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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7849 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1461 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma, viale Pasteur n. 33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Silenzi (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_1 liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
RT FO, RC PE, HR EO, NA PO, FL
YE e SI AM per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_1
14918), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello Parte_1 adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accogli- mento dell'appello per tutti i motivi, fatti e titoli di cui in narrativa, previa ogni eventuale declaratoria di rito e/odi merito: IN VIA PRELIMINARE
A. dichiarare nulla, illegittima e viziata, ovvero riformare in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza n. 890/2021 (rep. n. 810/2021) del Tribunale di Roma, emessa il 12 gennaio 2021 all'esito del procedimento avente R.G. n. 58806/2016, pubblicata il 18 gennaio 2021 e notificata in data 11 febbraio 2021;
NEL MERITO
B. accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 5002959 (già 873039), nonché del conto corrente anticipo n. 50032758 (già 1219791) e la conseguente gratuità degli stessi per usura bancaria deri- vante da superamento dei tassi ex L. 108/96, e per l'effetto condannare con- testualmente la alla restituzione di tutte le somme corrisposte Controparte_1
a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, per un importo, così come accertato nella allegata perizia, come da prima ipotesi di riconteggio, nonché ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giu- stizia, o all'esito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
C. in subordine, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o parziale dei rap- porti di conto corrente in narrativa e/o la annullabilità dei suddetti contratti per usura sopravvenuta e/o usura soggettiva, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 Codice Civile, con ogni conseguenza di legge;
D. in ogni caso accertare, per quanto indicato in narrativa, la violazione da parte della dell'art. 117 Testo Unico ANrio, comma 6, e per l'effetto CP_4 dichiarare nulle le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto di Credito, con conseguente riconteggio ed applicazione, relativa- mente a entrambi i contratti in narrativa, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei b.o.t., così come previsto dall'art. 117 T.u.b. comma 7,come da seconda ipotesi di riconteggio in perizia, nonché ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, o all'esito dell'espletanda consulenza tecnica
d'ufficio, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
2 IN VIA ISTRUTTORIA
E. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico-contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa con riferimento a tutti i rapporti in contestazione (conto corrente e conto anticipi meglio indicati in narrativa, contratti di affidamento collegati)
F. ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti: contratti di apertura del conto corrente numero 50029529 (già 873039) e del conto anticipo numero50032785 (già 1219791); estratti conto e riassunti scalari del conto corrente numero 50029529 (già 873039) inerenti al quarto trimestre 2012 e al secondo trimestre 2013; estratti conto e riassunti scalari del conto anticipo numero 50032785 (già 1219791) del terzo trimestre 2010 e del quarto trimestre 2012.
IN OGNI CASO
G. condannare alla rifusione delle spese di lite relative al giu- Controparte_1 dizio di primo grado, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, an- che ex art. 96 c.p.c., stante la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione;
in via gradata, compensare integralmente le spese giudiziali del primo grado, o, in estremo subordine, compensarle par- zialmente.
Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi del giudizio di appello, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”; per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni con- Controparte_1 traria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudi- care:
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito:
- Respingere integralmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 890/2021 emessa nell'ambito del procedimento RG. 58806/2016
3 nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infon- date in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttorie dell'appellante.
In ogni caso:
- Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.7.2016, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale di Roma,
[...] Controparte_1 chiedendo di accertare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 50032758 (ex 873039), nonché del conto corrente anticipo fatture n. 50032758 (ex 1219791) per usura ai sensi della legge n. 108/1996, con conseguente condanna della AN convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, operando la compensazione con le somme di cui risulti creditrice la AN;
in subordine, ha chiesto di dichiarare la nullità assoluta o parziale dei rapporti di conto corrente per usura sopravvenuta e usura soggettiva, nonché per indeterminatezza o indeterminabilità dell'og- getto ex artt. 1418 e 1346 c.c.; in ogni caso, ha chiesto di accertare e di- chiarare la violazione da parte della dell'art. 117, co. 6, T.U.B. Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati da tale Istituto di Credito convenuto, con conseguente riconteggio e applicazione del tasso sostitutivo al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B., o come da ipotesi di riconteg- gio di cui alla perizia di parte depositata, nonché ulteriori interessi, rivaluta- zione e spese successivamente maturate e maturande.
Si è costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa del 17.1.2017, la chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inam- Controparte_1 missibilità delle domande attoree per non avere la Parte_1 assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa e di decadenza delle con- testazioni ex art. 1832 c.c. e insistendo per il rigetto delle domande avver- sarie.
4 Con sentenza n. 890/2021 pubblicata il 18.1.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “a) RIGETTA le domande propo- ste dalla b) CONDANNA la parte attrice alla rifusione, Controparte_5 in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida Controparte_1 in € 3.972,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha con- Parte_3 cluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure riportate in epigrafe e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per non avere statuito con riguardo all'istanza di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Il motivo non è fondato.
La censura svolta dall'odierna parte appellante, con il motivo di appello in esame, si incentra su quella parte della motivazione della sentenza di primo grado in cui il giudice di prime cure afferma che “il 'cliente-attore', avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle ope- razioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti ri- chiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro”. Al riguardo, la Controparte_6 ha rilevato che, di contro, ha chiesto - con l'atto introduttivo del
[...] giudizio di primo grado, quindi con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n.
1) c.p.c., e infine con la comparsa conclusionale - che venisse ordinata alla convenuta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei contratti Controparte_1 di apertura del conto corrente e del conto anticipi, nonché degli estratti conto e riassunti scalari del conto corrente relativi al quarto trimestre 2012 e al secondo trimestre 2013, degli estratti conto e riassunti scalari del conto anticipi del terzo trimestre 2010 e del quarto trimestre 2012.
5 L'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. rappresenta uno strumento residuale e, per- tanto, l'esibizione non può essere ordinata ove l'acquisizione di una copia del documento e la sua successiva produzione in giudizio sarebbe potuta avvenire su iniziativa di parte attrice. In particolare, l'ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.10.2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass. civ., Sez. I, 8.9.1999, n. 9514).
Nel caso in esame, la ha formulato istanza ai sensi Parte_1 dell'art. 119 T.U.B. – in verità, generica – di “richiesta estratti conto man- canti”, indicando quali siano gli estratti conti di cui si chiedeva il rilascio di copia, mentre la richiesta dei contratti di conto corrente è assolutamente generica e nessuna richiesta è stata effettuata in ordine ai contratti relativi ai c.d. conti anticipi (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). A fronte di tale richiesta, la ha indicato la Controparte_1 propria disponibilità a inviare copia degli estratti conto richiesti, richiedendo il costo (€ 5,00 per ciascun estratto conto) come previsto dalla legge e di- chiarando di restare “in attesa di riscontro” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
È chiaro che, di fronte alla richiesta di fornire della documentazione da cui conseguiva il pagamento di una somma, la restasse in attesa di un'au- CP_4 torizzazione ad effettuare i relativi addebiti. Tale missiva è tuttavia rimasta priva di riscontro e, in seguito, la non ha più formu- Parte_1 lato alcuna richiesta.
In altri termini, nel caso in esame la mancata consegna della documentazione da parte della odierna appellata non è da porre in relazione al man- CP_4 cato adempimento all'obbligo di consegna della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. dalla correntista, ma piuttosto al mancato paga- mento da parte di questi del costo di copia degli stessi, espressamente pre- visto dalla stessa disposizione. A fronte di tale condotta della Controparte_6
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile, in
[...] quanto la parte avrebbe potuto conseguire la documentazione di cui do- manda l'esibizione pagando alla la quale si è dichiarata Controparte_1
6 disposta a consegnarla, il corrispettivo richiesto. E senza che peraltro sia intervenuta alcuna contestazione in ordine alla correttezza di quest'ultimo.
Con riguardo, poi, alla documentazione soltanto genericamente richiesta, an- che in questo caso non merita censura la decisione del giudice di primo grado di implicito rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in mancanza del re- quisito della specificità, richiesto dall'art. 94 disp. att. c.p.c. quale presuppo- sto per l'adozione dell'ordine di esibizione previsto dalla suddetta disposi- zione del codice di rito.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere disposto la c.t.u. contabile per la quale ha istato l'originaria parte attrice (odierna parte appellante). In particolare, la Parte_1 deduce che “il contenzioso bancario rappresenta, all'evidenza, il terreno
[...] di elezione della consulenza percipiente, anche in considerazione della pecu- liare disciplina dettata dal codice di rito in ambito contabile (v. art. 198, c.p.c.)”.
Il motivo è privo di pregio.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
In altri termini, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario attore) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestiva- mente allegato dalla parte onerata. 7 4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere escluso (la prova del)l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. In particolare, la deduce che, con riguardo a dedu- Parte_1 zione dell'originaria parte attrice, la decisione impugnata sarebbe viziata per
“motivazione (…) apparente, o sicuramente sommaria e inadeguata, dal mo- mento che, celando i motivi su cui il Giudice ha ancorato il proprio convinci- mento, non permette di comprendere (per vero, neanche di ricostruire con certezza) le ragioni della statuizione”; ovvero, “In subordine, ove la Corte fosse di diverso avviso e ritenesse assolto l'obbligo di motivazione, si segnala che la conclusione cui perviene l'Estensore risulterebbe comunque inficiata dal travisamento delle carte processuali, oltre che viziata dall'omessa pro- nuncia su un aspetto cruciale della vicenda”.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda volta ad accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in quanto “la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica, ma la doglianza è infondata, considerato che i rapporti oggetto di causa sono stati accesi successivamente al 2000”. Infatti, dopo avere rilevato che la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 ha inserito nel nostro ordinamento il principio di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, il Tribunale di Roma ha anche osservato che “nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale profilo la banca non si sa- rebbe attenuta alle disposizioni normative in questione”.
Come ha rilevato la stessa parte odierna appellante (originaria attrice) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il contratto di conto corrente per cui è causa è stato concluso nel 2007, e quindi successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000. Inoltre, la ha fornito la prova Controparte_1 di essersi adeguata, con la propria modulistica contrattuale sottoscritta dall'odierna appellante, e segnatamente con quella relativa all'apertura di credito in conto corrente in data 1°.12.2008, a tale circolare: infatti, in calce a tale contratto il correntista ha espressamente approvato, ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 2000, la pari periodicità di capitalizzazione degli
8 interessi (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudi- zio).
Ciò rilevato, nessuna allegazione di ulteriore anatocismo è stata effettuata dall'odierna appellante, e tanto meno – come si è detto sopra, in ragione di quanto accertato all'esito della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado – risulta provata dalla documentazione prodotta dall'odierna parte appellante.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicazione di interessi usurari nel corso dei rapporti per cui è causa rilevando come la perizia di parte, a cui ha fatto rinvio la nell'introdurre il giudizio di primo grado, Parte_1 abbia utilizzato un criterio di calcolo del T.E.G. difforme rispetto a quello di cui alle istruzioni di AN d'LI, considerato che dalla perizia di parte emerge che è stata applicata la formula relativa al 2009 anche per i periodi precedenti.
Il motivo non è fondato.
5.1. Parte appellante contesta la statuizione del giudice di primo grado per cui, nel dedurre l'applicazione di tassi di interesse usurari, il perito di parte attrice (alle cui risultanze si fa riferimento nell'atto introduttivo del giudizio) avrebbe utilizzato calcoli del T.E.G. difformi rispetto alle istruzioni di AN d'LI. Segnatamente, la deduce che “il PERITO at- Parte_1 traverso la medesima formula [la formula di calcolo del T.E.G. emanata dalla AN d'LI nel 2009] ha accertato il superamento del tasso soglia usura
–segnaliamo per inciso, in sede di esercizio dello ius variandi – sia nel 2011 sia nel 2013, ragion per cui nel nostro caso sussiste indubbiamente usura originaria”.
Di contro, è sufficiente leggere la perizia di parte redatta dal dott.
[...] per verificare come lo stesso espressamente premetta che “i criteri Per_2 da seguire per la determinazione del TEG sono solo ed esclusivamente quelli dettati dall'art. 1 della Legge 108/96 che chiaramente riprendono quelli se- guiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122, comma 1, del TUB 385/93 e resi ancora più rigorosi dalla nuova normativa”. A tale conclusione il perito perviene in quanto “la AN d'LI ha scelto per ragioni evidentemente pratiche di sintesi e statistiche un metro di raccolta per i dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell'art. 2 della Legge 108/96; tale
9 attività di raccolta dati però non può assolutamente mutare i termini per la determinazione del TEG del rapporto bancario laddove l'art. 1 della Legge 108/96 in maniera chiara ed inequivocabile statuisce che '… per la determi- nazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, re- munerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse…' ”.
Conclusione quella del perito dell'odierna appellante – ma smentita da que- sta nel proporre appello – che, peraltro, è condivisa dal costante orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della valuta- zione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per otte- nere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla conces- sione del credito”. Le Istruzioni di AN d'LI sono, infatti, norme seconda- rie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferi- mento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2025, n. 21831; Cass. civ., Sez. III, ord. 24.10.2023, n. 29501; Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
In altri termini, la “centralità sistematica” di tale norma, in punto di defini- zione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e, quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla AN d'LI (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
5.2. Sulla scorta della premessa – condivisa dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come si è detto – il perito di parte è pervenuto alla conclusione che “la commissione di massimo scoperto debba rientrare a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va som- mata alla voce 'Interessi' della formula adottata per il calcolo del TEG trime- strale del conto corrente”. È tale affermazione che evidenzia come la dedu- zione della in ordine all'applicazione da parte della Parte_1 di interessi superiori al tasso soglia di usura sia frutto di un Controparte_1 errore, proprio come ha ritenuto il giudice di prime cure (e seppure non
10 esattamente per le ragioni evidenziate da questi), vale a dire per avere con- frontato il tasso soglia di usura con un T.E.G. per la determinazione del quale
è stata inclusa anche la commissione di massimo scoperto.
La Suprema Corte ha chiarito che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1°.1.2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del supe- ramento del tasso soglia dell'usura presunta (originaria, e comunque non di quella c.d. sopravvenuta, come si è detto sopra), come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata compa- razione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia”- calcolata aumen- tando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
“margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo de- gli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., S.U. 20.6.2018, n. 16303; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.1.2019, n. 1464).
Nel caso in esame, sia il contratto di conto corrente sia quello di apertura di credito sono stati stipulati tra le parti prima dell'entrata in vigore dell'art.
2- bis del d.l. n. 185/2008 (il 1°.1.2010), come si è detto sopra, e quindi non deve essere incluso nella determinazione del T.E.G. anche la commissione di massimo scoperto, come ha invece fatto il perito di parte dell'odierna appel- lante (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribu- nale di Roma “per avere il Tribunale di Roma tralatiziamente applicato al caso di specie i principi enunciati da Cass., SS.UU., n. 24675/2017” in tema di c.d. usura sopravvenuta. In particolare, la deduce che “il Parte_1
Tribunale di Roma ha applicato i principi enunciati da Cass., SS.UU., n. 26475/2017al caso de quo senza spiegare come essi andrebbero conciliati con le «peculiarità proprie» dei contratti di conto corrente”.
11 Il motivo non è fondato.
6.1. Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di inte- resse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipu- lata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale ri- sultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui anche quella di questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pat- tuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle
Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il supera- mento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
6.2. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. In tale caso, può venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche
12 unilaterali (vale a dire, si avrebbe una “nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nel caso in esame, e invero nello svolgere il settimo motivo di appello, la deduce che “(quanto meno) dal 2011 la BANCA ha Parte_1 aumentato unilateralmente tassi, commissioni, spese e oneri a carico della
, violando più volte il limite fissato dalla normativa antiusura”, come CP_7
“Lo si desume sia dagli estratti conto agli atti sia dalle tabelle riepilogative del T.E.G. dei rapporti in contestazione predisposte dal nostro PERITO”. In particolare, parte appellante deduce che “la BANCA ha introdotto surrettizia- mente condizioni economiche del tutto illegittime, applicando tassi in viola- zione della normativa antiusura”.
Il perito di parte, dott. ha rilevato, nell'elaborato allegato Persona_2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che “Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 19 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2007, II TRIM. 2007, IV TRIM. 2007, III TRIM. 2008, IV TRIM. 2008, I TRIM. 2009, II TRIM. 2009, III TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM.
2013, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, I TRIM. 2015, III TRIM. 2015.
Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura” (v. doc.
n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio - pag. 34).
Come rileva il perito di parte, il confronto non è avvenuto tra il tasso di interesse come eventualmente modificato, e quindi applicato, con quello c.d. soglia del periodo in cui è stato pattuito o modificato (senza che intervenisse il recesso della correntista), ma con quelli in vigore nei singoli trimestri. Il criterio di calcolo utilizzato è, dunque, palesemente in contrasto con l'irrile- vanza dell'usura c.d. sopravvenuta, come ha chiarito la giurisprudenza di le- gittimità riportata sopra.
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale di Roma accertato che, nei rapporti per cui è causa, sarebbe stata applicata una commissione di massimo scoperto illegittima, in quanto nulla per indeterminatezza dell'oggetto, nonché priva di
13 giustificazione causale, nonché per omessa pronuncia in ordine alle commis- sioni introdotte a far data dal 2009 in sostituzione della commissione di massimo scoperto.
Il motivo non è fondato.
7.1. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale di Roma ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione, e segnatamente ha ritenuto che “la (…) illegittimità [della commissione di massimo scoperto] è stata ec- cepita in maniera assolutamente generica, senza alcun riferimento al conte- nuto della clausola pattuita tra le parti”.
L'appellante deduce di avere, tuttavia, “assolto l'onere di allegazione percor- rendo l'unico sentiero praticabile, ossia deducendo la nullità/invalidità della otto un duplice profilo: (a) per essere la commissione applicata sull'uti- CP_8 lizzato, anziché sull'accordato (cfr. Cass., n.870/2006, in motivazione). (b) stante la indeterminatezza/indeterminabilità dei criteri di quantificazione della commissione, causa l'impossibilità di accertare se l'importo massimo del de- bito sul quale è stata applicata la commissione corrisponda: (a.1) alla punta massima prodotta da capitale per giorni;
(a.2) alla punta massima prodotta da capitale per valuta;
(a.3) alla punta massima prodotta da saldi per giorni;
(a.4) alla punta massima prodotta da saldi per valute;
(a.5) ai numeri debitori calcolati con gli stessi prodotti di cui sopra riferiti a un solo giorno o al numero di giorni di durata dell'esposizione al livello di punta massima (a.6)”. E os- serva che “Tanto si evince dagli estratti conto (recte, dai riassunti scalari) agli atti”.
7.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commis- sione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a de- bito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in viola- zione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca di- pendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini
14 dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (così Cass. civ. Sez. I, 22.6.2016, n. 12965).
Come hanno ritenuto le Sezioni Unite, la nozione di commissione di massimo scoperto è quella indicata dalla AN d'LI nelle Istruzioni per la rileva- zione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (ema- nate il 30.9.1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009), ove è chia- rito che tale commissione “nella tecnica bancaria viene definita come il corri- spettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allor- ché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verifi- catosi nel periodo di riferimento” (così Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Ne consegue che non merita censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità della previsione contrattuale della c.m.s. prevista dal contratto di affidamento in data 1°.12.2008, che prevede l'ap- plicazione della stessa sull'utilizzato “nell'ambito del fido”, e non l'accordo, in una misura assolutamente certa e determinata, pari allo 0,25% (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), come anche quella sempre sull'utilizzato in misura dell'1,50% prevista dal contratto di affidamento in data 18.4.2005 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio); e, conseguentemente, per avere ritenuto non do- vuto dal correntista quanto addebitato a tale titolo dalla fino al quarto CP_4 trimestre del 2009 (successivamente non sono stati addebitati importi a ti- tolo di c.m.s., come provato dagli estratti conto prodotti e come ha rilevato lo stesso c.t.u.).
7.3. Con riguardo agli oneri addebitati dalla a decorrere dal Controparte_1
2010 in sostituzione della commissione di massimo scoperto, e segnata- mente a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, commissione di istruttoria veloce, commissione sull'accordato e le altre commissioni
15 equipollenti, parte appellante rileva come il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi. E, soprattutto, deduce che “le commissioni dianzi elencate non sono mai state pattuite, a fortiori non sono state approvate spe- cificamente, e ad abundantiam, appaiono ictu oculi mere duplicazioni della medesima voce di spesa (si vedano i contratti di affidamento del 2012 e del 2015 prodotti dalla BANCA rispettivamente sub docc. 7-8, dai quali appren- diamo, tra l'altro, che l'INTERMEDIARIO addebita simultaneamente la «com- missione per la messa a disposizione fondi», il «Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi», gli «Oneri trimestrali (D.I.F.)», costi aventi la medesima giustificazione causale)”.
Si consideri che, nel caso in esame, l'odierna appellante non ha dedotto l'ap- plicazione di commissioni in misura illegittima in quanto non conforme a quanto statuito dall'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), ma piuttosto che “Negli estratti conto sub docc.
3-4 del fascicolo di primo grado dell'APPELLANTE, che in questa sede si deposita sub doc. 2, mancano le comunicazioni attraverso le quali la BANCA ha reso noto alla CORRENTISTA l'adeguamento delle clausole sulla commissione di massimo scoperto”.
Al riguardo, non si può non rilevare che le variazioni delle condizioni econo- miche del contratto, che la può effettuare in quanto a ciò autorizzata CP_4 da una previsione contrattuale - che si rinviene, nel caso in esame, nel punto
18. della Sezione I del contratto di affidamento in data 23.4.2012 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) – non deve necessariamente avvenire in calce agli estratti conti inviati. In ogni caso, la deduzione risulta – come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure – assolutamente generica, non avendo la alle- Parte_1 gato quale fosse la commissione prevista dal contratto e quale, invece, quello asseritamente variato, e in concreto applicata.
In ogni caso, a parte la contraddittorietà dell'allegazione di una variazione di una voce di costo non pattuita, è sufficiente esaminare sia il contratto di affidamento in data 23.4.2012 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio) sia quello in data 15.1.2015 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) per verificare come le condizioni economiche siano tutte espressamente e chiaramente previste,
16 oltre a recare tali contratti la sottoscrizione del legale rappresentante della società odierna appellante.
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha stabilito che la società attrice, odierna appellante, non ha specificamente dedotto la violazione della nor- mativa relativa allo ius variandi, ovvero la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della in assenza di comunicazione scritta, rite- CP_4 nendo assolutamente generica tale contestazione. In particolare, parte attrice sostiene che – oltre alla circostanza per cui la avrebbe illegittimamente CP_4 applicato tassi in misura superiore a quella legale, di cui si è detto nel trattare il quarto motivo di appello – avrebbe modificato nel corso del rapporto la loro misura in senso peggiorativo, in violazione delle disposizioni di legge.
Il motivo non è fondato.
8.1. Parte appellante si limita a dedurre, infatti, che “la sanzione dell'ineffica- cia prevista dall'art. 118, terzo comma, T.U.B., configura una delle nullità di protezione di cui è costellato il Titolo VI del T.U.B., rilevabile d'ufficio ex art.
127, T.U.B (nonché in omaggio all'insegnamento di Cass., SS.UU., n. 26242/2014), e tale da determinare la cancellazione della clausola invalida senza contestuale caducazione dell'intero contratto”.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, tuttavia, il rilievo of- ficioso della nullità ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di ec- cezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez.
III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n.
17 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato te- nendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'eser- cizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In sintesi, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
8.2. Ciò chiarito, l'unica allegazione specifica effettuata – invero, più “chia- ramente” nel proporre appello – dalla è stata che Parte_1
“Dal 31 dicembre 2012 al primo aprile 2013 il tasso debitore annuo nominale praticato entro il limite del fido ha subito una sensibile variazione in aumento, passando dal 5,6890% al 9,8010%”. Allegazione che evidenzia, tuttavia, non solo come parte appellante non abbia esatta contezza delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto contrattuale a cui si riferisce.
In verità, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale, e segnata- mente il contratto di affidamento in data 23.4.2012 (quello relativo al pe- riodo sopra indicato), per verificare che il tasso annuo nominale sulle somme utilizzate è pari al 14,850% e il tasso debitore annuo viene indicato in mi- sura pari al 15,698% (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Importi di gran lunga superiori, dunque, rispetto a quelli che, asseritamente applicati a seguito di unilaterale variazione da parte della parte appellante ha dedotto e deduce applicati illegittima- Controparte_1 mente nel corso del rapporto in questione.
9. Con l'ottavo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove non ha dichiarato la nullità dei contratti di affidamento “prodotti in prime cure da , e quindi – come si è detto sopra – quello in data CP_1
23.4.2012 e quello in data 15.1.2015, per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, in particolare per non recare l'indicazione dell'l'ISC (o TAEG).
Il motivo è privo di ogni pregio.
9.1. In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del C.I.C.R. del
4.3.2003, che ha demandato alla AN d'LI il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere
18 noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'LI”. Tale indice rappre- senta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una fun- zione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), la sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' (o TAEG) è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore nel 2010, e quindi applicabile in astratto ai due contratti di affida- mento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previ- sto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documenta- zione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
9.2. Nel censurare la sentenza di primo grado parte appellante rileva che
“L'Estensore ha concluso la disamina del dossier che ci occupa prematura- mente, dimenticando di visionare una serie di contratti di affidamento (…).
Eppure il sottoscritto difensore aveva dedicato un apposito paragrafo della comparsa conclusionale alle predette scritture”. In altri termini, è la stessa parte appellante a rilevare come le deduzioni di nullità dei contratti di affi- damento, prodotti in giudizio dalla siano state sollevate dalla Controparte_1 soltanto con la propria comparsa conclusionale. Controparte_5
19 Nel proporre appello si riporta quanto allegato e dedotto con la comparsa conclusionale depositata in data 10.11.2025, vale a dire che: “(a) Nell'aper- tura di credito usufruibile per elasticità di cassa del primo dicembre 2008, per complessivi Euro 60.000,00, valida fino a revoca (v. doc. 3, fascicolo di primo grado ), la BANCA non ha esposto il T.A.E.G. (né l . CP_1 Pt_4
(b) Nell'affidamento utilizzabile per anticipi fatture del 26 aprile 2012, di com- plessivi Euro 500.000,00, valido fino alla revoca (v. doc. 4, fascicolo di primo grado ), il tasso per le ulteriori disponibilità temporanee di fido è CP_1 indeterminato e/o indeterminabile.
(c) L'affidamento utilizzabile in via promiscua del 18 aprile 2005 per comples- sivi Euro 700.000,00, valido fino a revoca e, è bene ribadirlo, anteriore di due anni all'attivazione del CONTO CORRENTE (v. doc. 5, fascicolo di primo grado ), non indica per quali forme tecniche è praticato il tasso di CP_1 interesse nei limiti del fido riportato nella tavola contrattuale. Quanto invece al documento di sintesi, va detto che lo stesso reca una data antecedente rispetto a quella della conclusione del contratto (id est: 23 settembre 2004), riporta una aliquota della commissione di massimo scoperto diversa da quella presente nel contratto, e, per giunta, è incompleto (mancano le pagine 3 e 4), sicché appare oltremodo probabile che si tratti di un documento di sintesi inerente a un diverso contratto di affidamento, stipulato nel 2004 tra la BANCA e un ignoto (recte, malcapitato) cliente”.
9.3. Come si è detto sopra, e qui si ripete, il rilievo officioso – sollecitato da una deduzione tardiva della nullità qual è quella in esame – non esclude che la parte sia onerata dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme im- perative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal momento che il principio affer- mato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità
20 d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI- 3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del pro- cesso civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
In sintesi, si ripete ancora, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
10. Con il nono motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di
Roma per non avere motivato in ordine alla condanna dell'odierna appellante a pagare alla le spese del primo grado di giudizio, essendosi Controparte_1 limitato ad applicare il criterio della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1,
c.p.c.
Il motivo è privo di ogni pregio.
10.1. Il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 25.5.2020, n. 9542; Cass. civ., Sez. I,
9.10.2015, n. 20289; Cass. civ., Sez. III, 11.1.2006, n. 270; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2004, n. 11583); e che i minimi e massimi di cui al d.m. 10.3.2014, n. 55 (applicato dal giudice di primo grado) si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di sco- stamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, co. 1, di tale decreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.2.2018, n. 3591; Cass. civ., Sez. VI-5, 6.4.2022, n. 11140).
Di contro, la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumen- tare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989; Cass. civ., Sez. L, ord. 10.5.2019, n. 12537; Cass. civ., Sez. II, ord. 24.3.2023, n.
8561).
10.2. Né parte appellante può dedurre che il giudice di primo grado abbia
“rigettato le domande spiegate dalla CORRENTISTA facendo leva sulle
21 sentenze delle Sezioni Unite nn. 24675/2017 e 16303/2018, pubblicate in corso di causa”, e quindi – in buona sostanza – che avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anziché applicare il criterio della soccombenza in quanto “le questioni controverse sono state risolte at- traverso i principi introdotti nel panorama giurisprudenziale dalla suprema
Corte nel 2017 e nel 2018”.
Come emerge dall'esposizione che precede, soltanto due delle numerose questioni affrontate dal giudice di primo grado nell'esaminare le domande svolte dall'odierna appellante sono state risulte sulla base di pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte intervenute in corso di causa, e segnata- mente: quella sulla c.d. usura sopravvenuta, in relazione a cui il Tribunale di
Roma ha ritenuto che “deve tenersi conto della recente pronuncia delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017”; e quella sul criterio di calcolo del tasso effettivo globale, in relazione a cui ha fatto rife- rimento a quanto “indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente pronuncia n. 16303/2018”. Per tutte le altre, numerose, questioni esaminate non vi è stata dunque una statuizione da parte del massimo organo della giurisdizione e la soluzione delle stesse in senso sfavorevole per la società attrice ha giustificato l'applicazione della regola generale della soccombenza.
11. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 890/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.1.2021 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 890/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.1.2021; 22 condanna la a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
23
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
RT FO, RC PE, HR EO, NA PO, FL
YE e SI AM per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_1
14918), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello Parte_1 adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accogli- mento dell'appello per tutti i motivi, fatti e titoli di cui in narrativa, previa ogni eventuale declaratoria di rito e/odi merito: IN VIA PRELIMINARE
A. dichiarare nulla, illegittima e viziata, ovvero riformare in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza n. 890/2021 (rep. n. 810/2021) del Tribunale di Roma, emessa il 12 gennaio 2021 all'esito del procedimento avente R.G. n. 58806/2016, pubblicata il 18 gennaio 2021 e notificata in data 11 febbraio 2021;
NEL MERITO
B. accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 5002959 (già 873039), nonché del conto corrente anticipo n. 50032758 (già 1219791) e la conseguente gratuità degli stessi per usura bancaria deri- vante da superamento dei tassi ex L. 108/96, e per l'effetto condannare con- testualmente la alla restituzione di tutte le somme corrisposte Controparte_1
a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, per un importo, così come accertato nella allegata perizia, come da prima ipotesi di riconteggio, nonché ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giu- stizia, o all'esito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
C. in subordine, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o parziale dei rap- porti di conto corrente in narrativa e/o la annullabilità dei suddetti contratti per usura sopravvenuta e/o usura soggettiva, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 Codice Civile, con ogni conseguenza di legge;
D. in ogni caso accertare, per quanto indicato in narrativa, la violazione da parte della dell'art. 117 Testo Unico ANrio, comma 6, e per l'effetto CP_4 dichiarare nulle le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto di Credito, con conseguente riconteggio ed applicazione, relativa- mente a entrambi i contratti in narrativa, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei b.o.t., così come previsto dall'art. 117 T.u.b. comma 7,come da seconda ipotesi di riconteggio in perizia, nonché ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, o all'esito dell'espletanda consulenza tecnica
d'ufficio, operando la compensazione con le somme di cui risulta creditrice la banca;
2 IN VIA ISTRUTTORIA
E. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico-contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa con riferimento a tutti i rapporti in contestazione (conto corrente e conto anticipi meglio indicati in narrativa, contratti di affidamento collegati)
F. ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti: contratti di apertura del conto corrente numero 50029529 (già 873039) e del conto anticipo numero50032785 (già 1219791); estratti conto e riassunti scalari del conto corrente numero 50029529 (già 873039) inerenti al quarto trimestre 2012 e al secondo trimestre 2013; estratti conto e riassunti scalari del conto anticipo numero 50032785 (già 1219791) del terzo trimestre 2010 e del quarto trimestre 2012.
IN OGNI CASO
G. condannare alla rifusione delle spese di lite relative al giu- Controparte_1 dizio di primo grado, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, an- che ex art. 96 c.p.c., stante la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione;
in via gradata, compensare integralmente le spese giudiziali del primo grado, o, in estremo subordine, compensarle par- zialmente.
Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi del giudizio di appello, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”; per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni con- Controparte_1 traria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudi- care:
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito:
- Respingere integralmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 890/2021 emessa nell'ambito del procedimento RG. 58806/2016
3 nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infon- date in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttorie dell'appellante.
In ogni caso:
- Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.7.2016, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale di Roma,
[...] Controparte_1 chiedendo di accertare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 50032758 (ex 873039), nonché del conto corrente anticipo fatture n. 50032758 (ex 1219791) per usura ai sensi della legge n. 108/1996, con conseguente condanna della AN convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, operando la compensazione con le somme di cui risulti creditrice la AN;
in subordine, ha chiesto di dichiarare la nullità assoluta o parziale dei rapporti di conto corrente per usura sopravvenuta e usura soggettiva, nonché per indeterminatezza o indeterminabilità dell'og- getto ex artt. 1418 e 1346 c.c.; in ogni caso, ha chiesto di accertare e di- chiarare la violazione da parte della dell'art. 117, co. 6, T.U.B. Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati da tale Istituto di Credito convenuto, con conseguente riconteggio e applicazione del tasso sostitutivo al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B., o come da ipotesi di riconteg- gio di cui alla perizia di parte depositata, nonché ulteriori interessi, rivaluta- zione e spese successivamente maturate e maturande.
Si è costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa del 17.1.2017, la chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inam- Controparte_1 missibilità delle domande attoree per non avere la Parte_1 assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa e di decadenza delle con- testazioni ex art. 1832 c.c. e insistendo per il rigetto delle domande avver- sarie.
4 Con sentenza n. 890/2021 pubblicata il 18.1.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “a) RIGETTA le domande propo- ste dalla b) CONDANNA la parte attrice alla rifusione, Controparte_5 in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida Controparte_1 in € 3.972,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha con- Parte_3 cluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure riportate in epigrafe e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per non avere statuito con riguardo all'istanza di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Il motivo non è fondato.
La censura svolta dall'odierna parte appellante, con il motivo di appello in esame, si incentra su quella parte della motivazione della sentenza di primo grado in cui il giudice di prime cure afferma che “il 'cliente-attore', avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle ope- razioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti ri- chiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro”. Al riguardo, la Controparte_6 ha rilevato che, di contro, ha chiesto - con l'atto introduttivo del
[...] giudizio di primo grado, quindi con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n.
1) c.p.c., e infine con la comparsa conclusionale - che venisse ordinata alla convenuta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei contratti Controparte_1 di apertura del conto corrente e del conto anticipi, nonché degli estratti conto e riassunti scalari del conto corrente relativi al quarto trimestre 2012 e al secondo trimestre 2013, degli estratti conto e riassunti scalari del conto anticipi del terzo trimestre 2010 e del quarto trimestre 2012.
5 L'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. rappresenta uno strumento residuale e, per- tanto, l'esibizione non può essere ordinata ove l'acquisizione di una copia del documento e la sua successiva produzione in giudizio sarebbe potuta avvenire su iniziativa di parte attrice. In particolare, l'ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.10.2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass. civ., Sez. I, 8.9.1999, n. 9514).
Nel caso in esame, la ha formulato istanza ai sensi Parte_1 dell'art. 119 T.U.B. – in verità, generica – di “richiesta estratti conto man- canti”, indicando quali siano gli estratti conti di cui si chiedeva il rilascio di copia, mentre la richiesta dei contratti di conto corrente è assolutamente generica e nessuna richiesta è stata effettuata in ordine ai contratti relativi ai c.d. conti anticipi (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). A fronte di tale richiesta, la ha indicato la Controparte_1 propria disponibilità a inviare copia degli estratti conto richiesti, richiedendo il costo (€ 5,00 per ciascun estratto conto) come previsto dalla legge e di- chiarando di restare “in attesa di riscontro” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
È chiaro che, di fronte alla richiesta di fornire della documentazione da cui conseguiva il pagamento di una somma, la restasse in attesa di un'au- CP_4 torizzazione ad effettuare i relativi addebiti. Tale missiva è tuttavia rimasta priva di riscontro e, in seguito, la non ha più formu- Parte_1 lato alcuna richiesta.
In altri termini, nel caso in esame la mancata consegna della documentazione da parte della odierna appellata non è da porre in relazione al man- CP_4 cato adempimento all'obbligo di consegna della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. dalla correntista, ma piuttosto al mancato paga- mento da parte di questi del costo di copia degli stessi, espressamente pre- visto dalla stessa disposizione. A fronte di tale condotta della Controparte_6
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile, in
[...] quanto la parte avrebbe potuto conseguire la documentazione di cui do- manda l'esibizione pagando alla la quale si è dichiarata Controparte_1
6 disposta a consegnarla, il corrispettivo richiesto. E senza che peraltro sia intervenuta alcuna contestazione in ordine alla correttezza di quest'ultimo.
Con riguardo, poi, alla documentazione soltanto genericamente richiesta, an- che in questo caso non merita censura la decisione del giudice di primo grado di implicito rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in mancanza del re- quisito della specificità, richiesto dall'art. 94 disp. att. c.p.c. quale presuppo- sto per l'adozione dell'ordine di esibizione previsto dalla suddetta disposi- zione del codice di rito.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere disposto la c.t.u. contabile per la quale ha istato l'originaria parte attrice (odierna parte appellante). In particolare, la Parte_1 deduce che “il contenzioso bancario rappresenta, all'evidenza, il terreno
[...] di elezione della consulenza percipiente, anche in considerazione della pecu- liare disciplina dettata dal codice di rito in ambito contabile (v. art. 198, c.p.c.)”.
Il motivo è privo di pregio.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
In altri termini, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario attore) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestiva- mente allegato dalla parte onerata. 7 4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere escluso (la prova del)l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. In particolare, la deduce che, con riguardo a dedu- Parte_1 zione dell'originaria parte attrice, la decisione impugnata sarebbe viziata per
“motivazione (…) apparente, o sicuramente sommaria e inadeguata, dal mo- mento che, celando i motivi su cui il Giudice ha ancorato il proprio convinci- mento, non permette di comprendere (per vero, neanche di ricostruire con certezza) le ragioni della statuizione”; ovvero, “In subordine, ove la Corte fosse di diverso avviso e ritenesse assolto l'obbligo di motivazione, si segnala che la conclusione cui perviene l'Estensore risulterebbe comunque inficiata dal travisamento delle carte processuali, oltre che viziata dall'omessa pro- nuncia su un aspetto cruciale della vicenda”.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda volta ad accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in quanto “la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica, ma la doglianza è infondata, considerato che i rapporti oggetto di causa sono stati accesi successivamente al 2000”. Infatti, dopo avere rilevato che la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 ha inserito nel nostro ordinamento il principio di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, il Tribunale di Roma ha anche osservato che “nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale profilo la banca non si sa- rebbe attenuta alle disposizioni normative in questione”.
Come ha rilevato la stessa parte odierna appellante (originaria attrice) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il contratto di conto corrente per cui è causa è stato concluso nel 2007, e quindi successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000. Inoltre, la ha fornito la prova Controparte_1 di essersi adeguata, con la propria modulistica contrattuale sottoscritta dall'odierna appellante, e segnatamente con quella relativa all'apertura di credito in conto corrente in data 1°.12.2008, a tale circolare: infatti, in calce a tale contratto il correntista ha espressamente approvato, ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 2000, la pari periodicità di capitalizzazione degli
8 interessi (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudi- zio).
Ciò rilevato, nessuna allegazione di ulteriore anatocismo è stata effettuata dall'odierna appellante, e tanto meno – come si è detto sopra, in ragione di quanto accertato all'esito della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado – risulta provata dalla documentazione prodotta dall'odierna parte appellante.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicazione di interessi usurari nel corso dei rapporti per cui è causa rilevando come la perizia di parte, a cui ha fatto rinvio la nell'introdurre il giudizio di primo grado, Parte_1 abbia utilizzato un criterio di calcolo del T.E.G. difforme rispetto a quello di cui alle istruzioni di AN d'LI, considerato che dalla perizia di parte emerge che è stata applicata la formula relativa al 2009 anche per i periodi precedenti.
Il motivo non è fondato.
5.1. Parte appellante contesta la statuizione del giudice di primo grado per cui, nel dedurre l'applicazione di tassi di interesse usurari, il perito di parte attrice (alle cui risultanze si fa riferimento nell'atto introduttivo del giudizio) avrebbe utilizzato calcoli del T.E.G. difformi rispetto alle istruzioni di AN d'LI. Segnatamente, la deduce che “il PERITO at- Parte_1 traverso la medesima formula [la formula di calcolo del T.E.G. emanata dalla AN d'LI nel 2009] ha accertato il superamento del tasso soglia usura
–segnaliamo per inciso, in sede di esercizio dello ius variandi – sia nel 2011 sia nel 2013, ragion per cui nel nostro caso sussiste indubbiamente usura originaria”.
Di contro, è sufficiente leggere la perizia di parte redatta dal dott.
[...] per verificare come lo stesso espressamente premetta che “i criteri Per_2 da seguire per la determinazione del TEG sono solo ed esclusivamente quelli dettati dall'art. 1 della Legge 108/96 che chiaramente riprendono quelli se- guiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122, comma 1, del TUB 385/93 e resi ancora più rigorosi dalla nuova normativa”. A tale conclusione il perito perviene in quanto “la AN d'LI ha scelto per ragioni evidentemente pratiche di sintesi e statistiche un metro di raccolta per i dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell'art. 2 della Legge 108/96; tale
9 attività di raccolta dati però non può assolutamente mutare i termini per la determinazione del TEG del rapporto bancario laddove l'art. 1 della Legge 108/96 in maniera chiara ed inequivocabile statuisce che '… per la determi- nazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, re- munerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse…' ”.
Conclusione quella del perito dell'odierna appellante – ma smentita da que- sta nel proporre appello – che, peraltro, è condivisa dal costante orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della valuta- zione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per otte- nere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla conces- sione del credito”. Le Istruzioni di AN d'LI sono, infatti, norme seconda- rie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferi- mento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2025, n. 21831; Cass. civ., Sez. III, ord. 24.10.2023, n. 29501; Cass. civ., S.U., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
In altri termini, la “centralità sistematica” di tale norma, in punto di defini- zione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e, quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla AN d'LI (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
5.2. Sulla scorta della premessa – condivisa dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come si è detto – il perito di parte è pervenuto alla conclusione che “la commissione di massimo scoperto debba rientrare a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va som- mata alla voce 'Interessi' della formula adottata per il calcolo del TEG trime- strale del conto corrente”. È tale affermazione che evidenzia come la dedu- zione della in ordine all'applicazione da parte della Parte_1 di interessi superiori al tasso soglia di usura sia frutto di un Controparte_1 errore, proprio come ha ritenuto il giudice di prime cure (e seppure non
10 esattamente per le ragioni evidenziate da questi), vale a dire per avere con- frontato il tasso soglia di usura con un T.E.G. per la determinazione del quale
è stata inclusa anche la commissione di massimo scoperto.
La Suprema Corte ha chiarito che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1°.1.2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del supe- ramento del tasso soglia dell'usura presunta (originaria, e comunque non di quella c.d. sopravvenuta, come si è detto sopra), come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata compa- razione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia”- calcolata aumen- tando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
“margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo de- gli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., S.U. 20.6.2018, n. 16303; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.1.2019, n. 1464).
Nel caso in esame, sia il contratto di conto corrente sia quello di apertura di credito sono stati stipulati tra le parti prima dell'entrata in vigore dell'art.
2- bis del d.l. n. 185/2008 (il 1°.1.2010), come si è detto sopra, e quindi non deve essere incluso nella determinazione del T.E.G. anche la commissione di massimo scoperto, come ha invece fatto il perito di parte dell'odierna appel- lante (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribu- nale di Roma “per avere il Tribunale di Roma tralatiziamente applicato al caso di specie i principi enunciati da Cass., SS.UU., n. 24675/2017” in tema di c.d. usura sopravvenuta. In particolare, la deduce che “il Parte_1
Tribunale di Roma ha applicato i principi enunciati da Cass., SS.UU., n. 26475/2017al caso de quo senza spiegare come essi andrebbero conciliati con le «peculiarità proprie» dei contratti di conto corrente”.
11 Il motivo non è fondato.
6.1. Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di inte- resse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipu- lata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale ri- sultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (tra cui anche quella di questa Corte) – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib. Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata che non si esaurisce al momento della pat- tuizione, a differenza del mutuo, il principio affermato dalla decisione delle
Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il supera- mento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
6.2. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. In tale caso, può venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche
12 unilaterali (vale a dire, si avrebbe una “nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nel caso in esame, e invero nello svolgere il settimo motivo di appello, la deduce che “(quanto meno) dal 2011 la BANCA ha Parte_1 aumentato unilateralmente tassi, commissioni, spese e oneri a carico della
, violando più volte il limite fissato dalla normativa antiusura”, come CP_7
“Lo si desume sia dagli estratti conto agli atti sia dalle tabelle riepilogative del T.E.G. dei rapporti in contestazione predisposte dal nostro PERITO”. In particolare, parte appellante deduce che “la BANCA ha introdotto surrettizia- mente condizioni economiche del tutto illegittime, applicando tassi in viola- zione della normativa antiusura”.
Il perito di parte, dott. ha rilevato, nell'elaborato allegato Persona_2 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che “Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 19 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2007, II TRIM. 2007, IV TRIM. 2007, III TRIM. 2008, IV TRIM. 2008, I TRIM. 2009, II TRIM. 2009, III TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM.
2013, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, I TRIM. 2015, III TRIM. 2015.
Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura” (v. doc.
n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio - pag. 34).
Come rileva il perito di parte, il confronto non è avvenuto tra il tasso di interesse come eventualmente modificato, e quindi applicato, con quello c.d. soglia del periodo in cui è stato pattuito o modificato (senza che intervenisse il recesso della correntista), ma con quelli in vigore nei singoli trimestri. Il criterio di calcolo utilizzato è, dunque, palesemente in contrasto con l'irrile- vanza dell'usura c.d. sopravvenuta, come ha chiarito la giurisprudenza di le- gittimità riportata sopra.
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale di Roma accertato che, nei rapporti per cui è causa, sarebbe stata applicata una commissione di massimo scoperto illegittima, in quanto nulla per indeterminatezza dell'oggetto, nonché priva di
13 giustificazione causale, nonché per omessa pronuncia in ordine alle commis- sioni introdotte a far data dal 2009 in sostituzione della commissione di massimo scoperto.
Il motivo non è fondato.
7.1. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale di Roma ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione, e segnatamente ha ritenuto che “la (…) illegittimità [della commissione di massimo scoperto] è stata ec- cepita in maniera assolutamente generica, senza alcun riferimento al conte- nuto della clausola pattuita tra le parti”.
L'appellante deduce di avere, tuttavia, “assolto l'onere di allegazione percor- rendo l'unico sentiero praticabile, ossia deducendo la nullità/invalidità della otto un duplice profilo: (a) per essere la commissione applicata sull'uti- CP_8 lizzato, anziché sull'accordato (cfr. Cass., n.870/2006, in motivazione). (b) stante la indeterminatezza/indeterminabilità dei criteri di quantificazione della commissione, causa l'impossibilità di accertare se l'importo massimo del de- bito sul quale è stata applicata la commissione corrisponda: (a.1) alla punta massima prodotta da capitale per giorni;
(a.2) alla punta massima prodotta da capitale per valuta;
(a.3) alla punta massima prodotta da saldi per giorni;
(a.4) alla punta massima prodotta da saldi per valute;
(a.5) ai numeri debitori calcolati con gli stessi prodotti di cui sopra riferiti a un solo giorno o al numero di giorni di durata dell'esposizione al livello di punta massima (a.6)”. E os- serva che “Tanto si evince dagli estratti conto (recte, dai riassunti scalari) agli atti”.
7.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commis- sione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a de- bito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in viola- zione delle suddette limitazioni;
4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca di- pendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini
14 dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto so- stanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (così Cass. civ. Sez. I, 22.6.2016, n. 12965).
Come hanno ritenuto le Sezioni Unite, la nozione di commissione di massimo scoperto è quella indicata dalla AN d'LI nelle Istruzioni per la rileva- zione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (ema- nate il 30.9.1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009), ove è chia- rito che tale commissione “nella tecnica bancaria viene definita come il corri- spettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allor- ché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verifi- catosi nel periodo di riferimento” (così Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
Ne consegue che non merita censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità della previsione contrattuale della c.m.s. prevista dal contratto di affidamento in data 1°.12.2008, che prevede l'ap- plicazione della stessa sull'utilizzato “nell'ambito del fido”, e non l'accordo, in una misura assolutamente certa e determinata, pari allo 0,25% (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), come anche quella sempre sull'utilizzato in misura dell'1,50% prevista dal contratto di affidamento in data 18.4.2005 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio); e, conseguentemente, per avere ritenuto non do- vuto dal correntista quanto addebitato a tale titolo dalla fino al quarto CP_4 trimestre del 2009 (successivamente non sono stati addebitati importi a ti- tolo di c.m.s., come provato dagli estratti conto prodotti e come ha rilevato lo stesso c.t.u.).
7.3. Con riguardo agli oneri addebitati dalla a decorrere dal Controparte_1
2010 in sostituzione della commissione di massimo scoperto, e segnata- mente a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, commissione di istruttoria veloce, commissione sull'accordato e le altre commissioni
15 equipollenti, parte appellante rileva come il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi. E, soprattutto, deduce che “le commissioni dianzi elencate non sono mai state pattuite, a fortiori non sono state approvate spe- cificamente, e ad abundantiam, appaiono ictu oculi mere duplicazioni della medesima voce di spesa (si vedano i contratti di affidamento del 2012 e del 2015 prodotti dalla BANCA rispettivamente sub docc. 7-8, dai quali appren- diamo, tra l'altro, che l'INTERMEDIARIO addebita simultaneamente la «com- missione per la messa a disposizione fondi», il «Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi», gli «Oneri trimestrali (D.I.F.)», costi aventi la medesima giustificazione causale)”.
Si consideri che, nel caso in esame, l'odierna appellante non ha dedotto l'ap- plicazione di commissioni in misura illegittima in quanto non conforme a quanto statuito dall'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), ma piuttosto che “Negli estratti conto sub docc.
3-4 del fascicolo di primo grado dell'APPELLANTE, che in questa sede si deposita sub doc. 2, mancano le comunicazioni attraverso le quali la BANCA ha reso noto alla CORRENTISTA l'adeguamento delle clausole sulla commissione di massimo scoperto”.
Al riguardo, non si può non rilevare che le variazioni delle condizioni econo- miche del contratto, che la può effettuare in quanto a ciò autorizzata CP_4 da una previsione contrattuale - che si rinviene, nel caso in esame, nel punto
18. della Sezione I del contratto di affidamento in data 23.4.2012 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) – non deve necessariamente avvenire in calce agli estratti conti inviati. In ogni caso, la deduzione risulta – come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure – assolutamente generica, non avendo la alle- Parte_1 gato quale fosse la commissione prevista dal contratto e quale, invece, quello asseritamente variato, e in concreto applicata.
In ogni caso, a parte la contraddittorietà dell'allegazione di una variazione di una voce di costo non pattuita, è sufficiente esaminare sia il contratto di affidamento in data 23.4.2012 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio) sia quello in data 15.1.2015 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) per verificare come le condizioni economiche siano tutte espressamente e chiaramente previste,
16 oltre a recare tali contratti la sottoscrizione del legale rappresentante della società odierna appellante.
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha stabilito che la società attrice, odierna appellante, non ha specificamente dedotto la violazione della nor- mativa relativa allo ius variandi, ovvero la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della in assenza di comunicazione scritta, rite- CP_4 nendo assolutamente generica tale contestazione. In particolare, parte attrice sostiene che – oltre alla circostanza per cui la avrebbe illegittimamente CP_4 applicato tassi in misura superiore a quella legale, di cui si è detto nel trattare il quarto motivo di appello – avrebbe modificato nel corso del rapporto la loro misura in senso peggiorativo, in violazione delle disposizioni di legge.
Il motivo non è fondato.
8.1. Parte appellante si limita a dedurre, infatti, che “la sanzione dell'ineffica- cia prevista dall'art. 118, terzo comma, T.U.B., configura una delle nullità di protezione di cui è costellato il Titolo VI del T.U.B., rilevabile d'ufficio ex art.
127, T.U.B (nonché in omaggio all'insegnamento di Cass., SS.UU., n. 26242/2014), e tale da determinare la cancellazione della clausola invalida senza contestuale caducazione dell'intero contratto”.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, tuttavia, il rilievo of- ficioso della nullità ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di ec- cezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez.
III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI-3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n.
17 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato te- nendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'eser- cizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In sintesi, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
8.2. Ciò chiarito, l'unica allegazione specifica effettuata – invero, più “chia- ramente” nel proporre appello – dalla è stata che Parte_1
“Dal 31 dicembre 2012 al primo aprile 2013 il tasso debitore annuo nominale praticato entro il limite del fido ha subito una sensibile variazione in aumento, passando dal 5,6890% al 9,8010%”. Allegazione che evidenzia, tuttavia, non solo come parte appellante non abbia esatta contezza delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto contrattuale a cui si riferisce.
In verità, è sufficiente esaminare la documentazione contrattuale, e segnata- mente il contratto di affidamento in data 23.4.2012 (quello relativo al pe- riodo sopra indicato), per verificare che il tasso annuo nominale sulle somme utilizzate è pari al 14,850% e il tasso debitore annuo viene indicato in mi- sura pari al 15,698% (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Importi di gran lunga superiori, dunque, rispetto a quelli che, asseritamente applicati a seguito di unilaterale variazione da parte della parte appellante ha dedotto e deduce applicati illegittima- Controparte_1 mente nel corso del rapporto in questione.
9. Con l'ottavo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove non ha dichiarato la nullità dei contratti di affidamento “prodotti in prime cure da , e quindi – come si è detto sopra – quello in data CP_1
23.4.2012 e quello in data 15.1.2015, per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, in particolare per non recare l'indicazione dell'l'ISC (o TAEG).
Il motivo è privo di ogni pregio.
9.1. In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del C.I.C.R. del
4.3.2003, che ha demandato alla AN d'LI il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere
18 noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'LI”. Tale indice rappre- senta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una fun- zione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), la sua errata indicazione non costituisce, dunque, causa di nullità del contratto.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indica- zione dell' (o TAEG) è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, T.U.B. (entrato in vigore nel 2010, e quindi applicabile in astratto ai due contratti di affida- mento per cui è causa), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previ- sto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documenta- zione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
9.2. Nel censurare la sentenza di primo grado parte appellante rileva che
“L'Estensore ha concluso la disamina del dossier che ci occupa prematura- mente, dimenticando di visionare una serie di contratti di affidamento (…).
Eppure il sottoscritto difensore aveva dedicato un apposito paragrafo della comparsa conclusionale alle predette scritture”. In altri termini, è la stessa parte appellante a rilevare come le deduzioni di nullità dei contratti di affi- damento, prodotti in giudizio dalla siano state sollevate dalla Controparte_1 soltanto con la propria comparsa conclusionale. Controparte_5
19 Nel proporre appello si riporta quanto allegato e dedotto con la comparsa conclusionale depositata in data 10.11.2025, vale a dire che: “(a) Nell'aper- tura di credito usufruibile per elasticità di cassa del primo dicembre 2008, per complessivi Euro 60.000,00, valida fino a revoca (v. doc. 3, fascicolo di primo grado ), la BANCA non ha esposto il T.A.E.G. (né l . CP_1 Pt_4
(b) Nell'affidamento utilizzabile per anticipi fatture del 26 aprile 2012, di com- plessivi Euro 500.000,00, valido fino alla revoca (v. doc. 4, fascicolo di primo grado ), il tasso per le ulteriori disponibilità temporanee di fido è CP_1 indeterminato e/o indeterminabile.
(c) L'affidamento utilizzabile in via promiscua del 18 aprile 2005 per comples- sivi Euro 700.000,00, valido fino a revoca e, è bene ribadirlo, anteriore di due anni all'attivazione del CONTO CORRENTE (v. doc. 5, fascicolo di primo grado ), non indica per quali forme tecniche è praticato il tasso di CP_1 interesse nei limiti del fido riportato nella tavola contrattuale. Quanto invece al documento di sintesi, va detto che lo stesso reca una data antecedente rispetto a quella della conclusione del contratto (id est: 23 settembre 2004), riporta una aliquota della commissione di massimo scoperto diversa da quella presente nel contratto, e, per giunta, è incompleto (mancano le pagine 3 e 4), sicché appare oltremodo probabile che si tratti di un documento di sintesi inerente a un diverso contratto di affidamento, stipulato nel 2004 tra la BANCA e un ignoto (recte, malcapitato) cliente”.
9.3. Come si è detto sopra, e qui si ripete, il rilievo officioso – sollecitato da una deduzione tardiva della nullità qual è quella in esame – non esclude che la parte sia onerata dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.10.2022, n. 30885; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.6.2024, n. 16102).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme im- perative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata – siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053), dal momento che il principio affer- mato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità
20 d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI- 3, 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, ord. 17.10.2019, n. 26495; Cass. civ., Sez. I, ord. 22.6.2022, n. 20170 e Cass. civ., Sez. I, 29.9.2022, n. 28377) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del pro- cesso civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.
In sintesi, si ripete ancora, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.7.2013, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 29.1.2024, n. 2607).
10. Con il nono motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di
Roma per non avere motivato in ordine alla condanna dell'odierna appellante a pagare alla le spese del primo grado di giudizio, essendosi Controparte_1 limitato ad applicare il criterio della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1,
c.p.c.
Il motivo è privo di ogni pregio.
10.1. Il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 25.5.2020, n. 9542; Cass. civ., Sez. I,
9.10.2015, n. 20289; Cass. civ., Sez. III, 11.1.2006, n. 270; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2004, n. 11583); e che i minimi e massimi di cui al d.m. 10.3.2014, n. 55 (applicato dal giudice di primo grado) si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di sco- stamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, co. 1, di tale decreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.2.2018, n. 3591; Cass. civ., Sez. VI-5, 6.4.2022, n. 11140).
Di contro, la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumen- tare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989; Cass. civ., Sez. L, ord. 10.5.2019, n. 12537; Cass. civ., Sez. II, ord. 24.3.2023, n.
8561).
10.2. Né parte appellante può dedurre che il giudice di primo grado abbia
“rigettato le domande spiegate dalla CORRENTISTA facendo leva sulle
21 sentenze delle Sezioni Unite nn. 24675/2017 e 16303/2018, pubblicate in corso di causa”, e quindi – in buona sostanza – che avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anziché applicare il criterio della soccombenza in quanto “le questioni controverse sono state risolte at- traverso i principi introdotti nel panorama giurisprudenziale dalla suprema
Corte nel 2017 e nel 2018”.
Come emerge dall'esposizione che precede, soltanto due delle numerose questioni affrontate dal giudice di primo grado nell'esaminare le domande svolte dall'odierna appellante sono state risulte sulla base di pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte intervenute in corso di causa, e segnata- mente: quella sulla c.d. usura sopravvenuta, in relazione a cui il Tribunale di
Roma ha ritenuto che “deve tenersi conto della recente pronuncia delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017”; e quella sul criterio di calcolo del tasso effettivo globale, in relazione a cui ha fatto rife- rimento a quanto “indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente pronuncia n. 16303/2018”. Per tutte le altre, numerose, questioni esaminate non vi è stata dunque una statuizione da parte del massimo organo della giurisdizione e la soluzione delle stesse in senso sfavorevole per la società attrice ha giustificato l'applicazione della regola generale della soccombenza.
11. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 890/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.1.2021 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 890/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.1.2021; 22 condanna la a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
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