Art. 67.
Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo
1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i parchi di divertimento, ». Note all'art. 67:
- Si riporta il comma 545-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come modificato dalla presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione, ivi compresi i parchi di divertimento, e gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonche' le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.»
Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo
1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i parchi di divertimento, ». Note all'art. 67:
- Si riporta il comma 545-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come modificato dalla presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione, ivi compresi i parchi di divertimento, e gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonche' le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.»