Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dott.ssa AN D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi al numero 6573/2018 vertente TRA
) Parte_1 C.F._1
(Avv. Antonio Cavaliere) PARTE APPELLANTE E
) CP_1 CodiceFiscale_2
(Avv. Socrate Toselli – Avv. Simone Vittori) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3 CodiceFiscale_3
Controparte_4 C.F._4
(Avv. Corrado Marino – Avv. Alfredo De Paolini) PARTI APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 563/2018 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con la sentenza n.563/18 del 28.02.18, ha respinto la domanda di surrogazione ex art. 2900 c.c. che aveva Parte_1 proposto, con atto di citazione per revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ex art. 2054 c.c., nei confronti degli odierni appellati ed ha condannato la parte attrice alla rifusione delle spese di lite che ha liquidato in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di di euro 5.000,00 per compensi, oltre CP_1 accessori di legge, in favore di di Controparte_5 Controparte_6
.
[...]
ha proposto appello, alla cui integrale lettura si rinvia, Parte_1 avverso la sentenza formulando le seguenti conclusioni “ Accogliere l'atto di appello, e in riforma della sentenza impugnata n. 563\2018, resa nel procedimento n. 463\2012 R.G., Tribunale di Latina, dalla Dott.ssa Mancini:
b) l'assenza di contrasto di giudicati, tra la sentenza 1767/2011 e la sentenza
2316/2011, e\o “preferire” la n. 2772/2013 alla 2316/2011,la quale annullava la sentenza n. 1767/2011 richiamata da quest'ultima decisione,
c) l'assenza di passaggio in giudicato precedente della sentenza n. 2316/2011, preclusivo al merito della presente domanda, anche in primo grado, essendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2316/2011, avvenuto successivamente, anche con la modifica ex art. 336 CPC, effetto espansivo esterno - 277272013
2) NEL MERITO a) accertare e dichiarare che il diritto di credito, surrogatorio, del sig.
[...]
nei confronti del sig. trova il proprio titolo nella cessione Parte_1 CP_1
da parte del Sig. , al Sig. elle quote della Parte_1 CP_1
Società METROCASA S.r.l. il cui corrispettivo veniva convenuto tra gli stessi in £
200.000.000,
b) accertare e dichiarare che il sig. cedeva al Sig. Parte_1 Controparte_7 quale nuovo soggetto fiduciario del Sig. nche la propria e reale quota CP_1 di partecipazione sociale pari al valore nominale di capitale di lire 4 milioni cinquecentomila, delle vecchie lire,
c) accertare e dichiarare che tali quote erano valutate dalle parti in lire 200 milioni, così come risulta dai documenti:
1) atto a rogito Notar in Latina, del 02\09\1999 rep.n. 14777/4115, Per_1
2) scrittura privata del 02\09\1999, nella quale si riconosceva la partecipazione sociale dell' ove i soci, si impegnavano ad intestare a semplice richiesta dell le CP_1 CP_1 quote di capitale sociale al medesimo od a persona dallo stesso designata,
3) scrittura privata del 02.11.1999 il Sig. richiedeva agli altri soci di trasferire le CP_1
quote fiduciariamente loro intestate al Sig. , come indicato nel Controparte_7 documento 2) 4) atto a rogito Notar in Latina, rep. n. 15.458, con cui si cedeva l'intero capitale Per_1 sociale al Sig. , Controparte_7
5) scrittura privata tra il e il Sig. - interposto del Sig. Parte_1 CP_7 [...]
con la quale si conveniva, che il pagamento dell' importo concordato £ CP_1
200.000.000, sarebbe avvenuto con 40 effetti cambiari di lire 5 milioni cadauno con scadenza mensile, a firma di nominativi diversi dall'acquirente tra cui: ; Parte_2
La e , Parte_3 Parte_4
6) Sentenza della Corte di Appello, n. 2772/2013 la riformava la sentenza n. 1676\2010 del Dott. , richiamata dal Giudice estensore della sentenza qui gravata, il Per_2
15.05.2013,
d) accertare e dichiarare l'ammissibilità della presente domanda, ex art. 2054 primo comma cc, nei confronti del conducente del mezzo, essendo stata proposta nei confronti di un condebitore solidale – , estraneo al giudizio n. Controparte_4
4398\2005 di R.G. - tutt'ora pendente in fase di appello, vertente tra l'istante e la società in p.l.r.p.t., e , nonché Controparte_5 Controparte_3 [...] vente ad oggetto azione surrogatoria per l'incidente stradale de qua, CP_1
e) accertare e dichiarare che il sig. , costituendosi nel Controparte_4 presente giudizio ha inteso chiamare la società in persona Controparte_5
del suo legale rappresentante pro tempore, in garanzia impropria, sotto il rilievo che quest'ultima nella sua difesa, non ha richiesto anche la sua estromissione dal giudizio in caso di accoglimento della domanda subordinata di risarcimento dei danni, nei confronti del nuovo chiamato nel giudizio, e che lo stesso estende la sua domanda agli stessi al fine del risarcimento dei danni,
f) accertare e dichiarare il contributo esclusivo causale nel sinistro del giorno
30\05\2002 in Latina, per circostanze ascrivibili alla condotta del sig. Controparte_4 quale conducente dell'autovettura Fiat Uno Tg. LT 486500, di proprietà del sig.
[...]
