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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/09/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 330 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite e per l'avv. DE NICOLA STEFANI in CP_1 sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale eccepisce che il CTU riconosce l'invalidità ai solo fini dell'assegno mensile di invalidità civile ex lege 118/1971 prestazione non oggetto di giudizio che verte sul diritto all'esenzione del ticket sanitario e pertanto l'altra prestazione non è stata richiesta. L'avv. BONTEMPI chiarisce la correttezza della valutazione del CTU che in base alle tabelle della legge 118 riconosce una invalidità superiore a quella richiesta (ovvero il 67%). Pertanto insiste per l'accoglimento della domanda. L'Avv. DE NICOLA prende atto che controparte conferma che oggetto del giudizio è solo l'esenzione ticket.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O REGIONALE CP_2
ESTIONE EX INPDAP) 67100 L' AQUILA con l'avv. Controparte_3
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2024 parte ricorrente presentava adiva l'intestato
Tribunale chiedendo riconoscersi il suo diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a far data dalla domanda, e per l'effetto, condannare l' e la CP_1 [...]
al riconoscimento in favore della Controparte_4 ricorrente del suo diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a far data dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' e la CP_1 Controparte_4
eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.ssa Persona_1
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Le eccezioni preliminari dei resistenti di carenza di legittimazione passiva sono infondate. Contr La legittimazione passiva della discende dal fatto che è l'azienda il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket sanitario.
Quanto alla legittimazione passiva dell' la stessa discende dall'applicazione del CP_1
DPCM 30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_1
handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel merito il ricorso va accolto.
Il CTU ha accertato che “la IG.ra è affetta da: • Parte_1
Spondiloentesoartrite cronica indifferenziata, variante periferica. • Gonartrosi bilaterale. • Ipertensione arteriosa. • Eritema nodoso • Osteoporosi • Limitazione funzionale della colonna in toto • fibromialgia • Depressione del tono dell'umore. Lo stesso CTU ha concluso che “la IG.ra ha un quadro di infermità Parte_1
aggravato rispetto a quello dell' OTTOBRE 2023 , in misura tale da superare la soglia di legge, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e
13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale: 74 %. ,per quanto sopra detto , tenuto conto della complessità clinica delle patologie poste in diagnosi e il peggioramento clinico significativo rispetto alle precedenti valutazioni che giustificano un grado di invalidità superiore ,e quindi , ha diritto alla corresponsione in suo favore dell'assegno mensile di invalidità civile ex legge n.118/71, con decorrenza da
GENNAIO 2024, periodo in cui le patologie si aggravano”.
Il CTU nella relazione fa riferimento all'assegno di invalidità Lra. 118/1971 mentre oggetto del presente giudizio l'esenzione dal ticket sanitario.
Atteso che è stata riconosciuta una invalidità nella misura del 74% la prestazione richiesta può essere riconosciuta alla ricorrente.
Le spese di lite, atteso che oggetto del giudizio è stata la valutazione della Commissione
e visto lo spostamento di decorrenza, possono essere compensate nella misura CP_1
del 50% mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in CP_1
Contr dispositivo. Spese compensate nei confronti della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa mese di gennaio 2024 e ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del DM 1.2.91;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario di parte ricorrente della residua parte delle spese di lite che liquida per la quota in €. 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_4
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza