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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1171 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria Pt_1
Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E appellata/non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante: <<… a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della diffida dd.
22.6.16 nonché dell'AVA opposto e delle somme ivi riportate e con condanna della ricorrente/appellata al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario e confermando l'obbligo Pt_1
assicurativo e contributivo della ricorrente presso la gestione separata per l'anno 2010. Pt_1
b. Rifusione di spese e competenze del presente e del precedente grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28/9/2017 l'Avvocato si opponeva al provvedimento del CP_1 22/6/2016, notificatole addì 1°/7/2016, con cui l' aveva proceduto alla sua iscrizione Pt_1
d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto, che nell'anno 2010, aveva prodotto un reddito (pari ad € 10.102,00) da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Cassa previdenziale Forense. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni, in favore della gestione separata, per i redditi da lavoro autonomo relativi all'anno 2010.
2) Successivamente, con ricorso del 9/2/2019, impugnava il consequenziale avviso di addebito n° 334 2017 00044615 37 000, notificatole dall' il 4/1/2018 per richiedere la Pt_1
contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2010, di cui alla precedente nota del 22/6/2016, per un importo pari ad € 3.398,24. Concludeva chiedendo di accertare come non dovute le somme richiestele e di annullare l'avviso di addebito opposto.
3) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto Pt_1
i due ricorsi – medio tempore riuniti – dell'Avv. , per l'effetto dichiarando non dovuta CP_1
la contribuzione anno 2010.
4) In particolare, il tribunale ha accertato che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario, era stato notificato (in data 1°/7/2016) oltre il quinquennio decorrente dal 16.6.11, data di scadenza per il versamento della contribuzione relativa all'anno 2010. Sotto tale profilo il tribunale ha aggiunto che il dies a quo della prescrizione era appunto il 16 giugno e non i termini previsti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore.
5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del giudice per Pt_1
aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto che la prescrizione non era affatto maturata perché il relativo termine iniziale era stato prorogato, per l'anno 2010, dal 16 giugno al 6 luglio 2011. Ciò era avvenuto in forza del DPCM del 12/5/2011, con la conseguenza che prescrizione era stata, in ogni caso, tempestivamente interrotta con l'avviso bonario notificato il 1°/7/16.
Dato per assodato quanto sopra, l' ha, inoltre, contraddetto nel merito le ragioni delle Pt_1
avverse opposizioni, evidenziando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2,
c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici, a differenza del contributo c.d. integrativo. Ha perciò chiesto che si riconoscesse che l'appellata era obbligata ad iscriversi alla gestione separata, con condanna al pagamento della corrispondente contribuzione per il periodo oggetto di causa, oltre interessi e sanzioni.
6) L'originaria ricorrente non si è costituita in secondo grado.
7) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello deve essere accolto salvo quanto si chiarirà con riguardo alle sanzioni civili che l' ha reclamato sia con l'avviso di pagamento, sia con il successivo avviso di addebito. Pt_1
II.- La pronuncia dichiarativa della prescrizione deve essere riformata tenuto conto che è documentale che il provvedimento con cui l' comunicò l'avvenuta iscrizione di ufficio alla Pt_1
gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo anno 2010, venne notificato alla contribuente il 1°/7/2016. Deve allora convenirsi con l'appellante che la prescrizione non è maturata, dal momento che con il DPCM del
12/5/2011 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione per l'anno 2010 venne prorogato al 6 luglio 2011 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza è che la prescrizione ha cominciato il suo corso il 7.7.2011 e che lo stesso è stato utilmente interrotto il 1°/7/2016.
III.- Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure e dall'originaria ricorrente, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, anche il differimento dei termini stessi ad opera dei DPCM 10.6.10, per l'anno 2009, e 12.5.2011, per l'anno 2010 (cfr. in motivazione Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
IV.- Né rileva che, nel caso di specie, l'odierna appellata rientrava nello speciale regime semplificato dei contribuenti minimi, come tale non soggetta agli studi di settore. La giurisprudenza di legittimità (in motivazione Cass. 10273/21) ha sul punto chiarito quanto segue: controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.>>.
Nello stesso senso Corte di Appello Bari (n° 1834/2019) che ha ribadito: adesione del professionista – adeguatamente provata in giudizio – al regime facoltativo dei contribuenti “minimi”, rispetto ai quali non operano gli “studi di settore” (a norma del d.m. n.
29255/2008, art. 7, comma 2 lett. b), l'art. 1 del menzionato d.P.C.M. 10.6.2010, come emerge dal suo tenore testuale, nel disporre il differimento della data di versamento delle imposte, si riferisce non già ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore (con esclusione, quindi, dei contribuenti minimi), ma, più in generale, a coloro che «esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore …» e, quindi, di certo a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal reddito e dal regime fiscale>>.
V.- Quanto all'obbligo contributivo, il giudice di primo grado non si è pronunciato, non essendo entrato nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione.
VI.- Ad ogni modo, la pretesa contributiva dell' in favore della Gestione Separata, è Pt_1
fondata.
VII.- L'odierna appellata è iscritta all'albo degli Avvocati;
tuttavia nell'anno 2010, avendo prodotto un reddito per entità del quale non era obbligata all'iscrizione all'ente previdenziale di categoria, non è stata iscritta alla CNPAF.
Per decidere se il reddito da prestazione professionale, conseguito nel medesimo anno, assoggetti il produttore all'iscrizione alla Gestione separata, appare dirimente qualificare la natura del contributivo integrativo dallo stesso versato alla Cassa privata sui redditi da lavoro autonomo nel medesimo anno percepiti.
VIII.- Orbene, la più recente giurisprudenza di legittimità, cristallizzata nelle sentenze
18.12.2017 n. 30344 e 30.1.2018 n. 2282, è nel senso che, essendo l'iscrizione alla Cassa privata preclusa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, gli avvocati che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Pt_1
e versare alla il contributo integrativo. CP_2 Tale principio, originariamente fissato, nelle sentenze citate, con riguardo agli NG, è stato esteso pacificamente anche agli avvocati, rispetto ai loro rapporti con la
[...]
CP_2
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che gli ingegneri e gli architetti (e, quindi, gli avvocati, per analogia), iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla propria Cassa previdenziale di diritto privato, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi (cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio), sono tenuti ad iscriversi alla
Gestione separata in quanto, secondo la ratio dell'articolo 2, comma 26, della legge n. Pt_1
335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale.
La Cassazione ha ricostruito la normativa previdenziale relativa alla Gestione separata dell' nel senso che il legislatore ha inteso, con la creazione della stessa, non solo estendere Pt_1
la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.
Afferma la Suprema Corte che, non avendo il contributo integrativo valenza previdenziale,
<<è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista
dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di Pt_1
quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (Così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di un'ulteriore fonte di Parte_2
entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l è ente esponenziale (in tal Parte_2
senso Corte Cost. n. 132 del 1984)>> (Cass. n. 30344 del 2017, cit.).
IX.- La correttezza di tali conclusioni è confermata, ad avviso di questa Corte, dalla medesima norma interpretativa di cui al d.l. n. 98/11 che, non a caso, esclude dal novero dei soggetti tenuti all'iscrizione ed al versamento alla Gestione separata i professionisti pensionati, per i quali prevede espressamente l'obbligo del versamento di un contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza, con ciò evidenziando che solo tale ultima tipologia di versamento è idonea ad escludere l'operatività della Gestione separata. Peraltro, più di recente, la Cassazione ha puntualizzato che “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. 32167/2018).
X.- Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/2003.
XI.-Nel caso di specie, rispetto al predetto criterio alternativo, la professionista ha prodotto un reddito (€ 10.102,00) superiore al limite monetario in questione, (pari ad € 5.000,00).
Deriva da ciò l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, senza necessità che l'Istituto di previdenza debba dimostrare l'esercizio abituale della professione, da parte dell'Avv. , CP_1
proprio per tutte le considerazioni anzidette.
XII.- Da quanto esposto, si traggono, quindi, le ragioni dell'accoglimento del gravame.
XIII.- Altre questioni restano assorbite, per mancata riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale.
XIV.-L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 15 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n°
612/2021, resa in data 15 marzo 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta i ricorsi riuniti introdotti dall'Avv. , in primo grado;
CP_1 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1171 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Lucia Orsingher, Maria Pt_1
Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E appellata/non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante: <<… a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della diffida dd.
22.6.16 nonché dell'AVA opposto e delle somme ivi riportate e con condanna della ricorrente/appellata al pagamento delle somme dovute oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' e/o al Concessionario e confermando l'obbligo Pt_1
assicurativo e contributivo della ricorrente presso la gestione separata per l'anno 2010. Pt_1
b. Rifusione di spese e competenze del presente e del precedente grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28/9/2017 l'Avvocato si opponeva al provvedimento del CP_1 22/6/2016, notificatole addì 1°/7/2016, con cui l' aveva proceduto alla sua iscrizione Pt_1
d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto, che nell'anno 2010, aveva prodotto un reddito (pari ad € 10.102,00) da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Cassa previdenziale Forense. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni, in favore della gestione separata, per i redditi da lavoro autonomo relativi all'anno 2010.
2) Successivamente, con ricorso del 9/2/2019, impugnava il consequenziale avviso di addebito n° 334 2017 00044615 37 000, notificatole dall' il 4/1/2018 per richiedere la Pt_1
contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2010, di cui alla precedente nota del 22/6/2016, per un importo pari ad € 3.398,24. Concludeva chiedendo di accertare come non dovute le somme richiestele e di annullare l'avviso di addebito opposto.
3) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto Pt_1
i due ricorsi – medio tempore riuniti – dell'Avv. , per l'effetto dichiarando non dovuta CP_1
la contribuzione anno 2010.
4) In particolare, il tribunale ha accertato che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario, era stato notificato (in data 1°/7/2016) oltre il quinquennio decorrente dal 16.6.11, data di scadenza per il versamento della contribuzione relativa all'anno 2010. Sotto tale profilo il tribunale ha aggiunto che il dies a quo della prescrizione era appunto il 16 giugno e non i termini previsti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore.
5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del giudice per Pt_1
aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto che la prescrizione non era affatto maturata perché il relativo termine iniziale era stato prorogato, per l'anno 2010, dal 16 giugno al 6 luglio 2011. Ciò era avvenuto in forza del DPCM del 12/5/2011, con la conseguenza che prescrizione era stata, in ogni caso, tempestivamente interrotta con l'avviso bonario notificato il 1°/7/16.
Dato per assodato quanto sopra, l' ha, inoltre, contraddetto nel merito le ragioni delle Pt_1
avverse opposizioni, evidenziando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2,
c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici, a differenza del contributo c.d. integrativo. Ha perciò chiesto che si riconoscesse che l'appellata era obbligata ad iscriversi alla gestione separata, con condanna al pagamento della corrispondente contribuzione per il periodo oggetto di causa, oltre interessi e sanzioni.
6) L'originaria ricorrente non si è costituita in secondo grado.
7) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello deve essere accolto salvo quanto si chiarirà con riguardo alle sanzioni civili che l' ha reclamato sia con l'avviso di pagamento, sia con il successivo avviso di addebito. Pt_1
II.- La pronuncia dichiarativa della prescrizione deve essere riformata tenuto conto che è documentale che il provvedimento con cui l' comunicò l'avvenuta iscrizione di ufficio alla Pt_1
gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo anno 2010, venne notificato alla contribuente il 1°/7/2016. Deve allora convenirsi con l'appellante che la prescrizione non è maturata, dal momento che con il DPCM del
12/5/2011 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione per l'anno 2010 venne prorogato al 6 luglio 2011 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza è che la prescrizione ha cominciato il suo corso il 7.7.2011 e che lo stesso è stato utilmente interrotto il 1°/7/2016.
III.- Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure e dall'originaria ricorrente, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, anche il differimento dei termini stessi ad opera dei DPCM 10.6.10, per l'anno 2009, e 12.5.2011, per l'anno 2010 (cfr. in motivazione Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
IV.- Né rileva che, nel caso di specie, l'odierna appellata rientrava nello speciale regime semplificato dei contribuenti minimi, come tale non soggetta agli studi di settore. La giurisprudenza di legittimità (in motivazione Cass. 10273/21) ha sul punto chiarito quanto segue: controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.>>.
