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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresenta- Parte_1
to e difeso dall'avv. Angela Albanese, giusta procura in atti, ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Francesco Carrubba, giusta procura in atti resistente
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Marco Mulè, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_1
, nata ad [...] il [...]
[...]
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 9 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. atto del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chie- Parte_1
sto il disconoscimento della paternità di , nata in [...]- Persona_2
za di matrimonio il 7 dicembre 2021 con Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di aver contratto ma- trimonio il 25 febbraio 2015 in Namibia con , dalla Controparte_1
cui unione sono nati nel 2014 il figlio e nel 2021 la fi- Persona_3
glia . Persona_4
Inoltre, il medesimo ha dedotto di aver scoperto solo circa nel dicembre
2023 di non essere il padre biologico della minore, a seguito di confessione da parte della moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale.
Costituitasi con comparsa depositata il 19 marzo 2024 Parte_2
non ha contestato la domanda del ricorrente, confermando che do-
[...]
po aver partorito un altro bambino, nato da una nuova relazione, nell'ottobre
2023, avrebbe confessato al marito che la figlia minore era sta- Persona_4
ta concepita nell'ambito di una relazione extraconiugale.
A seguito della nomina di curatore speciale della minore Persona_5
giusta ordinanza del 23 aprile 2024, si è costituito con comparsa, de-
[...]
positata il 20 giugno 2024, l'avv. Marco Mulè, nella qualità di curatore speciale
- 2 - della minore, chiedendo l'accertamento della compatibilità genetica tra quest'ultima e il presunto padre.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu genetica, all'udienza del 9 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di scritti difensivi, cui le parti hanno espressamente rinunciato.
Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda.
Invero, per quel che rileva nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 244
c.c., l'azione di disconoscimento della paternità da parte del padre può essere proposta nel termine di un anno, che decorre da quando ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento. L'azione non può esse- re, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato che solo tra l'ottobre e il di- cembre 2023 la resistente aveva confessato al ricorrente che la minore
[...]
è stata concepita con un altro uomo, con il quale all'epoca intratte- Per_4
neva una relazione extra coniugale.
Ne discende, dunque, che al momento del deposito del ricorso ( 15 gen- naio 2024) non era ancora decorso un anno dall'avvenuta conoscenza dell'adulterio della moglie da parte del ricorrente e non erano ( né sono) co- munque decorsi cinque anni dalla nascita della bambina, avvenuta nel 2021.
Venendo, al merito, la domanda è fondata e va accolta.
È solo il caso di brevemente richiamare, in punto di diritto, che, per ef- fetto della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 266 la prova dell'adulterio – che nella fattispecie è pacifico - non condiziona più
- 3 - l'esperimento delle prove biologico – genetiche che “da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legitti- mo”
L'espletata CTU genetico-ematologica ha consentito di escludere la sus- sistenza del nesso di filiazione tra il ricorrente e la minore
In particolare, il ctu, dott. , compiendo degli accertamenti Persona_6
che si condividono pienamente, in quanto frutto di indagini meticolose e im- muni da vizi di tipo logico e metodologico, ha escluso un rapporto di paterni- tà tra e , tenuto conto che i Parte_1 Persona_5
dati genetici esaminati hanno mostrano una incompatibilità tra il DNA del
[...]
ed il DNA della minore dei Persona_7 Persona_5
seguenti loci polimorfici: “D1S1656, Penta E, D16S539, D2S1338, Penta D,
TH01, vWA, D21S11, D7S820, D8S1179, D12S391, D19S433, FGA e
D22S1045” ( cfr. Relazione di ctu).
Alla luce del superiore accertamento, stante l'elevata affidabilità del test genetico effettuato, delle cui risultanze non vi è ragione per dubitare, la do- manda attorea deve essere accolta.
La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazio- ne delle spese tra le parti.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido, peraltro ammesse al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, respinta ogni altra domanda,
- 4 - eccezione e difesa: dichiara che , nata ad [...], il [...] Persona_5
non è figlia di , nato a [...], il 20 luglio Parte_1
1979.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le necessarie annota- zioni.
Dichiara interamente compensate le spese tra le parti e pone definitivamente a carico delle parti in solido, le spese della espletata CTU, liquidate con separa- to decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresenta- Parte_1
to e difeso dall'avv. Angela Albanese, giusta procura in atti, ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Francesco Carrubba, giusta procura in atti resistente
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Marco Mulè, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_1
, nata ad [...] il [...]
[...]
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 9 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. atto del 19 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha chie- Parte_1
sto il disconoscimento della paternità di , nata in [...]- Persona_2
za di matrimonio il 7 dicembre 2021 con Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di aver contratto ma- trimonio il 25 febbraio 2015 in Namibia con , dalla Controparte_1
cui unione sono nati nel 2014 il figlio e nel 2021 la fi- Persona_3
glia . Persona_4
Inoltre, il medesimo ha dedotto di aver scoperto solo circa nel dicembre
2023 di non essere il padre biologico della minore, a seguito di confessione da parte della moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale.
Costituitasi con comparsa depositata il 19 marzo 2024 Parte_2
non ha contestato la domanda del ricorrente, confermando che do-
[...]
po aver partorito un altro bambino, nato da una nuova relazione, nell'ottobre
2023, avrebbe confessato al marito che la figlia minore era sta- Persona_4
ta concepita nell'ambito di una relazione extraconiugale.
A seguito della nomina di curatore speciale della minore Persona_5
giusta ordinanza del 23 aprile 2024, si è costituito con comparsa, de-
[...]
positata il 20 giugno 2024, l'avv. Marco Mulè, nella qualità di curatore speciale
- 2 - della minore, chiedendo l'accertamento della compatibilità genetica tra quest'ultima e il presunto padre.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu genetica, all'udienza del 9 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di scritti difensivi, cui le parti hanno espressamente rinunciato.
Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda.
Invero, per quel che rileva nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 244
c.c., l'azione di disconoscimento della paternità da parte del padre può essere proposta nel termine di un anno, che decorre da quando ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento. L'azione non può esse- re, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato che solo tra l'ottobre e il di- cembre 2023 la resistente aveva confessato al ricorrente che la minore
[...]
è stata concepita con un altro uomo, con il quale all'epoca intratte- Per_4
neva una relazione extra coniugale.
Ne discende, dunque, che al momento del deposito del ricorso ( 15 gen- naio 2024) non era ancora decorso un anno dall'avvenuta conoscenza dell'adulterio della moglie da parte del ricorrente e non erano ( né sono) co- munque decorsi cinque anni dalla nascita della bambina, avvenuta nel 2021.
Venendo, al merito, la domanda è fondata e va accolta.
È solo il caso di brevemente richiamare, in punto di diritto, che, per ef- fetto della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2006, n. 266 la prova dell'adulterio – che nella fattispecie è pacifico - non condiziona più
- 3 - l'esperimento delle prove biologico – genetiche che “da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legitti- mo”
L'espletata CTU genetico-ematologica ha consentito di escludere la sus- sistenza del nesso di filiazione tra il ricorrente e la minore
In particolare, il ctu, dott. , compiendo degli accertamenti Persona_6
che si condividono pienamente, in quanto frutto di indagini meticolose e im- muni da vizi di tipo logico e metodologico, ha escluso un rapporto di paterni- tà tra e , tenuto conto che i Parte_1 Persona_5
dati genetici esaminati hanno mostrano una incompatibilità tra il DNA del
[...]
ed il DNA della minore dei Persona_7 Persona_5
seguenti loci polimorfici: “D1S1656, Penta E, D16S539, D2S1338, Penta D,
TH01, vWA, D21S11, D7S820, D8S1179, D12S391, D19S433, FGA e
D22S1045” ( cfr. Relazione di ctu).
Alla luce del superiore accertamento, stante l'elevata affidabilità del test genetico effettuato, delle cui risultanze non vi è ragione per dubitare, la do- manda attorea deve essere accolta.
La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazio- ne delle spese tra le parti.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido, peraltro ammesse al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, respinta ogni altra domanda,
- 4 - eccezione e difesa: dichiara che , nata ad [...], il [...] Persona_5
non è figlia di , nato a [...], il 20 luglio Parte_1
1979.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le necessarie annota- zioni.
Dichiara interamente compensate le spese tra le parti e pone definitivamente a carico delle parti in solido, le spese della espletata CTU, liquidate con separa- to decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 27 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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