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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5797/2021 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 24 settembre 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5797 dell'anno 2021, assegnata allo scrivente con decreto emesso il 04 novembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile dopo che era stato condotto ininterrottamente dal
G.O. Avv. E.Tazzoli; e vertente
T R A
(CF , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Caruso Parte_1 C.F._1
(C.F. e VA SA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliata presso il seguente domicilio telematico: Email_1
come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Virgilio n.31 in persona del l.r.p.t., rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. CP_1
IA UL (C.F. ) e con questi ivi elettivamente domiciliata in C.F._4
al Viale Virgilio n.31 presso la propria sede legale, come da documentazione in atti;
CP_1
Convenuta
1 Ove all'udienza del 16 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi del 15 luglio e del
04 settembre c.a. ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava in giudizio la chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [1. In via preliminare: disporre, per i motivi sopra esposti, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio relativa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contrassegnata dal R.G. 1671/2020 del
Tribunale di Taranto (G.I.: Dr.ssa , provvedendo, in ragione della nullità e/o Persona_1
invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'elaborato peritale a firma dei dottori e Persona_2
depositato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo a disporre, per l'effetto, Persona_3
la sostituzione dei ridetti C.T.U., e ciò per tutte le argomentazioni di cui in narrativa;
2. In via preliminare subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'istanza testé formulata in via preliminare, disporre la convocazione dei dott. ri e Persona_2 Persona_3
affinché forniscano opportuni chiarimenti in ordine alle conclusioni cui sono pervenuti nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contrassegnata dal R.G. 1671/2020 del Tribunale di Taranto con particolare riferimento al mancato esperimento del previsto tentativo di conciliazione;
3. Nel merito: accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è riconducibile Parte_1
alla condotta negligente, imperita ed imprudente tenuta dallo staff sanitario dell' Controparte_2
ed in ogni caso ascrivibile alla violazione degli obblighi contrattuali e/o
[...]
extracontrattuali assunti dalla ridetta nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condannare, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi tipo subiti dalla IG.ra , Parte_1
comprensivi delle voci di danno tutte, delle spese mediche sostenute e da sostenere, così quantificati nella misura di € 30.403,00, ovvero nella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in dipendenza dei fatti e delle ragioni di cui in narrativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
somma, questa, da contenersi, comunque, nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 e fino ad € 52.000,00;
4. In caso di accoglimento delle superiori domande, disporre la restituzione delle spese di C.T.U. anticipate in sede di ATP dalla ricorrente e condannare la convenuta al pagamento delle CP_1
spese di C.T.U relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. così come liquidate nel Decreto
Liquidazione di TU pari (doc. all. 21);
5 5. condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 1671/2020 del
Tribunale di Taranto, da distrarsi in favore dei Procuratori che si dichiarano antistatari;
]
Così argomentava l'attrice le proprie richieste:
[1. Con ricorso ex 696 bis c.p.c., (contrassegnato dal Rg. 1671/2020 del Tribunale Civile di Taranto
G.I dott.ssa la sig.ra ricorreva al Tribunale di Taranto al fine Persona_1 Parte_1
di ottenere, attraverso la valutazione di un consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite per effetto della condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale SS
Annunziata di , del nesso eziologico sussistente tra evento lesivo e la medesima condotta CP_1
medica, imprudente, imperita e negligente, nonché la determinazione dei conseguenti danni anche di natura non patrimoniale;
2. In particolare, deduceva l'odierna ricorrente che, in data 17/02/2018, a causa di intense algie che dal piede sinistro si irradiavano lungo tutto l'arto inferiore sinistro sino a raggiungere il tratto lombosacrale, nonché di un rilevante deficit deambulatorio, veniva trasportata dal marito e dalla figlia presso il P.S. dell'Ospedale SS. Annunziata di , ove i sanitari richiedevano una rx CP_1
lombosacrale con successivo consulto del Neurochirurgo (cfr. doc. n. 1 pag. 6 ricorso per ATP);
3. All'esito degli esami strumentali e del consulto neurologico, i sanitari consigliavano alla SI
di tornare a casa e di sottoporsi a calo ponderale, a terapia sintomatologica nonché di Parte_1
astenersi da sollecitazioni del rachide (cfr. doc. n. 1 pagg. 6 e 7);
4. Il giorno seguente, (i.e.: 18/02/2019), a causa dell'aggravarsi della sintomatologia e dei forti dolori che non le permettevano più di camminare e muoversi, la ricorrente veniva nuovamente trasportata presso il presidio ospedaliero SS. Annunziata ove veniva ricoverata (reparto di
Neurochirurgia) con annotazione in sintomatologia recante la dicitura “… sintomatologia dolorosa lombare da circa 7-10 gg irradiata agli arti inferiori, con difficoltà deambulatoria, riscontro neurologico di resistenza alla mobilizzazione passiva degli arti inferiori, positività bilaterale del segno di Lasegue, ioestesia dell'arto inferiore sx, negativo per il resto, esame obiettivo limitato altresì
6 a capo, collo, torace, cuore, addome…” (cfr. doc. n. 1 e doc. 1A);
5. In data 28/02/2019, dopo essere stata sottoposta a tutti gli esami ematochimici, elettrocardiogramma ed aver sottoscritto un foglio denominato “consenso all'atto medico” – di cui si contesta sin d'ora la validità ed efficacia – la ricorrente veniva sottoposta, a intervento di
“Microdiscectomia L5 – S1 sinistra” (cfr. doc. n. 2 e docc. 2A e 2B);
6. In data 02/03/2019 la ricorrente veniva dimessa con indicazione di terapia domiciliare da eseguire
(cfr. doc. n. 3 pag. 6);
7. Nei giorni seguenti alla dimissione, la ricorrente accusava dolori sempre più intensi all'arto inferiore sinistro che si presentava visibilmente gonfio ed edematoso (cfr. doc. 4 e 5);
8. Pertanto, in data 6/03/2019 la SI veniva nuovamente trasportata presso il Presidio Parte_1
SS. Annunziata ove veniva posta diagnosi di ammissione per “ … trombosi venosa profonda polpitea sx in trattamento con NE 8 mila U.I. x 2 e con bendaggio …” (cfr. doc. 6 da pag. 7);
9. In data 11/03/2019, dopo aver puntualmente eseguito la terapia domiciliare prescrittale (tra cui, la terapia anticoagulante con NE 8000, il bendaggio dell'arto e il completo riposo a letto), la
Per_ sig.ra si sottoponeva a visita effettuata dal Medico Chirurgo (Dott. , Chirurgo Parte_1
Vascolare in forza al SS. Annunziata), visita, questa, che conclamava ed attestava un'ampia ricanalizzazione di trombosi venosa profonda poplitea sx, la comparsa di trombosi venosa profonda soleale e gemellare esterna dx, motivo per il quale veniva prescritta la prosecuzione di terapia eparinica, l'utilizzo di coppia di gambaletti nonché una visita specialistica da eseguirsi presso il
Centro di Sorveglianza anticoagulante per avviare una terapia anticoagulante orale (terapia, questa,
a cui la SI si sottopone ancora quotidianamente) (cfr. doc. 7); Parte_1
10. In data 15/03/2019, come da prescrizione, la ricorrente si sottoponeva a controllo presso il
Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – UOS Coagulazione ed Emostasi per l'avvio della terapia anticoagulante (cfr. doc. 8);
11. Attualmente la ricorrente continua ad avvertire dolori alla schiena in prossimità della zona sottoposta a intervento, dolori questi che la costringono a continui riposi forzati in posizione supina
7 durante la giornata (cfr. doc. 9);
12. Inoltre la SI non è più autosufficiente per lo svolgimento delle attività quotidiane Parte_1
(difficoltà a sollevare anche piccoli pesi e ad effettuare piegamenti del busto in avanti);
13. Orbene, alla luce dei fatti suesposti, sussiste il fondato motivo di ritenere che la condotta scorretta dei sanitari dell'Ospedale SS. Annunziata di abbia arrecato gravi ed irreparabili danni alla CP_1
ricorrente, la quale ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita;
14. Al fine di appurare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei medici dell'
[...]
ed i danni subiti dalla SI , la stessa si è sottoposta a Controparte_3 Parte_1
visita medico legale presso il dott. esperto in Medicina Legale, dalla quale Controparte_4
emerge senza alcun dubbio l'esistenza di profili di inescusabile responsabilità in capo ai sanitari del
SS. Annunziata di , come di seguito individuati: : “… Non può non rilevarsi la mancata CP_1
acquisizione di anamnesi familiare che ben avrebbe potuto e dovuto suggerire uno studio in chiave di trombofilia stante la positività al riguardo ravvisata a carico della figlia secondo quanto correttamente suggerito in occasione della visita effettuata dal chirurgo vascolare il 17/04/2019 … la mancanza di qualsivoglia cenno sulla obiettività a carico degli arti inferiori, da rilevare altresì in considerazione dell'eccesso di peso presentato dalla paziente, l'assenza di annotazione di peso corporeo al fine di definire l'adeguatezza del dosaggio della terapia eparinica, le zone d'ombra che caratterizzano la somministrazione di terapia eparinica per quanto si evince dalla diaria clinica,
l0omessa indicazione, all'atto della dimissione dall'Ospedale, di prosecuzione della terapia anticoagulante stante l'indicazione a portarla avanti per 7/10 giorni post intervento… Al dunque se non sembrano poter sussistere ragionevoli margini di dubbio in ordine al deficit di prudenza e diligenza che ha caratterizzato la gestione del caso della SI , gli esiti apprezzati e Parte_1
documentati configurano una flebo linfopatia, come per lo più si verifica in casi siffatti per contestuale sofferenza del circolo venoso e/o linfatico , flebolinfopatia che, in ragione dei riflessi emodinamici, comporta senso si pesantezza e di gambe senza riposo, edema declive serotino, facile stancabilità nella deambulazione protratta, moderata iperestesia cutanea, con necessità di far ricorso ad elastocompressione, come tale ascrivibile quantomeno ad una seconda classe. Quale
8 dunque la stima del danno biologico temporaneo e permanente da rapportare ad una condotta sanitaria inappropriata per quanto dinanzi osservato? Sorregge al riguardo l'arco temporale di risoluzione del quadro periferico si da poter stimare la ITA pari a giorni 15… la ITP al 50% pari a giorni 20 e quanto annotato circa la sofferenza vascolare residua per valutare il danno biologico permanente pari al 10% ”.(cfr. doc. 10);
15. Con nota inviata in data 12/02/2020, gli scriventi procuratori invitavano la struttura ospedaliera convenuta ad interloquire al fine di verificare la sussistenza di margini per una risoluzione bonaria della vicenda ed a comunicare la propria Compagnia di Assicurazioni, ex L. 24/2017 (cfr. doc. n.
11);
16. Pertanto, ricorrendone i presupposti, la sig.ra proponeva ricorso ex art. 696 bis cpc Parte_1
che veniva incardinato presso il Tribunale di Taranto al R.G.N. 1671/2020 ed assegnato al Giudice,
Dott.ssa (cfr. doc. n. 12); Persona_1
17. Previa notifica del ricorso e del pedissequo decreto, si costituiva in giudizio la (cfr. doc. CP_1
n. 13);
18. Alle Udienze dell' 01.10.2020 e del 10.12.2020 il Giudice designato nominava consulenti tecnici d'ufficio i Dott.ri (specialista in Medicina legale) ed il Dott. Persona_2 Persona_3
(Specialista in Neurochirurgia) i quali accettavano l'incarico conferito loro, ponendo ai medesimi i quesiti contenuti nel Decreto del Giudice quivi prodotto con cui il Magistrato invitava espressamente i detti Consulenti ad “… ADOPERARSI CONCRETAMENTE AL FINE DI ADDIVENIRE AD UNA
COMPOSIZIONE BONARIA DELLA LITE …” (cfr. doc. n. 14);
19. In data 22.01.2020, iniziavano le operazioni peritali, alla presenza anche dei CCTTPP e della figlia della sig.ra , la sig.ra come da Verbale allegato (cfr. doc. n. 15); Parte_1 Persona_5
20. E' d'uopo sin d'ora evidenziare (la qual cosa è rimarcata altresì nelle controdeduzioni alla bozza da parte del perito di parte incaricato dalla ricorrente) come il Consulente di parte dell' , CP_1
Dott. testualmente, a Verbale, dichiarava: “… la terapia eparinica non è stata Per_6
somministrata alla paziente poiché alla dimissione la sig.ra deambulava . Tenuti conto
9 dell'intervento e dell'obesità, il trattamento eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo le dimissioni …” – cfr. doc. 15 -;
21. In data 19.05.2021 - si badi, data in cui erano già abbondantemente spirati i 90 gg concessi dal
Giudicante per il deposito della bozza di TU - l'odierno Patrocinio, con comunicazione inviata a mezzo PEC ai TU chiedeva le motivazioni connesse alla mancata ricezione dell'elaborato peritale
(cfr. doc. 16);
22. La scrivente difesa apprendeva, con non poco stupore, che nella MEDESIMA DATA DI INVIO
DELLA RIDETTA PEC (i.e.: 19.05.2021). I TU AVEVANO INVIATO AL MAGISTRATO
RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI (TERMINI, QUESTI;
COME DETTO, GIA' SCADUTI!)
ADDUCENDO QUALE MOTIVAZIONE DEL RITARDO – così è dato, testualmente, leggere - “…
L'INVIO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA …” proposta conciliativa, come si vedrà innanzi, giammai pervenuta atteso che la conciliazione (e men che meno l'invio di una proposta) non si è mai tenuta ciò pur in presenza di un ordine preciso del Giudice di tentare “concretamente” la conciliazione stessa (cfr. doc. 17);
23. In data 1.7.2021 gli odierni procuratori inviavano nuova pec ai TU (cfr. doc. 17 bis) con la quale chiedevano, essendo spirato il termine prorogato dal GI per l'invio della bozza, notizie circa l'invio della stessa;
24. In pari data i TU rispondeva alla pec sopra indicata scrivendo testualmente “... quanto prima invieremo proposta conciliativa ...”; (cfr. doc. all. 17 ter);
25. In data 16.07.2021 i TU inviavano alle parti bozza di TU (cfr. doc. all. 18);
26. A seguito della bozza di TU fatta pervenire, il CTP di parte ricorrente, Dott. Controparte_4
presentava le proprie osservazioni in ordine alle conclusioni cui i CC.TT.UU. erano inopinatamente pervenuti nell'elaborato peritale;
osservazioni, va da subito indicato, in toto ingiustificatamente respinte e contestate dai C.T.U.. Vale inoltre la pena riportare come testualmente i TU nel documento rubricato “ risposta alle osservazioni” testualmente affermano “… in conclusione il CTP censura un mancato invio di una proposta conciliativa;
tale scelta scaturisce dalla assoluta distanza
10 (???) tra le posizioni delle parti che avrebbe reso tale proposta ultronea ma soprattutto dalla rilevata e assoluta assenza di profili di responsabilità medica evidenziata dalla attenta ed approfondita analisi della documentazione medica in atti …” (cfr. doc. 19, 20);
27. In particolare ed a ben vedere, il CTP contestava in toto le conclusioni cui giungevano i TU, affermando come: “… La lettura delle argomentazioni assolutorie del Collegio lascia non solo interdetti per la laconicità delle stesse e la disinvoltura con cui si sorvola sulle eccezioni mosse all'operato dei sanitari da parte del sottoscritto (meritevoli quantomeno di essere commentate non foss'altro per dissentirne motivatamente), ma per dar ragione, in buona misura, del clima di sfiducia che in non pochi casi serpeggia tra i pazienti e ciò a tutto danno della maggioranza di coloro che onorano la professione. Premesso che ovviamente il Magistrato saprà meglio di ogni altro valutare il tenore di efficacia del contributo dei Suoi ausiliari, ci si permette tornare su punti inevasi della consulenza nell'auspicio che induca a più meditate riflessioni, fedeli alle dinamiche dei fatti. In buona sostanza il Collegio definisce corretto il comportamento dei sanitari dell
[...]
rilevando l'indicazione all'intervento di microdiscectomia e l'esecuzione Controparte_5
ortodossa dello stesso (cosa in verità non messa in discussione da alcuno), ma periferizzando l'essenza del ricorso ovvero gli aspetti di inappropriatezza di cura che anno propiziato l'insorgenza della trombosi venosa. Ciò non puo' e non deve essere consentito. Si registra infatti un silenzio assordante in merito a quanto, in coerenza con i dati di un atto a valenza pubblica quale la cartella clinica, il sottoscritto ha richiamato circa la mancata acquisizione della anamnesi familiare che, ove non fosse stata omessa, come sarebbe stato doveroso, ben avrebbe potuto indirizzare per uno studio volto ad evidenziare una tendenza trombofilica e ciò in virtù della positività al riguardo rilevata a carico della figlia, secondo quanto del resto diligentemente suggerito in occasione di visita del
Chirurgo Vascolare in data 17/4. Nulla dice al riguardo la consulenza d'ufficio, quasi che il dato non avesse rilevanza, il che non sarebbe sostenibile in alcun angolo del mondo;
L'assenza di annotazione del peso corporeo al fine di definire l'adeguatezza del dosaggio eparinico, nozione universalmente nota, tanto più che la paziente presentava un significativo eccesso ponderale, condizione foriera di ripercuotersi sul circolo venoso degli arti inferiori;
lo hiatus
11 temporale nella somministrazione della terapia eparinica, atteso che non risulta in cartella alcuna somministrazione dal 25 al 28/2, senza peraltro che ne siano annotate le motivazioni come esige la trasparenza di ogni atto medico. Quanto all'asserzione che la prosecuzione della terapia eparinica non trovava indicazione per il rischio di sanguinamento ed eventuale ematoma epidurale, è doveroso rilevare che :in ragione della indicazione a protrarre per 7-10 giorni dopo l'intervento la terapia anticoagulante, era dovere dei sanitari tener conto della specificità del caso in chiave di rischio/beneficio e che il beneficio fosse nel contesto dato maggiore lo sta ad attestare la trombosi insorta ed accertata in sede di Pronto Soccorso a distanza di pochissimi giorni dalla dimissione, per di più con indicazione in tale sede al trattamento con NE 8 mila U.I. x 2, oltre che con bendaggio e per altro verso quanto asserito dal Dottor consulente dell' Persona_7 [...]
e riportato nella TU “tenuto conto dell'intervento e dell'obesità il trattamento Controparte_1
eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo la dimissione. Ogni altro commento sull'an debeatur appare in ultima analisi invero superfluo. Fermo restando quanto sopra, sotto un profilo strettamente formale, rilevante ai fini di una inevitabile declaratoria di nullità della presente TU, si corre l'occasione per segnalare come la bozza di elaborato peritale sia stata inviata dai TU in totale spregio del provvedimento del Giudice del 27.3.2021 che prevede testualmente che il C.T.U. “ ... si adoperi concretamente al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite ...”. Si evidenzia infatti come i TU abbiano inviato alle parti in data 16.7.2021 la bozza di perizia senza che la stessa, come ordinato dall'Ill. mo Giudicante, fosse preceduta dall'invio di una proposta conciliativa. Pur non chiudendosi all'auspicio di una più appropriata rilettura degli eventi da parte del Collegio, in nome di quella umiltà che non deve mai mancare nel medico, tanto si rassegna comunque al Magistrato affinché, nel concreto esercizio del Suo ruolo di peritus peritorum, voglia ristabilire la verità del fatti ed assumere quindi ogni provvedimento che riterrà opportuno. Roma, 17 Luglio 2021 …”;
28. Dalla lettura dell'elaborato peritale de quo (appositamente quivi trascritto e riportato) emergeva, quindi, con adamantina evidenza, come i nominati TU avessero omesso di adempiere all'incarico conferitoli, avendo disatteso l'espletamento “concreto” di tentare una conciliazione, tentativo mai svolto, neanche in forma embrionale!;
12 29. Ed invero, appare sufficiente leggere il richiamato elaborato (ed il documento di “riscontro alle osservazioni”) per avvedersi, prima facie, di ciò che, in realtà, i C.T.U. hanno clamorosamente affermato ovvero che i valori riscontrati sulla paziente “… non giustificavano alcuna particolare profilassi …” ed ancora “… per quanto attiene alla parte anamnestica, essa appare giustificata da un approfondimento successivo all'evento trombotico e quindi espressione di una valutazione effettuata con criterio ex post …”;
30. In particolare, non sfugge come i TU, se da un lato si siano concentrati a confermare l'indicazione per il caso all'esecuzione dell'intervento di microdiscectomia e l'esecuzione ortodossa dello stesso, dall'altro artatamente sorvolano sugli eclatanti aspetti di inappropriatezza di cura che hanno cagionato la trombosi venosa;
31. A conferma di quanto precede, si vedano le risposte fornite alle osservazioni al CTP dove in maniera sorprendente viene affermato come “… i valori di ingresso del paziente non giustificavano
ALCUNA PARTICOLARE PROFILASSI …” con ciò cercando di attutire la grave omissione costituita nella mancata e/o incompleta anamnesi;
sempre i TU nelle loro osservazioni indicano come la “… presunta (???) mancata somministrazione della profilassi eparinica dal 25 al 28 02 , essa RISULTAVA ASSOLUTAMENTE INGIUSTIFICATA , come espressamente da noi affermato nella bozza…”;
32. Orbene, riprendendo il contenuto delle osservazioni svolte dal CTP dott. una corretta CP_4
acquisizione della anamnesi avrebbe potuto indirizzare ad uno studio volto ad evidenziare una tendenza trombofilica. più che conclamata. Inoltre, lo hiatus temporale nella somministrazione della terapia eparinica atteso che non risulta traccia di alcuna somministrazione (non si può parlare quindi di mancata “presunta” somministrazione ma di mancata somministrazione come tra l'altro dichiarato ed ammesso in sede di operazioni peritale dallo stesso Consulente di Parte della ) CP_1
ha determinato l'evento trombotico. In ragione dell'indicazione a protrarre per 7 – 10 giorni dopo l'intervento la terapia anticoagulante era dovere dei sanitari TENER CONTO DELLA
SPECIFICITA' del caso in chiave di rischio / beneficio da che il beneficio fosse nel contesto dato maggiore lo sta ad indicare la trombosi insorta ed accertata in sede di P.S. a distanza di pochi giorni
13 dalla dimissione per di più CON INDICAZIONE IN TALE SEDE AL TRATTAMENTO CON NE
8 mila U.I. x 2 oltre che con bendaggio come tra l'altro dichiarato dal Dott. che affermava Per_6
come i”… l trattamento eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo la dimissione …”;
33. I riferiti profili di illegittimità sono vieppiù evidenti laddove si osservi come non solo non sono stati tenuti in considerazione adeguata i profili di censura indicati dal Dott. e testé CP_4
richiamati e riportati ma i TU abbiano espressamente dichiarato, da un lato di necessitare di ulteriore tempo (rispetto a quello loro concesso e peraltro già spirato al momento della richiesta di proroga) per dare impulso al tentativo di conciliazione e dall'altro, contraddicendo sé stessi, dichiarando di non aver eseguito il tentativo di conciliazione in quanto le parti erano troppo lontane, contravvenendo con ciò alla disposizione del Giudicante che chiedeva espressamente loro di espletare concretamente (e non in astratto!) il tentativo di conciliazione.
34. Non bastasse quanto precede, sfugge alla logica più pedestre la ragione per la quale i nominati
C.T.U. pur in presenza di dichiarazioni quali quelle rese in sede di operazioni dal Consulente dell' Dott. dichiarazioni queste che confermavano in un certo qual modo la CP_1 Per_6
sussistenza di profili di responsabilità in capo all' , non abbiano preso “spunto” dalla CP_1
riportata “convergenza di pensiero e di opinioni” fra i CTP, dando impulso ed inizio alla fase conciliativa, dichiarando una lontananza di posizioni tra le parti che è in stridente contrasto con la esatta dinamica dei fatti e non avrebbe, comunque, giustificato una richiesta di proroga;
DIRITTO In via preliminare Sulla nullità dell'elaborato peritale depositato dai CC.TT.UU. nella fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui in premessa, non può non reiterarsi come l'elaborato peritale depositato dai nominati CC.TT.UU., sia affetto da nullità sostanziale, avendo evidentemente disatteso l'ordine del Giudicante di procedere ad un concreto tentativo di conciliazione ed avendo chiesto di prorogare i termini concessi dal Giudice (quando i termini erano già abbondantemente spirati) con la scusante di dover espletare il tentativo di conciliazione.
14 A ciò si aggiungano i profili di censura così come evidenziati dalle osservazioni del CTP Dott.
[...]
che sono state appositamente riportate e trascritte nel presente ricorso e che ne costituiscono CP_4
parte integrale e sostanziale.
In virtù di quanto precede e di quanto diffusamente argomentato nelle premesse nonché di quanto indicato dagli elaborati peritali (e nelle osservazioni alla bozza di TU) del Consulente di Parte , si insta acché l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità della perizia siccome elaborata dagli incaricati consulenti, Voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, provvedendo, per le ragioni espresse, alla sostituzione del nominati C.T.U. Dott.ri e . Persona_2 Persona_3
In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'istanza testé formulata, si insta sin d'ora per la convocazione dei ridetti CC.TT.UU., affinché forniscano opportuni chiarimenti in ordine alle conclusioni, rispetto ai quesiti formulati, cui sono pervenuti in fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ed in particolare in ordine al mancato esperimento della conciliazione così come richiesta dall'Ecc.mo Giudicante.
Nel merito
Dall'esame dell'elaborato peritale di parte eseguito ad opera del Dr. elaborato, Controparte_4
questo, depositato nella fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., emerge incontrovertibilmente come le lesioni subite dalla odierna ricorrente siano da ascrivere alla condotta tenuta dallo staff sanitario del SS Annunziata e frutto di un approccio evidentemente errato (per i motivi diffusamente trattati sopra).
In virtù delle conclusioni cui giungeva il consulente tecnico di parte e dalle quali non vi è ragione di discostarsi (non potendosi attribuire alla perizia depositata dai CC.TT.UU. in fase di accertamento tecnico preventivo efficacia dirimente, stante la sua nullità e/o illegittimità, in virtù dei profili innanzi detti), incontestabile appare la sussistenza del nesso eziologico tra le prestazioni rese ed i danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
E va appena ricordato che, la condotta tenuta dallo Staff Medico del SS Annunziata, ha avuto quale
15 conseguenza una flebo linfopatia come per lo più si verifica in circostanze siffatte per contestuale sofferenza del circolo cavernoso e/o linfativo, flebolinfopatia che, in ragione dei riflessi emodinamici, comporta senso di pesantezza e di gambe senza riposo , edema declive serotino, facile stancabilità nella deambulazione protratta, moderata iperestesia cutanea, con necessità di far ricorso a elasto compressione.
Si rammenta come la sig.ra si trovava all'epoca dei fatti e si trova anche all'attualità nella Parte_1
disagevole condizione di dover convivere con una grave condizione fisica che non le permette più di accedere a numerose attività della vita di tutti i giorni, limitazioni in quota parte in essere nella sfera del libero estrinsecarsi della propria quotidianità.
I danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra possono essere quantificati, in applicazione Parte_1
delle Tabelle del Tribunale di Milano ed in considerazione della valutazione medico-legale eseguita da ultimo dal Dr. nel proprio elaborato peritale, come segue: Controparte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del 59 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.247,68
Incremento per sofferenza soggettiva (+
€ 584,40
26%)
Punto danno non patrimoniale € 2.832,08
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
16 Giorni di invalidità temporanea 0 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 0 parziale al 25%
Danno biologico risarcibile € 15.959,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 20.108,00
Con personalizzazione massima (max
€ 27.928,00
49% del danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.475,00
TOTALE GENERALE: € 22.583,00
Totale con personalizzazione massima € 30.403,00
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. rigettare il ricorso poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella narrativa che precede;
2. disporre in ordine alle spese e competenze di lite come per legge.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: CP_1
17 [Come già si è avuto modo di dedurre nel prodromico giudizio ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.
1671/2020 di questo Tribunale, la sig.ra , a causa di dolori lungo il tratto lombosacrale, Parte_1
si recava al P.O. dell'Ospedale “SS. Annunziata” di ove i sanitari che la ebbero in cura, CP_1
dopo un'accurata visita corredata da esami strumentali e successivo consulto neurochirurgico, le prescrivevano una terapia sintomatologica domiciliare, suggerendo, altresì, di sottoporsi a calo ponderale, dato l'eccesso di peso.
Successivamente, dato il persistere dei forti dolori, la sig.ra veniva trasportata Parte_1
nuovamente al nosocomio tarantino ove veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento di
“Microdiscectomia L5- S1 sinistra”. Di fatto, la procedura chirurgica, correttamente spiegata e proposta alla paziente con annesse probabili complicanze e/o rischi potenziali, ha da subito determinato un miglioramento della sintomatologia algica all'arto inferiore interessato.
Nei giorni successivi alle dimissioni, nonostante l'esito positivo dell'operazione chirurgica e la terapia domiciliare prescrittale, la paziente, stante il persistere dei dolori all'arto inferiore sinistro, veniva nuovamente sottoposta a visita specialistica vascolare con esito di diagnosi di ampia ricanalizzazione di trombosi venosa profonda.
Per tale ragione le veniva prescritta la prosecuzione di terapia eparinica, oltre che la raccomandazione a sottoporsi a visita specialistica presso il Centro di Sorveglianza anticoagulante al fine di avviare la relativa terapia.
Secondo la ricostruzione di controparte, l'evolversi delle condizioni peggiorative di salute della ricorrente sarebbe da ascrivere alla condotta negligente dei sanitari tarantini.
Invero, ogni ipotesi di responsabilità, astrattamente ascrivibile all , è stata Controparte_1
smentita dal Collegio Peritale, nominato dal Tribunale, in sede di ATP. I consulenti hanno evidenziato come “...l'intervento chirurgico di microdiscectomia L5-S1 sinistra...risultò correttamente eseguito.....”, specificando, circa la trombosi venosa profonda della vena poplitea, che la ricorrente sviluppò, che “....tale evento deve essere annoverato alla stregua di una complicanza propria e non dipendente dalla condotta dei medici ed emendata dagli stessi mediante
18 opportune pratiche di natura assistenziale.....dimostratesi efficaci e che condussero la paziente
CP_ alla guarigione.......pertanto non sono rilevabili elementi di censura in capo ai Sanitari
Struttura Ospedaliera SS Annunziata di Taranto che ebbero in cura la sig.ra , Parte_1
avendo gli stessi rispettato le regole della buona pratica clinica e delle linee guida dettate dalla letteratura scientifica......”. Le contestazioni alla c.t.u. che si leggono nel ricorso sono prive di fondamento poiché alle stesse i consulenti hanno già replicato in riscontro alle osservazioni formulate dal c.t.p., nominato dalla sig.ra , Dott. Parimenti, infondata è Parte_1 CP_4
l'eccezione di nullità della consulenza per aver asseritamente omesso il Collegio Peritale di esperire il preventivo tentativo di conciliazione tra le parti. Invero, la motivazione addotta da controparte onde pretendere di inficiare la c.t.u. è del tutto pretestuosa;
al primo incontro fissato per l'inizio delle operazioni peritali nessuna delle parti ha manifestato la volontà di addivenire ad una definizione bonaria della pendenza stante la evidente divergenza di opinioni circa i fatti, oggetto di controversia.
Inoltre, i cc.tt.u. hanno, comunque, motivato la loro scelta di omesso invio di una proposta conciliativa, evidenziando come “...tale scelta scaturisce (scaturisse) dalla assoluta distanza tra le posizioni delle parti che avrebbe reso tale proposta ultronea ma soprattutto dalla rilevata assenza di profili di responsabilità medica evidenziata dall'attenta e approfondita analisi della documentazione medica in atti”. Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi di nullità dell'elaborato peritale né formale ma neppure sostanziale, non essendo stato violato alcun diritto di difesa e/o al contraddittorio delle parti in causa. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la rinnovazione della c.t.u., tenuto conto che il Collegio Peritale ha esaustivamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente di parte, nominato dalla sig.ra , e che non risponde al vero che il dott. Parte_1
abbia reso dichiarazioni che “....confermavano in un certo qual modo (sic!!!) la Per_6
sussistenza di profili di responsabilità in capo all' ....” ; tale ultima affermazione è del tutto CP_1
priva di valore contenutistico dal momento che non risulta neppure specificato quali dichiarazioni rese dal C.t.p. dell' abbiano consentito a controparte di formulare tale congettura Controparte_1
e come le stesse si prestino ad interpretazione di riconoscimento di responsabilità. Invero, per
19 quanto dedotto ed accertato in sede del prodromico procedimento ex art. 696 bis c.p.c., alcuna responsabilità può essere ascritta all per i fatti dedotti tanto che l'odierna domanda deve CP_1
essere respinta. Solo per mero scrupolo difensivo, si contesta il quantum della richiesta risarcitoria nonché le singole voci pretese poiché del tutto prive di fondamento giuridico oltre che di relativa prova.]
Motivi della decisione
I.- I pericoli determinati dal tromboembolismo venoso a seguito di interventi di chirurgia ortopedica sono stati oggetto di un recentissimo studio dottrinale pubblicato interamente nell'Istituto CP_7
e svolto a cura della in data 24 aprile 2025,
[...] Controparte_8
pagine 44,45,46,47.
Nel predetto studio emergono:
a) il basso rischio specifico presentato da interventi di microdiscectomia vertebrale, come quello cui stato sottoposta la sig.ra (….la maggior parte degli interventi pediatrici Parte_1
elettivi, le microdiscectomie, le artrodesi cervicali anteriori e le decompressioni lombari o cervicali possono essere considerati interventi a basso rischio…);
b) la ridotta valenza della anamnesi familiare, sovrastata dalla storia personale che presenti eventualmente precedenti insulti di tromboembolismo venoso;
c) i rischi connessi con una terapia anticoagulante postoperatoria nella chirurgia vertebrale (…Si raccomanda che i chirurghi soppesino i potenziali benefici della profilassi farmacologica con i rischi noti di aumento del sanguinamento…);
d) i pericoli derivanti dalla terapia anticoagulante postoperatoria ed il bilanciamento con la non improbabile formazione di ematomi;
Del tutto conformi a tali conclusioni offerte dalla miglior scienza ed esperienza del settore appaiono le considerazioni conclusive esternate dai CCTTUU in sede di A.T.P.:
[Non era indicato infatti l'utilizzo di ulteriori fattori antiaggreganti e/o anticoagulanti, considerata
20 la raccomandazione espressa in letteratura di valutare sempre nella somministrazione di tali farmaci la concrea possibilità di un sanguinamento nell'immediato post operatorio con il possibile costituirsi di un ematoma epidurale spinale dalle conseguenze disastrose per la sua azione compressiva sulle strutture nervose ed anche per la maggiore probabilità di infezione correlata al costituirsi di una raccolta ematica nel sito chirurgico] ( pagg. 15-16 della relazione medica di A.T.P.).
Così infatti la miglior scienza ed esperienza compendiata nel saggio dottrinale pubblicato interamente nell' e svolto a cura della in Controparte_9 Controparte_8
data 24 aprile 2025, pagine 44,45,46,47:
[Q1 - Lo screening di routine per la TVP è necessario nel periodo preoperatorio e/o postoperatorio per i pazienti sottoposti a interventi alla colonna vertebrale?
R. Lo screening di routine per la trombosi venosa profonda (TVP) nei pazienti sottoposti a interventi alla colonna vertebrale non svolge alcun ruolo. La sorveglianza con ecodoppler può essere presa in considerazione nei pazienti chirurgici ad alto rischio: individui più anziani, con lesioni alla colonna vertebrale, storia personale di tromboembolismo venoso (TEV), tumori maligni, mielopatia spondilosica cervicale (CSM) e/o non deambulanti.
Q2 - Relativamente al rischio di TEV, nella chirurgia vertebrale quali interventi possono essere considerati ad alto rischio e quali a basso rischio?
R. Nella chirurgia vertebrale sono ad alto rischio di TEV gli interventi eseguiti per motivi oncologici, traumatici o infettivi, nonché gli interventi che richiedono il ricovero in unità di terapia intensiva
(ICU), eseguiti in più tempi chirurgici o con approcci combinati. Dovrebbero essere considerati ad alto rischio anche gli interventi lombari, che comprendono le artrodesi estese o le procedure che utilizzano un approccio anteriore, nonché le artrodesi cervicali posteriori. D'altro canto, la maggior parte degli interventi pediatrici elettivi, le microdiscectomie, le artrodesi cervicali anteriori e le decompressioni lombari o cervicali possono essere considerati interventi a basso rischio.
Q3 - Il timore di un ematoma epidurale influenza la scelta in merito alla profilassi del TEV dopo un intervento di chirurgia vertebrale?
21 R. L'ematoma epidurale è una complicanza postoperatoria temuta ma rara dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, con tassi di manifestazione sintomatica che vanno da 0% a 1.8%.
Sebbene non esistano prove pubblicate per definire con precisione la sicurezza della profilassi farmacologica, sembra che nel postoperatorio gli anticoagulanti possano essere somministrati in dosi non terapeutiche senza un aumento del rischio di ematoma epidurale spinale. Sono necessari studi prospettici per bilanciare meglio i rischi e i benefici della profilassi anticoagulante per quanto concerne gli ematomi epidurali spinali e il TEV.
Q4 - Dopo un intervento di chirurgia vertebrale quando si può iniziare la profilassi farmacologica del TEV, se deve essere utilizzata?
R. La profilassi farmacologica per il TEV può essere iniziata probabilmente entro 24-48 ore dopo artrodesi lombari elettive ed entro 48 ore dall'intervento nei pazienti considerati a più alto rischio di sanguinamento. I benefici della profilassi farmacologica devono essere attentamente ponderati rispetto ai rischi di emorragia e formazione di ematomi.
Q5 - Se la profilassi per il TEV deve essere somministrata a pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale, il numero di livelli, e/o la sede anatomica e/o l'approccio chirurgico (cioè mininvasivo) influenzano la scelta della tromboprofilassi?
R. Alcune prove suggeriscono che la profilassi farmacologica dovrebbe essere presa in considerazione nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale lombare multilivello, specialmente se eseguita attraverso un approccio anteriore.
Q6 - L'ASA è una profilassi farmacologica valida per il TEV nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale?
R. Sebbene l'acido acetilsalicilico (ASA) possa ridurre il TEV dopo interventi ortopedici, non ci sono studi di alta qualità che affrontino questo problema nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale. Si raccomanda che i chirurghi soppesino i potenziali benefici della profilassi farmacologica con i rischi noti di aumento del sanguinamento.
Q7 - Qual è il protocollo ottimale per la gestione dei pazienti che assumono ASA per una patologia
22 non correlata alla colonna vertebrale prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. L'ASA a basso dosaggio (LD-ASA) (81 mg-500 mg), utilizzata per la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, può essere interrotta per un periodo che va da uno e fino a tre giorni prima di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Per dosi di ASA > 1 g al giorno, il farmaco deve essere interrotto per almeno sette giorni prima dell'intervento. Tuttavia nei pazienti con una lunga storia cardiaca, è ragionevole mantenere la LD-ASA (81 mg) per tutto l'intervento alla colonna vertebrale.
Q8 - Qual è il protocollo ottimale per la gestione dei pazienti in trattamento con warfarin per una patologia non vertebrale prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. Il warfarin (Coumadin®) deve essere interrotto almeno 5 giorni prima di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e l'obiettivo del rapporto internazionale normalizzato (INR) deve essere
1.2 o inferiore.
Q9 - Nei pazienti in trattamento anticoagulante per una patologia non vertebrale, è necessaria una terapia ponte perioperatoria dopo interruzione dell'anticoagulante prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. La terapia anticoagulante ponte (bridging) perioperatoria non è superiore al placebo nella prevenzione degli eventi tromboembolici in seguito all'interruzione dell'anticoagulazione prima di un intervento di chirurgia vertebrale. Inoltre, il bridging può essere associato a un aumento del rischio di sanguinamento maggiore. Se il bridging è contemplato in pazienti ad alto rischio, e a discrezione del medico curante, l'ENF e l'EBPM rappresentano opzioni ragionevoli.
Q10 - I pazienti con trauma vertebrale necessitano di profilassi di routine per il TEV prima e dopo l'intervento chirurgico?
R. I pazienti che subiscono una lesione traumatica della colonna vertebrale sono ad aumentato rischio di TEV. Le raccomandazioni per la profilassi del TEV prima e dopo un intervento chirurgico nei traumi della colonna vertebrale variano in base a fattori pertinenti come la presenza di lesione midollare (LM), il segmento di colonna interessato e l'età.
23 Q11 - La presenza di una lacerazione durale influenza la scelta della profilassi per il TEV dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale?
R. Dopo un intervento di chirurgia vertebrale il tasso di TEV è significativamente più alto nei pazienti in cui si verifica una durotomia accidentale (quasi 1.5 volte) rispetto ai pazienti in cui non si verifica.
Pertanto, nei pazienti con lacerazioni durali conseguenti a chirurgia vertebrale, devono essere considerate terapie di profilassi del TEV energiche.
Q12 - I pazienti pediatrici sottoposti a interventi di chirurgia vertebrale maggiore necessitano di una profilassi di routine per il TEV?
R. La somministrazione di routine di profilassi farmacologica per il TEV per gli interventi spinali maggiori nei pazienti pediatrici non è supportata dalle prove attuali. La profilassi farmacologica deve essere limitata ai pazienti con molteplici fattori di rischio. Esiste una controversia circa l' utilità della profilassi meccanica, sebbene presenti un rischio minimo.] (Tromboembolismo Venoso in Ortopedia e Traumatologia, in Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, 24 aprile 2025)
Le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU nel procedimento di A.T.P. vertito ex art. 696bis cpc appaiono conformi.
E' così evidente come i sanitari della si mossero all'interno della miglior scienza ed esperienza CP_1
del momento storico.
IV.- Infondata è la domanda di nullità dell' per omesso esperimento del tentativo di CP_10
conciliazione.
La legge non prevede affatto tale ipotesi di invalidità e, nel merito, la parte convenuta non sembra abbia formulato alcuna disponibilità ad una soluzione conciliativa durante il procedimento di A.T.P.,
e ciò è conforme al dettato normativo che non contiene affatto una sorta di “colpa presunta” a carico degli enti e delle persone che siano evocate col proc. ex artt. 696bis cpc e 8 della ls 24/2017, né tantomeno un obbligo giuridico di addivenire alla conciliazione, e ciò anche a prescindere dalla possibilità di rimanere contumaci che, come noto, non implica riconoscimento di responsabilità.
24 Né il tribunale né i CCTTUU hanno peraltro il potere di imporre una conciliazione una delle parti non intenda avallare.
V.- La domanda attrice deve così essere rigettata, con condanna della istante a rifondere spese e competenze di lite in favore della convenuta secondo la regola di cui all'art. 91 cpc. CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di;
Parte_1
b) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della liquidandole in CP_1
euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 27 settembre 2025;
Il giudice dott.AL UN
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 24 settembre 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5797 dell'anno 2021, assegnata allo scrivente con decreto emesso il 04 novembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile dopo che era stato condotto ininterrottamente dal
G.O. Avv. E.Tazzoli; e vertente
T R A
(CF , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Caruso Parte_1 C.F._1
(C.F. e VA SA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliata presso il seguente domicilio telematico: Email_1
come da documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Virgilio n.31 in persona del l.r.p.t., rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. CP_1
IA UL (C.F. ) e con questi ivi elettivamente domiciliata in C.F._4
al Viale Virgilio n.31 presso la propria sede legale, come da documentazione in atti;
CP_1
Convenuta
1 Ove all'udienza del 16 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi del 15 luglio e del
04 settembre c.a. ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava in giudizio la chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [1. In via preliminare: disporre, per i motivi sopra esposti, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio relativa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contrassegnata dal R.G. 1671/2020 del
Tribunale di Taranto (G.I.: Dr.ssa , provvedendo, in ragione della nullità e/o Persona_1
invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'elaborato peritale a firma dei dottori e Persona_2
depositato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo a disporre, per l'effetto, Persona_3
la sostituzione dei ridetti C.T.U., e ciò per tutte le argomentazioni di cui in narrativa;
2. In via preliminare subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'istanza testé formulata in via preliminare, disporre la convocazione dei dott. ri e Persona_2 Persona_3
affinché forniscano opportuni chiarimenti in ordine alle conclusioni cui sono pervenuti nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contrassegnata dal R.G. 1671/2020 del Tribunale di Taranto con particolare riferimento al mancato esperimento del previsto tentativo di conciliazione;
3. Nel merito: accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è riconducibile Parte_1
alla condotta negligente, imperita ed imprudente tenuta dallo staff sanitario dell' Controparte_2
ed in ogni caso ascrivibile alla violazione degli obblighi contrattuali e/o
[...]
extracontrattuali assunti dalla ridetta nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condannare, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi tipo subiti dalla IG.ra , Parte_1
comprensivi delle voci di danno tutte, delle spese mediche sostenute e da sostenere, così quantificati nella misura di € 30.403,00, ovvero nella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in dipendenza dei fatti e delle ragioni di cui in narrativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
somma, questa, da contenersi, comunque, nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 e fino ad € 52.000,00;
4. In caso di accoglimento delle superiori domande, disporre la restituzione delle spese di C.T.U. anticipate in sede di ATP dalla ricorrente e condannare la convenuta al pagamento delle CP_1
spese di C.T.U relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. così come liquidate nel Decreto
Liquidazione di TU pari (doc. all. 21);
5 5. condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 1671/2020 del
Tribunale di Taranto, da distrarsi in favore dei Procuratori che si dichiarano antistatari;
]
Così argomentava l'attrice le proprie richieste:
[1. Con ricorso ex 696 bis c.p.c., (contrassegnato dal Rg. 1671/2020 del Tribunale Civile di Taranto
G.I dott.ssa la sig.ra ricorreva al Tribunale di Taranto al fine Persona_1 Parte_1
di ottenere, attraverso la valutazione di un consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite per effetto della condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale SS
Annunziata di , del nesso eziologico sussistente tra evento lesivo e la medesima condotta CP_1
medica, imprudente, imperita e negligente, nonché la determinazione dei conseguenti danni anche di natura non patrimoniale;
2. In particolare, deduceva l'odierna ricorrente che, in data 17/02/2018, a causa di intense algie che dal piede sinistro si irradiavano lungo tutto l'arto inferiore sinistro sino a raggiungere il tratto lombosacrale, nonché di un rilevante deficit deambulatorio, veniva trasportata dal marito e dalla figlia presso il P.S. dell'Ospedale SS. Annunziata di , ove i sanitari richiedevano una rx CP_1
lombosacrale con successivo consulto del Neurochirurgo (cfr. doc. n. 1 pag. 6 ricorso per ATP);
3. All'esito degli esami strumentali e del consulto neurologico, i sanitari consigliavano alla SI
di tornare a casa e di sottoporsi a calo ponderale, a terapia sintomatologica nonché di Parte_1
astenersi da sollecitazioni del rachide (cfr. doc. n. 1 pagg. 6 e 7);
4. Il giorno seguente, (i.e.: 18/02/2019), a causa dell'aggravarsi della sintomatologia e dei forti dolori che non le permettevano più di camminare e muoversi, la ricorrente veniva nuovamente trasportata presso il presidio ospedaliero SS. Annunziata ove veniva ricoverata (reparto di
Neurochirurgia) con annotazione in sintomatologia recante la dicitura “… sintomatologia dolorosa lombare da circa 7-10 gg irradiata agli arti inferiori, con difficoltà deambulatoria, riscontro neurologico di resistenza alla mobilizzazione passiva degli arti inferiori, positività bilaterale del segno di Lasegue, ioestesia dell'arto inferiore sx, negativo per il resto, esame obiettivo limitato altresì
6 a capo, collo, torace, cuore, addome…” (cfr. doc. n. 1 e doc. 1A);
5. In data 28/02/2019, dopo essere stata sottoposta a tutti gli esami ematochimici, elettrocardiogramma ed aver sottoscritto un foglio denominato “consenso all'atto medico” – di cui si contesta sin d'ora la validità ed efficacia – la ricorrente veniva sottoposta, a intervento di
“Microdiscectomia L5 – S1 sinistra” (cfr. doc. n. 2 e docc. 2A e 2B);
6. In data 02/03/2019 la ricorrente veniva dimessa con indicazione di terapia domiciliare da eseguire
(cfr. doc. n. 3 pag. 6);
7. Nei giorni seguenti alla dimissione, la ricorrente accusava dolori sempre più intensi all'arto inferiore sinistro che si presentava visibilmente gonfio ed edematoso (cfr. doc. 4 e 5);
8. Pertanto, in data 6/03/2019 la SI veniva nuovamente trasportata presso il Presidio Parte_1
SS. Annunziata ove veniva posta diagnosi di ammissione per “ … trombosi venosa profonda polpitea sx in trattamento con NE 8 mila U.I. x 2 e con bendaggio …” (cfr. doc. 6 da pag. 7);
9. In data 11/03/2019, dopo aver puntualmente eseguito la terapia domiciliare prescrittale (tra cui, la terapia anticoagulante con NE 8000, il bendaggio dell'arto e il completo riposo a letto), la
Per_ sig.ra si sottoponeva a visita effettuata dal Medico Chirurgo (Dott. , Chirurgo Parte_1
Vascolare in forza al SS. Annunziata), visita, questa, che conclamava ed attestava un'ampia ricanalizzazione di trombosi venosa profonda poplitea sx, la comparsa di trombosi venosa profonda soleale e gemellare esterna dx, motivo per il quale veniva prescritta la prosecuzione di terapia eparinica, l'utilizzo di coppia di gambaletti nonché una visita specialistica da eseguirsi presso il
Centro di Sorveglianza anticoagulante per avviare una terapia anticoagulante orale (terapia, questa,
a cui la SI si sottopone ancora quotidianamente) (cfr. doc. 7); Parte_1
10. In data 15/03/2019, come da prescrizione, la ricorrente si sottoponeva a controllo presso il
Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – UOS Coagulazione ed Emostasi per l'avvio della terapia anticoagulante (cfr. doc. 8);
11. Attualmente la ricorrente continua ad avvertire dolori alla schiena in prossimità della zona sottoposta a intervento, dolori questi che la costringono a continui riposi forzati in posizione supina
7 durante la giornata (cfr. doc. 9);
12. Inoltre la SI non è più autosufficiente per lo svolgimento delle attività quotidiane Parte_1
(difficoltà a sollevare anche piccoli pesi e ad effettuare piegamenti del busto in avanti);
13. Orbene, alla luce dei fatti suesposti, sussiste il fondato motivo di ritenere che la condotta scorretta dei sanitari dell'Ospedale SS. Annunziata di abbia arrecato gravi ed irreparabili danni alla CP_1
ricorrente, la quale ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita;
14. Al fine di appurare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei medici dell'
[...]
ed i danni subiti dalla SI , la stessa si è sottoposta a Controparte_3 Parte_1
visita medico legale presso il dott. esperto in Medicina Legale, dalla quale Controparte_4
emerge senza alcun dubbio l'esistenza di profili di inescusabile responsabilità in capo ai sanitari del
SS. Annunziata di , come di seguito individuati: : “… Non può non rilevarsi la mancata CP_1
acquisizione di anamnesi familiare che ben avrebbe potuto e dovuto suggerire uno studio in chiave di trombofilia stante la positività al riguardo ravvisata a carico della figlia secondo quanto correttamente suggerito in occasione della visita effettuata dal chirurgo vascolare il 17/04/2019 … la mancanza di qualsivoglia cenno sulla obiettività a carico degli arti inferiori, da rilevare altresì in considerazione dell'eccesso di peso presentato dalla paziente, l'assenza di annotazione di peso corporeo al fine di definire l'adeguatezza del dosaggio della terapia eparinica, le zone d'ombra che caratterizzano la somministrazione di terapia eparinica per quanto si evince dalla diaria clinica,
l0omessa indicazione, all'atto della dimissione dall'Ospedale, di prosecuzione della terapia anticoagulante stante l'indicazione a portarla avanti per 7/10 giorni post intervento… Al dunque se non sembrano poter sussistere ragionevoli margini di dubbio in ordine al deficit di prudenza e diligenza che ha caratterizzato la gestione del caso della SI , gli esiti apprezzati e Parte_1
documentati configurano una flebo linfopatia, come per lo più si verifica in casi siffatti per contestuale sofferenza del circolo venoso e/o linfatico , flebolinfopatia che, in ragione dei riflessi emodinamici, comporta senso si pesantezza e di gambe senza riposo, edema declive serotino, facile stancabilità nella deambulazione protratta, moderata iperestesia cutanea, con necessità di far ricorso ad elastocompressione, come tale ascrivibile quantomeno ad una seconda classe. Quale
8 dunque la stima del danno biologico temporaneo e permanente da rapportare ad una condotta sanitaria inappropriata per quanto dinanzi osservato? Sorregge al riguardo l'arco temporale di risoluzione del quadro periferico si da poter stimare la ITA pari a giorni 15… la ITP al 50% pari a giorni 20 e quanto annotato circa la sofferenza vascolare residua per valutare il danno biologico permanente pari al 10% ”.(cfr. doc. 10);
15. Con nota inviata in data 12/02/2020, gli scriventi procuratori invitavano la struttura ospedaliera convenuta ad interloquire al fine di verificare la sussistenza di margini per una risoluzione bonaria della vicenda ed a comunicare la propria Compagnia di Assicurazioni, ex L. 24/2017 (cfr. doc. n.
11);
16. Pertanto, ricorrendone i presupposti, la sig.ra proponeva ricorso ex art. 696 bis cpc Parte_1
che veniva incardinato presso il Tribunale di Taranto al R.G.N. 1671/2020 ed assegnato al Giudice,
Dott.ssa (cfr. doc. n. 12); Persona_1
17. Previa notifica del ricorso e del pedissequo decreto, si costituiva in giudizio la (cfr. doc. CP_1
n. 13);
18. Alle Udienze dell' 01.10.2020 e del 10.12.2020 il Giudice designato nominava consulenti tecnici d'ufficio i Dott.ri (specialista in Medicina legale) ed il Dott. Persona_2 Persona_3
(Specialista in Neurochirurgia) i quali accettavano l'incarico conferito loro, ponendo ai medesimi i quesiti contenuti nel Decreto del Giudice quivi prodotto con cui il Magistrato invitava espressamente i detti Consulenti ad “… ADOPERARSI CONCRETAMENTE AL FINE DI ADDIVENIRE AD UNA
COMPOSIZIONE BONARIA DELLA LITE …” (cfr. doc. n. 14);
19. In data 22.01.2020, iniziavano le operazioni peritali, alla presenza anche dei CCTTPP e della figlia della sig.ra , la sig.ra come da Verbale allegato (cfr. doc. n. 15); Parte_1 Persona_5
20. E' d'uopo sin d'ora evidenziare (la qual cosa è rimarcata altresì nelle controdeduzioni alla bozza da parte del perito di parte incaricato dalla ricorrente) come il Consulente di parte dell' , CP_1
Dott. testualmente, a Verbale, dichiarava: “… la terapia eparinica non è stata Per_6
somministrata alla paziente poiché alla dimissione la sig.ra deambulava . Tenuti conto
9 dell'intervento e dell'obesità, il trattamento eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo le dimissioni …” – cfr. doc. 15 -;
21. In data 19.05.2021 - si badi, data in cui erano già abbondantemente spirati i 90 gg concessi dal
Giudicante per il deposito della bozza di TU - l'odierno Patrocinio, con comunicazione inviata a mezzo PEC ai TU chiedeva le motivazioni connesse alla mancata ricezione dell'elaborato peritale
(cfr. doc. 16);
22. La scrivente difesa apprendeva, con non poco stupore, che nella MEDESIMA DATA DI INVIO
DELLA RIDETTA PEC (i.e.: 19.05.2021). I TU AVEVANO INVIATO AL MAGISTRATO
RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI (TERMINI, QUESTI;
COME DETTO, GIA' SCADUTI!)
ADDUCENDO QUALE MOTIVAZIONE DEL RITARDO – così è dato, testualmente, leggere - “…
L'INVIO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA …” proposta conciliativa, come si vedrà innanzi, giammai pervenuta atteso che la conciliazione (e men che meno l'invio di una proposta) non si è mai tenuta ciò pur in presenza di un ordine preciso del Giudice di tentare “concretamente” la conciliazione stessa (cfr. doc. 17);
23. In data 1.7.2021 gli odierni procuratori inviavano nuova pec ai TU (cfr. doc. 17 bis) con la quale chiedevano, essendo spirato il termine prorogato dal GI per l'invio della bozza, notizie circa l'invio della stessa;
24. In pari data i TU rispondeva alla pec sopra indicata scrivendo testualmente “... quanto prima invieremo proposta conciliativa ...”; (cfr. doc. all. 17 ter);
25. In data 16.07.2021 i TU inviavano alle parti bozza di TU (cfr. doc. all. 18);
26. A seguito della bozza di TU fatta pervenire, il CTP di parte ricorrente, Dott. Controparte_4
presentava le proprie osservazioni in ordine alle conclusioni cui i CC.TT.UU. erano inopinatamente pervenuti nell'elaborato peritale;
osservazioni, va da subito indicato, in toto ingiustificatamente respinte e contestate dai C.T.U.. Vale inoltre la pena riportare come testualmente i TU nel documento rubricato “ risposta alle osservazioni” testualmente affermano “… in conclusione il CTP censura un mancato invio di una proposta conciliativa;
tale scelta scaturisce dalla assoluta distanza
10 (???) tra le posizioni delle parti che avrebbe reso tale proposta ultronea ma soprattutto dalla rilevata e assoluta assenza di profili di responsabilità medica evidenziata dalla attenta ed approfondita analisi della documentazione medica in atti …” (cfr. doc. 19, 20);
27. In particolare ed a ben vedere, il CTP contestava in toto le conclusioni cui giungevano i TU, affermando come: “… La lettura delle argomentazioni assolutorie del Collegio lascia non solo interdetti per la laconicità delle stesse e la disinvoltura con cui si sorvola sulle eccezioni mosse all'operato dei sanitari da parte del sottoscritto (meritevoli quantomeno di essere commentate non foss'altro per dissentirne motivatamente), ma per dar ragione, in buona misura, del clima di sfiducia che in non pochi casi serpeggia tra i pazienti e ciò a tutto danno della maggioranza di coloro che onorano la professione. Premesso che ovviamente il Magistrato saprà meglio di ogni altro valutare il tenore di efficacia del contributo dei Suoi ausiliari, ci si permette tornare su punti inevasi della consulenza nell'auspicio che induca a più meditate riflessioni, fedeli alle dinamiche dei fatti. In buona sostanza il Collegio definisce corretto il comportamento dei sanitari dell
[...]
rilevando l'indicazione all'intervento di microdiscectomia e l'esecuzione Controparte_5
ortodossa dello stesso (cosa in verità non messa in discussione da alcuno), ma periferizzando l'essenza del ricorso ovvero gli aspetti di inappropriatezza di cura che anno propiziato l'insorgenza della trombosi venosa. Ciò non puo' e non deve essere consentito. Si registra infatti un silenzio assordante in merito a quanto, in coerenza con i dati di un atto a valenza pubblica quale la cartella clinica, il sottoscritto ha richiamato circa la mancata acquisizione della anamnesi familiare che, ove non fosse stata omessa, come sarebbe stato doveroso, ben avrebbe potuto indirizzare per uno studio volto ad evidenziare una tendenza trombofilica e ciò in virtù della positività al riguardo rilevata a carico della figlia, secondo quanto del resto diligentemente suggerito in occasione di visita del
Chirurgo Vascolare in data 17/4. Nulla dice al riguardo la consulenza d'ufficio, quasi che il dato non avesse rilevanza, il che non sarebbe sostenibile in alcun angolo del mondo;
L'assenza di annotazione del peso corporeo al fine di definire l'adeguatezza del dosaggio eparinico, nozione universalmente nota, tanto più che la paziente presentava un significativo eccesso ponderale, condizione foriera di ripercuotersi sul circolo venoso degli arti inferiori;
lo hiatus
11 temporale nella somministrazione della terapia eparinica, atteso che non risulta in cartella alcuna somministrazione dal 25 al 28/2, senza peraltro che ne siano annotate le motivazioni come esige la trasparenza di ogni atto medico. Quanto all'asserzione che la prosecuzione della terapia eparinica non trovava indicazione per il rischio di sanguinamento ed eventuale ematoma epidurale, è doveroso rilevare che :in ragione della indicazione a protrarre per 7-10 giorni dopo l'intervento la terapia anticoagulante, era dovere dei sanitari tener conto della specificità del caso in chiave di rischio/beneficio e che il beneficio fosse nel contesto dato maggiore lo sta ad attestare la trombosi insorta ed accertata in sede di Pronto Soccorso a distanza di pochissimi giorni dalla dimissione, per di più con indicazione in tale sede al trattamento con NE 8 mila U.I. x 2, oltre che con bendaggio e per altro verso quanto asserito dal Dottor consulente dell' Persona_7 [...]
e riportato nella TU “tenuto conto dell'intervento e dell'obesità il trattamento Controparte_1
eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo la dimissione. Ogni altro commento sull'an debeatur appare in ultima analisi invero superfluo. Fermo restando quanto sopra, sotto un profilo strettamente formale, rilevante ai fini di una inevitabile declaratoria di nullità della presente TU, si corre l'occasione per segnalare come la bozza di elaborato peritale sia stata inviata dai TU in totale spregio del provvedimento del Giudice del 27.3.2021 che prevede testualmente che il C.T.U. “ ... si adoperi concretamente al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite ...”. Si evidenzia infatti come i TU abbiano inviato alle parti in data 16.7.2021 la bozza di perizia senza che la stessa, come ordinato dall'Ill. mo Giudicante, fosse preceduta dall'invio di una proposta conciliativa. Pur non chiudendosi all'auspicio di una più appropriata rilettura degli eventi da parte del Collegio, in nome di quella umiltà che non deve mai mancare nel medico, tanto si rassegna comunque al Magistrato affinché, nel concreto esercizio del Suo ruolo di peritus peritorum, voglia ristabilire la verità del fatti ed assumere quindi ogni provvedimento che riterrà opportuno. Roma, 17 Luglio 2021 …”;
28. Dalla lettura dell'elaborato peritale de quo (appositamente quivi trascritto e riportato) emergeva, quindi, con adamantina evidenza, come i nominati TU avessero omesso di adempiere all'incarico conferitoli, avendo disatteso l'espletamento “concreto” di tentare una conciliazione, tentativo mai svolto, neanche in forma embrionale!;
12 29. Ed invero, appare sufficiente leggere il richiamato elaborato (ed il documento di “riscontro alle osservazioni”) per avvedersi, prima facie, di ciò che, in realtà, i C.T.U. hanno clamorosamente affermato ovvero che i valori riscontrati sulla paziente “… non giustificavano alcuna particolare profilassi …” ed ancora “… per quanto attiene alla parte anamnestica, essa appare giustificata da un approfondimento successivo all'evento trombotico e quindi espressione di una valutazione effettuata con criterio ex post …”;
30. In particolare, non sfugge come i TU, se da un lato si siano concentrati a confermare l'indicazione per il caso all'esecuzione dell'intervento di microdiscectomia e l'esecuzione ortodossa dello stesso, dall'altro artatamente sorvolano sugli eclatanti aspetti di inappropriatezza di cura che hanno cagionato la trombosi venosa;
31. A conferma di quanto precede, si vedano le risposte fornite alle osservazioni al CTP dove in maniera sorprendente viene affermato come “… i valori di ingresso del paziente non giustificavano
ALCUNA PARTICOLARE PROFILASSI …” con ciò cercando di attutire la grave omissione costituita nella mancata e/o incompleta anamnesi;
sempre i TU nelle loro osservazioni indicano come la “… presunta (???) mancata somministrazione della profilassi eparinica dal 25 al 28 02 , essa RISULTAVA ASSOLUTAMENTE INGIUSTIFICATA , come espressamente da noi affermato nella bozza…”;
32. Orbene, riprendendo il contenuto delle osservazioni svolte dal CTP dott. una corretta CP_4
acquisizione della anamnesi avrebbe potuto indirizzare ad uno studio volto ad evidenziare una tendenza trombofilica. più che conclamata. Inoltre, lo hiatus temporale nella somministrazione della terapia eparinica atteso che non risulta traccia di alcuna somministrazione (non si può parlare quindi di mancata “presunta” somministrazione ma di mancata somministrazione come tra l'altro dichiarato ed ammesso in sede di operazioni peritale dallo stesso Consulente di Parte della ) CP_1
ha determinato l'evento trombotico. In ragione dell'indicazione a protrarre per 7 – 10 giorni dopo l'intervento la terapia anticoagulante era dovere dei sanitari TENER CONTO DELLA
SPECIFICITA' del caso in chiave di rischio / beneficio da che il beneficio fosse nel contesto dato maggiore lo sta ad indicare la trombosi insorta ed accertata in sede di P.S. a distanza di pochi giorni
13 dalla dimissione per di più CON INDICAZIONE IN TALE SEDE AL TRATTAMENTO CON NE
8 mila U.I. x 2 oltre che con bendaggio come tra l'altro dichiarato dal Dott. che affermava Per_6
come i”… l trattamento eparinico poteva continuare per un periodo di circa 7 giorni dopo la dimissione …”;
33. I riferiti profili di illegittimità sono vieppiù evidenti laddove si osservi come non solo non sono stati tenuti in considerazione adeguata i profili di censura indicati dal Dott. e testé CP_4
richiamati e riportati ma i TU abbiano espressamente dichiarato, da un lato di necessitare di ulteriore tempo (rispetto a quello loro concesso e peraltro già spirato al momento della richiesta di proroga) per dare impulso al tentativo di conciliazione e dall'altro, contraddicendo sé stessi, dichiarando di non aver eseguito il tentativo di conciliazione in quanto le parti erano troppo lontane, contravvenendo con ciò alla disposizione del Giudicante che chiedeva espressamente loro di espletare concretamente (e non in astratto!) il tentativo di conciliazione.
