Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2022, proposto da
Concetta Brescia, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. dell’ordinanza ingiunzione di demolizione ex art. 31 dPR n. 380/01 reg. gen. 421 del 21 dicembre 2021 prot.n. 101214 del 28 dicembre 2021 del Comune di Pozzuoli (NA), con avvertenza che in caso di inottemperanza nel termine di 90 gg, le opere realizzate, l'area di sedime nonché quella necessaria sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio comunale e sarà irrogata la sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00;
2. di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 marzo 2022 e depositato il successivo 28 marzo, la ricorrente è insorta avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Pozzuoli le ha ingiunto la demolizione ed il ripristino delle opere abusive realizzate sul bene di sua proprietà, consistenti in un “ fabbricato costituito da piano terra, primo e secondo ”, deducendo, in fatto, quanto di seguito:
1.1. per l’opera – realizzata “ da tempo immemore ” – ha presentato istanza di condono edilizio ex legge n.326/2003;
1.2. ciononostante, con una prima ordinanza prot.n.63005 del 24 novembre 2015 il Comune di Pozzuoli ne ha ingiunto la demolizione;
1.3. solo successivamente ha appreso del rigetto dell’istanza di condono, disposto con provvedimento prot.n.7889 del 17 febbraio 2005, ma notificatole solo in data 18 dicembre 2015;
1.4. avverso tale ultimo provvedimento e la riferita ordinanza di demolizione, ha quindi proposto ricorso dinanzi al questo Tribunale che, con sentenza n.943/2021, ha accolto in parte le domande della ricorrente, annullando l’ordinanza di demolizione, e rigettato per il resto le domande formulate dalla ricorrente;
1.5. questa ha, quindi, impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, limitatamente alla domanda rigettata dal primo giudice, id est , l’annullamento del provvedimento di diniego del condono;
1.6. nonostante la pendenza del giudizio, il Comune ha adottato la nuova ordinanza di demolizione qui impugnata.
2. Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha articolato, in diritto, i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione art.3 L. 07.08.1990 n. 241 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione – illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione per l’illegittimità del provvedimento di diniego del condono edilizio ”, con il quale lamenta il difetto di motivazione;
2.2. “ Eccesso di potere per omessa istruttoria – per omessa motivazione – per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione del DPR 380/01 ed in particolare degli artt. 34 – 36 – 37 – violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.31 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 – violazione e falsa applicazione dell’art.10 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 del medesimo T.U. – eccesso di potere per indeterminatezza genericità ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”, con il quale contesta la decisione di disporre una misura ripristinatoria, anziché sanzionatoria, e, a monte, l’omessa “ qualificazione giuridica ” degli illeciti;
2.3. “ Illegittimità derivata dell’ordinanza ingiunzione a demolire (qui gravata) n.421 del 21.12.21 per illegittimità del presupposto provvedimento n.59702 del 09.11.2015 di rigetto del condono edilizio ”, per mezzo del quale ripropone le censure oggetto del diverso giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato e deduce la illegittimità derivata del provvedimento qui gravato.
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pozzuoli, che, con successiva memoria dell’11 aprile 2025, ha dedotto che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 3 aprile 2024, n.3050, ha rigettato l’appello avverso la riferita sentenza di questo Tribunale e quindi accertato la legittimità del diniego di condono.
4. All’esito dell’udienza di merito straordinaria del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
5.1. È, invero, infondato il primo motivo, con il quale, come visto, la ricorrente si duole del difetto di motivazione del provvedimento gravato, sostenendo che “ l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto né della tipologia dell’intervento, né dell’affidamento ingeneratosi nella ricorrente che ha realizzato l’intervento contestato da tempo ”.
In merito alla tipologia dell’intervento, anche al netto della genericità ed apoditticità della censura, risulta, in realtà, che l’amministrazione comunale abbia compiutamente individuato le opere contestate ed adeguatamente espresso il loro carattere abusivo.
Quanto alla mancata considerazione dell’affidamento, già con la richiamata sentenza 12 febbraio 2021, n.943, resa fra le stesse parti, questo Tribunale aveva condivisibilmente rigettato la medesima censura che la ricorrente aveva mosso avverso la prima ordinanza di demolizione, poi annullata, rilevando che “ il decorso del tempo non può radicare, di per sé considerato, un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso. Ed invero, la tutela del legittimo affidamento - qualificato come ‘principio fondamentale ’ dell'Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia UE – è quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all’evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione, che risultano, quindi, essere prive dei prescritti titoli (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6520 del 2018) ”.
Anche recentemente il principio è stato ribadito dal giudice amministrativo, secondo cui “[i]l decorso del tempo non implica […] un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell’abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (Cons. Stato, sez. II, 13.11.2023, n. 9691).
5.2. È, altresì, infondato il secondo motivo.
Secondo la ricorrente, l’ordinanza sarebbe “ affetta da una carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria ”, non avendo il Comune “ qualificato i suddetti illeciti alla stregua della normativa di settore, così da giustificarne la sussunzione nell’ambito della fattispecie più grave di cui alla LEGGE 47/85 ”.
In merito, il Collegio ritiene di dover dare continuità al pacifico orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla difesa dell’ente locale resistente, secondo cui la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire ex se un vizio dell'ordine di demolizione delle opere abusive, posto che i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non attengono alla legittimità di quest'ultima, ma possono eventualmente rilevare nella relativa fase dell'esecuzione, previa dimostrazione dell'interessato, in quella sede, dei rischi per la sicurezza statica dell'edificio da demolire e che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev’essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione e nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione (in termini, Tar Lazio, II-bis, 28 maggio 2025, n.10337; cfr. ex multis , Cons. St., sez. VI, n. 1770 del 21.2.2023; Cons. St., sez. II, n. 238 del 9.1.2023; Cons. St., sez. VII, n. 113 del 3.1.2023).
5.3. È, da ultimo, infondato, il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della ordinanza di demolizione per vizi derivati dal provvedimento con il quale il Comune resistente ha respinto l’istanza di condono.
Come riferito, tali vizi sono stati oggetto del precedente giudizio introdotto dalla ricorrente e ritenuti insussistenti, dapprima, da questo Tribunale, con la citata sentenza 12 febbraio 2021, n.943, e, infine, dal Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza 3 aprile 2024, n.3050, anch’essa già citata, ha definitivamente respinto la domanda di annullamento.
Accertata, quindi, la legittimità del diniego di condono, risulta infondata la censura in esame, non sussistendo la lamentata illegittimità derivata.
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite del Comune resistente, liquidate nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO