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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/07/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' nella persona del Giudice Marisa Attollino ha Org_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata negli Stati Uniti d'America il 07.12.1969; Parte_1
nato negli Stati Uniti d'America il 10.03.1964, la prima anche Persona_1 in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori: nato negli Stati Uniti d'America il 06.01.2006 Parte_2
e nato negli Stati Uniti d'America il 06.01.2006, Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Andrea Permunian, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di nata a [...] Persona_2
(FG) il 21/11/1887.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 25/05/2023, i ricorrenti hanno sostenuto che
[...] fosse loro ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_2 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- ha contratto matrimonio con il Persona_2 Controparte_2
04/03/1905 e dalla loro unione nasceva in data 08/09/1921; Persona_3
- ha contratto matrimonio con in Parte_4 Persona_4
data 07/09/1946 e dalla loro unione nasceva il Persona_5
16/05/1947;
- Dall'unione tra e nasceva Per_3 Persona_5 Persona_6
in data 07/12/1969. e Parte_1 Persona_5 [...] hanno poi contratto matrimonio in data 10/02/1972; Persona_6
- ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_1
02/03/1990 e dalla loro unione sono nati i gemelli e Parte_2 in data 06/01/2006. Parte_3
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, costei l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 29/01/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 08/07/2024 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 6 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 04/07/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 3 di 6 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente, come risultante dal documento attestante la mancata presentazione di istanze di naturalizzazione da parte dell'ava italiana (allegato n. 7).
In merito a tale aspetto, è doveroso evidenziare alcune osservazioni. La signora
[...]
successivamente all'acquisizione della cittadinanza statunitense da parte Persona_2 del marito in data 05/02/1919, ha acquisito la cittadinanza statunitense Persona_7 stante quanto disposto dalla legislazione statunitense in materia allora vigente (con più precisione, l'“Expatriation Act” secondo cui le donne coniugate non potevano avere una nazionalità diversa da quella del loro coniuge), senza peraltro che la stessa abbia richiesto volontariamente la naturalizzazione. Difatti, non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di , considerando altresì che parte ricorrente Persona_2 ha prodotto a dimostrazione i certificati attestanti la mancata richiesta di naturalizzazione da parte dell'ava italiana.
Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte di a Persona_2 seguito dell'acquisto della cittadinanza da parte del marito non deve considerarsi un elemento preclusivo al mantenimento della cittadinanza italiana della stessa.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare
l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell'01.01.1948.
Pag. 4 di 6 Più nello specifico, la Corte di Cassazione – nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana – ha affermato
(Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria … alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza … contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.)». Pare proprio questo il caso esaminato nel presente giudizio.
Pertanto, mentre in data 05/02/1919 marito di Controparte_2 Persona_2 ed anch'egli italiano, perdeva la propria cittadinanza italiana per effetto della
[...] avvenuta naturalizzazione statunitense, non accadeva lo stesso per la moglie, che invece non aveva mai espresso la volontà di naturalizzarsi statunitense o comunque non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta altresì dalla documentazione versata in atti. La donna, dunque, trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi discendenti, sino a giungere agli odierni ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in composizione Org_2 monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 11/07/2024.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' nella persona del Giudice Marisa Attollino ha Org_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata negli Stati Uniti d'America il 07.12.1969; Parte_1
nato negli Stati Uniti d'America il 10.03.1964, la prima anche Persona_1 in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori: nato negli Stati Uniti d'America il 06.01.2006 Parte_2
e nato negli Stati Uniti d'America il 06.01.2006, Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Andrea Permunian, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di nata a [...] Persona_2
(FG) il 21/11/1887.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 25/05/2023, i ricorrenti hanno sostenuto che
[...] fosse loro ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_2 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- ha contratto matrimonio con il Persona_2 Controparte_2
04/03/1905 e dalla loro unione nasceva in data 08/09/1921; Persona_3
- ha contratto matrimonio con in Parte_4 Persona_4
data 07/09/1946 e dalla loro unione nasceva il Persona_5
16/05/1947;
- Dall'unione tra e nasceva Per_3 Persona_5 Persona_6
in data 07/12/1969. e Parte_1 Persona_5 [...] hanno poi contratto matrimonio in data 10/02/1972; Persona_6
- ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_1
02/03/1990 e dalla loro unione sono nati i gemelli e Parte_2 in data 06/01/2006. Parte_3
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, costei l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 29/01/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 08/07/2024 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 6 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 04/07/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 3 di 6 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente, come risultante dal documento attestante la mancata presentazione di istanze di naturalizzazione da parte dell'ava italiana (allegato n. 7).
In merito a tale aspetto, è doveroso evidenziare alcune osservazioni. La signora
[...]
successivamente all'acquisizione della cittadinanza statunitense da parte Persona_2 del marito in data 05/02/1919, ha acquisito la cittadinanza statunitense Persona_7 stante quanto disposto dalla legislazione statunitense in materia allora vigente (con più precisione, l'“Expatriation Act” secondo cui le donne coniugate non potevano avere una nazionalità diversa da quella del loro coniuge), senza peraltro che la stessa abbia richiesto volontariamente la naturalizzazione. Difatti, non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di , considerando altresì che parte ricorrente Persona_2 ha prodotto a dimostrazione i certificati attestanti la mancata richiesta di naturalizzazione da parte dell'ava italiana.
Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte di a Persona_2 seguito dell'acquisto della cittadinanza da parte del marito non deve considerarsi un elemento preclusivo al mantenimento della cittadinanza italiana della stessa.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare
l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell'01.01.1948.
Pag. 4 di 6 Più nello specifico, la Corte di Cassazione – nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana – ha affermato
(Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria … alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza … contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.)». Pare proprio questo il caso esaminato nel presente giudizio.
Pertanto, mentre in data 05/02/1919 marito di Controparte_2 Persona_2 ed anch'egli italiano, perdeva la propria cittadinanza italiana per effetto della
[...] avvenuta naturalizzazione statunitense, non accadeva lo stesso per la moglie, che invece non aveva mai espresso la volontà di naturalizzarsi statunitense o comunque non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta altresì dalla documentazione versata in atti. La donna, dunque, trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi discendenti, sino a giungere agli odierni ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio) di fronte al quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in composizione Org_2 monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 11/07/2024.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6