34. Non bastasse quanto precede, sfugge alla logica più pedestre la ragione per la quale i nominati
C.T.U. pur in presenza di dichiarazioni quali quelle rese in sede di operazioni dal Consulente dell' Dott. dichiarazioni queste che confermavano in un certo qual modo la CP_1 Per_6
sussistenza di profili di responsabilità in capo all' , non abbiano preso “spunto” dalla CP_1
riportata “convergenza di pensiero e di opinioni” fra i CTP, dando impulso ed inizio alla fase conciliativa, dichiarando una lontananza di posizioni tra le parti che è in stridente contrasto con la esatta dinamica dei fatti e non avrebbe, comunque, giustificato una richiesta di proroga;
DIRITTO In via preliminare Sulla nullità dell'elaborato peritale depositato dai CC.TT.UU. nella fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui in premessa, non può non reiterarsi come l'elaborato peritale depositato dai nominati CC.TT.UU., sia affetto da nullità sostanziale, avendo evidentemente disatteso l'ordine del Giudicante di procedere ad un concreto tentativo di conciliazione ed avendo chiesto di prorogare i termini concessi dal Giudice (quando i termini erano già abbondantemente spirati) con la scusante di dover espletare il tentativo di conciliazione.
14 A ciò si aggiungano i profili di censura così come evidenziati dalle osservazioni del CTP Dott.
[...]
che sono state appositamente riportate e trascritte nel presente ricorso e che ne costituiscono CP_4
parte integrale e sostanziale.
In virtù di quanto precede e di quanto diffusamente argomentato nelle premesse nonché di quanto indicato dagli elaborati peritali (e nelle osservazioni alla bozza di TU) del Consulente di Parte , si insta acché l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità della perizia siccome elaborata dagli incaricati consulenti, Voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, provvedendo, per le ragioni espresse, alla sostituzione del nominati C.T.U. Dott.ri e . Persona_2 Persona_3
In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'istanza testé formulata, si insta sin d'ora per la convocazione dei ridetti CC.TT.UU., affinché forniscano opportuni chiarimenti in ordine alle conclusioni, rispetto ai quesiti formulati, cui sono pervenuti in fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ed in particolare in ordine al mancato esperimento della conciliazione così come richiesta dall'Ecc.mo Giudicante.
Nel merito
Dall'esame dell'elaborato peritale di parte eseguito ad opera del Dr. elaborato, Controparte_4
questo, depositato nella fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., emerge incontrovertibilmente come le lesioni subite dalla odierna ricorrente siano da ascrivere alla condotta tenuta dallo staff sanitario del SS Annunziata e frutto di un approccio evidentemente errato (per i motivi diffusamente trattati sopra).
In virtù delle conclusioni cui giungeva il consulente tecnico di parte e dalle quali non vi è ragione di discostarsi (non potendosi attribuire alla perizia depositata dai CC.TT.UU. in fase di accertamento tecnico preventivo efficacia dirimente, stante la sua nullità e/o illegittimità, in virtù dei profili innanzi detti), incontestabile appare la sussistenza del nesso eziologico tra le prestazioni rese ed i danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
E va appena ricordato che, la condotta tenuta dallo Staff Medico del SS Annunziata, ha avuto quale
15 conseguenza una flebo linfopatia come per lo più si verifica in circostanze siffatte per contestuale sofferenza del circolo cavernoso e/o linfativo, flebolinfopatia che, in ragione dei riflessi emodinamici, comporta senso di pesantezza e di gambe senza riposo , edema declive serotino, facile stancabilità nella deambulazione protratta, moderata iperestesia cutanea, con necessità di far ricorso a elasto compressione.
Si rammenta come la sig.ra si trovava all'epoca dei fatti e si trova anche all'attualità nella Parte_1
disagevole condizione di dover convivere con una grave condizione fisica che non le permette più di accedere a numerose attività della vita di tutti i giorni, limitazioni in quota parte in essere nella sfera del libero estrinsecarsi della propria quotidianità.
I danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra possono essere quantificati, in applicazione Parte_1
delle Tabelle del Tribunale di Milano ed in considerazione della valutazione medico-legale eseguita da ultimo dal Dr. nel proprio elaborato peritale, come segue: Controparte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del 59 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.247,68
Incremento per sofferenza soggettiva (+
€ 584,40
26%)
Punto danno non patrimoniale € 2.832,08
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
16 Giorni di invalidità temporanea 0 parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea 20 parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea 0 parziale al 25%
Danno biologico risarcibile € 15.959,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 20.108,00
Con personalizzazione massima (max
€ 27.928,00
49% del danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.475,00
TOTALE GENERALE: € 22.583,00
Totale con personalizzazione massima € 30.403,00
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. rigettare il ricorso poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella narrativa che precede;
2. disporre in ordine alle spese e competenze di lite come per legge.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: CP_1
17 [Come già si è avuto modo di dedurre nel prodromico giudizio ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.
1671/2020 di questo Tribunale, la sig.ra , a causa di dolori lungo il tratto lombosacrale, Parte_1
si recava al P.O. dell'Ospedale “SS. Annunziata” di ove i sanitari che la ebbero in cura, CP_1
dopo un'accurata visita corredata da esami strumentali e successivo consulto neurochirurgico, le prescrivevano una terapia sintomatologica domiciliare, suggerendo, altresì, di sottoporsi a calo ponderale, dato l'eccesso di peso.
Successivamente, dato il persistere dei forti dolori, la sig.ra veniva trasportata Parte_1
nuovamente al nosocomio tarantino ove veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento di
“Microdiscectomia L5- S1 sinistra”. Di fatto, la procedura chirurgica, correttamente spiegata e proposta alla paziente con annesse probabili complicanze e/o rischi potenziali, ha da subito determinato un miglioramento della sintomatologia algica all'arto inferiore interessato.
Nei giorni successivi alle dimissioni, nonostante l'esito positivo dell'operazione chirurgica e la terapia domiciliare prescrittale, la paziente, stante il persistere dei dolori all'arto inferiore sinistro, veniva nuovamente sottoposta a visita specialistica vascolare con esito di diagnosi di ampia ricanalizzazione di trombosi venosa profonda.
Per tale ragione le veniva prescritta la prosecuzione di terapia eparinica, oltre che la raccomandazione a sottoporsi a visita specialistica presso il Centro di Sorveglianza anticoagulante al fine di avviare la relativa terapia.
Secondo la ricostruzione di controparte, l'evolversi delle condizioni peggiorative di salute della ricorrente sarebbe da ascrivere alla condotta negligente dei sanitari tarantini.
Invero, ogni ipotesi di responsabilità, astrattamente ascrivibile all , è stata Controparte_1
smentita dal Collegio Peritale, nominato dal Tribunale, in sede di ATP. I consulenti hanno evidenziato come “...l'intervento chirurgico di microdiscectomia L5-S1 sinistra...risultò correttamente eseguito.....”, specificando, circa la trombosi venosa profonda della vena poplitea, che la ricorrente sviluppò, che “....tale evento deve essere annoverato alla stregua di una complicanza propria e non dipendente dalla condotta dei medici ed emendata dagli stessi mediante
18 opportune pratiche di natura assistenziale.....dimostratesi efficaci e che condussero la paziente
CP_ alla guarigione.......pertanto non sono rilevabili elementi di censura in capo ai Sanitari
Struttura Ospedaliera SS Annunziata di Taranto che ebbero in cura la sig.ra , Parte_1
avendo gli stessi rispettato le regole della buona pratica clinica e delle linee guida dettate dalla letteratura scientifica......”. Le contestazioni alla c.t.u. che si leggono nel ricorso sono prive di fondamento poiché alle stesse i consulenti hanno già replicato in riscontro alle osservazioni formulate dal c.t.p., nominato dalla sig.ra , Dott. Parimenti, infondata è Parte_1 CP_4
l'eccezione di nullità della consulenza per aver asseritamente omesso il Collegio Peritale di esperire il preventivo tentativo di conciliazione tra le parti. Invero, la motivazione addotta da controparte onde pretendere di inficiare la c.t.u. è del tutto pretestuosa;
al primo incontro fissato per l'inizio delle operazioni peritali nessuna delle parti ha manifestato la volontà di addivenire ad una definizione bonaria della pendenza stante la evidente divergenza di opinioni circa i fatti, oggetto di controversia.
Inoltre, i cc.tt.u. hanno, comunque, motivato la loro scelta di omesso invio di una proposta conciliativa, evidenziando come “...tale scelta scaturisce (scaturisse) dalla assoluta distanza tra le posizioni delle parti che avrebbe reso tale proposta ultronea ma soprattutto dalla rilevata assenza di profili di responsabilità medica evidenziata dall'attenta e approfondita analisi della documentazione medica in atti”. Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi di nullità dell'elaborato peritale né formale ma neppure sostanziale, non essendo stato violato alcun diritto di difesa e/o al contraddittorio delle parti in causa. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la rinnovazione della c.t.u., tenuto conto che il Collegio Peritale ha esaustivamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente di parte, nominato dalla sig.ra , e che non risponde al vero che il dott. Parte_1
abbia reso dichiarazioni che “....confermavano in un certo qual modo (sic!!!) la Per_6
sussistenza di profili di responsabilità in capo all' ....” ; tale ultima affermazione è del tutto CP_1
priva di valore contenutistico dal momento che non risulta neppure specificato quali dichiarazioni rese dal C.t.p. dell' abbiano consentito a controparte di formulare tale congettura Controparte_1
e come le stesse si prestino ad interpretazione di riconoscimento di responsabilità. Invero, per
19 quanto dedotto ed accertato in sede del prodromico procedimento ex art. 696 bis c.p.c., alcuna responsabilità può essere ascritta all per i fatti dedotti tanto che l'odierna domanda deve CP_1
essere respinta. Solo per mero scrupolo difensivo, si contesta il quantum della richiesta risarcitoria nonché le singole voci pretese poiché del tutto prive di fondamento giuridico oltre che di relativa prova.]
Motivi della decisione
I.- I pericoli determinati dal tromboembolismo venoso a seguito di interventi di chirurgia ortopedica sono stati oggetto di un recentissimo studio dottrinale pubblicato interamente nell'Istituto CP_7
e svolto a cura della in data 24 aprile 2025,
[...] Controparte_8
pagine 44,45,46,47.
Nel predetto studio emergono:
a) il basso rischio specifico presentato da interventi di microdiscectomia vertebrale, come quello cui stato sottoposta la sig.ra (….la maggior parte degli interventi pediatrici Parte_1
elettivi, le microdiscectomie, le artrodesi cervicali anteriori e le decompressioni lombari o cervicali possono essere considerati interventi a basso rischio…);
b) la ridotta valenza della anamnesi familiare, sovrastata dalla storia personale che presenti eventualmente precedenti insulti di tromboembolismo venoso;
c) i rischi connessi con una terapia anticoagulante postoperatoria nella chirurgia vertebrale (…Si raccomanda che i chirurghi soppesino i potenziali benefici della profilassi farmacologica con i rischi noti di aumento del sanguinamento…);
d) i pericoli derivanti dalla terapia anticoagulante postoperatoria ed il bilanciamento con la non improbabile formazione di ematomi;
Del tutto conformi a tali conclusioni offerte dalla miglior scienza ed esperienza del settore appaiono le considerazioni conclusive esternate dai CCTTUU in sede di A.T.P.:
[Non era indicato infatti l'utilizzo di ulteriori fattori antiaggreganti e/o anticoagulanti, considerata
20 la raccomandazione espressa in letteratura di valutare sempre nella somministrazione di tali farmaci la concrea possibilità di un sanguinamento nell'immediato post operatorio con il possibile costituirsi di un ematoma epidurale spinale dalle conseguenze disastrose per la sua azione compressiva sulle strutture nervose ed anche per la maggiore probabilità di infezione correlata al costituirsi di una raccolta ematica nel sito chirurgico] ( pagg. 15-16 della relazione medica di A.T.P.).
Così infatti la miglior scienza ed esperienza compendiata nel saggio dottrinale pubblicato interamente nell' e svolto a cura della in Controparte_9 Controparte_8
data 24 aprile 2025, pagine 44,45,46,47:
[Q1 - Lo screening di routine per la TVP è necessario nel periodo preoperatorio e/o postoperatorio per i pazienti sottoposti a interventi alla colonna vertebrale?
R. Lo screening di routine per la trombosi venosa profonda (TVP) nei pazienti sottoposti a interventi alla colonna vertebrale non svolge alcun ruolo. La sorveglianza con ecodoppler può essere presa in considerazione nei pazienti chirurgici ad alto rischio: individui più anziani, con lesioni alla colonna vertebrale, storia personale di tromboembolismo venoso (TEV), tumori maligni, mielopatia spondilosica cervicale (CSM) e/o non deambulanti.
Q2 - Relativamente al rischio di TEV, nella chirurgia vertebrale quali interventi possono essere considerati ad alto rischio e quali a basso rischio?
R. Nella chirurgia vertebrale sono ad alto rischio di TEV gli interventi eseguiti per motivi oncologici, traumatici o infettivi, nonché gli interventi che richiedono il ricovero in unità di terapia intensiva
(ICU), eseguiti in più tempi chirurgici o con approcci combinati. Dovrebbero essere considerati ad alto rischio anche gli interventi lombari, che comprendono le artrodesi estese o le procedure che utilizzano un approccio anteriore, nonché le artrodesi cervicali posteriori. D'altro canto, la maggior parte degli interventi pediatrici elettivi, le microdiscectomie, le artrodesi cervicali anteriori e le decompressioni lombari o cervicali possono essere considerati interventi a basso rischio.
Q3 - Il timore di un ematoma epidurale influenza la scelta in merito alla profilassi del TEV dopo un intervento di chirurgia vertebrale?
21 R. L'ematoma epidurale è una complicanza postoperatoria temuta ma rara dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, con tassi di manifestazione sintomatica che vanno da 0% a 1.8%.
Sebbene non esistano prove pubblicate per definire con precisione la sicurezza della profilassi farmacologica, sembra che nel postoperatorio gli anticoagulanti possano essere somministrati in dosi non terapeutiche senza un aumento del rischio di ematoma epidurale spinale. Sono necessari studi prospettici per bilanciare meglio i rischi e i benefici della profilassi anticoagulante per quanto concerne gli ematomi epidurali spinali e il TEV.
Q4 - Dopo un intervento di chirurgia vertebrale quando si può iniziare la profilassi farmacologica del TEV, se deve essere utilizzata?
R. La profilassi farmacologica per il TEV può essere iniziata probabilmente entro 24-48 ore dopo artrodesi lombari elettive ed entro 48 ore dall'intervento nei pazienti considerati a più alto rischio di sanguinamento. I benefici della profilassi farmacologica devono essere attentamente ponderati rispetto ai rischi di emorragia e formazione di ematomi.
Q5 - Se la profilassi per il TEV deve essere somministrata a pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale, il numero di livelli, e/o la sede anatomica e/o l'approccio chirurgico (cioè mininvasivo) influenzano la scelta della tromboprofilassi?
R. Alcune prove suggeriscono che la profilassi farmacologica dovrebbe essere presa in considerazione nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale lombare multilivello, specialmente se eseguita attraverso un approccio anteriore.
Q6 - L'ASA è una profilassi farmacologica valida per il TEV nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale?
R. Sebbene l'acido acetilsalicilico (ASA) possa ridurre il TEV dopo interventi ortopedici, non ci sono studi di alta qualità che affrontino questo problema nei pazienti sottoposti a chirurgia vertebrale. Si raccomanda che i chirurghi soppesino i potenziali benefici della profilassi farmacologica con i rischi noti di aumento del sanguinamento.
Q7 - Qual è il protocollo ottimale per la gestione dei pazienti che assumono ASA per una patologia
22 non correlata alla colonna vertebrale prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. L'ASA a basso dosaggio (LD-ASA) (81 mg-500 mg), utilizzata per la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, può essere interrotta per un periodo che va da uno e fino a tre giorni prima di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Per dosi di ASA > 1 g al giorno, il farmaco deve essere interrotto per almeno sette giorni prima dell'intervento. Tuttavia nei pazienti con una lunga storia cardiaca, è ragionevole mantenere la LD-ASA (81 mg) per tutto l'intervento alla colonna vertebrale.
Q8 - Qual è il protocollo ottimale per la gestione dei pazienti in trattamento con warfarin per una patologia non vertebrale prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. Il warfarin (Coumadin®) deve essere interrotto almeno 5 giorni prima di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e l'obiettivo del rapporto internazionale normalizzato (INR) deve essere
1.2 o inferiore.
Q9 - Nei pazienti in trattamento anticoagulante per una patologia non vertebrale, è necessaria una terapia ponte perioperatoria dopo interruzione dell'anticoagulante prima di un intervento di chirurgia vertebrale?
R. La terapia anticoagulante ponte (bridging) perioperatoria non è superiore al placebo nella prevenzione degli eventi tromboembolici in seguito all'interruzione dell'anticoagulazione prima di un intervento di chirurgia vertebrale. Inoltre, il bridging può essere associato a un aumento del rischio di sanguinamento maggiore. Se il bridging è contemplato in pazienti ad alto rischio, e a discrezione del medico curante, l'ENF e l'EBPM rappresentano opzioni ragionevoli.
Q10 - I pazienti con trauma vertebrale necessitano di profilassi di routine per il TEV prima e dopo l'intervento chirurgico?
R. I pazienti che subiscono una lesione traumatica della colonna vertebrale sono ad aumentato rischio di TEV. Le raccomandazioni per la profilassi del TEV prima e dopo un intervento chirurgico nei traumi della colonna vertebrale variano in base a fattori pertinenti come la presenza di lesione midollare (LM), il segmento di colonna interessato e l'età.
23 Q11 - La presenza di una lacerazione durale influenza la scelta della profilassi per il TEV dopo un intervento chirurgico alla colonna vertebrale?
R. Dopo un intervento di chirurgia vertebrale il tasso di TEV è significativamente più alto nei pazienti in cui si verifica una durotomia accidentale (quasi 1.5 volte) rispetto ai pazienti in cui non si verifica.
Pertanto, nei pazienti con lacerazioni durali conseguenti a chirurgia vertebrale, devono essere considerate terapie di profilassi del TEV energiche.
Q12 - I pazienti pediatrici sottoposti a interventi di chirurgia vertebrale maggiore necessitano di una profilassi di routine per il TEV?
R. La somministrazione di routine di profilassi farmacologica per il TEV per gli interventi spinali maggiori nei pazienti pediatrici non è supportata dalle prove attuali. La profilassi farmacologica deve essere limitata ai pazienti con molteplici fattori di rischio. Esiste una controversia circa l' utilità della profilassi meccanica, sebbene presenti un rischio minimo.] (Tromboembolismo Venoso in Ortopedia e Traumatologia, in Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, 24 aprile 2025)
Le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU nel procedimento di A.T.P. vertito ex art. 696bis cpc appaiono conformi.
E' così evidente come i sanitari della si mossero all'interno della miglior scienza ed esperienza CP_1
del momento storico.
IV.- Infondata è la domanda di nullità dell' per omesso esperimento del tentativo di CP_10
conciliazione.
La legge non prevede affatto tale ipotesi di invalidità e, nel merito, la parte convenuta non sembra abbia formulato alcuna disponibilità ad una soluzione conciliativa durante il procedimento di A.T.P.,
e ciò è conforme al dettato normativo che non contiene affatto una sorta di “colpa presunta” a carico degli enti e delle persone che siano evocate col proc. ex artt. 696bis cpc e 8 della ls 24/2017, né tantomeno un obbligo giuridico di addivenire alla conciliazione, e ciò anche a prescindere dalla possibilità di rimanere contumaci che, come noto, non implica riconoscimento di responsabilità.
24 Né il tribunale né i CCTTUU hanno peraltro il potere di imporre una conciliazione una delle parti non intenda avallare.
V.- La domanda attrice deve così essere rigettata, con condanna della istante a rifondere spese e competenze di lite in favore della convenuta secondo la regola di cui all'art. 91 cpc. CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di;
Parte_1
b) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della liquidandole in CP_1
euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 27 settembre 2025;
Il giudice dott.AL UN
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3