Nello stesso senso Corte di Appello Bari (n° 1834/2019) che ha ribadito: adesione del professionista – adeguatamente provata in giudizio – al regime facoltativo dei contribuenti “minimi”, rispetto ai quali non operano gli “studi di settore” (a norma del d.m. n.
29255/2008, art. 7, comma 2 lett. b), l'art. 1 del menzionato d.P.C.M. 10.6.2010, come emerge dal suo tenore testuale, nel disporre il differimento della data di versamento delle imposte, si riferisce non già ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore (con esclusione, quindi, dei contribuenti minimi), ma, più in generale, a coloro che «esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore …» e, quindi, di certo a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal reddito e dal regime fiscale>>.
V.- Quanto all'obbligo contributivo, il giudice di primo grado non si è pronunciato, non essendo entrato nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione.
VI.- Ad ogni modo, la pretesa contributiva dell' in favore della Gestione Separata, è Pt_1
fondata.
VII.- L'odierna appellata è iscritta all'albo degli Avvocati;
tuttavia nell'anno 2010, avendo prodotto un reddito per entità del quale non era obbligata all'iscrizione all'ente previdenziale di categoria, non è stata iscritta alla CNPAF.
Per decidere se il reddito da prestazione professionale, conseguito nel medesimo anno, assoggetti il produttore all'iscrizione alla Gestione separata, appare dirimente qualificare la natura del contributivo integrativo dallo stesso versato alla Cassa privata sui redditi da lavoro autonomo nel medesimo anno percepiti.
VIII.- Orbene, la più recente giurisprudenza di legittimità, cristallizzata nelle sentenze
18.12.2017 n. 30344 e 30.1.2018 n. 2282, è nel senso che, essendo l'iscrizione alla Cassa privata preclusa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, gli avvocati che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Pt_1
e versare alla il contributo integrativo. CP_2 Tale principio, originariamente fissato, nelle sentenze citate, con riguardo agli NG, è stato esteso pacificamente anche agli avvocati, rispetto ai loro rapporti con la
[...]
CP_2
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che gli ingegneri e gli architetti (e, quindi, gli avvocati, per analogia), iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla propria Cassa previdenziale di diritto privato, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi (cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio), sono tenuti ad iscriversi alla
Gestione separata in quanto, secondo la ratio dell'articolo 2, comma 26, della legge n. Pt_1
335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale.
La Cassazione ha ricostruito la normativa previdenziale relativa alla Gestione separata dell' nel senso che il legislatore ha inteso, con la creazione della stessa, non solo estendere Pt_1
la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.
Afferma la Suprema Corte che, non avendo il contributo integrativo valenza previdenziale,
<<è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista
dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di Pt_1
quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (Così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di un'ulteriore fonte di Parte_2
entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l è ente esponenziale (in tal Parte_2
senso Corte Cost. n. 132 del 1984)>> (Cass. n. 30344 del 2017, cit.).
IX.- La correttezza di tali conclusioni è confermata, ad avviso di questa Corte, dalla medesima norma interpretativa di cui al d.l. n. 98/11 che, non a caso, esclude dal novero dei soggetti tenuti all'iscrizione ed al versamento alla Gestione separata i professionisti pensionati, per i quali prevede espressamente l'obbligo del versamento di un contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza, con ciò evidenziando che solo tale ultima tipologia di versamento è idonea ad escludere l'operatività della Gestione separata. Peraltro, più di recente, la Cassazione ha puntualizzato che “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. 32167/2018).
X.- Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/2003.
XI.-Nel caso di specie, rispetto al predetto criterio alternativo, la professionista ha prodotto un reddito (€ 10.102,00) superiore al limite monetario in questione, (pari ad € 5.000,00).
Deriva da ciò l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, senza necessità che l'Istituto di previdenza debba dimostrare l'esercizio abituale della professione, da parte dell'Avv. , CP_1
proprio per tutte le considerazioni anzidette.
XII.- Da quanto esposto, si traggono, quindi, le ragioni dell'accoglimento del gravame.
XIII.- Altre questioni restano assorbite, per mancata riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale.
XIV.-L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 15 luglio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n°
612/2021, resa in data 15 marzo 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta i ricorsi riuniti introdotti dall'Avv. , in primo grado;
CP_1 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale