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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 30/2024
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonio Ciacco appellante E
[...]
Controparte_1
[...]
Generale dello Stato
[...] appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9934/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.,
[...] conveniva il , nonché l Pt_1 Controparte_1 [...]
e l , innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_1
Roma in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'art.15 del bando del concorso de quo, nella parte in contestazione, dichiarare il diritto della ricorrente a Parte_2 partecipare, già per l'a.s. 2022/23, alla mobilità interregionale verso la CP_1 fruendo della precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92; condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente, sempre nel rispetto del diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 comma 5 l.104/92, a una delle 62 sedi disponibili del ruolo regionale della e riservate, per l'a.s. 2022/23 CP_1 alla mobilità interregionale. Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta”. Esponeva la ricorrente di essere vincitrice del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017; di aver conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, a decorrere dall'a.s. 2012/2022 e di essere stata assegnata nel ruolo regionale del presso il Liceo “G. Gaetani” di Roma;
di CP_1 usufruire della precedenza ex art. 33 commi 5 L n. 104/92, perché referente unico della suocera disabile, titolare dei benefici di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92, la quale risiede e vive a Capriglia Irpinia (AV); di aver partecipato alla procedura di mobilità interregionale in entrata nella Regione Campania relativa all'a.s. 2022/2023, essendo vacanti e disponibili 62 posti;
che, pur avendo chiesto di usufruire del diritto di precedenza di cui all' art. 33 comma 5 l. n. 104/92, non aveva ottenuto il trasferimento. Tanto premesso in fatto, eccepiva: la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all' art. 97 Cost.; la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione – illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge;
la violazione dell'art. 33 l. n. 104/92 – violazione di legge;
violazione dell'art. 601 d.lgs. 297/1994 – violazione di legge. Il ricorso in sede cautelare veniva respinto e l'ordinanza di rigetto non veniva reclamata.
2. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che la ricorrente non era legittimata a partecipare alla procedura di mobilità per l'a.s. 2022/2023, stante la disposizione contrattuale – pienamente legittima – che prevede un vincolo di permanenza triennale nell'incarico dirigenziale conferito, nel caso di specie non ancora scaduto. Riteneva altresì dimostrata, da parte dell'Amministrazione, la circostanza che non residuavano posti vacanti e disponibili in oltre quelli utilizzati per la procedura di mobilità, oggetto di causa, CP_1 assegnati a dirigenti scolastici vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo personale o per assistenza a familiare e con un ruolo antecedente al quello della ricorrente e a numerosi altri dirigenti scolastici con il medesimo anno di ruolo (2019) ma che erano in possesso di ulteriori titoli di precedenza. Evidenziava altresì che tali deduzioni non erano state affatto contestate dalla parte ricorrente.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendo per la riforma della gravata sentenza, articola i seguenti motivi di gravame: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione;
2) mancato
2 riconoscimento del diritto alla precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92 nelle operazioni di mobilità interregionale - ruolo dirigenti scolastici - a.s. 2022/2023.
5. Ritualmente evocato in giudizio, il Controparte_1 contesta le pretese attoree ed insiste per la conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce, per la prima volta nel presente grado di appello, che: “2 dei 62 posti dichiarati posti vacanti e disponibili, non erano stati, neppure, assegnati in mobilità interregionale”; “i posti vacanti e disponibili non erano 62. Erano molto più di 62”; “in espletate, anche CP_1 le operazioni di mobilità, residuavano, ancora, 45 posti vacanti e disponibili”. Tali allegazioni sono assolutamente nuove, in quanto nel giudizio di primo grado la aveva espressamente dedotto che “nella regione per l'a.s. Pt_1 CP_1
22/23, ai fini della mobilità interregionale, in entrata, erano vacanti e disponibili 62 posti” (v. pag. 4, punto E, del ricorso) e, come già rilevato dal primo giudice, nessuna contestazione la parte ha effettuato rispetto al contenuto della memoria avversaria e della documentazione ad essa allegata. Conseguentemente, le circostanze sopra riportate, tardivamente formulate, sono inammissibili stante il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti.
Sul punto il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. 8.1. Per quanto poi concerne le doglianze relative al diritto di precedenza della ricorrente rispetto agli altri dirigenti trasferiti, si osserva che le stesse appaiono inidonee a scalfire la validità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti motivato la decisione di rigetto del ricorso, affermando che l'Amministrazione non ha accolto la domanda della ricorrente “in quanto le sono stati preferiti tutti i dirigenti scolastici vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo personale o per assistenza a familiare e con un ruolo antecedente al suo e numerosi altri dirigenti scolastici con il medesimo anno di ruolo (2019) ma che erano in possesso di:
3 - precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale (anche ai sensi dall'art. 3, comma 1, della L.104/1992 purché con invalidità superiore al 67%- 2/3) e precedenza ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992 per assistenza a uno o più familiari;
ovvero
- precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale (anche ai sensi dall'art. 3, comma 1, della L.104/1992 purché con invalidità superiore al 67%- 2/3); ovvero
- precedenza ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile di cui almeno uno con gravita ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. cit.” e che “Tali deduzioni non sono state affatto contestate dalla parte ricorrente né in prima udienza e nelle note che non sono state depositate”. La ricorrente, lungi dal confrontarsi con tali statuizioni e dal censurarle specificamente, afferma in modo assolutamente generico che le emergenze processuali smentiscono il possesso, da parte di beneficiari della mobilità interregionale, di titoli di preferenza rispetto a quello di cui ella era titolare, senza fornire – a fronte della copiosa e non contestata documentazione prodotta in primo grado dal convenuto – alcuna indicazione relativa a nominativi, titoli o CP_1 punteggi. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, fornisca “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018). Tale prescrizione legislativa risulta ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 c.p.c., ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Pertanto, non possono essere accolte le suindicate generiche censure mosse dall'odierna appellante alla sentenza impugnata.
9. Le considerazioni che precedono, circa la mancanza di posti da assegnare alla ricorrente, risultano assorbenti rispetto al secondo motivo di gravame sull'illegittimità della disposizione relativa al “vincolo triennale” e ne rendono superflua la trattazione.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
4 12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 30/2024
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonio Ciacco appellante E
[...]
Controparte_1
[...]
Generale dello Stato
[...] appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9934/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.,
[...] conveniva il , nonché l Pt_1 Controparte_1 [...]
e l , innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_1
Roma in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'art.15 del bando del concorso de quo, nella parte in contestazione, dichiarare il diritto della ricorrente a Parte_2 partecipare, già per l'a.s. 2022/23, alla mobilità interregionale verso la CP_1 fruendo della precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92; condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente, sempre nel rispetto del diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 33 comma 5 l.104/92, a una delle 62 sedi disponibili del ruolo regionale della e riservate, per l'a.s. 2022/23 CP_1 alla mobilità interregionale. Con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA come per legge. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta”. Esponeva la ricorrente di essere vincitrice del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017; di aver conseguito l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, a decorrere dall'a.s. 2012/2022 e di essere stata assegnata nel ruolo regionale del presso il Liceo “G. Gaetani” di Roma;
di CP_1 usufruire della precedenza ex art. 33 commi 5 L n. 104/92, perché referente unico della suocera disabile, titolare dei benefici di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92, la quale risiede e vive a Capriglia Irpinia (AV); di aver partecipato alla procedura di mobilità interregionale in entrata nella Regione Campania relativa all'a.s. 2022/2023, essendo vacanti e disponibili 62 posti;
che, pur avendo chiesto di usufruire del diritto di precedenza di cui all' art. 33 comma 5 l. n. 104/92, non aveva ottenuto il trasferimento. Tanto premesso in fatto, eccepiva: la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all' art. 97 Cost.; la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione – illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge;
la violazione dell'art. 33 l. n. 104/92 – violazione di legge;
violazione dell'art. 601 d.lgs. 297/1994 – violazione di legge. Il ricorso in sede cautelare veniva respinto e l'ordinanza di rigetto non veniva reclamata.
2. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che la ricorrente non era legittimata a partecipare alla procedura di mobilità per l'a.s. 2022/2023, stante la disposizione contrattuale – pienamente legittima – che prevede un vincolo di permanenza triennale nell'incarico dirigenziale conferito, nel caso di specie non ancora scaduto. Riteneva altresì dimostrata, da parte dell'Amministrazione, la circostanza che non residuavano posti vacanti e disponibili in oltre quelli utilizzati per la procedura di mobilità, oggetto di causa, CP_1 assegnati a dirigenti scolastici vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo personale o per assistenza a familiare e con un ruolo antecedente al quello della ricorrente e a numerosi altri dirigenti scolastici con il medesimo anno di ruolo (2019) ma che erano in possesso di ulteriori titoli di precedenza. Evidenziava altresì che tali deduzioni non erano state affatto contestate dalla parte ricorrente.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendo per la riforma della gravata sentenza, articola i seguenti motivi di gravame: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione;
2) mancato
2 riconoscimento del diritto alla precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92 nelle operazioni di mobilità interregionale - ruolo dirigenti scolastici - a.s. 2022/2023.
5. Ritualmente evocato in giudizio, il Controparte_1 contesta le pretese attoree ed insiste per la conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce, per la prima volta nel presente grado di appello, che: “2 dei 62 posti dichiarati posti vacanti e disponibili, non erano stati, neppure, assegnati in mobilità interregionale”; “i posti vacanti e disponibili non erano 62. Erano molto più di 62”; “in espletate, anche CP_1 le operazioni di mobilità, residuavano, ancora, 45 posti vacanti e disponibili”. Tali allegazioni sono assolutamente nuove, in quanto nel giudizio di primo grado la aveva espressamente dedotto che “nella regione per l'a.s. Pt_1 CP_1
22/23, ai fini della mobilità interregionale, in entrata, erano vacanti e disponibili 62 posti” (v. pag. 4, punto E, del ricorso) e, come già rilevato dal primo giudice, nessuna contestazione la parte ha effettuato rispetto al contenuto della memoria avversaria e della documentazione ad essa allegata. Conseguentemente, le circostanze sopra riportate, tardivamente formulate, sono inammissibili stante il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti.
Sul punto il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. 8.1. Per quanto poi concerne le doglianze relative al diritto di precedenza della ricorrente rispetto agli altri dirigenti trasferiti, si osserva che le stesse appaiono inidonee a scalfire la validità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti motivato la decisione di rigetto del ricorso, affermando che l'Amministrazione non ha accolto la domanda della ricorrente “in quanto le sono stati preferiti tutti i dirigenti scolastici vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo personale o per assistenza a familiare e con un ruolo antecedente al suo e numerosi altri dirigenti scolastici con il medesimo anno di ruolo (2019) ma che erano in possesso di:
3 - precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale (anche ai sensi dall'art. 3, comma 1, della L.104/1992 purché con invalidità superiore al 67%- 2/3) e precedenza ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992 per assistenza a uno o più familiari;
ovvero
- precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/1992 a titolo personale (anche ai sensi dall'art. 3, comma 1, della L.104/1992 purché con invalidità superiore al 67%- 2/3); ovvero
- precedenza ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile di cui almeno uno con gravita ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. cit.” e che “Tali deduzioni non sono state affatto contestate dalla parte ricorrente né in prima udienza e nelle note che non sono state depositate”. La ricorrente, lungi dal confrontarsi con tali statuizioni e dal censurarle specificamente, afferma in modo assolutamente generico che le emergenze processuali smentiscono il possesso, da parte di beneficiari della mobilità interregionale, di titoli di preferenza rispetto a quello di cui ella era titolare, senza fornire – a fronte della copiosa e non contestata documentazione prodotta in primo grado dal convenuto – alcuna indicazione relativa a nominativi, titoli o CP_1 punteggi. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, fornisca “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018). Tale prescrizione legislativa risulta ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 c.p.c., ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Pertanto, non possono essere accolte le suindicate generiche censure mosse dall'odierna appellante alla sentenza impugnata.
9. Le considerazioni che precedono, circa la mancanza di posti da assegnare alla ricorrente, risultano assorbenti rispetto al secondo motivo di gravame sull'illegittimità della disposizione relativa al “vincolo triennale” e ne rendono superflua la trattazione.
10. Per quanto finora esposto l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
4 12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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