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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 659 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA NE presso il cui indirizzo p.e.c., è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Romano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
E
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_3 P.IVA_2
Francesco Ventrice giusta procura generale liti, in calce alla memoria di costituzione
Resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione, ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.06.2024, ha Parte_1 proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 03020240006788827000, notificata a mezzo p.e.c. in data 29 maggio 2024, con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 601.349,31 oltre accessori, per mancato pagamento di sanzioni amministrative di cui euro 546.671,47 relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 2223, rif. 465 del 21 settembre 2012 ed il residuo a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento e recupero spese, in dipendenza della sentenza n. 880/2023 emessa da questo Tribunale in data
24.10.2023.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente, premesso che la richiamata sentenza è stata emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1685/2012 R.G.A.C., intercorso tra la
(P.IVA e la e avente Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_3 ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2223 del 21.09.2012, emessa per l'accertato sradicamento ed estirpazione senza autorizzazione di 1.500 piante di ulivo in violazione del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475/1945 come novellato dalla
L. n. 144/1951, ha contestato la pretesa creditoria, deducendo: che l'ordinanza di ingiunzione sarebbe stata emessa nei propri confronti non quale persona fisica, bensì nella sua qualità di legale rappresentante della la propria estraneità al giudizio Parte_2 definito con la sentenza n. 880/2023 del 24.10.2023; l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
L'opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, di dichiarare la nullità, inefficacia e comunque di annullare la cartella di pagamento, il ruolo e l'ordinanza ingiunzione e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria.
2. Si è costituita in giudizio (già Controparte_5 Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle
[...] contestazioni relative al titolo posto a fondamento della cartella di pagamento e l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, con particolare riguardo all'eccepita prescrizione del credito.
2 3. Si è altresì costituita in giudizio la , argomentando per l'inammissibilità e Controparte_3 infondatezza dell'opposizione, rilevando che, con sentenza n. 1051/2024, la Corte di Appello ha dichiarato il difetto di legittimazione della a proporre Parte_2 opposizione all'ordinanza di ingiunzione, emessa e notificata nei confronti del solo trasgressore, odierno ricorrente e non anche nei confronti della società, quale coobbligata in solido. Ha dedotto che il termine di prescrizione risulterebbe interrotto per tutta la durata del giudizio, ai sensi dell'art. 2943 comma 2 c.c. e tenuto conto che, con ordinanza di questo
Tribunale del 29.03.2013, emessa nel giudizio di opposizione instaurato dalla società,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione era stata sospesa. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. Disposta la sospensione del titolo esecutivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 6.06.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. L'opposizione, alla luce di un approfondito esame degli atti e documenti di causa e delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia, deve essere rigettata in quanto infondata.
Occorre premettere che, come noto, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto – anche ai fini dell'inquadramento del litisconsorzio tra ed Ente impositore - tra opposizioni esecutive (proposte tanto ai Controparte_6 sensi dell'art. 615 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed opposizioni c.d. recuperatorie
(proposte ex artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011). Nel primo caso, e cioè, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. la Corte di Cassazione ha statuito che
“l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (Cass. sez. 3, ord. 36505 del 2023). Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha invece affermato a più riprese la sussistenza del litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed Ente della riscossione (cfr.,
Cass. sez. 3, ord. n. 11661 del 30.04.2024; Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. sez. 6, ord.
3 n. 15900 del 26.06.2017). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) infatti si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023).
Nel caso di specie, l'opposizione, in relazione all'eccepita omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione, assume natura di azione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del
2011, in quanto finalizzata a far valere i vizi formali inerenti il procedimento di formazione del titolo e sostanziali, riguardanti la pretesa creditoria;
in relazione, invece, all'eccepita prescrizione del credito, sopravvenuta rispetto alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c., posto che con la medesima l'opponente intende far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla notifica del titolo esecutivo (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
14/05/2024, n.13304; Cass. Civ., ord. 19.11.2019 n. 30094).
Conseguentemente, l'opposizione risulta correttamente proposta nei confronti sia dell'ente impositore che dell'ente di riscossione.
Ciò posto, come già rilevato nell'ordinanza depositata in data 3.04.2025, come evincibile dalla documentazione prodotta e come evidenziato anche dalla Corte di Appello di Catanzaro nella sentenza n. 1051/2024, depositata dalla l'ordinanza di ingiunzione Controparte_3 posta a fondamento del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata risulta emessa nei confronti del solo odierno ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della
[...]
e di trasgressore. Al medesimo l'ordinanza di ingiunzione risulta Parte_2 notificata in data 26.09.2012, nell'indicata qualità (all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve infatti evidenziarsi che, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infrazione mediante notificazione eseguita, come nel caso di specie, solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della
4 trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall'art. 6 della Legge n. 689/1981, presuppone, a norma dell'art. 14 della medesima legge ed a pena di estinzione della relativa obbligazione di pagamento della sanzione, che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione)
l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere (Cass. n. 23875/2011; nello stesso senso, Cass.
n. 4291/2002, Cass. n. 1502/1996; Cass. n. 5885/1995).
