Art. 19.
Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verra' computato per l'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.
Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verra' computato per l'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.