Decreto cautelare 27 marzo 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 05/05/2026, n. 8275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8275 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03498/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2026, proposto da
FO De AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI TA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) circolare prot. 0007015 del 25 febbraui 2026 emessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza di rideterminazione con scorrimento della graduatoria di merito, assegnazione dei vincitori ed avvio corso di formazione; 2) decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 8 maggio 2025, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/22, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno alla Polizia di Stato, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024 è stato bandito un concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
2. Il sig. FO De AS, assistente della Polizia di Stato, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale; ha superato la prova scritta con un punteggio di 64,32 punti; ha avuto attribuiti n. 5,332 punti nella fase di valutazione dei titoli e si è collocato alla posizione n. 685 della graduatoria finale del concorso approvata dall’amministrazione in data 8 maggio 2025.
3. Con circolare del 25 febbraio 2026, prot. n. 7015 l’amministrazione ha comunicato che in seguito allo scorrimento della predetta graduatoria avrebbe provveduto ad avviare al corso di formazione per vice ispettore i candidati classificatisi fino alla posizione n. 629.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. De AS ha provveduto a impugnare la circolare del 25 febbraio 2026, in uno con la graduatoria approvata in data 8 maggio 2025 e con gli altri atti indicati in epigrafe, lamentando l’illegittimità della sua esclusione dai beneficiari dello scorrimento disposto dall’amministrazione e insistendo per la sua ammissione – anche in via cautelare – al corso di formazione.
4.1. A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha evidenziato
- che in sede concorsuale, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, aveva rilevato la mancata attribuzione di punteggio per due titoli di cui aveva dichiarato il possesso e segnatamente per la « medaglia NATO conseguita nell’operazione ISAF XVIII » e per la « croce commemorativa conseguita nell’operazione nazionale Strade Pulite e Sicure »;
- che aveva puntualmente contestato tale mancata valutazione alla Commissione che con verbale del 7 aprile 2025 aveva confermato la propria scelta di non attribuire alcun punteggio per tali titoli osservando che « i riconoscimenti si riferiscono a fatti precedenti all’ingresso nei ruoli della P.S. »;
- che a seguito dello scorrimento il suo interesse a contestare la mancata attribuzione di punteggio per tali titoli era divenuto « attuale e concreto » in quanto il riconoscimento del giusto punteggio per gli stessi era idoneo a consentigli di collocarsi in graduatoria alla posizione n. 572 e di essere ammesso quindi al corso di formazione.
4.2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha poi sostenuto l’illegittimità degli atti gravati sulla base di due motivi in diritto.
4.2.1. Con il primo motivo ha contestato gli atti impugnati per « violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 lettera a) n. 5 del bando di concorso e del decreto del capo della polizia del 4 aprile 2024; violazione dell’art. 8 comma 1 del d.p.r. n. 487/1994: violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi generali in materia di concorsi pubblici; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà logica e violazione del principio di parità di trattamento e del legittimo affidamento; illegittima introduzione di criteri restrittivi non previsti dalla lex specialis; arbitrarietà, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza », osservando – in sintesi – che la p.a. avrebbe dovuto valutare le due onorificenze in suo possesso anche se non conseguite durante il periodo di servizio nelle Polizia di Stato (come d’altronde era stato fatto in concorsi precedenti) e non avrebbe potuto circoscrivere la valutazione delle onorificenze a quelle riferite « ad eventi verificatisi dopo l’assunzione del candidato nella Polizia di Stato ».
4.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti oggetto del giudizio per « difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà logica e violazione del principio di parità di trattamento e del legittimo affidamento; ingiustizia grave e manifesta », evidenziando – in particolare – che la mancata valutazione di tali titoli era tanto più irragionevole per il fatto che gli stessi erano stati conseguiti durante il servizio svolto nell’esercito italiano propedeuticamente all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
5. Con memoria del 24 aprile 2026 l’amministrazione ha svolto le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare, ha eccepito la tardività dell’azione proposta da parte ricorrente, osservando che la stessa era sostanzialmente volta a contestare la graduatoria del concorso (che – pacificamente pubblicata in data 8 maggio 2025 – avrebbe dovuto essere impugnata entro 60 giorni dalla pubblicazione in quanto immediatamente lesiva);
- nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
6. Alla camera di consiglio svoltasi il 28 aprile 2026 è stato dato avviso alle parti « della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata » e – dopo la discussione – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. L’eccezione di tardività del ricorso formulata dall’amministrazione è fondata.
8. Al riguardo, va innanzitutto evidenziato quanto osservato dal giudice d’appello in ordine al fatto che « il posizionamento in graduatoria in una determinata posizione piuttosto che in un'altra, per pacifica giurisprudenza, costituisce un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente collocato il quale aspiri a collocarsi non già in posizione utile ma in posizione migliore per l'evenienza di un futuro scorrimento della graduatoria » (Consiglio di Stato, III, 27 settembre 2023, n. 8562).
9. In aderenza al suindicato principio questo Tribunale già in altre occasioni ha avuto modo di affermare l’ammissibilità di azioni giurisdizionali promosse da candidati a una procedura concorsuale finalizzati al raggiungimento di « una posizione in graduatoria più elevata e, quindi, [ad] avere maggiori possibilità di essere dichiarato vincitore in caso di rinunce o di sopravvenute esclusione o di futuro scorrimento della graduatoria » (v. Tar Lazio, I- quater , 25 settembre 2025, n. 16597), e di ribadire che « in caso di mancata valutazione di titoli da parte dell'amministrazione, il ricorrente ha sempre interesse alla decisione – anche quando l'attribuzione del punteggio non gli consenta di classificarsi tra i vincitori – ove lo stesso, in ragione dei titoli di cui è stata omessa la valutazione, acquisti una migliore posizione nella graduatoria di merito, potenzialmente utile in caso di “scorrimento” » (v. Tar Lazio, I- quater , 9 maggio 2023, n. 7781 che richiama al riguardo anche Consiglio di Stato, II, 21 luglio 2021, n. 5499).
10. A fronte di una siffatta impostazione (che postula che il non corretto inserimento in graduatoria importi di regola una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del candidato, impattando direttamente sulle sue chances di assunzione a seguito degli scorrimenti che di norma interessano graduatorie come quella oggetto del presente ricorso) questo Collegio ritiene che già al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso che oggi il ricorrente contesta (pacificamente avvenuta nel mese di maggio 2025) il sig. De AS avesse un interesse attuale e concreto all’annullamento tanto della graduatoria stessa quanto degli atti alla stessa presupposti, su tutti i verbali nn. 6/2024 e 78/2025, nelle parti di interesse dello stesso, al fine di ottenere una migliore posizione in graduatoria, con ciò che ne consegue in termini di tardività dell’odierna impugnazione.
11. D’altronde, una siffatta conclusione appare tanto più ragionevole se si considera che il principio generale – espresso dall’art. 15, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 – secondo cui i termini per l’impugnazione di una graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione dell’atto risponde a una costituzionalmente apprezzabile esigenza di certezza delle posizioni giuridiche, a tutela tanto del buon andamento della p.a. quanto soprattutto dell’interesse di tutti i soggetti collocati in graduatoria (sia come vincitori, sia come idonei) a non veder rimessa in discussione la propria posizione (così come cristallizzata nel complessivo assetto definito nella graduatoria pubblicata) dopo lo spirare di un termine certo e universalmente valido.
12. Da ciò l’irricevibilità del presente ricorso nella parte in cui è volto a contestare tardivamente la graduatoria pubblicata in data 8 maggio 2025 e la conseguente inammissibilità dello stesso nella diversa parte in cui è volto a lamentare la mancata inclusione tra i beneficiari dello scorrimento del 25 febbraio 2026 (conseguenza della sua posizione nella graduatoria ormai divenuta inoppugnabile).
13. Tanto chiarito, il Collegio ritiene comunque opportuno rilevare che le doglianze del ricorrente non apparivano in ogni caso meritevoli di accoglimento poiché la decisione assunta dalla Commissione con verbale n. 6/2024 di valutare i titoli di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), n. 5 del bando (ricompense e onorificenze) solo se riferite « ad eventi verificatisi dopo l’assunzione del candidato nella Polizia di Stato », non appare manifestamente irragionevole né affetta da alcuno dei profili di illegittimità lamentati dal ricorrente, tenuto conto: a) della circostanza che la procedura di cui al presente giudizio è un concorso interno; b) del fatto che il bando prevedeva una valutazione delle onorificenze nell’ambito dei « titoli di servizio »; c) dello spazio di discrezionalità di cui gode ogni commissione nella specificazione dei criteri di valutazione dei candidati (cfr. sul tema Tar Lazio, I- quater , 3 maggio 2024, n. 8880).
14. Per tutto quanto sopra evidenziato – in disparte i profili di infondatezza del gravame appena sopra sottolineati – il ricorso va dichiarato in parte irricevibile (nella misura in cui è volto a contestare la graduatoria della procedura concorsuale) e in parte inammissibile (nella parte in cui è volto a lamentare la mancata inclusione del ricorrente tra i beneficiari dello scorrimento del 25 febbraio 2026).
15. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IO, Presidente
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | EL IO |
IL SEGRETARIO