Articolo 10 della Legge 26 marzo 1955, n. 173
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 aprile 1955
Art. 10.
Per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 1 e 4 (primo colima) della presente legge, per la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici gia' esistente a Trieste; i relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.
I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici Con i decreti di approvazione dei progetti vengono impegnate le spese relative ed e' autorizzata l'esecuzione dei lavori o delle forniture.
L'erogazione delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 4 (primo comma) della presente legge e' disposta dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste in base ad aperture di credito da disporsi in suo favore dal Ministero dei lavori pubblici fino al limite massimo di lire 250 milioni per ciascuna di esse.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955