, affermando la responsabilità penale del prevenuto – Controparte_3
convenuto, ai fini civili, il quale commetteva la violazione dell'art. 590 del cp, perché percorrendo la via indicata nel rapporto di incidente stradale prodotto in atti, per imprudenza, in quanto si distraeva dalla guida stessa violano le norme sulla circolazione stradale ed in particolare di quelle prescriventi la precedenza per l'accesso nelle aree adiacenti alle strade, non concedeva la precedenza ex art. 154 del CDS all'esponente e urtava con violenza la moto Honda 150 Tg. AJ 21726 condotto dal sig.
l quale stava transitando sulla detta via, facendolo terminare a terra, e CP_1 cagionando allo stesso le lesioni di cui alla certificazione medica prodotta all'atto della costituzione in giudizio,
g) accertare e dichiarare, per l'effetto dell'affermazione di responsabilità ed anche nei limiti operando la eventuale graduazione delle colpe, che sarà ravvisata dalla che l'entità del credito vantato dal er le lesioni patite in esito al sinistro CP_1 de quo nei confronti della società in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore e del sig. è nella misura richiesta Controparte_3 nell'atto di citazione, dall'attore, e, condannare gli stessi terzi, come su indicati, in favore del , in solido, al pagamento della somma stessa anche a titolo Parte_1
di danni morali, nonché interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del fatto al saldo effettivo o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per i titoli dedotti a norma dell'art. 2900 cc a seguito della azione surrogatoria esperita anche a mezzo del presente atto, per quanto di azione e ragione, ex art. 2740 cc, non curando i propri interessi creditori il sig. CP_1
IN VIA SUBORDINATA: Che è configurabile un errore deducibile esclusivamente con revocazione ai sensi dell'articolo 395, comma 1 n. 1, e per l'effetto revocare la sentenza n. 2311\2011 del Tribunale di Latina, e accertare e dichiarare il contributo esclusivo causale nel sinistro del giorno 30\05\2002 in Latina, per circostanze ascrivibili alla condotta del sig.
quale conducente dell'autovettura Fiat Uno Tg. LT 486500, di Controparte_4 proprietà del sig. affermando la responsabilità penale del Controparte_3 prevenuto – convenuto, ai fini civili, il quale commetteva la violazione dell'art. 590 del cp, perché percorrendo la via indicata nel rapporto di incidente stradale prodotto in atti, per imprudenza, in quanto si distraeva dalla guida stessa violano le norme sulla circolazione stradale ed in particolare di quelle prescriventi la precedenza per l'accesso nelle aree adiacenti alle strade, non concedeva la precedenza ex art. 154 del CDS all'esponente e urtava con violenza la moto Honda 150 tg. AJ 21726 condotta dal sig. l quale stava transitando sulla detta via, e lo faceva terminare a terra, CP_1 cagionando allo stesso le lesioni di cui alla certificazione medica prodotta, e non contestata, ed esistente in atti.”. Conclusioni, poi, che in sede di comparsa conclusionale sono state così riassunte : “di revocarsi, la assunzione in decisione e/o di rimettere a procedura sul ruolo, e all'esito che la Corte condanni i convenuti come in atto di appello, precisato, non avendo il Tribunale di Latina, nella sentenza impugnata, dato ingresso alle prove e alle domande di prime cure riproposte in sede di p.c., contra ius, ritenendo il Tribunale illegittimamente un contrasto di giudicati tra la sentenza 2316/2011 e la sentenza n. 1767/2010, inesistente essendo invece, stata modificata la sentenza n. 2316/11 nel 2014 prima del passaggio in Giudicato della sentenza di riforma di quella indicata nella motivazione, n. 1767/2010, avvenuta con la sentenza n. 2772/2013 dalla c.d.A. di Roma, e\o accertata e dichiarata illegittimamente d'ufficio dal Tribunale, una preclusione da giudicato esterno tra la sentenza n. 1767/2010 e la sentenza n. 2316/2011, e/o con la sentenza del Tribunale di Parma, inesistente e\o esistendo in atti, una provata esistenza del credito surrogatorio, in capo all'appellante essendo la opposizione quale opposizione a precetto cambiario e non di opposizione alla esecuzione;
il quale appellante avendo provato quanto dallo stesso dedotto e documentato in atti, allo stesso non poteva opporsi dal Tribunale nessun giudicato esterno e\o contrastante, non essendo anche stato dedotto da parte dei convenuti costituiti in prime cure, tale questione, ed avendo gli stessi convenuti, altresì riconosciuto un credito nella misura della somma di € 40.000,00, per effetto della sentenza n. 2772/2013, come dagli stessi indicato, in comparsa di I° cure, che impediva ogni deduzione di contrasto di giudicati, essendovi in atti la mancata contestazione ai fatti addotti dall'attore, da parte della Rca auto e dei convenuti in prime cure”. Si sono costituiti in giudizio l' e Controparte_9 CP_3 [...] he hanno chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante CP_4
alle spese del giudizio Parte_1 parimenti costituitosi, ha così concluso “rigettare la sola CP_1 domanda di accertamento del credito proposta dell'appellante nei confronti del sig. nulla eccependo in ordine all'esistenza del credito di ei CP_1 CP_1 confronti della e di e Controparte_5 Controparte_4
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in Controparte_3 favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari delle stesse.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione fissata per il 23.05.24 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; poi rimessa sul ruolo è stata trattenuta nuovamente in decisione, senza la concessione dei termini avendone le parti usufruito. Come si narra negli atti (cfr. sentenza), il citava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Latina d CP_1 Controparte_3 Controparte_5
proponendo azione ex art. 2900 c.c.. A sostegno della propria domanda
[...] esponeva: di essere titolare di un credito di euro 100.000,00 in forza di titoli cambiari nei confronti dell e di non essere riuscito a soddisfare la propria pretesa in CP_1 quanto il proprio debitore non disponeva di beni mobili, né immobili;
che l era CP_1 titolare di un credito risarcitorio nei confronti della e di Controparte_5
derivante dalle lesioni subite in conseguenza di un incidente Controparte_3 stradale verificatosi in Latina il 3.5.2002; che, poiché on aveva azionato CP_1 il proprio credito risarcitorio nei confronti della aveva Controparte_5 instaurato davanti al Tribunale di Milano una procedura di espropriazione presso terzi, nel corso della quale aveva reso dichiarazione negativa. Controparte_5
Sulla scorta di tali deduzioni il chiedeva la condanna, ai sensi dell'art. Parte_1 2900 c.c., di e di l pagamento della somma Controparte_5 CP_1 di euro 100.000,00. Il primo Giudice, con la sentenza gravata, ha così statuito “In via preliminare deve darsi atto che nel corso del giudizio parte attrice ha rinunciato alla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., concentrando la domanda sulla pretesa risarcitoria ex artt. 2900 e 2054 c.c. avanzata nei confronti di tendo iuribus di Controparte_4 CP_1
(…) La domanda ex artt. 2900 e 2054 c. 1 c.c. proposta dal nei
[...] Parte_1 confronti di deve essere, invece, respinta. L'attore ha, infatti, Controparte_4 richiesto in via surrogatoria la condanna del e della compagnia di CP_4 assicurazione convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al risarcimento dei danni subiti da n conseguenza del sinistro verificatosi in Latina il CP_1
3.5.2002, assumendo di essere titolare, nei confronti di quest'ultimo, di un credito di euro 100.000,00 in forza di quaranta titoli cambiari. L'esercizio dell'azione surrogatoria è, in primo luogo, condizionato all'esistenza di un credito, il quale deve essere certo, pur se illiquido o sottoposto a termine o a condizione (Cass., n. 10428/1998; Cass., n. 10353/1992; Cass., n. 72/1972). Costituisce, invero, principio condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza quello per il quale non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanti un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale. In questo caso la giurisprudenza ritiene, infatti, insussistente la qualità di creditore necessaria alla legittimazione surrogatoria (Cass., n.
10428/1998, cit.). Nel caso di specie non solo il credito cambiario che Parte_1
deduce a fondamento dell'azione surrogatoria esperita nei confronti di
[...]
al momento dell'instaurazione del presente giudizio era sub Controparte_4 iudice, avendo l'attore proposto (anche) appello avverso la sentenza impugnata nella presente sede con la revocazione ordinaria, ma in corso di causa è sopravvenuta la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'improcedibilità del gravame, così che la pronuncia di primo grado, con la quale era stata accertata l'inesistenza del suddetto credito, è divenuta incontrovertibile. Difatti la sentenza del Tribunale di Latina n. 2316/2011, depositata il 13.9.2011, aveva accertato l'insussistenza per difetto di prova della medesima pretesa creditoria al cui soddisfacimento è volta l'azione surrogatoria per cui si controverte. E con la declaratoria di inammissibilità del gravame tale pronuncia – con la quale questo Tribunale ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta in via surrogatoria dall'odierno attore nei confronti di quale proprietario del veicolo condotto da Controparte_3 [...] in occasione del sinistro per cui è causa, sul presupposto della CP_4 mancata produzione dei titoli di credito dedotti a fondamento della pretesa creditoria tutelata con l'azione surrogatoria - è passata in giudicato (Cass., n. 11881/1993).Dall'accertamento giudiziale, divenuto incontrovertibile, dell'inesistenza del medesimo credito posto a fondamento della domanda ex art. 2900 c.c. esperita nella presente sede discende il venir mendo della legittimazione surrogatoria in capo al . Né può ritenersi che il giudicato formatosi Parte_1 sulla pronuncia n. 2316/2011 sia stato eliso dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale in sede di appello, in riforma della sentenza n. 1767/2010 con la quale questo Tribunale ha accolto l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'odierno attore all in relazione ad una parte del credito (derivante da CP_1 quindici effetti cambiari dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno) oggetto di causa, è stato accertato il diritto del di procedere esecutivamente in ragione del Parte_1 credito azionato con l'atto di precetto oggetto di opposizione. Innanzitutto, tale ultimo dictum non attesta l'esistenza del credito per cui si controverte, ma l'infondatezza delle eccezioni poste dall a base dell'opposizione a precetto (…) A ciò si CP_1 aggiunga che il giudicato di rigetto dell'opposizione a precetto si è formato anteriormente a quello relativo alla sentenza di accertamento dell'insussistenza del credito posto a base dell'odierna azione surrogatoria. Di conseguenza deve trovare applicazione il principio secondo il quale nel caso di formazione di giudicati contrastanti sullo stesso oggetto, prevale quello formatosi successivamente (Cass., n. 18617/2016; Cass., sez. lav., n. 10623/2009). Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda ex artt. 2900 e 2054 c.c. proposta da Parte_1 deve essere respinta (…).”.
ha criticato la sentenza con i seguenti articolati motivi Parte_1 così rubricati. Con 1 a) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112, 325, 327, 358, 395 DEL
CPC” la sentenza era erronea “quando motivava:
2. In via preliminare deve darsi atto che nel corso del giudizio parte attrice ha rinunciato alla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., concentrando la domanda sulla pretesa risarcitoria ex artt. 2900 e 2054 c.c. avanzata nei confronti di utendo iuribus di Controparte_4 Controparte_10 quest'ottica si ritiene che la domanda di revocazione, ove coltivata, sarebbe stata dichiarata inammissibile, posto che per espressa previsione normativa sono impugnabili mediante revocazione ordinaria soltanto le sentenze in grado di appello o in unico grado, laddove la sentenza n. 2316/2011, depositata il 13.9.2011, oggetto di impugnazione, è stata resa da questo Tribunale all'esito di un giudizio di primo grado”
”, ed incorreva nella violazione del seguente principio di diritto che si chiede che sia ribadito nella presente procedura: : Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità̀ dell'appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché́ l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione — della già̀ avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, perché́ il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso..”.…E E ha rappresentato che se il Tribunale di Latina “avesse motivato che l'art. 358 c.p.c. (come l'omologo art. 387 c.p.c. dettato per il giudizio di cassazione) disponeva che «l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può ̀ essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge», avrebbe accolto la domanda, perché il chiaro riferimento del divieto di riproposizione all'appello che fosse stato dichiarato improcedibile correlava l'improponibilità̀ già̀ al momento in cui fosse stato proposto l'appello come nella specie, improcedibile, e non dalla dichiarazione di tale improcedibilità̀ e, dunque, dalla dichiarazione che ne avesse fatto il giudice dell'appello, implicitamente, per effetto della rinuncia all'appello. Ne deve fare conseguire la Corte adita, che l'appello de qua definito con la sentenza 1101/2016, nella procedura di R.G. 271/2012, essendo stato iscritto – tardivamente il 20.1.2012… non consumava il potere di impugnazione, e faceva discendere la improcedibilità dell'atto di appello, e fondatezza della revocazione di cui all'art. 395 n. 1, 2, 3, 6, non essendo impugnato nei termini di rito…La Corte adita deve motivare, in riforma della gravata sentenza che la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 1 e ss CPC, doveva essere decisa dal Giudice territoriale di Latina, non avendo i convenuti, accettato la rinuncia alla decisione formulata dall'appellante a tale domanda, non potendo essere dichiarata inammissibile, posto che la sentenza n. 2316/2011, depositata il 13.9.2011, oggetto d'impugnazione era decisa con la sentenza n. 1101/2016, in data 19.02.2016, la quale non essendo stata impugnata nei termini, ne aveva perduto l'effetto devolutorio e, che, quindi, la pendenza di un procedimento tardivamente impugnato, ne faceva discendere l'esame della domanda di revocazione della sentenza n. 2316/2011, nel merito della procedura n. 463/2012, non dovendosi attendere la decisione dalla Corte di Appello, e che quindi la sentenza n. 2316/2011 era stata “ annullata” rectius era in contrasto con il successivo giudicato, dalla seconda sentenza 2772/2013 resa dalla Corte di Appello, la quale riformava la sentenza 17677/2010 del Tribunale di Latina, e che la riassunzione del giudizio R.G. 46372012 di R.G. sospeso in data 05.05.2016, era avvenuta in data 18.11.2016, in pendenza dei termini di impugnazione della sentenza 1101/2016, della Corte di Appello di Roma.”. Con 1b) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1988, 2054 E 2900 DEL CC E DELLA'RT. 336 DEL CPC “ la sentenza impugnata era da riformare nella parte in cui ha statuito che: “La domanda ex artt. 2900 e 2054 c. 1 c.c. proposta dal Parte_1 nei confronti di deve essere, invece, respinta. L'attore ha, Controparte_4 infatti, richiesto in via surrogatoria la condanna del della compagnia CP_4 di assicurazione convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al risarcimento dei danni subiti da n conseguenza del sinistro verificatosi in Latina il CP_1
3.5.2002, assumendo di essere titolare, nei confronti di quest'ultimo, di un credito di euro 100.000,00 in forza di quaranta titoliCambiari (…) Nel caso di specie non solo il credito cambiario che deduce a fondamento dell'azione Parte_1 surrogatoria esperita nei confronti di al momento Controparte_4 dell'instaurazione del presente giudizio era sub iudice, avendo l'attore proposto (anche) appello avverso la sentenza impugnata nella presente sede con la revocazione ordinaria, ma in corso di causa è sopravvenuta la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'improcedibilità del gravame, così che la pronuncia di primo grado, con la quale era stata accertata .l'inesistenza del suddetto credito, è divenuta incontrovertibile (…). Né può ritenersi che il giudicato formatosi sulla pronuncia n. 2316/2011 sia stato eliso dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale in sede di appello, in riforma della sentenza n. 1767/2010 con la quale questo Tribunale ha accolto l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'odierno attore all CP_1 in relazione ad una parte del credito (derivante da quindici effetti cambiari dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno) oggetto di causa, è stato accertato il diritto del di procedere esecutivamente in ragione del credito azionato con l'atto Parte_1 di precetto oggetto di opposizione. Innanzitutto tale ultimo dictum non attesta l'esistenza del credito per cui si controverte, ma l'infondatezza delle eccezioni poste dall base dell'opposizione a precetto”. CP_1
E sul punto ha osservato che: “l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del sig.
, era, legittimo, perché era certo, e comprovato, dallo stesso Parte_1 in primo grado, a mente del deposito di copia di tutte le cambiali, quali promesse di pagamento, e dell'ulteriore prova fornita, del sequestro delle cambiali, comprovavano l'impossibilità del deposito nel 2002, delle cambiali in originale e della sentenza
2772/2013 (…) Il Tribunale di Latina, quindi, valutava erratamente: 1) la sentenza 1767/2011, ritenendola anteriore,
2) la sentenza 1137/2007 del Tribunale di parma,
3) la sentenza 1101/2016 della Corte di Appello, e gli atti introduttivi,
4) il passaggio in giudicato nel merito della sentenza 2316/2011,
5) l'art. 15 delle preleggi, sul contrasto tra i giudicati della sentenza n. 2316/2011 e la n.
1767/2011 riguardo alla detrazione delle somme “ corrisposte in corso di causa”,
6) la valutazione delle eccezioni dell sottese all'accertamento negativo, quale CP_1 opposizione all'esecuzione non a precetto cambiario,
7) l'esistenza di un credito illiquido ex art. 2900 cc, la regolarità della iscrizione del procedimento n. 271/2012 di R.G. di appello, come il seguente principio di diritto: …
Cass. lav., 10 novembre 2006, n. 24027. ….. il giudicato formatosi sulla pronuncia n.
2316/2011, di inammissibilità del 2016 – sentenza 1101/2016 era stato eliso dal passaggio in giudicato della seconda sentenza la n. 2772/2013 con la quale in sede di appello, la Corte, in riforma della sentenza n. 1767/2010 aveva rigettato l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'odierno appellante all in CP_1 relazione ad una parte del credito (quindici effetti cambiari dell'importo di euro
5.000,00 ciascuno) oggetto di causa, con il quale, pertanto, non era stato accertato il difetto del diritto del di procedere esecutivamente in ragione del credito Parte_1
causale per € 100.000,00. Innanzitutto tale ultimo dictum 2772/2013, attesta l'esistenza del credito per cui si controverte, e non l'infondatezza delle eccezioni poste dall base dell'opposizione a precetto, non essendo come detto giudizio di prova CP_1
del pagamento del titolo costituito da sentenza.
Con 1 c) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 338 DEL CPC “, ha asserito che “ la Corte in riforma, dell'impugnata sentenza deve motivare che:..la sentenza di rigetto con cui venga rigettata l'opposizione cambiaria, è - in ragione del peculiare contenuto della domanda - idonea a fare stato sull'esistenza del diritto del creditore opposto, in quanto contiene la verifica del credito e comporta, dunque, la dichiarazione di esistenza del diritto del creditore istante, non essendo a tal fine necessario l'accertamento dell'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto stesso. A ciò si aggiunga che il giudicato di rigetto dell'opposizione a precetto si è formato, come detto successivamente a quello relativo alla sentenza di eventuale, accertamento dell'insussistenza del credito posto a base dell'odierna azione surrogatoria. Di conseguenza doveva trovare applicazione il principio secondo il quale nel caso di formazione di giudicati contrastanti sullo stesso oggetto, prevale quello formatosi successivamente..”.
Con 1 d) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC E DELL'ART 2909 del CC “ ha dedotto che “Il Tribunale di Latina, quando non valutava le domande, per effetto del giudicato, violava la disposizione dell'art. 112 del Cpc, perché l'appellante aveva subito un pregiudizio “il mancato pagamento della somma di € 40.000” per le cambiali, a mente della sentenza 2773/2013, i quali dovevano essere restituiti dal sig. essendo stati erogati dal sig. a cui lo stesso CP_1 Parte_1 non poteva sottrarsi, che andava a qualificare il credito come liquido per la somma di
€ 40.000,00. Il Tribunale di Latina, errava ed incorreva nella violazione della norma indicata quando non verificava che nel verbale di udienza le parti convenute, non si opponevano alla decisione sulla somma pari ad € 40.000,00…. Tantomeno, il Tribunale di Latina, coglieva nel segno, l' effetto delle dinamiche interne del processo definito con la sentenza 2316/2011, la pronuncia di rigetto dell'accertamento negativo dell'esistenza di un credito si fondasse su accertamenti di fatto, in sé, integranti elementi costitutivi del (l'asseritamente negato) diritto di credito;
è cioè era possibile che, in concreto, gli stessi elementi di fatto che dimostrano l'esistenza di una pretesa creditoria non erano stati posti dal giudice a fondamento logico-giuridico del rigetto dell'accertamento dell'inesistenza del credito, avendo quest'ultimo richiamato nel suo giudizio una sentenza la n. 1767/2011, la quale prima del passaggio in giudicato della decisione n. 2316/2011, era già stata annullata..”. Con 1e) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 DEL CC E DELL'ART. 112 CPC.” ha asserito che il Tribunale di Latina aveva errato quando affermava: “Di conseguenza deve trovare applicazione il principio secondo il quale nel caso di formazione di giudicati contrastanti sullo stesso oggetto, prevale quello formatosi successivamente (Cass., n. 18617/2016; Cass., sez. lav., n. 10623/2009)… La Corte, in riforma, dell'impugnata sentenza, deve motivare che: “In tale giudizio, R.G. 463/2012, il Tribunale di latina, errava, perché , in verità si potevano prendere in considerazione ulteriori ragioni di credito, diverse da quelle azionate nel procedimento definito con la sentenza n. 1767/2011, giudizio di opposizione a precetto cambiario -15 cambiali girate dall l delle quali era stato, accertato dalla Corte, la diversità CP_1 Parte_1 rispetto quelle indicate dall'attore nel presente giudizio, anche in assenza della mancata produzione delle stesse, essendo esistente in atti il documento che comprovava il diritto la sentenza n. 2772/2013 della Corte di Appello di Roma.” Con 1f) “VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DEGLI ART. 1306 CC 2909 DEL CC, E DELL'ART. 395 DEL CPC” ha argomentato “Il Tribunale errava quando implicitamente affermava l'intervenuta decadenza dell'attore dal provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria nei confronti della in sostituzione Controparte_5 dell'inerte per non aver depositato la difesa dell'attore la memoria istruttoria CP_1 nel temine ex art 184 c.p.c. vecchio rito") fissato dal giudice al 30.10.2009 per le prove dirette e 30.11.2009 per quelle contrarie, perché la sentenza n. 2316/2011 era una sentenza procedurale, e non di merito. ( …..) Nel caso di specie, la Corte deve motivare si tratta in particolare di stabilire se il Tribunale di Latina, nella prima sentenza 2316/2011 di cui si è fatta menzione in espositiva, avesse adottato una decisione in rito, tale da non consumare l'azione, e così da consentire all'originario attore di promuovere un nuovo giudizio “uguale al precedente”, avuto riguardo agli elementi d'identificazione della domanda (giacché la pronuncia «in rito» dava luogo soltanto al giudicato formale, con la (…) Men che mai era possibile al giudice di primo grado, rilevare di ufficio il giudicato sfavorevole al coobbligato che aveva definito il processo – sentenza 2316/2011 cui non aveva partecipato l'altro condebitore sig. (….), il giudice Persona_3
d'appello, sul presupposto della mancata partecipazione del conducente al giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, deve limitarsi a conferire, al ridetto giudicato, il mero ruolo di elemento documentale di prova non vincolante, ma liberamente valutabile (e, nella specie, mal valutato) dal giudice di merito, e per l'effetto, accogliere anche le prove richieste in primo grado le quali sono ammissibili e rilevanti, qui espressamente richiamate e ritrascritte. Con 1g) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 124 DISP ATT. CPC”, il Tribunale di Latina, non aveva tenuto in debita considerazione che: “Secondo il costante orientamento della Corte, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità̀ della sentenza ..Il Tribunale di Latina, errava, perché solo l'attestazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. cpc era inidonea a provare il passaggio in giudicato della sentenza 2316/2011, e nel caso in esame i convenuti, non avevano provveduto al deposito, ove su tale ultima notazione il Tribunale andava in contrasto con la stessa motivazione, avendo ritenuto inammissibile la revocazione straordinaria della sentenza n. 2316/2011, che come è noto si svolge avanti il Giudice della sentenza, dopo il passaggio in giudicato.”.
Con 1h) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC IN RELAZIONE ALL'ART 2054 DEL CC.” l'azione ex art. 2054 c.c. “divenuta principale (rectius non unica pendente), era ammissibile in quanto il aveva subito un danno da parte Parte_1 dell l quale pregiudicandolo, non facendo entrare nel suo patrimonio, le somme CP_1 dovute allo stesso a seguito dell'incidente stradale del 3/5/2002, aveva determinato che lo stesso possa sostituirsi al suo debitore per un proprio credito. Ora, l'attore non agiva direttamente in nome proprio per ottenere il risarcimento spettante all CP_1 nei confronti della compagnia ex art. 2900 cc – 81 Cpc, ma lo faceva chiamando in giudizio il suo debitore, e quest'ultimo come detto ex art. 183 Cpc, faceva si che potesse essere richiesta la chiamata dall'attore qualora la compagnia non avesse ritenuto di ritenere legittima la chiamata….La Corte in riforma deve ribadire il seguente principio di diritto: “Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 del c.c. …esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo, sicché il creditore, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo, conseguentemente, soggetto a tutte le eccezioni - sostanziali e processuali - opponibili al debitore medesimo, nonché alla limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio, senza peraltro cancellare la legittimazione ordinaria ad agire al debitore surrogato spettante in ordine al medesimo diritto oggetto del giudizio, giudizio che è pertanto, destinato a concludersi con una sentenza idonea a fare stato nei rapporti interni tra le parti, con efficacia preclusiva in ordine a eventuali, future controversie tra le medesime sullo stesso specifico oggetto. Cassazione civile, sez. VI, 26/03/2013, n. 7648. “. Con 1i) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183 – 184 DEL CPC” il Tribunale aveva errato nella sentenza impugnata quando non ammetteva le prove richieste…
“Se, il Tribunale avesse ritenuto quanto indicati nel presente atto di appello, avrebbe ammesso prova orale richiesta, anche per testi nella seconda memoria n. 2 ex ar.t 183 Cpc. Pag. 19, rigo 2, perchè : Contrariamene a quanto affermato dal Giudice di Latina l'opponente a precetto cambiario era onerato della prova relativa alla eccepita insussistenza del credito azionato, trattandosi di fatto impeditivo o estintivo del rapporto causale inerente al rapporto debitorio sottostante al titolo cambiario, e non l'opposto. Al riguardo la Corte ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. 22695/2015, n. 5734/2004; n. 15476/2007). (….) Il sequestro delle cambiali non rinvenute dall'estensore della sentenza n. 2316/2011, essendo essenziali per lo stesso, dovevano dal Giudice della sentenza impugnata, essere valutate, anche per effetto della revocazione straordinaria, promossa in via subordinata dall'appellante nel giudizio 463/2012, in quanto in tale modo provava la causa debendi, e contestualmente, la fondatezza della azione richiesta ex art. 395 n. 1 del CPC, e nella fase di primo grado, risultando il deposito delle stesse al n. 4 dell'indice datato 22.06.2005, la illegittimità della falsità della affermazione della mancanza di prova del credito per € 100.000,00, indicato nella sentenza n. 2316/2011.”. Le doglianze, che possono essere unitariamente esaminate, sono da rigettarsi perché infondate. Preliminarmente, l'eccezione di parte appellante, proposta solamente con istanza in data 1.9.2024, di difetto di rappresentanza mancando in atti la procura alle liti di e deve ritenersi tardivamente svolta, poiché solo CP_3 Controparte_4 qualora tempestivamente sollevata sussiste l'onere di produzione, con la prima difesa utile, in capo alla controparte interessata (cfr. sentenza Cass. 29244/2021 in cui nella parte motiva si legge “Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c…. il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità all'orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso»”. Orbene, così come risulta dalle sentenze richiamate, nel 2005 il Parte_1 incardinava, dinanzi al Tribunale di Latina, il procedimento R.G. 4398/05 nei confronti di e la svolgendo azione CP_1 Controparte_3 Controparte_9 surrogatoria ex art. 2900 c.c. A sostegno della propria domanda esponeva di essere creditore di ella somma di € 100.000,00 in virtù di effetti cambiari e CP_1 che l' ra creditore a sua volta della OM Assicuratrice per il risarcimento CP_1 dei danni per le lesioni subite, a seguito di incidente stradale del 30.5.2002 verificatosi in Latina e causato dal comportamento dell'assicurato . Controparte_3
Precisava che l on si era attivato per il risarcimento dei danni cosicché citava in CP_1 giudizio quest'ultimo, unitamente a e l' Controparte_3 Controparte_5
chiedendo che, accertata l'entità del credito vantato dall' per le lesioni
[...] CP_1 subite, fossero condannati in solido la al CP_1 Controparte_5 pagamento della somma di € 100.000,00. Il procedimento si concludeva con la Sentenza n. 2316/11 con la quale veniva respinta la domanda del;
nella stessa si legge (pag. 3) che “l'attore (si Parte_1 legga ) ha agito in giudizio asserendo di vantare un credito di € Parte_1
100.000,00 in forza di effetti cambiari di cui non vi è traccia in atti (…).A ciò va poi aggiunto il rilievo dell'intervenuta decadenza dell'attore dal provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria nei confronti della .p.A., in Controparte_11 sostituzione dell'inerte per non aver depositato la difesa dell'attore la memoria CP_1 istruttoria nel termine ex art. 184 c.p.c.( "vecchio rito") fissato dal giudice al 30.10.2009 per le prove dirette e 30.11 .2009 per quelle contrarie (…)”. Contro tale sentenza il incardinava, pressoché contemporaneamente, Parte_1 altri due procedimenti (così cfr. pag. 2 memoria di replica appellante) .
Con atto di appello (R.G. 271/12) il reiterava – innanzi alla Corte – le Parte_1 domande del primo grado (cfr. sentenza). Nel corso del giudizio, rinunciava alla domanda, o piuttosto veniva meno l'interesse alla decisione del giudizio di appello, ed il Collegio, dopo aver rilevato che “nel giudizio di impugnazione la rinuncia agli atti del giudizio determina il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 338 c.p.c.”, dichiarava – con sentenza n. 1101/16 - l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 2316/11 del Tribunale di Latina. Parte_1
Con atto di citazione si istaurava, invece, avanti al Tribunale di Latina il procedimento R.G. 463/12 nel corso del quale il rinunciava alla revocazione ex art. Parte_1
395 n. 4 c.p.c, mentre insisteva nella domanda sulla pretesa risarcitoria ex artt. 2900 e 2054 c.c. avanzata nei confronti di tendo iuribus di Controparte_4 CP_1
Il procedimento si concludeva con la sentenza di rigetto n.563/18 oggetto del
[...] presente giudizio. Sentenza che, come sopra riportato, statuiva non solo che la revocazione era stata rinunciata, ma che se coltivata sarebbe stata dichiarata inammissibile poiché erano impugnabili per revocazione ordinaria solo le sentenze in grado di appello o in unico grado, mentre la sentenza gravata n. 2316/11 era stata pronunciata a definizione del giudizio di primo grado. Inoltre, quanto all'azione surrogatoria, la sentenza di cui sopra aveva accertato l'insussistenza del credito e tale pronuncia era divenuta definitiva con la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello. La decisione del Tribunale così intervenuta è corretta e non si presta ad alcuna delle censure svolte. Innanzitutto, quanto ritenuto che la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. – introdotta (cfr. atto di citazione) poiché il Tribunale di Latina affermava come non presente “un documento-cambiali” la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, avendo il depositato gli atti penali , Parte_1
a mezzo dei quali erano state sequestrate le cambiali, che il Tribunale non rinveniva con denuncia sporta dall ei confronti del ,…poi con indice vistato CP_1 Parte_1 dal cancelliere ex art. 87 Disposizioni di attuazione CPC”- è stata rinunciata non è assolutamente contestato e censurato, essendosi limitato l'appellante a contestare la rinuncia non avendo i convenuti, accettato la rinuncia alla decisione formulata dall'appellante a tale domanda, ma senza nulla dire o contrastare con riguardo al fatto che rientrando la rinuncia alle singole domande nel potere discrezionale del difensore, era sottratta al regime di cui all'art. 306 c.p.c.. Del resto quanto argomentato in sede di memoria di replica (cfr. pag. 6) “Mai l'appellante ha notificato e indicato, di rinunciare alla domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 n. 5 cpc, introdotta con l'atto di riassunzione nel 2016 (Doc. 43), ma ha solo rinunciato alla domanda subordinata di revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4 cpc, introdotta con l'atto notificato il 9-12-1-12, e comunque la decisione sulla stessa è ancora possibile dovendo la Corte dichiarare o la estinzione della domanda subordinata di revocazione ordinaria proposta sin dal 2012 o la rinuncia all'appello per revocazione ordinaria nel procedimento R.G. 463/12“ confermerebbe che comunque vi è stata rinuncia con riguardo alla domanda proposta con l'instaurazione del giudizio di revocazione (cfr. sotto tale profilo “rinuncia alla domanda subordinata di revocazione della sentenza..” in data 17.5.2017, ove si legge di rinunziare limitatamente alla revocazione come indicata in sede di precisazione della domanda in via subordinata”). . Dacché, la pronuncia in tal senso deve ritenersi definitivamente resa. Consegue, poi, pur se decisa così definitivamente la questione dell'intervenuta rinuncia, che comunque quanto anche motivato circa l'inammissibilità dell'azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. se fosse stata coltivata, trova riscontro nel principio del Giudice di legittimità, ovvero che “In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli.” (Cass. 41647/2021). Ciò posto, in assenza di alcuna diversa efficace impugnazione, la pronuncia del Tribunale che ha rigettato la domanda surrogatoria ex art. 2900 c.c. perché non è stata provata la qualità di creditore da parte dell'odierno appellante e quindi la sussistenza di un credito certo, deve ritenersi definitivamente pronunciata. Infatti, come evidenziato l'appello proposto avverso la stessa sentenza è stato dichiarato inammissibile e avverso detta sentenza non è stato proposto ricorso per cassazione così come si legge nella certificazione di cancelleria allegata dall'appellato CP_1
L'osservazione che il giudicato non poteva essersi formato trova risposta negativa proprio nell'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 24550/2023) secondo cui
“Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata. “. D'altra parte, detto principio consente di ritenere infondato l'ulteriore argomento del
, secondo cui la Corte doveva piuttosto pronunciare l'improcedibilità Parte_1 dell'impugnazione, accogliendo così l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo proposta dalla OM , dalla quale poi sarebbe anche derivato il Parte_5 fatto che la pronuncia doveva intendersi come definitiva a decorrere dal 2011, ovvero in una data precedente, perché solo “l'atto conforme al modello legale della citazione di appello è idoneo a impedire la decadenza dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato , sostanziale della sentenza di primo grado…e la decadenza per inammissibilità faceva retroagire il giudicato al 2011 e non al 2016” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale appellante) . E' evidente che essendo mancata l'impugnazione della sentenza per tale asserito vizio, la pronuncia resa per inammissibilità dell'appello, per il venire meno dell'interesse alla decisione, deve ritenersi definitivamente pronunciata, decorso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Peraltro, con sentenza n. 1931/2022, questa Corte ha deciso un nuovo giudizio, introdotto in sede appello, con ricorso, per come riportato, intitolato “ATTO RIASSUNTIVO E\O ACTIO RIGUARDO ALLA SENTENZA n. 1101/2016 DELLA CP_12