In particolare, in tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della Legge n.
689/1981, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata (Cass. 21.9.2000, n. 12497; Cass. 5 luglio 1997 n. 6055; Cass. 30 ottobre 1986 n.
6369). Tale principio trova la propria giustificazione nel fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (L. n. 689 del 1981, art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), nell'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), nella considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la "personalità" dell'autore della violazione e le
"sue condizioni economiche"). Ne segue che, per quanto concerne le sanzioni amministrative disciplinate dalla Legge n. 681 del 1989, intanto la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6 comma 3 della medesima legge, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. In nessun caso questi soggetti possono invece essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autore dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza-ingiunzione con cui viene applicata la sanzione (nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento, sentenza n. 762 del 19/05/2020).
Degli esposti principi ha fatto applicazione la Corte d'Appello di Catanzaro che, nella sentenza n. 1051/2024 prodotta dalla a definizione del giudizio n. Controparte_3
5 1765/2023 R.G., ha precisato che, stante la natura personale della responsabilità amministrativa e secondo il chiaro disposto dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, intitolato
“solidarietà”, laddove la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, precisando che l'art 14 della Legge n. 689/1981 fa carico all'amministrazione di contestare in modo specifico la violazione amministrativa sia al trasgressore (persona fisica) sia al coobbligato in solido (persona giuridica) e di notificare ad entrambi il verbale di contestazione, pena l'estinzione della sanzione nei confronti del soggetto al quale non è stato notificato nel termine prescritto.
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione posta a fondamento del credito, come evidenziato, risulta emessa nei confronti del solo odierno ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della e di trasgressore e solo al medesimo l'ordinanza di Parte_2 ingiunzione risulta notificata in data 26.09.2012. Conseguentemente, la pretesa creditoria risulta estinta, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, nei confronti della società, obbligata in solido, ma non anche nei confronti del trasgressore, odierno ricorrente.
Al riguardo, deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità, in particolare la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22080 del 2017, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale ex art. 6 della legge n. 689/1981, ha chiarito che la solidarietà prevista dall'art. 6 della Legge n. 689/1981 non assolve ad una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.
Si è quindi evidenziato: che l'art. 6 cit. è disposizione volta a facilitare la riscossione, a prescindere dell'effettiva insolvenza dell'obbligato principale;
che l'amministrazione ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al trasgressore o anche al terzo obbligato in solido ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta;
che la legge n. 689 del 1981 non impone affatto di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali;
che l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non
6 viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione all'autore materiale del fatto sanzionato. Le
Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno quindi escluso che nei rapporti con l'amministrazione le obbligazioni del trasgressore obbligato principale e dell'obbligato in solido siano annessi da una relazione di accessorietà o sussidiarietà (nello stesso senso, Cass.
n. 11774 del 2019, Cass. n. 40099 del 2021, Cass. n. 3696 del 2022).
Alla luce del più recente e ormai prevalente orientamento della giurisprudenza, l'indirizzo giurisprudenziale, richiamato nell'ordinanza cautelare emessa in data 3.04.2025, secondo cui in tema di infrazioni amministrative, il vincolo che intercorre, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge n. 689/81, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto, irrogando la sanzione anche al corresponsabile in solido e non anche quando, come nella specie, la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale (Cass. nn. 7884/11, 16661/07 e 10798/98), non può essere inteso nel senso, seguito da una parte della giurisprudenza, che, ove la sanzione sia concretamente applicata, come nel caso di specie, al solo trasgressore, obbligato principale, il vincolo di solidarietà non assuma rilevanza. Alla luce di quanto chiarito dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite, la circostanza che l'amministrazione non abbia contestato la violazione anche all'obbligato in solido, determina unicamente l'estinzione dell'obbligazione nei confronti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981, mentre permane l'obbligo principale in capo al trasgressore nei confronti del quale l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa e regolarmente notificata. Il venir meno dell'obbligazione del coobbligato, non vale dunque a mutare la natura solidale dell'obbligazione, con conseguente piena applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni solidali.
Alla luce di quanto esposto, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza cautelare, la pretesa creditoria fatta valere nei confronti dell'odierno ricorrente non può quindi ritenersi estinta e neppure prescritta.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per effetto del richiamo contenuto nell'art. 28 della legge n. 689/1981 alla disciplina del codice civile, in tema di sanzioni amministrative trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c. che dispone che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido oppure
7 uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” (da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. n.
40099/2021). Si è inoltre evidenziato che non rileva se il soggetto nei cui confronti sia stata interrotta la prescrizione sia quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali
(Cass. 1550/2018; Cass. 5369/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla Controparte_3
l'amministrazione, costituendosi nel giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione instaurato dalla società ha validamente interrotto il termine di prescrizione. Parte_2
Come noto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione amministrativa, l'amministrazione assume la veste di attore sostanziale, la cui costituzione equivale a proposizione della domanda in giudizio, con conseguente interruzione permanente della prescrizione sino alla definizione del giudizio oppositivo, ex art. 2943 e 2945 c.c. (Cass., 22/02/2019, n.
5369; Cass., 19/09/2014, n. 19738). Infatti, la mera richiesta di rigetto dell'opposizione si sostanzia in un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2943 comma 2 c.c., sicchè, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio e, in applicazione dell'art. 1310 c.c. l'effetto interruttivo della prescrizione è esteso anche all'obbligato in solido che sia rimasto estraneo al giudizio.
Alla luce di quanto esposto, considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 26.09.2012 e tenuto conto dell'effetto interruttivo del termine di prescrizione derivante dalla pendenza del giudizio di opposizione introdotto dalla società consegue che alla data di notifica della cartella di pagamento n. Parte_2
03020240006788827000, avvenuta nei confronti dell'odierno opponente in data 29.05.2024, il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso, non assumendo alcun rilevo, per effetto di quanto disposto dall'art. 1310 c.c. e per tutto quanto sopra evidenziato, l'estraneità del medesimo al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione promosso dal coobbligato in solido.
L'opposizione proposta deve dunque essere rigettata.
8 5. Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale circa la reale natura dell'obbligazione solidale di cui all'art. 6 comma 3 della legge n.
689/1981, con le conseguenze pratiche che ne derivano, anche in termini di disciplina applicabile, è stato risolto dalle Sezioni Unite nell'anno 2017, successivamente, quindi, alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
IE AN, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Lamezia Terme, 5 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa IE AN
9 10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 659 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA NE presso il cui indirizzo p.e.c., è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
CONTRO
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Romano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma Via Claudio Monteverdi n. 20, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
E
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_3 P.IVA_2
Francesco Ventrice giusta procura generale liti, in calce alla memoria di costituzione
Resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione, ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.06.2024, ha Parte_1 proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 03020240006788827000, notificata a mezzo p.e.c. in data 29 maggio 2024, con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 601.349,31 oltre accessori, per mancato pagamento di sanzioni amministrative di cui euro 546.671,47 relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 2223, rif. 465 del 21 settembre 2012 ed il residuo a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento e recupero spese, in dipendenza della sentenza n. 880/2023 emessa da questo Tribunale in data
24.10.2023.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente, premesso che la richiamata sentenza è stata emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1685/2012 R.G.A.C., intercorso tra la
(P.IVA e la e avente Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_3 ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2223 del 21.09.2012, emessa per l'accertato sradicamento ed estirpazione senza autorizzazione di 1.500 piante di ulivo in violazione del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475/1945 come novellato dalla
L. n. 144/1951, ha contestato la pretesa creditoria, deducendo: che l'ordinanza di ingiunzione sarebbe stata emessa nei propri confronti non quale persona fisica, bensì nella sua qualità di legale rappresentante della la propria estraneità al giudizio Parte_2 definito con la sentenza n. 880/2023 del 24.10.2023; l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
L'opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, di dichiarare la nullità, inefficacia e comunque di annullare la cartella di pagamento, il ruolo e l'ordinanza ingiunzione e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria.
2. Si è costituita in giudizio (già Controparte_5 Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle
[...] contestazioni relative al titolo posto a fondamento della cartella di pagamento e l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, con particolare riguardo all'eccepita prescrizione del credito.
2 3. Si è altresì costituita in giudizio la , argomentando per l'inammissibilità e Controparte_3 infondatezza dell'opposizione, rilevando che, con sentenza n. 1051/2024, la Corte di Appello ha dichiarato il difetto di legittimazione della a proporre Parte_2 opposizione all'ordinanza di ingiunzione, emessa e notificata nei confronti del solo trasgressore, odierno ricorrente e non anche nei confronti della società, quale coobbligata in solido. Ha dedotto che il termine di prescrizione risulterebbe interrotto per tutta la durata del giudizio, ai sensi dell'art. 2943 comma 2 c.c. e tenuto conto che, con ordinanza di questo
Tribunale del 29.03.2013, emessa nel giudizio di opposizione instaurato dalla società,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione era stata sospesa. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. Disposta la sospensione del titolo esecutivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 6.06.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. L'opposizione, alla luce di un approfondito esame degli atti e documenti di causa e delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia, deve essere rigettata in quanto infondata.
