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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Silvia Orlando – Consigliere dott. Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1406/2023 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Riccardo Bistolfi - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti - come da procura in atti
- appellata –
E contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_2 mandataria, il suo procuratore speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Benito Capellupo ed Elisa Di Girolamo – come da procura resa nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25.09.2024
- appellata intervenuta -
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni delle parti rese nelle note scritte per l'udienza di trattazione del 28/01/2025:
pagina 1 di 4 Per parte appellante: “La in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conferma integralmente la propria dichiarazione di rinuncia agli atti già depositata nel fascicolo telematico e, indi, chiede pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio, con spese da compensarsi nei confronti di tutte le parti”.
Per parte appellata “la Controparte_1 Controparte_1 ribadisce l'accettazione alla rinuncia agli atti della società appellante come da Parte_1 documentazione tutta depositata agli atti processuali e chiede pronuncia di estinzione del giudizio
a spese compensate nei confronti di tutte le parti”.
Per l'appellata intervenuta quale procuratrice speciale di CP_3 CP_2
“ come in epigrafe rappresentata e difesa, conferma integralmente la propria
[...] CP_3 dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti già depositata nel fascicolo telematico e, indi, chiede pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio, con spese da compensarsi nei confronti di tutte le parti”.
*****
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 2/11/2021 la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...] svolgendo un'azione di accertamento sul conto corrente numero 22069, Controparte_1 intrattenuto fin dal 16/12/2015 con la banca convenuta, imputando a quest'ultima molteplici inadempienze alle prescrizioni di cui agli all'art. 117 T.u.b. in tema di pattuizione delle commissioni disponibilità immediata fondi, di spese trimestrali e di spese di liquidazione e di determinazione del tasso di interesse, nonché lamentando la nullità ed indeterminatezza ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.u.b. degli interessi anatocististici;
instando quindi per il ricalcolo delle competenze dovute e del saldo del conto corrente.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le Controparte_1 singole domande attoree, chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento del debito residuo derivante dagli ulteriori contratti di mutuo ipotecario collegati al rapporto di conto corrente oggetto di causa, con contestuale istanza di emissione di ingiunzione ex artt. 186 ter, 633 e 642 cpc.
1.3 Il Tribunale di Asti istruiva la causa con CTU contabile e, con la sentenza n. 738/2023 del
11/10/2023, dichiarava la nullità del meccanismo della capitalizzazione degli interessi passivi sul conto 22069 dal 1.1.2014 rigettando le altre domande di parte attrice e condannando quest'ultima a pagare alla convenuta varie somme a titolo di: scoperto sul c/c n. 22069 (per l'importo di euro
399.720,38); debito residuo derivante dal mutuo ipotecario (per euro 5.203.760,16); costituzione pagina 2 di 4 in ammortamento (per l'importo di euro 1.147.249,96), il tutto oltre interessi e con condanna alle spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, formulando due motivi Parte_1 di doglianza che hanno riportato in sede di impugnazione le questioni già sfavorevolmente valutate dal primo Giudice o prospettate come non esaminate, ha concluso per l'accertamento e la non debenza delle somme corrisposte in riferimento al rapporto di conto corrente numero 22069.
2.1. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_4 di tutte le domande ex adverso formulate siccome inammissibili ed infondate, con conferma della gravata sentenza e, in subordine, per la riduzione delle somme richieste dall'appellante alla luce degli esperiti mezzi istruttori, con compensazione degli eventuali debiti e crediti tra le parti.
2.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 28 febbraio 2024 è intervenuta nel giudizio per il tramite della sua mandataria quale cessionaria, a Controparte_2 CP_3 seguito di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, dei crediti oggetto di causa, senza l'estromissione della cedente condividendone le deduzioni Controparte_1 ed argomentazioni e concludendo per il rigetto dell'appello.
3. In pendenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
4. Il difensore dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure sono muniti di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare loro volta, i legali di e della Controparte_1 società La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente CP_3 giudizio, a spese compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
4.1. La Corte prende atto della rinuncia agli atti degli appelli riuniti a spese compensate e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Parte_1
pagina 3 di 4 Tribunale di Asti n. 738/2023 pubblicata l'11/10/2023 e notificata il 12/10/2023 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Controparte_1 [...]
e, per essa la mandataria a socio unico in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore dott. Silvia Orlando – Consigliere dott. Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1406/2023 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Riccardo Bistolfi - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti - come da procura in atti
- appellata –
E contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_2 mandataria, il suo procuratore speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Benito Capellupo ed Elisa Di Girolamo – come da procura resa nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25.09.2024
- appellata intervenuta -
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni delle parti rese nelle note scritte per l'udienza di trattazione del 28/01/2025:
pagina 1 di 4 Per parte appellante: “La in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conferma integralmente la propria dichiarazione di rinuncia agli atti già depositata nel fascicolo telematico e, indi, chiede pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio, con spese da compensarsi nei confronti di tutte le parti”.
Per parte appellata “la Controparte_1 Controparte_1 ribadisce l'accettazione alla rinuncia agli atti della società appellante come da Parte_1 documentazione tutta depositata agli atti processuali e chiede pronuncia di estinzione del giudizio
a spese compensate nei confronti di tutte le parti”.
Per l'appellata intervenuta quale procuratrice speciale di CP_3 CP_2
“ come in epigrafe rappresentata e difesa, conferma integralmente la propria
[...] CP_3 dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti già depositata nel fascicolo telematico e, indi, chiede pronunciarsi l'estinzione del presente giudizio, con spese da compensarsi nei confronti di tutte le parti”.
*****
Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 2/11/2021 la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...] svolgendo un'azione di accertamento sul conto corrente numero 22069, Controparte_1 intrattenuto fin dal 16/12/2015 con la banca convenuta, imputando a quest'ultima molteplici inadempienze alle prescrizioni di cui agli all'art. 117 T.u.b. in tema di pattuizione delle commissioni disponibilità immediata fondi, di spese trimestrali e di spese di liquidazione e di determinazione del tasso di interesse, nonché lamentando la nullità ed indeterminatezza ex art. 1283 cod. civ. ed ex art. 120 T.u.b. degli interessi anatocististici;
instando quindi per il ricalcolo delle competenze dovute e del saldo del conto corrente.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le Controparte_1 singole domande attoree, chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento del debito residuo derivante dagli ulteriori contratti di mutuo ipotecario collegati al rapporto di conto corrente oggetto di causa, con contestuale istanza di emissione di ingiunzione ex artt. 186 ter, 633 e 642 cpc.
1.3 Il Tribunale di Asti istruiva la causa con CTU contabile e, con la sentenza n. 738/2023 del
11/10/2023, dichiarava la nullità del meccanismo della capitalizzazione degli interessi passivi sul conto 22069 dal 1.1.2014 rigettando le altre domande di parte attrice e condannando quest'ultima a pagare alla convenuta varie somme a titolo di: scoperto sul c/c n. 22069 (per l'importo di euro
399.720,38); debito residuo derivante dal mutuo ipotecario (per euro 5.203.760,16); costituzione pagina 2 di 4 in ammortamento (per l'importo di euro 1.147.249,96), il tutto oltre interessi e con condanna alle spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, formulando due motivi Parte_1 di doglianza che hanno riportato in sede di impugnazione le questioni già sfavorevolmente valutate dal primo Giudice o prospettate come non esaminate, ha concluso per l'accertamento e la non debenza delle somme corrisposte in riferimento al rapporto di conto corrente numero 22069.
2.1. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_4 di tutte le domande ex adverso formulate siccome inammissibili ed infondate, con conferma della gravata sentenza e, in subordine, per la riduzione delle somme richieste dall'appellante alla luce degli esperiti mezzi istruttori, con compensazione degli eventuali debiti e crediti tra le parti.
2.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 28 febbraio 2024 è intervenuta nel giudizio per il tramite della sua mandataria quale cessionaria, a Controparte_2 CP_3 seguito di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, dei crediti oggetto di causa, senza l'estromissione della cedente condividendone le deduzioni Controparte_1 ed argomentazioni e concludendo per il rigetto dell'appello.
3. In pendenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
4. Il difensore dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure sono muniti di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare loro volta, i legali di e della Controparte_1 società La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente CP_3 giudizio, a spese compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
4.1. La Corte prende atto della rinuncia agli atti degli appelli riuniti a spese compensate e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Parte_1
pagina 3 di 4 Tribunale di Asti n. 738/2023 pubblicata l'11/10/2023 e notificata il 12/10/2023 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Controparte_1 [...]
e, per essa la mandataria a socio unico in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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