CORTE DI APPELLO DI ROMA R.G. 271/2012”, con il quale, per come si legge, “ l'attore si duole della sentenza di questa Corte n. 1101/16, pubblicata Parte_1 in data 19-22016, con la quale, definitivamente pronunciando, è stata dichiarata
«l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2316/2011 del Tribunale di Latina»..” e ha ritenuto tutte le domande proposte dal manifestamente infondate, argomentando che il Parte_1 procedimento n. 271/2012 si era esaurito con la sentenza n. 1101/2016 di questa Corte con la quale era stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 2316/2011 del Tribunale di Latina. Conseguentemente per quanto tutto evidenziato, è giusto il ragionamento del giudice che tale giudicato formatosi successivamente a quello relativo alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a precetto, deve ritenersi prevalente e assorbente di questo. Il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui “In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.” (Cass. 2462/2024). Sia il Giudice della sentenza gravata, sia il Giudice della sentenza n. 2316/11 hanno richiamato la sentenza della Corte d'appello n. 2772/2013 con la quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado n. 1767/2010 e rigettata l'opposizione a precetto svolta da il quale aveva eccepito che fosse CP_1 dichiarato nullo e di nessuno effetto il precetto intimato per ottenere il pagamento di 15 effetti cambiari di lire 5 milioni ciascuno ed inesistente il diritto dell'opposto
[...]
a procedere ad esecuzione forzata, avendo regolarmente estinto il debito Parte_1 mediante pagamento in forza di 8 effetti di lire 5 milioni cadauno e di alcuni assegni 8 (cfr. sentenza c.a.). Ora, essendo stata pronunciata la sentenza di appello n. 2772/2013 , in data 4 marzo 2013 e pubblicata il 15 maggio 2013, la stessa è passata in giudicato - non essendo stato proposto il ricorso per cassazione nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., così come si legge nella certificazione depositata dalla difesa il 4.12.24 - in epoca CP_1 precedente al giudicato formatosi con la sentenza resa (n. 1101/2016) da questa Corte a definizione dell'appello, avverso la quale così come sempre certificato dalla cancelleria (cfr. certificazione del 4.12.2024) non è stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Del resto, se anche si volesse ritenere che comunque avverso la sentenza del Tribunale di Latina che ha rigettato l'azione di revocazione ex art. 2900 c.c. è pendente la presente impugnazione comunque svolta anche ai sensi dell'art. 395 c.p.c. – così come si sottende nel fatto che il , sebbene irritualmente perché dopo la riserva Parte_1 in decisione della causa, ha comunque depositato dichiarazione di rettifica della cancelleria sull'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza avendo attestato, al contrario, la pendenza del presente giudizio - stante la definitiva pronuncia della rinuncia all'impugnazione ex art. 395 c.p.c. ben può essere rilevato il giudicato interno con la conseguente definitiva pronuncia della sentenza gravata sul punto. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal , la Corte di Parte_1
Appello – con la sentenza 2772/13 - ha unicamente accertato l'infondatezza delle eccezioni poste dall fondamento dell'opposizione a precetto, e non l'esistenza CP_1 del credito azionato dal con l'atto di precetto. Parte_1
In detta sentenza (pag. 6 e 7), infatti, è dato leggere: “(…) tuttavia, nelle conclusioni, il non chiedeva l'accertamento del maggior credito nei Parte_1 confronti dell'opponente, né tantomeno proponeva domanda riconvenzionale, ma si limitava ad opporsi alla proposta opposizione (…). A ben vedere, dunque, l'opposto, nel giudizio di primo grado, pur potendo formulare domanda riconvenzionale in ordine al maggior credito vantato nei confronti dell'opponente o, quantomeno, sollecitare una pronuncia di accertamento in ordine ad esso, si è in realtà limitato ad allegare i menzionati fatti solo al fine di paralizzare l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente (…)”, per poi proseguire rilevando: “(…) l'inammissibilità delle nuove conclusioni formulate dal nel presente grado di giudizio, laddove si Parte_1 chiede, oltre al rigetto dell'opposizione dell di accertare il maggior credito CP_1 dell'appellante nei confronti dell'appellato(…)”. Ciò posto, “Il presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale (Cass. Sent.n. 10428/98). Sulla scorta di tale principio la sentenza impugnata in questa sede n. 2316/11 del Tribunale di Latina ha respinto la domanda surrogatoria del per Parte_1 difetto di prova dell'asserito credito nei confronti dell per il quale si agiva in CP_1 surrogazione e questa Corte, con sentenza n°1101/16, pubblicata in data 16.02.16, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso detta Parte_1 sentenza;
sentenza questa passata in giudicato, poiché avverso la stessa così come da certificazione in atti, non è stato proposto ricorso per Cassazione (cfr. certificazione allegata alle note di trattazione del 4.12.2024 di parte appellata . CP_1
Dalla mancata dimostrazione dell'esistenza del credito, posto a fondamento della domanda ex art. 2900 c.c., discende, come definitivamente deciso, il venire meno della legittimazione surrogatoria in capo al . Parte_1
Le ragioni dette portano tutte alla conclusione della infondatezza dell'appello. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura media (scaglione da 52.000 a 260.000) in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'impugnazione; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%,; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/12 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa AN D'Avino