Articolo 124 del Codice di procedura civile
Articolo 123Articolo 118
Versione
21 aprile 1942
Art. 124.
(Interrogazione del sordo e del muto).

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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