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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2024, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22/2022
N. SENT. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Elvira Palma - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c. f. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio in via San Gervasio n. 61, 70059 Trani - assistita e difesa dall'avv. BENEDETTO RONCHI - c. f. - nonché dall'avv. C.F._1
MASSIMILIANO MERO – c. f. , con domicilio in via M. C.F._2
Rossani n. 25, 70122 Bari -;
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via San Francesco D'Assisi n. 43, 70100 Bari C.F._3
- assistito e difeso dall'avv. MASSIMO SASSANELLI - c. f. ; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3599 in data 9 dicembre 2021 il Tribunale del lavoro di Bari accertava il diritto del ricorrente indicato in epigrafe a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di diaria e trasferta, di agente unico, di presenza aggiuntiva, di turni di linea, di rifornimento e di supero nastro e per l'effetto condannava la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive per i predetti titoli con decorrenza dalla data di assunzione, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
2. Con ricorso del 9 gennaio 2022 la ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3 giugno 2024 le parti sono addivenute alla conciliazione giudiziale della controversia alle condizioni e nei termini di cui al verbale in atti, sicché la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
1 4. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la composizione in tal modo del contenzioso impone l'adozione di una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, equivale ad una pronuncia di merito, sebbene non entri nel merito del diritto in contesa (in tal senso Cass. n. 3311/00, n. 5476/99 e n. 3075/97).
5. Nulla va statuito sulle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, essendo state anch'esse regolamentate dalle parti in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte Di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso depositato il 9 gennaio 2022 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 dicembre 2021 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
2
N. SENT. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Elvira Palma - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c. f. , con Parte_1 P.IVA_1 domicilio in via San Gervasio n. 61, 70059 Trani - assistita e difesa dall'avv. BENEDETTO RONCHI - c. f. - nonché dall'avv. C.F._1
MASSIMILIANO MERO – c. f. , con domicilio in via M. C.F._2
Rossani n. 25, 70122 Bari -;
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via San Francesco D'Assisi n. 43, 70100 Bari C.F._3
- assistito e difeso dall'avv. MASSIMO SASSANELLI - c. f. ; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3599 in data 9 dicembre 2021 il Tribunale del lavoro di Bari accertava il diritto del ricorrente indicato in epigrafe a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva di indennità di diaria e trasferta, di agente unico, di presenza aggiuntiva, di turni di linea, di rifornimento e di supero nastro e per l'effetto condannava la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive per i predetti titoli con decorrenza dalla data di assunzione, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
2. Con ricorso del 9 gennaio 2022 la ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3 giugno 2024 le parti sono addivenute alla conciliazione giudiziale della controversia alle condizioni e nei termini di cui al verbale in atti, sicché la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
1 4. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la composizione in tal modo del contenzioso impone l'adozione di una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, equivale ad una pronuncia di merito, sebbene non entri nel merito del diritto in contesa (in tal senso Cass. n. 3311/00, n. 5476/99 e n. 3075/97).
5. Nulla va statuito sulle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, essendo state anch'esse regolamentate dalle parti in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte Di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso depositato il 9 gennaio 2022 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 dicembre 2021 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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