Art. 3.
Gli articoli da 1064 a 1071, relativi alla scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici, che muta denominazione in scuola di specializzazione in alimentazione animale, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in alimentazione animale
Art. 1064. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in alimentazione animale, che conferisce il diploma di specialista in alimentazione animale.
Art. 1065. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di zootecnica della facolta' di medicina veterinaria, via F. Delpino, 1 - Napoli.
Art. 1066. - La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale.
Art. 1067. - La durata del corso di studi e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 1068. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.
Art. 1069. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale, in scienze agrarie ed in scienze delle preparazioni alimentari.
Per l'ammissione alla scuola e' necessario il superamento dell'esame di Stato, qualora richiesto.
Art. 1070. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi ala scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 1071. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia veterinaria comparata dell'apparato digerente;
2) fisiologia della nutrizione;
3) biochimica della nutrizione;
4) coltivazione e conservazione dei foraggi;
5) analisi chimico-bromatologica e valutazione degli alimenti;
6) caratteristiche nutrizionali degli alimenti e loro utilizzazione produttiva;
7) aspetti economici e gestionali dell'alimentazione.
2° Anno:
1) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei poligastrici;
2) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei monogastrici e degli animali acquatici di interesse alimentare;
3) tecnica e industria mangimistica. Prodotti complementari;
4) alimentazione, produzione zootecnica e miglioramento animale;
5) fisiopatologia della nutrizione;
6) tossicologia alimentare;
7) legislazione sulla produzione, impiego e commercializzazione degli alimenti ad uso zootecnico.
Gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria, ad eccezione degli insegnamenti coltivazione e conservazione dei foraggi ed aspetti economici e gestionali dell'alimentazione che afferiscono alla facolta' di agraria.
Art. 1072. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico e pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esami, di cui panno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 1073. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni tecnico-pratiche, riguardanti: tecniche di prelievo dei campioni ed invio ai laboratori di analisi, esame chimico-bromatologico degli alimenti, stima del valore nutritivo, calcolo di razioni e formulazioni di diete per animali in produzione zootecnica, sopralluoghi presso aziende zootecniche e mangimifici.
La frequenza e' obbligatoria; tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovra' aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di valida documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in idonee strutture di servizio attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 1074. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 1075. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 1076. - La scuola di specializzazione e' costituita da un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Gli articoli da 1064 a 1071, relativi alla scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici, che muta denominazione in scuola di specializzazione in alimentazione animale, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in alimentazione animale
Art. 1064. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in alimentazione animale, che conferisce il diploma di specialista in alimentazione animale.
Art. 1065. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di zootecnica della facolta' di medicina veterinaria, via F. Delpino, 1 - Napoli.
Art. 1066. - La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale.
Art. 1067. - La durata del corso di studi e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 1068. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.
Art. 1069. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale, in scienze agrarie ed in scienze delle preparazioni alimentari.
Per l'ammissione alla scuola e' necessario il superamento dell'esame di Stato, qualora richiesto.
Art. 1070. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi ala scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 1071. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia veterinaria comparata dell'apparato digerente;
2) fisiologia della nutrizione;
3) biochimica della nutrizione;
4) coltivazione e conservazione dei foraggi;
5) analisi chimico-bromatologica e valutazione degli alimenti;
6) caratteristiche nutrizionali degli alimenti e loro utilizzazione produttiva;
7) aspetti economici e gestionali dell'alimentazione.
2° Anno:
1) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei poligastrici;
2) esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei monogastrici e degli animali acquatici di interesse alimentare;
3) tecnica e industria mangimistica. Prodotti complementari;
4) alimentazione, produzione zootecnica e miglioramento animale;
5) fisiopatologia della nutrizione;
6) tossicologia alimentare;
7) legislazione sulla produzione, impiego e commercializzazione degli alimenti ad uso zootecnico.
Gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria, ad eccezione degli insegnamenti coltivazione e conservazione dei foraggi ed aspetti economici e gestionali dell'alimentazione che afferiscono alla facolta' di agraria.
Art. 1072. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico e pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esami, di cui panno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 1073. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni tecnico-pratiche, riguardanti: tecniche di prelievo dei campioni ed invio ai laboratori di analisi, esame chimico-bromatologico degli alimenti, stima del valore nutritivo, calcolo di razioni e formulazioni di diete per animali in produzione zootecnica, sopralluoghi presso aziende zootecniche e mangimifici.
La frequenza e' obbligatoria; tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovra' aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di valida documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in idonee strutture di servizio attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 1074. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 1075. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 1076. - La scuola di specializzazione e' costituita da un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.