Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 126 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, opponente contro
Controparte_1
P.iva in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Francesco Riggio, opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO
1. Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata: nessuna delle doglianze spiegate dall'opponente introduce un fatto impeditivo idoneo a paralizzare la
pretesa creditoria consacrata nel titolo monitorio oggi opposto.
Infatti:
- per un verso, le deduzioni dell'opponente circa l'inidoneità probatoria della documentazione sottesa al decreto ingiuntivo sono superate dalle allegazioni con cui la parte stessa adduce la sopravvenuta emissione del decreto di chiusura del progetto (prodotto al doc. 1 fasc,), adottato il 26.10.2020 (n. 520), dunque antecedente al deposito del ricorso monitorio (del novembre del 2020) ma successivo alla notifica dell'atto di diffida e messa in mora dell'opposta del
20.10.2020, decreto attestante un credito dell'ente convenuto a titolo di saldo pari
(in sostanza) all'importo del capitale ingiunto, credito allo stato non corrisposto,
a tacere della mancata prova della pubblicazione del superiore decreto presso il sito internet della Regione Siciliana, come pure della sua previa comunicazione alla controparte. La quale ha, del resto, prodotto in giudizio la documentazione contabile già consegnata ai competenti uffici amministrativi, che l'opponente ha nondimeno trascurato di contestare;
per tali ragioni, l'atto di diffida del
20.10.2020 può essere inteso quale utile dies a quo per la decorrenza degli interessi legali;
- per atro verso, in ordine all'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, alla quale la difesa dell'ente convenuto ha aderito, devono escludersi, come già rilevato in seno all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (dell'11.5.2021), i presupposti della compensazione con il credito restitutorio derivante dalla sentenza della Corte dei
Conti n. 98/19, atteso che i fondi per cui è causa sono pubblici ed a destinazione vincolata, la cui attribuzione all'ente trova giustificazione esclusiva nella compiuta realizzazione del progetto finanziato.
2. La soccombenza regola le spese del grado (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore sino ad € 26.000,00). 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta avverso il decreto ingiuntivo n. 5730/2020 emesso dal Tribunale di Palermo il 27.11.2020;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.387,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva.
Così deciso, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi