Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 124.
(Interrogazione del sordo e del muto).
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
(Interrogazione del sordo e del muto).
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Commentari • 91
- 1. Interrogazione del sordo e del mutoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 22.5878
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I Degli atti in generale Art. 124 c.p.c. Interrogazione del sordo e del muto. 1.Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. 2.Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 21/05/2024, n. 7926Provvedimento: […] Preliminarmente giova evidenziare che l'eccezione di giudicato esterno non può essere accolta non risultando prodotta da parte ricorrente l'annotazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui invoca l'applicazione in violazione di quanto previsto dall'art.124 d.a. c.p.c.;tale interpetrazione è confermata dallaLeggi di più...
- giudicato esterno·
- fallimento società·
- art. 124 d.a. c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- estinzione società·
- diritto annuale CCIAA·
- coobligazione in solido·
- difetto di motivazione