. Stefano Silvestri allegata al ricorso CP_1 monitorio innanzi al Tribunale di Napoli R.G. n. 23490/2021, espressamente estesa ad ogni fase e grado del giudizio.
Pertanto il riferimento contenuto nel precetto alla procura lo rende privo di vizi formali e alcun dubbio può esserci rispetto al contenuto della procura, nel senso che l'avv. Silvestri ha sempre avuto anche il potere di notificare al debitore il precetto, poiché nella procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo si legge: "nel presente procedimento monitorio, in ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo nonché di esecuzione forzata e di eventuale opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di farsi sostituire da altro procuratore, di eleggere diverso domicilio, di procedere alla chiamata in causa di terzi, di svolgere domande riconvenzionali di transigere e conciliare la lite, di rilasciare quietanze, di rinunciare all'azione e/o agli atti del giudizio e di accettare eventuali rinunce, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
- 8 -
163/2003, di qualsiasi natura, compresi quelli sensibili, identificativi e giudiziari, fermo restando il segreto professionale".
Inoltre, con la costituzione nel presente giudizio, l'Avv. Silvestri ha ottenuto una nuova e distinta procura alle liti dal summenzionato legale Contr rappresentante della depositata agli atti del giudizio.
In conclusione, anche il quarto motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
- rigetta tutti gli altri motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
- 9 -
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 21-03-2025
IL
GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
- 10 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. vertente
T R A
, elett.te domiciliato in Saviano (NA) al Parte_1
Corso V. Emanuele n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina De Risi, dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Silvestri, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 17/B, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 17-10-2023 atto di precetto di pagamento per € 20.236,86 da parte dell'opposta, relativo al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7605/2021 depositato in data 08-10-2021 del Tribunale di
Napoli, si opponeva a tale precetto eccependo 1) illegittimità del precetto per duplicazione di spese;
2) l'inesistenza del debito, poiché le cambiali
(poste alla base del D.I.) erano state consegnate alla opposta a garanzia dell'adempimento del pagamento di alcune fatture e pertanto le cambiali non rappresentavano un valido titolo esecutivo;
3) la mancata notifica del titolo in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c.; 4) il difetto di procura sulla copia notificata dell'atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente in base al precetto opposto e l'illegittimità e/o inefficacia del precetto;
vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 19-02-2024, si costituiva la società , deducendo la piena Controparte_1 legittimità del rinnovato precetto senza alcuna duplicazioni di spese,
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poiché i compensi non erano stati richiesti una seconda volta;
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione fondata su titolo giudiziale e l'infondatezza dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché vi era stata la regolare notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e la procura era indicata nella copia notificata del precetto ed era allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (oltre che depositata nuovamente nel presente fascicolo con la costituzione in giudizio).
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con condanna ex art. 96 c.p.c..
Le parti non articolavano mezzi istruttori nelle memorie istruttorie e all'udienza del 20-03-2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata e va rigettata.
Preliminarmente con riferimento la prima eccezione relativa all'illegittimità del precetto per duplicazione di spese (opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) deve evidenziarsi che, dall'esame dei precetti che si sono susseguiti in rinnovazione, si evince che con il precetto notificato in Contr data 17.10.2023, la ha solo richiesto le spese vive di notifica dei primi precetti ma non ha duplicato alcuna richiesta dei compensi.
D'altronde il creditore è legittimato a rinotificare al debitore un precetto in rinnovazione quando, come nel caso di specie, al primo precetto non è seguito il pagamento di quanto dovuto da parte del debitore.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è infondato.
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Con riferimento al secondo motivo di opposizione, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., relativo alla presunta inesistenza del debito poiché le cambiali sarebbero state rilasciate a garanzia dell'adempimento di alcune fatture che regolavano i rapporti commerciali tra le parti, esso è inammissibile.
Il titolo esecutivo azionato e posto alla base del precetto opposto è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7605/2021 depositato in data 08-10-2021 dal Tribunale di Napoli;
in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, come appunto il decreto ingiuntivo de quo, ogni contestazione relativa al rapporto sottostante è inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso
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dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie l'opponente contesta che le cambiali poste alla base del d.i. erano cambiali rilasciate “a garanzia” e pertanto non dovevano essere portate all'incasso, ma si doveva attendere il pagamento delle fatture.
Orbene, poiché si tratta di circostanze tutte precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, le relative doglianze – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Per questo motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Con il terzo motivo di opposizione eccepisce la mancata Parte_1 notifica del titolo in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma “Cartabia” D.Lgs. 149/2022), da qualificarsi quale motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c..
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La contestazione è infondata, poiché la opposta ha documentato che in data 09.11.2021, è stato notificato al sig. , a mani proprie dello Parte_1 stesso, il decreto ingiuntivo n. 7605/2021, munito di formula esecutiva in data 27.10.2021, con idonea attestazione di conformità a norma di legge
(trattandosi di formula esecutiva ottenuta telematicamente, n.d.r.), in uno ad un primo atto di precetto.
Pertanto, il terzo motivo di opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. deve essere rigettato.
Il precetto opposto non presenta alcun vizio poiché si basa su un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 27-10-2021, con menzione nell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo prima di essere posto in esecuzione, è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 cod. proc. civ.) e non necessita di una nuova notificazione che si risolverebbe in una inutile duplicazione.
Per questa ragione il secondo comma dell'art. 654 c.c. delinea una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 dello stesso codice.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo (come è avvenuto nel caso di specie).
Sulla base di queste premesse, pertanto, il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come riferimento) nell'atto di precetto dell'avvenuta
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apposizione della formula esecutiva e della data del provvedimento di esecutorietà.
Nel caso di specie vi era già stata una precedente notifica del decreto ingiuntivo e di un precedente precetto, per cui la menzione nel nuovo precetto della data di notifica del d.i. con la menzione della formula esecutiva e della esecutorietà dello stesso, è idonea e sufficiente a rendere formalmente corretto l'atto di precetto e pienamente efficace (va sottolineato che i precetti in rinnovazione sono stati due: uno notificato il
28-06-2022 già impugnato e quello impugnato invece in questa sede notificato il 17-10-2023).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali” (Cass. civ., Sez. III, 21/11/2001, n. 14730).
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Con il quarto motivo di opposizione deduce che all'atto di Parte_1 precetto notificato non sia allegata la procura rilasciata dalla società creditrice all' avv. Stefano Silvestri.
In primo luogo giova evidenziarsi che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (v.
Tribunale di Napoli sent. n. 12051/2014).
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Inoltre, principio consolidato in giurisprudenza è che “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo”. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (cfr. la Cassazione, sent. n.
10497/2006).
Nel caso di specie nell'atto di precetto impugnato si fa espressamente riferimento alla procura alle liti conferita dal rappresentante legale pro tempore della all'avv. Stefano Silvestri allegata al ricorso CP_1 monitorio innanzi al Tribunale di Napoli R.G. n. 23490/2021, espressamente estesa ad ogni fase e grado del giudizio.
Pertanto il riferimento contenuto nel precetto alla procura lo rende privo di vizi formali e alcun dubbio può esserci rispetto al contenuto della procura, nel senso che l'avv. Silvestri ha sempre avuto anche il potere di notificare al debitore il precetto, poiché nella procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo si legge: "nel presente procedimento monitorio, in ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo nonché di esecuzione forzata e di eventuale opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di farsi sostituire da altro procuratore, di eleggere diverso domicilio, di procedere alla chiamata in causa di terzi, di svolgere domande riconvenzionali di transigere e conciliare la lite, di rilasciare quietanze, di rinunciare all'azione e/o agli atti del giudizio e di accettare eventuali rinunce, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
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163/2003, di qualsiasi natura, compresi quelli sensibili, identificativi e giudiziari, fermo restando il segreto professionale".
Inoltre, con la costituzione nel presente giudizio, l'Avv. Silvestri ha ottenuto una nuova e distinta procura alle liti dal summenzionato legale Contr rappresentante della depositata agli atti del giudizio.
In conclusione, anche il quarto motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
- rigetta tutti gli altri motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
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- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 21-03-2025
IL
GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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