Occorre premettere che, come noto, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto – anche ai fini dell'inquadramento del litisconsorzio tra ed Ente impositore - tra opposizioni esecutive (proposte tanto ai Controparte_6 sensi dell'art. 615 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed opposizioni c.d. recuperatorie
(proposte ex artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011). Nel primo caso, e cioè, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. la Corte di Cassazione ha statuito che
“l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (Cass. sez. 3, ord. 36505 del 2023). Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha invece affermato a più riprese la sussistenza del litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed Ente della riscossione (cfr.,
Cass. sez. 3, ord. n. 11661 del 30.04.2024; Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. sez. 6, ord.
3 n. 15900 del 26.06.2017). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) infatti si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023).
Nel caso di specie, l'opposizione, in relazione all'eccepita omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione, assume natura di azione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del
2011, in quanto finalizzata a far valere i vizi formali inerenti il procedimento di formazione del titolo e sostanziali, riguardanti la pretesa creditoria;
in relazione, invece, all'eccepita prescrizione del credito, sopravvenuta rispetto alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c., posto che con la medesima l'opponente intende far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla notifica del titolo esecutivo (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III,
14/05/2024, n.13304; Cass. Civ., ord. 19.11.2019 n. 30094).
Conseguentemente, l'opposizione risulta correttamente proposta nei confronti sia dell'ente impositore che dell'ente di riscossione.
Ciò posto, come già rilevato nell'ordinanza depositata in data 3.04.2025, come evincibile dalla documentazione prodotta e come evidenziato anche dalla Corte di Appello di Catanzaro nella sentenza n. 1051/2024, depositata dalla l'ordinanza di ingiunzione Controparte_3 posta a fondamento del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata risulta emessa nei confronti del solo odierno ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della
[...]
e di trasgressore. Al medesimo l'ordinanza di ingiunzione risulta Parte_2 notificata in data 26.09.2012, nell'indicata qualità (all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve infatti evidenziarsi che, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infrazione mediante notificazione eseguita, come nel caso di specie, solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della
4 trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall'art. 6 della Legge n. 689/1981, presuppone, a norma dell'art. 14 della medesima legge ed a pena di estinzione della relativa obbligazione di pagamento della sanzione, che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione)
l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere (Cass. n. 23875/2011; nello stesso senso, Cass.
n. 4291/2002, Cass. n. 1502/1996; Cass. n. 5885/1995).
In particolare, in tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della Legge n.
689/1981, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata (Cass. 21.9.2000, n. 12497; Cass. 5 luglio 1997 n. 6055; Cass. 30 ottobre 1986 n.
6369). Tale principio trova la propria giustificazione nel fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (L. n. 689 del 1981, art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), nell'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), nella considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la "personalità" dell'autore della violazione e le
"sue condizioni economiche"). Ne segue che, per quanto concerne le sanzioni amministrative disciplinate dalla Legge n. 681 del 1989, intanto la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6 comma 3 della medesima legge, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. In nessun caso questi soggetti possono invece essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autore dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza-ingiunzione con cui viene applicata la sanzione (nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento, sentenza n. 762 del 19/05/2020).
Degli esposti principi ha fatto applicazione la Corte d'Appello di Catanzaro che, nella sentenza n. 1051/2024 prodotta dalla a definizione del giudizio n. Controparte_3
5 1765/2023 R.G., ha precisato che, stante la natura personale della responsabilità amministrativa e secondo il chiaro disposto dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, intitolato
“solidarietà”, laddove la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, precisando che l'art 14 della Legge n. 689/1981 fa carico all'amministrazione di contestare in modo specifico la violazione amministrativa sia al trasgressore (persona fisica) sia al coobbligato in solido (persona giuridica) e di notificare ad entrambi il verbale di contestazione, pena l'estinzione della sanzione nei confronti del soggetto al quale non è stato notificato nel termine prescritto.
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione posta a fondamento del credito, come evidenziato, risulta emessa nei confronti del solo odierno ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della e di trasgressore e solo al medesimo l'ordinanza di Parte_2 ingiunzione risulta notificata in data 26.09.2012. Conseguentemente, la pretesa creditoria risulta estinta, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, nei confronti della società, obbligata in solido, ma non anche nei confronti del trasgressore, odierno ricorrente.
Al riguardo, deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità, in particolare la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22080 del 2017, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale ex art. 6 della legge n. 689/1981, ha chiarito che la solidarietà prevista dall'art. 6 della Legge n. 689/1981 non assolve ad una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.
Si è quindi evidenziato: che l'art. 6 cit. è disposizione volta a facilitare la riscossione, a prescindere dell'effettiva insolvenza dell'obbligato principale;
che l'amministrazione ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al trasgressore o anche al terzo obbligato in solido ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta;
che la legge n. 689 del 1981 non impone affatto di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali;
che l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non
6 viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione all'autore materiale del fatto sanzionato. Le
Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno quindi escluso che nei rapporti con l'amministrazione le obbligazioni del trasgressore obbligato principale e dell'obbligato in solido siano annessi da una relazione di accessorietà o sussidiarietà (nello stesso senso, Cass.
n. 11774 del 2019, Cass. n. 40099 del 2021, Cass. n. 3696 del 2022).
Alla luce del più recente e ormai prevalente orientamento della giurisprudenza, l'indirizzo giurisprudenziale, richiamato nell'ordinanza cautelare emessa in data 3.04.2025, secondo cui in tema di infrazioni amministrative, il vincolo che intercorre, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge n. 689/81, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto, irrogando la sanzione anche al corresponsabile in solido e non anche quando, come nella specie, la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale (Cass. nn. 7884/11, 16661/07 e 10798/98), non può essere inteso nel senso, seguito da una parte della giurisprudenza, che, ove la sanzione sia concretamente applicata, come nel caso di specie, al solo trasgressore, obbligato principale, il vincolo di solidarietà non assuma rilevanza. Alla luce di quanto chiarito dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite, la circostanza che l'amministrazione non abbia contestato la violazione anche all'obbligato in solido, determina unicamente l'estinzione dell'obbligazione nei confronti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981, mentre permane l'obbligo principale in capo al trasgressore nei confronti del quale l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa e regolarmente notificata. Il venir meno dell'obbligazione del coobbligato, non vale dunque a mutare la natura solidale dell'obbligazione, con conseguente piena applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni solidali.
Alla luce di quanto esposto, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza cautelare, la pretesa creditoria fatta valere nei confronti dell'odierno ricorrente non può quindi ritenersi estinta e neppure prescritta.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per effetto del richiamo contenuto nell'art. 28 della legge n. 689/1981 alla disciplina del codice civile, in tema di sanzioni amministrative trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c. che dispone che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido oppure
7 uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” (da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. n.
40099/2021). Si è inoltre evidenziato che non rileva se il soggetto nei cui confronti sia stata interrotta la prescrizione sia quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali
(Cass. 1550/2018; Cass. 5369/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla Controparte_3
l'amministrazione, costituendosi nel giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione instaurato dalla società ha validamente interrotto il termine di prescrizione. Parte_2
Come noto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione amministrativa, l'amministrazione assume la veste di attore sostanziale, la cui costituzione equivale a proposizione della domanda in giudizio, con conseguente interruzione permanente della prescrizione sino alla definizione del giudizio oppositivo, ex art. 2943 e 2945 c.c. (Cass., 22/02/2019, n.
5369; Cass., 19/09/2014, n. 19738). Infatti, la mera richiesta di rigetto dell'opposizione si sostanzia in un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2943 comma 2 c.c., sicchè, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio e, in applicazione dell'art. 1310 c.c. l'effetto interruttivo della prescrizione è esteso anche all'obbligato in solido che sia rimasto estraneo al giudizio.
Alla luce di quanto esposto, considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata all'odierno ricorrente in data 26.09.2012 e tenuto conto dell'effetto interruttivo del termine di prescrizione derivante dalla pendenza del giudizio di opposizione introdotto dalla società consegue che alla data di notifica della cartella di pagamento n. Parte_2
03020240006788827000, avvenuta nei confronti dell'odierno opponente in data 29.05.2024, il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso, non assumendo alcun rilevo, per effetto di quanto disposto dall'art. 1310 c.c. e per tutto quanto sopra evidenziato, l'estraneità del medesimo al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione promosso dal coobbligato in solido.
L'opposizione proposta deve dunque essere rigettata.
8 5. Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale circa la reale natura dell'obbligazione solidale di cui all'art. 6 comma 3 della legge n.
689/1981, con le conseguenze pratiche che ne derivano, anche in termini di disciplina applicabile, è stato risolto dalle Sezioni Unite nell'anno 2017, successivamente, quindi, alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
IE AN, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Lamezia Terme, 5 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa IE AN
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