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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1920 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1920/2019 assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, vertente
TRA C.F. 1 ), Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
), C.F. 3 Parte_3 C.F._2
(rinunciatario), Parte_4 (C.F. C.F._4
) (rinunciatario), (rinunciatario), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Pennacchia Cristiano
ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
(Avv. Benedetto Gargani)
resistenti in riassunzione
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12959/2006 emessa dal
Tribunale di Roma a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2003, i sigg. Parte_1
Parte_2 Parte_5 e Parte_4 Parte_3
,
innanzi al Tribunale di Roma,
[...] convenivano Controparte_2 deducendo quanto segue:
di essere tutti proprietari o comproprietari di appartamenti, loro
-
assegnati dalla Cooperativa Edilizia Arca Parte 6 facenti parte dello stabile sito in Roma, Via Berna n. 20;
che l'immobile era gravato da ipoteca iscritta in data 10 luglio 1991,
-
ai nn. 62001/11600, a garanzia del mutuo edilizio concesso con atto del notaio Persona_1 di Roma dell'8 luglio 1991 - dal Credito Fondiario della CARIPLO s.p.a. alla Nuova Val s.r.l.;
che negli atti di erogazione del 31 luglio 1991, 29 novembre 1991,
- che, invece, nell'ultimo atto di erogazione, del 17 dicembre 1992, si prevedeva che l'erogazione venisse effettuata mediante un finanziamento in Lire;
- che la Nuova Val s.r.l., con atto del notaio Persona_2 di Roma dell'11 novembre 1993, aveva venduto lo stabile all'Associazione
Controparte_3
[...] (d'ora in avanti, anche " Controparte_3 "), la quale,
a sua volta, aveva assegnato gli appartamenti ai prenotatati;
che, con atto del notaio Persona_2 di Roma del 9 novembre 1994,
-
la banca mutuante e la Nuova Val s.r.l. avevano stipulato l'atto di conclusione, riduzione di somma, svincolo dei beni e frazionamento ipotecario e che a tale atto non aveva partecipato, né la cooperativa, né gli assegnatari degli alloggi;
- che i predetti assegnatari avevano tentato infruttuosamente di ottenere dalla banca maggiori informazioni sul finanziamento in esame;
che il mutuo, per il contenuto delle clausole contrattuali e le modalità di erogazione, si appalesava illegittimo ed arbitrario.
Lamentava che in tutti gli atti di erogazione, eccetto l'ultimo, veniva indicato che per l'erogazione l'Istituto aveva fatto ricorso ai mercati internazionali a provvista di franchi svizzeri, "scartando la via normale del mutuo in lire".
Ritenevano quindi gli attori che sussisteva un "carattere potestativo e coercitivo di alcune condizioni del contratto di mutuo, distorta gestione del contratto vanificazione delle finalità, nullità relativa, poiché l'istituto si sarebbe riservato anche la scelta della valuta con cui operare e la somma passiva del mutuo era diventata superiore alla somma erogata.
Gli attori presentavano le seguenti conlusioni: Piaccia alla giustizia del tribunale adito contrariis reietctis: a) in via principale: 1): riconoscere e dichiarare il contratto di mutuo, oggetto della vertenza, inficiato di nullità relativa limitatamente alle clausole a contenuto potestativo e coercitivo, riferite alla determinazione del tasso di interesse e degli altri oneri posti a carico del mutuatario. 2) riconoscere e dichiarare illegittima ed arbitraria la utilizzazione del franco svizzero per la erogazione del mutuo, mancando un atto legittimo e formale di scelta della valuta da parte della Soc.
Nova Val Srl con le conseguenze che tale fatto comporta. 3) disporre in conseguenza la ricontabilizzazione in lire delle quattro erogazioni effettuate con la arbitraria utilizzazione del franco svizzero. 4) condannare in conseguenza l'istituto a restituire le somme che risultassero pagate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto. 5) condannare altresì l'istituto al risarcimento dei danni che i concludenti hanno subito e subiscono, compresi quelli che sono conseguenza del deprezzamento degli appartamenti gravati da un mutuo sproporzionato, praticamente inestinguibile con la prevista rateizzazione e che ne impedisce una normale commercializzazione. B) in via subordinata: 1) riconoscere e dichiarare il diritto dei mutuatari al rendimento del conto da parte dell'istituto mutuante, incaricato della ricerca e dell'acquisto della valuta estera. In conseguenza ordinare che vengano prodotte in giudizio: (i) la o le transazioni fatte dall'istituto sui mercati internazionali ai fini della erogazione del mutuo con provvista di franchi svizzeri;
(ii) la contabilità in forma specifica e dettagliata riferita ai versamenti effettuati dai mutuatari in relazione e cinque atti di erogazione con cui l'istituto ha fornito le somme concesse mutuo. Ciò naturalmente limitatamente alle operazioni che riguardano gli attori;
(iii) disporre consulenza tecnica di ufficio perché accerti:
(a) il contenuto e le clausole della o delle transazioni che l'istituto ha concluso per il reperimento della valuta estera ai fini del finanziamento del mutuo;
(b) effettui un approfondito esame contabile riferito alle singole quote di mutuo che interessano, esaminando altresì la illegittimità dell'uso dei dati e delle voci che formano la posizione contabile di ognuno dei mutuatari procedenti».
Si costituiva in giudizio Controparte_2 preliminarmente rilevando il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, non sussistendo un accollo esterno del mutuo stesso e non esseno le parti mutatari, nel merito contestando la fondatezza delle stesse e chiedendone il rigetto.
Il Giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 12959/2006 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, sul presupposto che gli attori erano estranei al contratto di mutuo. In particolare il Giudice di prime cure fondava la decisione sul fatto che non risuta che l'acquirente dell'immobile gravato dall' ipoteca concessa a garanzia del mutuo si sia accollata con accollo esterno, quindi con efficacia nei confonfronti della medesima mutuante, il debito in questione. Rileva infatti il Giudice che il mutuo era disciplinato, in virtù della data della stipula, dalla normativa su credito fondiario, per il quale l'art. 20 del testo unico del 16 luglio 1905, n. 646, consente all'istituto creditore di procedere contro i successori a titolo universale o particolare del debitore, ma non conferisce ai medesimi la qualità di parti dl contratto di mutuo.
Né risulta, continuava il Giudice di prime cure, che la Controparte_3
abbia effettuato gli adempimenti di cui al citato art. 20;
[...]
inoltre i pagamenti effettuati non sono indicativi del possesso del titolo di parte effettiva nel rapporto contrattuale, poiché il pagamento può essere effettuato ad opera di terzi.
Infine nella sentenza è precisato che il nuovo procuratore degli attori, attuali appellanti, ha sollevato nella memoria ex art 183 cpc, comma V, delle questioni di nullità nuove rispetto a quelle già sollevate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello gli attuali odierni appellanti in riassunzione convenivano in giudizio la innanzi alla Corte di Appello di Controparte_2
Roma, al fine di ottenere la riforma della citata sentenza di primo grado n
12959/06.
In particolare l'appello era fondato sui seguenti motivi:
1. infondatezza del difetto di legittimazione attiva sollevata in primo grado dalla banca convenuta, cui il Giudice di prime cure aveva aderito, anche sul presupposto del mancato adempimento del disposto di cui all'art. 20 T.U. 16.07.1905, n. 646, vale a dire la comunicazone all'istituto mutuante dell'avvenuto acquisto.
Precisava la parte attrice che la circostanza che il citato art. 20 sancisce il principio della c.d. indifferenza ai fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca pet mutuo fondiario per cui, in ipotesi di mancata comunicazione dell'acquisto all'istituo mutuante quest'ultimo può promuovere esecuzione direttamente avverso l'originario debitore;
ciò non escluderebbe che il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non abbia legittimazione attiva per far valere in giudizio profili di invalidità del contratto di mutuo. Inoltre, avendo sollevato profili di nullità, la legitimazione attiva comunque sussiste in virtù del principio per cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 cc, che possono essre comunque fatte valere anche dal terzo acquirente del bene ipotecato, anche se estraneo all'atto di mutuo .
2. rilevava altresì l'appellante la fondatezza delle eccezione di nullità sollevate in sede di memorie ex art 183 cpc, e nei punti n. 1 e 2 della comparsa conclusionale di primo grado, ritendola una precisazione della domanda tempestivamente spiegata laddove aveva richiesto nelle conlusioni "la nullità relativa alle clausole... riferite alla determinazione del tasso di interesse e degli altri oneri posti a carico del mutuatario", corrispondente a quanto chiesto nella memoria ex art 183 , V comma, cpc, dove ha dedotto l'indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, per violazione degli artt, 1284 e 1346 cc. Mentre nella comparsa conclusionale era stata dedotta la nullità dei contratti di mutuo fondiario e dei successivi atti di erogazione e quietanza per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 cc. Poiché l'istituto di credito non aveva indicato gli estremi identificativi, né riportato il contenuto negoziale del contratto estero con il quale lo stesso aveva asseito di essersi approvvigionato ai franchi svizzeri. In sostanza non poteva ritenersi validamente sottoscritto il contratto di mutuo, poiché rinviava ad altro documento negoziale non sottoscritto né visionato dalla parte mutuataria, sebbene ne nascessero precise obbligazioni per quest'ultima, quali il pagamento delle commissioni per la conversione Lira/Franco svizzero e il rischio di cambio, voci sempre. presenti nelle rate di ammortamento pagate, inoltre era stata sollevata la nullità per mancanza di oggetto, contestando che le somme oggetto di mutuo fossero state erogate mediante utilizzo di provvista di franchi svizzeri provenienti da assunzione di prestiti stipulati con istituzioni creditizie estere ed internazionali, dato che la banca non ha mai provato la sussistenza di detti contratti.
3. Terzo motivo di ricorso inerisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultra legale contenuti nella voce "in primo luogo" e degli artt. 3 e4 della voce "in secondo luogo" di tutti i contratti di erogazione e quietanza. Riteneva l'appellante che dette clausole richiedono la forma scritta ad substantiam riferendosi a dei costi per la parte su cui il mutuo grava, ne conseguirebbe che gli appellanti sarebbero tenuti a corrispondere alla banca convenuta esclusivamente gli interessi nella misura legale.
I successivi due punti di appello ripropongono i medesimi vizi contrattuali. Si costituiva Controparte_1 rilevando in primo luogo la nullità della citazione in appello perché carente dell'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima;
ribadiva il difetto di legittimazione passiva degli appellanti essendo soggetti estranei alla stipula del contratto di mutuo ed al relativo rapporto non sussistendo formale accolo esterno del mutuo stesso;
sollevava la tardività e la legittimazione delle eccezioni di nullità del contratto, rilevava che "la domanda di nullità di mutuo per mancata produzione dei contratti esteri con i quali la banca di approvvigionava della valuta prevista in sede di erogazione si colloca al di fuori della domanda di nullità delle clausole di mutuo, ma attiene strettamente al regolameno cotrattuale".
La Corte di Appello emetteva in data 3 febbraio 2014, la sentenza n.
723/14, dichiarando inammissibile l'appello per avere gli appellanti sollevato una tematica nuova rispetto al giudizio di primo grado.
Il giudizio in Corte di Cassazione
Avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_2 Pt_3
, Parte_5 hanno proposto ricorso
[...] Parte_4 '
per cassazione.
Il primo motivo di ricorso inerisce la violazione degli artt. 183 e 189 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che le eccezioni di nullità presentate con le memorie 183 comma 5 n. 1 e 2 e in comparsa conclusionale fossero domande nuove.
In particolare gli attuali appellanti hanno dedotto di avere prospettato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la nullità delle clausole relative al taso di determinazione degli interessi in misura ultra legale, conseguentemente il relativo riferimento effettuato nella memoria deposita ex art 183 comma
5, cpc, precisava un punto di causa TE già espresso. Analogamente i profili di nullità espressi nella comparsa conclusionale costituivano
"l'evoluzione della domanda già formulata in relazione ad elementi acquisiti in giudizio". La Suprema Corte con ordinanza del 12.12.2018 accoglieva il primo motivo del ricorso decidendodecidendo come segue:
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo detta domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché essa è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. 26242/2014;
15408/2016).
La sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa TE (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità) sia per il TU (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto).
Si precisa infine che a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, sussiste sempre l'imprescindibile potere/dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non allegati dalla parte ex art. 1421
c.c, poiché il rilievo non avrà più ad oggetto una eccezione, ma un ulteriore titolo della domanda, in forza del quale essa potrà trovare legittimo accoglimento a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti.
La domanda di nullità è pertanto unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio.
Il rilievo ex officio di tale vizio, dunque, non contrasterebbe né con l'originario TU (la domanda di declaratoria di nullità negoziale) né con la causa TE (il contratto di cui si assume la nullità).
Al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza deve pertanto essere riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non
4 soltanto quella indicata dall'attore, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante.
In tal modo non si travalicano i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità pertiene ad un diritto autodeterminato ed è quindi individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius titolo) dedotto in giudizio.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli ulteriori motivi con i quali si deduce la violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame in relazione alla richiesta istruttoria di esibizione dei contratti e delle transazioni fatte dall'istituto di credito sui mercati internazionali ai fini dell'erogazione del mutuo con provvista in franchi svizzeri e dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella formulata.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della
Corte di Appello di Roma".
Il secondo giudizio di appello
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, il giudizio è stato riassunto innanzi alla Corte di Appello su impulso dei sigg. Parte_1 2
Parte_4 Pt_5 Parte_3 Parte_2 Part
, '
[...] che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
,
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.
723/2014 depositata il 03.02.2014, resa dalla Corte di Appello di Roma Sez.
Il civile, nel giudizio n. 6042/06 RG, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32148 depositata il 12.12.2018 e per l'effetto, confermata la legittimazione attiva in capo gli odierni appellanti in riassunzione,
accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nella voce "in primo luogo" e gli artt. 3 e 4 della voce "in secondo luogo" di tutti i contratti di erogazione e quietanza a rogito per notaio Persona_3 , rispettivamente del 31.07.1991, Rep.
17015, Racc. 2263-29.11.1991 Rep. 17778/2345-13.03.1992 Rep.
18731/2464 - 26.06.1992 Rep. 19246/2549 17.12.1992 Rep.
-
20180/2644:
accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, ovvero per mancanza, impossibilità ed indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo dell'08.07.1991 a rogito per Notaio Persona_3
Rep. 16651, Racc. 2219 e dei successivi atti di erogazione e quietanza a rogito del medesimo Notaio rispettivamente del
31.07.1991, Rep. 17015, Racc. 2263 - 29.11.1991 Rep. 17778/2345
- 13.03.1992 Rep. 18731/2464 - 26.06.1992 Rep. 19246/2549 -
17.12.1992 Rep. 20180/2644;
per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza degli oneri
-
economici derivanti dall'inesistente prestito asseritamente assunto sui mercati internazionali dall'istituto appellato, quali commissioni per la conversione in lira - euro - franco svizzero, nonché la non debenza degli interessi ultralegali, disponendo la ricostruzione dei piani di ammortamento del mutuo e dei successivi atti di erogazione e quietanza applicando esclusivamente il tasso legale mediante CTU contabile che in questa sede si richiede nuovamente, accertando e quantificando l'esatto dare/avere tra le parti.
Voglia la Corte di Appello adita accogliere in ogni caso le conclusioni anche di natura istruttoria rassegnate dell'atto di citazione in appello ritualmente notificato e di cui al giudizio n. 6042/2006 RG della Corte di Appello di Roma definito con la sentenza n. 723/2014, cassata con rinvio della Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 12.12.2018 n. 32148. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria."
che ha concluso come segue Si è costituita Controparte_4
"si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello:
in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in
-
appello e, quindi, inammissibile il gravame avversario;
nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 12959/06, emessa alle date
-
18 maggio 7 giugno 2006 dal Tribunale di Roma;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di
-
giudizio.
La esponente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie indicate nell'appello avversario in quanto inutili, esplorative e suppletive all'onore probatorio incombente su controparte e chiaramente inammissibili."
In data 11 febbraio 2025, l'avv. Pennacchia ha depositato telematicamente atto di rinuncia alla domanda e all'azione ex art. 306 c.p.c. nell'interesse degli appellanti Parte_3 Parte_4 Parte_5 e
,
Parte_7
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La decisione della Corte di Appello
Alla luce della decisione della Corte di Cassazione, va in primo luogo verificata la pretesa " per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale" o "per difetto di forma, ovvero per mancanza, impossibilità ed indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo dell'08.07.1991 a rogito per Notaio Persona_3 Rep. 16651, Racc. 2219 e dei successivi atti di erogazione e quietanza" come indicato nella domanda degli appellanti.
delle Sezioni Deve in merito rilevarsi che la sentenza
"In tema Unite n. 15130 del 29/05/2024 ha statuito che di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Al fine di effettuare questa verifica il Collegio ritiene necessario esaminare la giurisprudenza di legittimità in merito ai requisiti di determinatezza e legalità delle calusole determinative degli interessi di mutuo.
La sentenza Cass. Civ., Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 36026, in tema di contratto di mutuo, precisaprecisa che l'indicizzazione alal parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
-In particolare "secondo le risultanze in atti come debitamente e analiticamente riportate nella pronuncia impugnata - il tasso di interessi variabile stabilito nel contratto di mutuo concluso tra le parti è stato ancorato ai seguenti parametri: a) ai patti e alle condizioni previsti nel finanziamento estero stipulato dall'Istituto, nell'ipotesi di provvista, utilizzabile anche in D.M. (Deutsche Mark) tramite Banco di Roma ed IMI
Capital Markets;
b) al tasso annuo risultante dalla media aritmetica semplice e arrotondata, qualora non coincidente con un multiplo di 1/16 di punto percentuale, all'1/16 (superiore) dei tassi interbancari lettera per depositi in D.M. a sei mesi quotati sulla piazza di Londra da primarie banche, "così come previsto nel citato accordo di finanziamento", nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti alla data del 1° gennaio per la rata scadente il 1° luglio successivo e del 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio successivo;
c) in mancanza di detta quotazione, al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., "alternativo secondo quanto previsto nell'accordo di finanziamento"; d) ad un'ulteriore variazione corrispondente al rapporto tra il valore in lire del D.M. rilevato nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti a ciascuna scadenza e il valore del D.M. applicato per la conversione del prestito estero, utilizzando, per il calcolo di tale variazione, il cambio lira/D.M. rilevato al fixing della Borsa
Valori di Milano. L'art. 3 del mutuo aggiungeva che ai tassi variabili così determinati sarebbero state aggiunte le seguenti quote fisse: a) 0,42% spettante alle predette istituzioni creditizie per le quali l' CP_5 aveva concordato il finanziamento;
b) 1,60% rappresentante il margine di intermediazione dell' CP_5 . 1.2.- In base all'assetto di interessi così contemplato, si ricade nell'ambito dei contratti di finanziamento, con la previsione di clausole di remunerazione collegate a parametri o indici (c.d. indicizzazione), atti a permettere l'adeguamento automatico del costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento. In tali contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario
(Euribor, Libor, Eonia, Ribor, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. spread o margine d'intermediazione della banca). Tra tali tassi ricade, appunto, il tasso d'interesse interbancario applicato per le transazioni fra banche sulla piazza di Londra per prestiti a 3 o 6 mesi (Libor).
Si tratta di un tasso lettera, cioè di un tasso al quale le banche si dichiarano disposte a concedere prestiti, che rappresenta il tasso di riferimento maggiormente usato nel mercato delle eurovalute, unitamente al prime rate statunitense, e costituisce la base delle operazioni a tasso variabile
(floating rate) effettuate aggiungendo al Libor un certo spread. Dunque, il Libor (London Interbank Offered Rate) fa normalmente riferimento al tasso al quale un campione preselezionato di banche attive sulla piazza londinese
(le c.d. reference banks) sono disposte a prestare fondi sul mercato interbancario. Questo tasso interbancario, calcolato dall'agenzia Reuters per conto della British Bankers' Association, rappresenta il tasso al quale tali banche si prestano reciprocamente denaro, con operazioni che avvengono normalmente dopo la chiusura dei mercati. È un tasso calcolato giornalmente, sulla base della media dei migliori tassi di interesse interbancari sulla piazza di Londra, forniti dalle primarie banche inglesi;
le principali scadenze pubblicate sono a 3 e 6 mesi. Il London Interbank
Offered Rate rappresenta un indicatore basilare per i mercati internazionali e i prestiti in eurovalute. In particolare, a esso sono collegati diversi altri tassi, tra cui quelli dei mutui a tasso variabile e quelli di riferimento di contratti derivati, quali, per esempio, gli Interest Rate Swap (IRS) o i
Forward Rate Agreement (FRA). Inoltre, il Libor, riferendosi a transazioni anche in un certo numero di valute straniere, si distingue dall'Euribor
(acronimo di Euro Internet Bank Offered Rate), che è il tasso calcolato dalla federazione delle banche europee di riferimento a breve per le operazioni interbancarie esclusivamente in euro. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che il tasso Libor è un tasso di interesse indicativo medio al quale alcune banche (facenti parte di una selezione) si concedono reciprocamente prestiti nel mercato londinese. È un tasso di interesse non relativo a transazioni effettive, ma ipotizzate in relazione a parametri predeterminati.
Il tasso Libor può essere astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti e può essere rilevato a periodicità diverse (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 8603 del 16/03/2022). Tanto premesso in termini definitori, non può - in ordine a tali tassi - riprendersi la tesi, a suo tempo elaborata da questa Corte, sulle c.d. "clausole uso piazza": ossia non si può ipotizzare l'illegittimità dei tassi praticati sul mercato interbancario, invocando la genericità dei criteri di determinazione della prestazione in oggetto, non idonei a rendere determinabile l'ammontare degli interessi ultra-legali. Non può, dunque, condividersi l'assunto secondo cui tale richiamo sarebbe privo del carattere della sufficiente univocità, per il solo fatto che siano utilizzati parametri che fanno leva su fattori economici di per sé mutevoli e asseritamente indeterminati e che siano altresì frutto di determinazioni unilaterali e discrezionali del "ceto" bancario. E tanto perché i tassi praticati sul mercato interbancario (tra cui il tasso Libor) sono unitari a livello europeo, distinguendosi, come visto, solo in relazione alla durata del periodo di riferimento e al "divisore" utilizzato. Inoltre, la comunicazione e pubblicazione di tali tassi avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica.
La procedura di calcolo e pubblicazione - composta di quattro fasi: contribuzione;
verifiche preliminari;
calcolo; pubblicazione - è demandata ad un soggetto estraneo al mondo delle banche - l'agenzia Reuters Ltd. -
e, sebbene utilizzi unicamente i dati comunicati unilateralmente dal "ceto" bancario (nella fattispecie delle banche primarie operanti sulla piazza di
Londra), è sottratta a qualsivoglia potere discrezionale e/o di arbitrio, essendo semplicemente il risultato della media matematica dei dati comunicati. Si tratta, quindi, di un tasso in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori, i cui criteri di determinazione sono prestabiliti e sufficientemente idonei a condurre all'individuazione della misura del tasso ultra-legale pattuito tra le parti.
Peraltro, di regola, i singoli contratti di mutuo prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso Libor, con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del
"divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) e dell'organo di stampa - o, più in generale, di informazione - di pubblicazione del tasso. Ne discende che detti tassi praticati sul mercato interbancario non sono assimilabili alle clausole di rinvio "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza": solo in tale ultimo caso l'illegittimità dipende dalla circostanza che, esistendo di fatto diverse tipologie di saggio, non è possibile, per il generico riferimento agli "usi piazza", stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del
26/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24153 del 13/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza
n. 22179 del 30/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 870 del 18/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005). Per contro, con riguardo al rinvio ai tassi praticati sul mercato interbancario, non ricorre la difformità e frammentazione in sede locale propria degli “interessi di piazza", cioè
l'assenza di parametri nazionali omogenei idonei a consentirne la concreta determinazione. Ne deriva che l'indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. A fortiori, non si ricade nell'ambito di uno strumento immeritevole di tutela né di un derivato. In proposito, da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte - con riguardo al canone agganciato a tali indici di un leasing - hanno espresso il seguente principio di diritto: Il giudizio di "immeritevolezza" di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà; ed hanno altresì formulato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte;
non
è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni 36026/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 14 di 19 del d.lgs.
58/98 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). 1.3.- Nondimeno, il contratto oggetto di causa prevedeva l'indicizzazione legata al tasso Libor
a titolo di mero rinvio alle condizioni e ai patti stabiliti nel contratto di finanziamento estero stipulato dall'Istituto per ottenere la provvista;
e così il riferimento al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., in mancanza di quotazione, era richiamato quale condizione alternativa prevista nell'evocato contratto di finanziamento;
inoltre, era contemplata un'ulteriore variazione ancorata al differenziale del cambio valuta lire/Deutsche Mark. Per l'effetto, la Corte distrettuale ha confermato la valutazione di indeterminatezza già espressa dal Tribunale in ordine al tasso indicato per relationem sulla scorta del riferimento alle condizioni e ai patti praticati nel contratto di finanziamento estero stipulato "a monte" dall'Istituto, allo scopo di ottenere la provvista, di cui non è stata curata l'allegazione al contratto di mutuo fondiario concluso a "valle", sicché tali patti e condizioni sono rimasti sconosciuti. Il vincolo prospettato (risultante dal rinvio alle condizioni del contratto di finanziamento volto ad acquisire la provvista, di cui sono state richiamate - in via del tutto generica - solo alcune clausole), senza la previa allegazione di tale contratto, non ha permesso ai mutuatari di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso fare concreto riferimento, con la conseguente integrazione di una situazione di palese asimmetria informativa. La nullità per indeterminatezza non è stata, dunque, dichiarata per il riferimento in sé al tasso Libor, quanto per la circostanza che il richiamo a tale tasso è stato effettuato nel contratto quale mero precipitato esemplificativo delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento estero "a monte", stipulato dall'Istituto tramite Banco di Roma e IMI Capital Markets, condizioni alle quali avrebbe dovuto adeguarsi il mutuo "a valle", senza allegazione del contratto base. All'esito, occorre rilevare che la conoscibilità delle fonti e, quindi, dei dati necessari per determinare il tasso degli interessi che fungono da criterio regolatore della fattispecie concreta - deve essere accertata dal giudice di merito ed il relativo giudizio non è censurabile in cassazione se congruamente motivato. Ebbene, nel caso in esame, l'accertamento di fatto circa l'indeterminatezza del criterio di calcolo del tasso di interesse non è inficiato da vizi logici che possano comportarne una censura in sede di legittimità. Infatti, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n.
17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018; Sez. 6-
1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Sentenza n.
17679 del 29/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 22898 del 11/11/2005). In un'ipotesi analoga (sebbene riferita alla indicizzazione del canone concordato in un leasing finanziario), questa
Corte ha ritenuto che la clausola così contemplata, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di prime cure, non consentiva alle parti di sapere con sufficiente determinatezza quale fosse il criterio di indicizzazione e, quindi, come potesse variare il tasso al variare di quel criterio, concludendo per la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16907 del
25/06/2019). Con ulteriore decisione di questa Corte, riferita alla determinatezza della clausola di indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere (ossia con riguardo ai tassi ancorati al differenziale dei tassi di cambio fra valute), si è dato atto della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto quelle clausole non sufficientemente chiare, in quanto "non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto", cassando con rinvio la sentenza di merito che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM, che aveva, invece, affermato il contrario (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 23655 del 31/08/2021). Ne consegue che la valutazione di indeterminatezza della clausola, sulla fissazione del tasso d'interesse del mutuo contratto (di cui all'art. 3 dell'atto notarile di erogazione e quietanza del 15 febbraio 1991), ha rispettato i consolidati canoni stabiliti in sede nomofilattica. E tanto perché la convenzione regolativa degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate in un contratto presupposto, di cui a titolo esemplificativo - sono state emarginate le condizioni-base, senza che i mutuatari abbiano potuto verificare l'effettiva natura dei patti oggetto del rinvio, per difetto di allegazione del contratto prodromico evocato: sicché, ai sensi del disposto dell'art. 1284, terzo comma, c.c., il tasso non risultava determinabile e controllabile, in spregio alla necessità che la convenzione abbia, sul punto, un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Senonché, qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 96 del 04/01/2022). Nella fattispecie, secondo le lineari argomentazioni espresse dal giudice di merito, il tasso d'interesse del contratto di mutuo non è stato espresso in modo univocamente chiaro nel testo negoziale: qualsiasi combinato di clausole che non realizzi tale trasparenza determina, per l'effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale."
Ne consegue che la Suprema Corte ha deciso che il rinvio ad un parametro esterno, non rende ex se indeterminabile il relativo tasso di interesse applicato.
In particolare il Giudice monofilattico, ha evidenziato che, nell'ipotesi di tasso variabile, può essere ritenuto sufficientemente determinato il riferimento, indicato nel contratto di finanziamento, a parametri fissati su scala nazionale e internazionale, ovvero a parametri determinati sulla base di accordi interbancari (tasso Euribor ovvero, come nel caso di specie, al tasso Libor). Inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza 36026/2023 ha dedotto che non può ritenersi sufficientemente determinato un rinvio generico a parametri esterni, nei quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la clausola che dovrebbe disciplinare il tasso applicabile al rapporto.
Invero, nel caso in questione oggetto della sentenza cass. 36026/2023, la convenzione regolativa degli interessi che prevedeva un'indicizzazione
-
del tasso al parametro Libor - rinviava, più in particolare, alle condizioni praticate in un contratto presupposto, ovvero alle condizioni meglio specificato in un contratto a monte di finanziamento estero (stipulato dalla mutuante tramite Banco Roma e IMI Capital market), cui il contratto di muto avrebbe dovuto attenersi.
Il contratto di finanziamento estero a monte non veniva, tuttavia, allegato a quello di mutuo che a questo faceva solo un generico rinvio.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione nella citata sentenza ha ritenuto che i mutuatari non avrebbero potuto verificare l'effettiva natura del tasso applicabile al loro mutuo, facendosi un rinvio a condizioni meglio specificate in un contratto a monte che non era oggetto di allegazione.
Da tale circostanza, ovvero dalla mancata allegazione del finanziamento estero a monte, ove erano dettagliate le condizioni relative al tasso di interesse applicabile al mutuo a valle, discendeva la nullità, ex art. 1284 co.
3 c.c., della convenzione sugli interessi, atteso che il tasso non risultava, in concreto, determinabile e controllabile dai mutuatari, non avendo la convenzione, oggetto del rinvio, un contenuto univoco e conoscibile a priori in base a quanto contenuto nello stesso contratto di mutuo, anche quando il tasso sia da individuarsi per relationem mediante rinvio ad un parametro esterno (che, in questo caso, era il parametro conosciuto come
Libor).
La miglior specifica del meccanismo di indicizzazione contenuta in un altro. contratto cui il mutuo genericamente rinvia, rende, di conseguenza, nulla la convenzione relativa agli interessi per inderterminabilità, qualora il contratto presupposto non sia stato allegato al contratto di finanziamento che a questo, al contrario, solo genericamente faceva rinvio. Nel caso che occupa questa Corte di Appello va in primo luogo dedotto che, dall'esame testuale del primo contratto di quietanza con determinazione dell'ammortamento della somma erogata emerge che il tasso di interesse semestrale relativamente alla prima erogazione (2.2000.000.000 - duemiliardi e duecento milioni di lire sulla complessiva somma di euro
12.000.000.000- dodici miliardi) è costituito dal costo della provvista estera e dal margine di intermediazione a favore dell'Istituto (Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), e precisamente dalla somma di:
a) "½ tasso interbancario (IBOR) offerto sulla piazza di Londra arrootondato a 1/16 superiore - per i depositi a sei mesi nella divisa della provvista così come quotato dal sistema Dow Jones/Telerate, alle ore 11 antimeridiane di Londra, il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni periodo di interesse, maggiorato di punti
0,20 quale compenso a fornte degli oneri per la commissione dovuta all'intermediaria estera dell'Istituto per l'acquisizione e la gestione della provvista. Il tutto ponderato per 365/360 o 366/360 negli anni bisestitili. Ove per qualsiasi causa non fosse disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, sarà preso in cosiderazione l'analogo tasso quotato il medesimo giorno dall'intermediaria estera dell'Istituto mutuante per i depositi di improto e durata paria quello della provvista, arrotondota a 1/16 superiore.
b) Punti 0,875 semestrali quale quota fissa di spettanza dell CP_5 .
Il compenso di cui al precedente punto a) potrà essere modificato a partire dalla 21^ semestralità, i relazione alle condizioni alllora praticate dalla intermediaria estera.
La parte mutuataria ha dichiarato nell'atto in esame di avere ricevuto la somma di euro 2.2000.000.000 (duemiliardi e duecento milioni) quale prima erogazione parziale. Ed ancora è espressamente idnciato che
"conseguentemente la parte mutuataria sisi obbliga, sempre relativamente alla prima erogazione parziale, per sé successori e aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile" al pagamento del mutuo nella varie scadenze.
Contestualmente al pagamento degli interessi, sarà regolata l'eventuale differenza intervenuta nel cambio tra lira e franco svizzero sull'ammontare sia degli interessi, sia delle rate di rimborso di cui al precdente punto 1. Tale dofferenza sarà proporzionale alla variazione intervenuta tra il cambio lire-franco svizzero (cambio medio Milano-
Roma) comunicato all'atto dell'erogazione ed il cambio rilevato in sede di rimborso delle rate del prestito estero di provvista del mutuo.
La parte mutuataria potrà richiedere, in concomitaza con le rate semestrali e con un preavviso di almeno 40 giorni lavorativi, che a partire dal semestre successivo venga meno l'indicizzazione al Fraco svizzero. In tale caso l'istituto applicherà a suo esclusivo giudizio le condizioni in tale epoca previste per le erogazioni dei mutui indicizzati alle Eurolire o in via alternativa quelle dei mutui a tasso variabile finanziati con provviste obbligazionarie in lire interne"."
Analoghe disposizioni sono previste negli altri atti di quietanza, tranne l'ultimo ancorate alle Lire, di erogazione parziale, e vi è riportato il piano di ammortamento.
Deve dedursi che nel caso di specie i contratti di riferimento per la determinazione del tasso di interessi non sono semplicemente richiamati, ma sono dettagliatamente specificati in tutte le sfaccettature idonee alla relativa determinazione con paramentri internazionali verificabili in tutte le riviste e comunicazioni internazionali dedicate.
Inoltre la circostanza della espressa previsione contrattuale, secondo cui
"La parte mutuataria potrà richiedere, in concomitanza con le rate semestrali e con un preavviso di almeno 40 giorni lavorativi, che a partire dal semestre successivo venga meno l'indicizzazione al Fraco svizzero" pone una clausola di salvaguardia che fruibile dai mutuatari a tutela del contenimento del proprio debito. In merito al costo delle transazione, dei quali gli appellanti lamentano la mancata possibilità di verifica, deve dedursi che gli appellanti non hanno indicato l'ammontare di detti oneri, né qualsi specificatamente essi siano, né ha prodotto documentazione idonea alla relativa individuazione e quantificazione, con ciò precludendo la verifica della stessa sussistenza.
L'appello va quindi rigettato.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per i rinunciatari
Parte_3 Parte_4 Parte_5
Le spese vanno quantificate in virtù di difficoltà media ,valore indeterminato, non avendo la parte quantificato la domanda risarcitoria e comunque il valore di riferimento e vanno poste a carico delle parti non rinunciatarie.
Va detratta la fase di trattazione perché non compiuta.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del procedimento di appello per le posizioni di Part
Parte_3 Parte_4 Parte_5 a seguito di rinuncia
,
all'appello.
-Rigetta l'appello per posizioni di Parte_1 e Parte_2
-Condanna Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido delle spese di lite per la somma di euro 6.800,00 iltre Iva Cpa e spese generali al 15%;
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
il Consigliere estensore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 marzo 1992 e 26 giugno 1992 era stato previsto che l'istituto facesse ricorso "...ai mercati internazionali a provvista di franchi svizzeri";
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1920/2019 assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, vertente
TRA C.F. 1 ), Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
), C.F. 3 Parte_3 C.F._2
(rinunciatario), Parte_4 (C.F. C.F._4
) (rinunciatario), (rinunciatario), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Pennacchia Cristiano
ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
(Avv. Benedetto Gargani)
resistenti in riassunzione
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12959/2006 emessa dal
Tribunale di Roma a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2003, i sigg. Parte_1
Parte_2 Parte_5 e Parte_4 Parte_3
,
innanzi al Tribunale di Roma,
[...] convenivano Controparte_2 deducendo quanto segue:
di essere tutti proprietari o comproprietari di appartamenti, loro
-
assegnati dalla Cooperativa Edilizia Arca Parte 6 facenti parte dello stabile sito in Roma, Via Berna n. 20;
che l'immobile era gravato da ipoteca iscritta in data 10 luglio 1991,
-
ai nn. 62001/11600, a garanzia del mutuo edilizio concesso con atto del notaio Persona_1 di Roma dell'8 luglio 1991 - dal Credito Fondiario della CARIPLO s.p.a. alla Nuova Val s.r.l.;
che negli atti di erogazione del 31 luglio 1991, 29 novembre 1991,
- che, invece, nell'ultimo atto di erogazione, del 17 dicembre 1992, si prevedeva che l'erogazione venisse effettuata mediante un finanziamento in Lire;
- che la Nuova Val s.r.l., con atto del notaio Persona_2 di Roma dell'11 novembre 1993, aveva venduto lo stabile all'Associazione
Controparte_3
[...] (d'ora in avanti, anche " Controparte_3 "), la quale,
a sua volta, aveva assegnato gli appartamenti ai prenotatati;
che, con atto del notaio Persona_2 di Roma del 9 novembre 1994,
-
la banca mutuante e la Nuova Val s.r.l. avevano stipulato l'atto di conclusione, riduzione di somma, svincolo dei beni e frazionamento ipotecario e che a tale atto non aveva partecipato, né la cooperativa, né gli assegnatari degli alloggi;
- che i predetti assegnatari avevano tentato infruttuosamente di ottenere dalla banca maggiori informazioni sul finanziamento in esame;
che il mutuo, per il contenuto delle clausole contrattuali e le modalità di erogazione, si appalesava illegittimo ed arbitrario.
Lamentava che in tutti gli atti di erogazione, eccetto l'ultimo, veniva indicato che per l'erogazione l'Istituto aveva fatto ricorso ai mercati internazionali a provvista di franchi svizzeri, "scartando la via normale del mutuo in lire".
Ritenevano quindi gli attori che sussisteva un "carattere potestativo e coercitivo di alcune condizioni del contratto di mutuo, distorta gestione del contratto vanificazione delle finalità, nullità relativa, poiché l'istituto si sarebbe riservato anche la scelta della valuta con cui operare e la somma passiva del mutuo era diventata superiore alla somma erogata.
Gli attori presentavano le seguenti conlusioni: Piaccia alla giustizia del tribunale adito contrariis reietctis: a) in via principale: 1): riconoscere e dichiarare il contratto di mutuo, oggetto della vertenza, inficiato di nullità relativa limitatamente alle clausole a contenuto potestativo e coercitivo, riferite alla determinazione del tasso di interesse e degli altri oneri posti a carico del mutuatario. 2) riconoscere e dichiarare illegittima ed arbitraria la utilizzazione del franco svizzero per la erogazione del mutuo, mancando un atto legittimo e formale di scelta della valuta da parte della Soc.
Nova Val Srl con le conseguenze che tale fatto comporta. 3) disporre in conseguenza la ricontabilizzazione in lire delle quattro erogazioni effettuate con la arbitraria utilizzazione del franco svizzero. 4) condannare in conseguenza l'istituto a restituire le somme che risultassero pagate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto. 5) condannare altresì l'istituto al risarcimento dei danni che i concludenti hanno subito e subiscono, compresi quelli che sono conseguenza del deprezzamento degli appartamenti gravati da un mutuo sproporzionato, praticamente inestinguibile con la prevista rateizzazione e che ne impedisce una normale commercializzazione. B) in via subordinata: 1) riconoscere e dichiarare il diritto dei mutuatari al rendimento del conto da parte dell'istituto mutuante, incaricato della ricerca e dell'acquisto della valuta estera. In conseguenza ordinare che vengano prodotte in giudizio: (i) la o le transazioni fatte dall'istituto sui mercati internazionali ai fini della erogazione del mutuo con provvista di franchi svizzeri;
(ii) la contabilità in forma specifica e dettagliata riferita ai versamenti effettuati dai mutuatari in relazione e cinque atti di erogazione con cui l'istituto ha fornito le somme concesse mutuo. Ciò naturalmente limitatamente alle operazioni che riguardano gli attori;
(iii) disporre consulenza tecnica di ufficio perché accerti:
(a) il contenuto e le clausole della o delle transazioni che l'istituto ha concluso per il reperimento della valuta estera ai fini del finanziamento del mutuo;
(b) effettui un approfondito esame contabile riferito alle singole quote di mutuo che interessano, esaminando altresì la illegittimità dell'uso dei dati e delle voci che formano la posizione contabile di ognuno dei mutuatari procedenti».
Si costituiva in giudizio Controparte_2 preliminarmente rilevando il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, non sussistendo un accollo esterno del mutuo stesso e non esseno le parti mutatari, nel merito contestando la fondatezza delle stesse e chiedendone il rigetto.
Il Giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 12959/2006 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, sul presupposto che gli attori erano estranei al contratto di mutuo. In particolare il Giudice di prime cure fondava la decisione sul fatto che non risuta che l'acquirente dell'immobile gravato dall' ipoteca concessa a garanzia del mutuo si sia accollata con accollo esterno, quindi con efficacia nei confonfronti della medesima mutuante, il debito in questione. Rileva infatti il Giudice che il mutuo era disciplinato, in virtù della data della stipula, dalla normativa su credito fondiario, per il quale l'art. 20 del testo unico del 16 luglio 1905, n. 646, consente all'istituto creditore di procedere contro i successori a titolo universale o particolare del debitore, ma non conferisce ai medesimi la qualità di parti dl contratto di mutuo.
Né risulta, continuava il Giudice di prime cure, che la Controparte_3
abbia effettuato gli adempimenti di cui al citato art. 20;
[...]
inoltre i pagamenti effettuati non sono indicativi del possesso del titolo di parte effettiva nel rapporto contrattuale, poiché il pagamento può essere effettuato ad opera di terzi.
Infine nella sentenza è precisato che il nuovo procuratore degli attori, attuali appellanti, ha sollevato nella memoria ex art 183 cpc, comma V, delle questioni di nullità nuove rispetto a quelle già sollevate.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello gli attuali odierni appellanti in riassunzione convenivano in giudizio la innanzi alla Corte di Appello di Controparte_2
Roma, al fine di ottenere la riforma della citata sentenza di primo grado n
12959/06.
In particolare l'appello era fondato sui seguenti motivi:
1. infondatezza del difetto di legittimazione attiva sollevata in primo grado dalla banca convenuta, cui il Giudice di prime cure aveva aderito, anche sul presupposto del mancato adempimento del disposto di cui all'art. 20 T.U. 16.07.1905, n. 646, vale a dire la comunicazone all'istituto mutuante dell'avvenuto acquisto.
Precisava la parte attrice che la circostanza che il citato art. 20 sancisce il principio della c.d. indifferenza ai fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca pet mutuo fondiario per cui, in ipotesi di mancata comunicazione dell'acquisto all'istituo mutuante quest'ultimo può promuovere esecuzione direttamente avverso l'originario debitore;
ciò non escluderebbe che il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non abbia legittimazione attiva per far valere in giudizio profili di invalidità del contratto di mutuo. Inoltre, avendo sollevato profili di nullità, la legitimazione attiva comunque sussiste in virtù del principio per cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 cc, che possono essre comunque fatte valere anche dal terzo acquirente del bene ipotecato, anche se estraneo all'atto di mutuo .
2. rilevava altresì l'appellante la fondatezza delle eccezione di nullità sollevate in sede di memorie ex art 183 cpc, e nei punti n. 1 e 2 della comparsa conclusionale di primo grado, ritendola una precisazione della domanda tempestivamente spiegata laddove aveva richiesto nelle conlusioni "la nullità relativa alle clausole... riferite alla determinazione del tasso di interesse e degli altri oneri posti a carico del mutuatario", corrispondente a quanto chiesto nella memoria ex art 183 , V comma, cpc, dove ha dedotto l'indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, per violazione degli artt, 1284 e 1346 cc. Mentre nella comparsa conclusionale era stata dedotta la nullità dei contratti di mutuo fondiario e dei successivi atti di erogazione e quietanza per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 cc. Poiché l'istituto di credito non aveva indicato gli estremi identificativi, né riportato il contenuto negoziale del contratto estero con il quale lo stesso aveva asseito di essersi approvvigionato ai franchi svizzeri. In sostanza non poteva ritenersi validamente sottoscritto il contratto di mutuo, poiché rinviava ad altro documento negoziale non sottoscritto né visionato dalla parte mutuataria, sebbene ne nascessero precise obbligazioni per quest'ultima, quali il pagamento delle commissioni per la conversione Lira/Franco svizzero e il rischio di cambio, voci sempre. presenti nelle rate di ammortamento pagate, inoltre era stata sollevata la nullità per mancanza di oggetto, contestando che le somme oggetto di mutuo fossero state erogate mediante utilizzo di provvista di franchi svizzeri provenienti da assunzione di prestiti stipulati con istituzioni creditizie estere ed internazionali, dato che la banca non ha mai provato la sussistenza di detti contratti.
3. Terzo motivo di ricorso inerisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultra legale contenuti nella voce "in primo luogo" e degli artt. 3 e4 della voce "in secondo luogo" di tutti i contratti di erogazione e quietanza. Riteneva l'appellante che dette clausole richiedono la forma scritta ad substantiam riferendosi a dei costi per la parte su cui il mutuo grava, ne conseguirebbe che gli appellanti sarebbero tenuti a corrispondere alla banca convenuta esclusivamente gli interessi nella misura legale.
I successivi due punti di appello ripropongono i medesimi vizi contrattuali. Si costituiva Controparte_1 rilevando in primo luogo la nullità della citazione in appello perché carente dell'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima;
ribadiva il difetto di legittimazione passiva degli appellanti essendo soggetti estranei alla stipula del contratto di mutuo ed al relativo rapporto non sussistendo formale accolo esterno del mutuo stesso;
sollevava la tardività e la legittimazione delle eccezioni di nullità del contratto, rilevava che "la domanda di nullità di mutuo per mancata produzione dei contratti esteri con i quali la banca di approvvigionava della valuta prevista in sede di erogazione si colloca al di fuori della domanda di nullità delle clausole di mutuo, ma attiene strettamente al regolameno cotrattuale".
La Corte di Appello emetteva in data 3 febbraio 2014, la sentenza n.
723/14, dichiarando inammissibile l'appello per avere gli appellanti sollevato una tematica nuova rispetto al giudizio di primo grado.
Il giudizio in Corte di Cassazione
Avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_2 Pt_3
, Parte_5 hanno proposto ricorso
[...] Parte_4 '
per cassazione.
Il primo motivo di ricorso inerisce la violazione degli artt. 183 e 189 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che le eccezioni di nullità presentate con le memorie 183 comma 5 n. 1 e 2 e in comparsa conclusionale fossero domande nuove.
In particolare gli attuali appellanti hanno dedotto di avere prospettato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la nullità delle clausole relative al taso di determinazione degli interessi in misura ultra legale, conseguentemente il relativo riferimento effettuato nella memoria deposita ex art 183 comma
5, cpc, precisava un punto di causa TE già espresso. Analogamente i profili di nullità espressi nella comparsa conclusionale costituivano
"l'evoluzione della domanda già formulata in relazione ad elementi acquisiti in giudizio". La Suprema Corte con ordinanza del 12.12.2018 accoglieva il primo motivo del ricorso decidendodecidendo come segue:
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo detta domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché essa è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. 26242/2014;
15408/2016).
La sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa TE (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità) sia per il TU (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto).
Si precisa infine che a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, sussiste sempre l'imprescindibile potere/dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non allegati dalla parte ex art. 1421
c.c, poiché il rilievo non avrà più ad oggetto una eccezione, ma un ulteriore titolo della domanda, in forza del quale essa potrà trovare legittimo accoglimento a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti.
La domanda di nullità è pertanto unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio.
Il rilievo ex officio di tale vizio, dunque, non contrasterebbe né con l'originario TU (la domanda di declaratoria di nullità negoziale) né con la causa TE (il contratto di cui si assume la nullità).
Al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza deve pertanto essere riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non
4 soltanto quella indicata dall'attore, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante.
In tal modo non si travalicano i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità pertiene ad un diritto autodeterminato ed è quindi individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius titolo) dedotto in giudizio.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli ulteriori motivi con i quali si deduce la violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame in relazione alla richiesta istruttoria di esibizione dei contratti e delle transazioni fatte dall'istituto di credito sui mercati internazionali ai fini dell'erogazione del mutuo con provvista in franchi svizzeri e dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella formulata.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della
Corte di Appello di Roma".
Il secondo giudizio di appello
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, il giudizio è stato riassunto innanzi alla Corte di Appello su impulso dei sigg. Parte_1 2
Parte_4 Pt_5 Parte_3 Parte_2 Part
, '
[...] che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
,
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.
723/2014 depositata il 03.02.2014, resa dalla Corte di Appello di Roma Sez.
Il civile, nel giudizio n. 6042/06 RG, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32148 depositata il 12.12.2018 e per l'effetto, confermata la legittimazione attiva in capo gli odierni appellanti in riassunzione,
accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nella voce "in primo luogo" e gli artt. 3 e 4 della voce "in secondo luogo" di tutti i contratti di erogazione e quietanza a rogito per notaio Persona_3 , rispettivamente del 31.07.1991, Rep.
17015, Racc. 2263-29.11.1991 Rep. 17778/2345-13.03.1992 Rep.
18731/2464 - 26.06.1992 Rep. 19246/2549 17.12.1992 Rep.
-
20180/2644:
accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, ovvero per mancanza, impossibilità ed indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo dell'08.07.1991 a rogito per Notaio Persona_3
Rep. 16651, Racc. 2219 e dei successivi atti di erogazione e quietanza a rogito del medesimo Notaio rispettivamente del
31.07.1991, Rep. 17015, Racc. 2263 - 29.11.1991 Rep. 17778/2345
- 13.03.1992 Rep. 18731/2464 - 26.06.1992 Rep. 19246/2549 -
17.12.1992 Rep. 20180/2644;
per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza degli oneri
-
economici derivanti dall'inesistente prestito asseritamente assunto sui mercati internazionali dall'istituto appellato, quali commissioni per la conversione in lira - euro - franco svizzero, nonché la non debenza degli interessi ultralegali, disponendo la ricostruzione dei piani di ammortamento del mutuo e dei successivi atti di erogazione e quietanza applicando esclusivamente il tasso legale mediante CTU contabile che in questa sede si richiede nuovamente, accertando e quantificando l'esatto dare/avere tra le parti.
Voglia la Corte di Appello adita accogliere in ogni caso le conclusioni anche di natura istruttoria rassegnate dell'atto di citazione in appello ritualmente notificato e di cui al giudizio n. 6042/2006 RG della Corte di Appello di Roma definito con la sentenza n. 723/2014, cassata con rinvio della Corte di
Cassazione con l'ordinanza del 12.12.2018 n. 32148. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria."
che ha concluso come segue Si è costituita Controparte_4
"si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello:
in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in
-
appello e, quindi, inammissibile il gravame avversario;
nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 12959/06, emessa alle date
-
18 maggio 7 giugno 2006 dal Tribunale di Roma;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di
-
giudizio.
La esponente difesa si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie indicate nell'appello avversario in quanto inutili, esplorative e suppletive all'onore probatorio incombente su controparte e chiaramente inammissibili."
In data 11 febbraio 2025, l'avv. Pennacchia ha depositato telematicamente atto di rinuncia alla domanda e all'azione ex art. 306 c.p.c. nell'interesse degli appellanti Parte_3 Parte_4 Parte_5 e
,
Parte_7
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 marzo 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La decisione della Corte di Appello
Alla luce della decisione della Corte di Cassazione, va in primo luogo verificata la pretesa " per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale" o "per difetto di forma, ovvero per mancanza, impossibilità ed indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo dell'08.07.1991 a rogito per Notaio Persona_3 Rep. 16651, Racc. 2219 e dei successivi atti di erogazione e quietanza" come indicato nella domanda degli appellanti.
delle Sezioni Deve in merito rilevarsi che la sentenza
"In tema Unite n. 15130 del 29/05/2024 ha statuito che di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Al fine di effettuare questa verifica il Collegio ritiene necessario esaminare la giurisprudenza di legittimità in merito ai requisiti di determinatezza e legalità delle calusole determinative degli interessi di mutuo.
La sentenza Cass. Civ., Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 36026, in tema di contratto di mutuo, precisaprecisa che l'indicizzazione alal parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
-In particolare "secondo le risultanze in atti come debitamente e analiticamente riportate nella pronuncia impugnata - il tasso di interessi variabile stabilito nel contratto di mutuo concluso tra le parti è stato ancorato ai seguenti parametri: a) ai patti e alle condizioni previsti nel finanziamento estero stipulato dall'Istituto, nell'ipotesi di provvista, utilizzabile anche in D.M. (Deutsche Mark) tramite Banco di Roma ed IMI
Capital Markets;
b) al tasso annuo risultante dalla media aritmetica semplice e arrotondata, qualora non coincidente con un multiplo di 1/16 di punto percentuale, all'1/16 (superiore) dei tassi interbancari lettera per depositi in D.M. a sei mesi quotati sulla piazza di Londra da primarie banche, "così come previsto nel citato accordo di finanziamento", nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti alla data del 1° gennaio per la rata scadente il 1° luglio successivo e del 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio successivo;
c) in mancanza di detta quotazione, al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., "alternativo secondo quanto previsto nell'accordo di finanziamento"; d) ad un'ulteriore variazione corrispondente al rapporto tra il valore in lire del D.M. rilevato nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti a ciascuna scadenza e il valore del D.M. applicato per la conversione del prestito estero, utilizzando, per il calcolo di tale variazione, il cambio lira/D.M. rilevato al fixing della Borsa
Valori di Milano. L'art. 3 del mutuo aggiungeva che ai tassi variabili così determinati sarebbero state aggiunte le seguenti quote fisse: a) 0,42% spettante alle predette istituzioni creditizie per le quali l' CP_5 aveva concordato il finanziamento;
b) 1,60% rappresentante il margine di intermediazione dell' CP_5 . 1.2.- In base all'assetto di interessi così contemplato, si ricade nell'ambito dei contratti di finanziamento, con la previsione di clausole di remunerazione collegate a parametri o indici (c.d. indicizzazione), atti a permettere l'adeguamento automatico del costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento. In tali contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario
(Euribor, Libor, Eonia, Ribor, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. spread o margine d'intermediazione della banca). Tra tali tassi ricade, appunto, il tasso d'interesse interbancario applicato per le transazioni fra banche sulla piazza di Londra per prestiti a 3 o 6 mesi (Libor).
Si tratta di un tasso lettera, cioè di un tasso al quale le banche si dichiarano disposte a concedere prestiti, che rappresenta il tasso di riferimento maggiormente usato nel mercato delle eurovalute, unitamente al prime rate statunitense, e costituisce la base delle operazioni a tasso variabile
(floating rate) effettuate aggiungendo al Libor un certo spread. Dunque, il Libor (London Interbank Offered Rate) fa normalmente riferimento al tasso al quale un campione preselezionato di banche attive sulla piazza londinese
(le c.d. reference banks) sono disposte a prestare fondi sul mercato interbancario. Questo tasso interbancario, calcolato dall'agenzia Reuters per conto della British Bankers' Association, rappresenta il tasso al quale tali banche si prestano reciprocamente denaro, con operazioni che avvengono normalmente dopo la chiusura dei mercati. È un tasso calcolato giornalmente, sulla base della media dei migliori tassi di interesse interbancari sulla piazza di Londra, forniti dalle primarie banche inglesi;
le principali scadenze pubblicate sono a 3 e 6 mesi. Il London Interbank
Offered Rate rappresenta un indicatore basilare per i mercati internazionali e i prestiti in eurovalute. In particolare, a esso sono collegati diversi altri tassi, tra cui quelli dei mutui a tasso variabile e quelli di riferimento di contratti derivati, quali, per esempio, gli Interest Rate Swap (IRS) o i
Forward Rate Agreement (FRA). Inoltre, il Libor, riferendosi a transazioni anche in un certo numero di valute straniere, si distingue dall'Euribor
(acronimo di Euro Internet Bank Offered Rate), che è il tasso calcolato dalla federazione delle banche europee di riferimento a breve per le operazioni interbancarie esclusivamente in euro. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che il tasso Libor è un tasso di interesse indicativo medio al quale alcune banche (facenti parte di una selezione) si concedono reciprocamente prestiti nel mercato londinese. È un tasso di interesse non relativo a transazioni effettive, ma ipotizzate in relazione a parametri predeterminati.
Il tasso Libor può essere astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti e può essere rilevato a periodicità diverse (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 8603 del 16/03/2022). Tanto premesso in termini definitori, non può - in ordine a tali tassi - riprendersi la tesi, a suo tempo elaborata da questa Corte, sulle c.d. "clausole uso piazza": ossia non si può ipotizzare l'illegittimità dei tassi praticati sul mercato interbancario, invocando la genericità dei criteri di determinazione della prestazione in oggetto, non idonei a rendere determinabile l'ammontare degli interessi ultra-legali. Non può, dunque, condividersi l'assunto secondo cui tale richiamo sarebbe privo del carattere della sufficiente univocità, per il solo fatto che siano utilizzati parametri che fanno leva su fattori economici di per sé mutevoli e asseritamente indeterminati e che siano altresì frutto di determinazioni unilaterali e discrezionali del "ceto" bancario. E tanto perché i tassi praticati sul mercato interbancario (tra cui il tasso Libor) sono unitari a livello europeo, distinguendosi, come visto, solo in relazione alla durata del periodo di riferimento e al "divisore" utilizzato. Inoltre, la comunicazione e pubblicazione di tali tassi avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica.
La procedura di calcolo e pubblicazione - composta di quattro fasi: contribuzione;
verifiche preliminari;
calcolo; pubblicazione - è demandata ad un soggetto estraneo al mondo delle banche - l'agenzia Reuters Ltd. -
e, sebbene utilizzi unicamente i dati comunicati unilateralmente dal "ceto" bancario (nella fattispecie delle banche primarie operanti sulla piazza di
Londra), è sottratta a qualsivoglia potere discrezionale e/o di arbitrio, essendo semplicemente il risultato della media matematica dei dati comunicati. Si tratta, quindi, di un tasso in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori, i cui criteri di determinazione sono prestabiliti e sufficientemente idonei a condurre all'individuazione della misura del tasso ultra-legale pattuito tra le parti.
Peraltro, di regola, i singoli contratti di mutuo prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso Libor, con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del
"divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) e dell'organo di stampa - o, più in generale, di informazione - di pubblicazione del tasso. Ne discende che detti tassi praticati sul mercato interbancario non sono assimilabili alle clausole di rinvio "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza": solo in tale ultimo caso l'illegittimità dipende dalla circostanza che, esistendo di fatto diverse tipologie di saggio, non è possibile, per il generico riferimento agli "usi piazza", stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del
26/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24153 del 13/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza
n. 22179 del 30/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 870 del 18/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005). Per contro, con riguardo al rinvio ai tassi praticati sul mercato interbancario, non ricorre la difformità e frammentazione in sede locale propria degli “interessi di piazza", cioè
l'assenza di parametri nazionali omogenei idonei a consentirne la concreta determinazione. Ne deriva che l'indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. A fortiori, non si ricade nell'ambito di uno strumento immeritevole di tutela né di un derivato. In proposito, da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte - con riguardo al canone agganciato a tali indici di un leasing - hanno espresso il seguente principio di diritto: Il giudizio di "immeritevolezza" di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà; ed hanno altresì formulato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte;
non
è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni 36026/2023 Data pubblicazione 27/12/2023 14 di 19 del d.lgs.
58/98 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). 1.3.- Nondimeno, il contratto oggetto di causa prevedeva l'indicizzazione legata al tasso Libor
a titolo di mero rinvio alle condizioni e ai patti stabiliti nel contratto di finanziamento estero stipulato dall'Istituto per ottenere la provvista;
e così il riferimento al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., in mancanza di quotazione, era richiamato quale condizione alternativa prevista nell'evocato contratto di finanziamento;
inoltre, era contemplata un'ulteriore variazione ancorata al differenziale del cambio valuta lire/Deutsche Mark. Per l'effetto, la Corte distrettuale ha confermato la valutazione di indeterminatezza già espressa dal Tribunale in ordine al tasso indicato per relationem sulla scorta del riferimento alle condizioni e ai patti praticati nel contratto di finanziamento estero stipulato "a monte" dall'Istituto, allo scopo di ottenere la provvista, di cui non è stata curata l'allegazione al contratto di mutuo fondiario concluso a "valle", sicché tali patti e condizioni sono rimasti sconosciuti. Il vincolo prospettato (risultante dal rinvio alle condizioni del contratto di finanziamento volto ad acquisire la provvista, di cui sono state richiamate - in via del tutto generica - solo alcune clausole), senza la previa allegazione di tale contratto, non ha permesso ai mutuatari di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso fare concreto riferimento, con la conseguente integrazione di una situazione di palese asimmetria informativa. La nullità per indeterminatezza non è stata, dunque, dichiarata per il riferimento in sé al tasso Libor, quanto per la circostanza che il richiamo a tale tasso è stato effettuato nel contratto quale mero precipitato esemplificativo delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento estero "a monte", stipulato dall'Istituto tramite Banco di Roma e IMI Capital Markets, condizioni alle quali avrebbe dovuto adeguarsi il mutuo "a valle", senza allegazione del contratto base. All'esito, occorre rilevare che la conoscibilità delle fonti e, quindi, dei dati necessari per determinare il tasso degli interessi che fungono da criterio regolatore della fattispecie concreta - deve essere accertata dal giudice di merito ed il relativo giudizio non è censurabile in cassazione se congruamente motivato. Ebbene, nel caso in esame, l'accertamento di fatto circa l'indeterminatezza del criterio di calcolo del tasso di interesse non è inficiato da vizi logici che possano comportarne una censura in sede di legittimità. Infatti, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n.
17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018; Sez. 6-
1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Sentenza n.
17679 del 29/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 22898 del 11/11/2005). In un'ipotesi analoga (sebbene riferita alla indicizzazione del canone concordato in un leasing finanziario), questa
Corte ha ritenuto che la clausola così contemplata, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di prime cure, non consentiva alle parti di sapere con sufficiente determinatezza quale fosse il criterio di indicizzazione e, quindi, come potesse variare il tasso al variare di quel criterio, concludendo per la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16907 del
25/06/2019). Con ulteriore decisione di questa Corte, riferita alla determinatezza della clausola di indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere (ossia con riguardo ai tassi ancorati al differenziale dei tassi di cambio fra valute), si è dato atto della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto quelle clausole non sufficientemente chiare, in quanto "non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto", cassando con rinvio la sentenza di merito che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM, che aveva, invece, affermato il contrario (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 23655 del 31/08/2021). Ne consegue che la valutazione di indeterminatezza della clausola, sulla fissazione del tasso d'interesse del mutuo contratto (di cui all'art. 3 dell'atto notarile di erogazione e quietanza del 15 febbraio 1991), ha rispettato i consolidati canoni stabiliti in sede nomofilattica. E tanto perché la convenzione regolativa degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate in un contratto presupposto, di cui a titolo esemplificativo - sono state emarginate le condizioni-base, senza che i mutuatari abbiano potuto verificare l'effettiva natura dei patti oggetto del rinvio, per difetto di allegazione del contratto prodromico evocato: sicché, ai sensi del disposto dell'art. 1284, terzo comma, c.c., il tasso non risultava determinabile e controllabile, in spregio alla necessità che la convenzione abbia, sul punto, un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Senonché, qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 96 del 04/01/2022). Nella fattispecie, secondo le lineari argomentazioni espresse dal giudice di merito, il tasso d'interesse del contratto di mutuo non è stato espresso in modo univocamente chiaro nel testo negoziale: qualsiasi combinato di clausole che non realizzi tale trasparenza determina, per l'effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale."
Ne consegue che la Suprema Corte ha deciso che il rinvio ad un parametro esterno, non rende ex se indeterminabile il relativo tasso di interesse applicato.
In particolare il Giudice monofilattico, ha evidenziato che, nell'ipotesi di tasso variabile, può essere ritenuto sufficientemente determinato il riferimento, indicato nel contratto di finanziamento, a parametri fissati su scala nazionale e internazionale, ovvero a parametri determinati sulla base di accordi interbancari (tasso Euribor ovvero, come nel caso di specie, al tasso Libor). Inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza 36026/2023 ha dedotto che non può ritenersi sufficientemente determinato un rinvio generico a parametri esterni, nei quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la clausola che dovrebbe disciplinare il tasso applicabile al rapporto.
Invero, nel caso in questione oggetto della sentenza cass. 36026/2023, la convenzione regolativa degli interessi che prevedeva un'indicizzazione
-
del tasso al parametro Libor - rinviava, più in particolare, alle condizioni praticate in un contratto presupposto, ovvero alle condizioni meglio specificato in un contratto a monte di finanziamento estero (stipulato dalla mutuante tramite Banco Roma e IMI Capital market), cui il contratto di muto avrebbe dovuto attenersi.
Il contratto di finanziamento estero a monte non veniva, tuttavia, allegato a quello di mutuo che a questo faceva solo un generico rinvio.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione nella citata sentenza ha ritenuto che i mutuatari non avrebbero potuto verificare l'effettiva natura del tasso applicabile al loro mutuo, facendosi un rinvio a condizioni meglio specificate in un contratto a monte che non era oggetto di allegazione.
Da tale circostanza, ovvero dalla mancata allegazione del finanziamento estero a monte, ove erano dettagliate le condizioni relative al tasso di interesse applicabile al mutuo a valle, discendeva la nullità, ex art. 1284 co.
3 c.c., della convenzione sugli interessi, atteso che il tasso non risultava, in concreto, determinabile e controllabile dai mutuatari, non avendo la convenzione, oggetto del rinvio, un contenuto univoco e conoscibile a priori in base a quanto contenuto nello stesso contratto di mutuo, anche quando il tasso sia da individuarsi per relationem mediante rinvio ad un parametro esterno (che, in questo caso, era il parametro conosciuto come
Libor).
La miglior specifica del meccanismo di indicizzazione contenuta in un altro. contratto cui il mutuo genericamente rinvia, rende, di conseguenza, nulla la convenzione relativa agli interessi per inderterminabilità, qualora il contratto presupposto non sia stato allegato al contratto di finanziamento che a questo, al contrario, solo genericamente faceva rinvio. Nel caso che occupa questa Corte di Appello va in primo luogo dedotto che, dall'esame testuale del primo contratto di quietanza con determinazione dell'ammortamento della somma erogata emerge che il tasso di interesse semestrale relativamente alla prima erogazione (2.2000.000.000 - duemiliardi e duecento milioni di lire sulla complessiva somma di euro
12.000.000.000- dodici miliardi) è costituito dal costo della provvista estera e dal margine di intermediazione a favore dell'Istituto (Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), e precisamente dalla somma di:
a) "½ tasso interbancario (IBOR) offerto sulla piazza di Londra arrootondato a 1/16 superiore - per i depositi a sei mesi nella divisa della provvista così come quotato dal sistema Dow Jones/Telerate, alle ore 11 antimeridiane di Londra, il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni periodo di interesse, maggiorato di punti
0,20 quale compenso a fornte degli oneri per la commissione dovuta all'intermediaria estera dell'Istituto per l'acquisizione e la gestione della provvista. Il tutto ponderato per 365/360 o 366/360 negli anni bisestitili. Ove per qualsiasi causa non fosse disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, sarà preso in cosiderazione l'analogo tasso quotato il medesimo giorno dall'intermediaria estera dell'Istituto mutuante per i depositi di improto e durata paria quello della provvista, arrotondota a 1/16 superiore.
b) Punti 0,875 semestrali quale quota fissa di spettanza dell CP_5 .
Il compenso di cui al precedente punto a) potrà essere modificato a partire dalla 21^ semestralità, i relazione alle condizioni alllora praticate dalla intermediaria estera.
La parte mutuataria ha dichiarato nell'atto in esame di avere ricevuto la somma di euro 2.2000.000.000 (duemiliardi e duecento milioni) quale prima erogazione parziale. Ed ancora è espressamente idnciato che
"conseguentemente la parte mutuataria sisi obbliga, sempre relativamente alla prima erogazione parziale, per sé successori e aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile" al pagamento del mutuo nella varie scadenze.
Contestualmente al pagamento degli interessi, sarà regolata l'eventuale differenza intervenuta nel cambio tra lira e franco svizzero sull'ammontare sia degli interessi, sia delle rate di rimborso di cui al precdente punto 1. Tale dofferenza sarà proporzionale alla variazione intervenuta tra il cambio lire-franco svizzero (cambio medio Milano-
Roma) comunicato all'atto dell'erogazione ed il cambio rilevato in sede di rimborso delle rate del prestito estero di provvista del mutuo.
La parte mutuataria potrà richiedere, in concomitaza con le rate semestrali e con un preavviso di almeno 40 giorni lavorativi, che a partire dal semestre successivo venga meno l'indicizzazione al Fraco svizzero. In tale caso l'istituto applicherà a suo esclusivo giudizio le condizioni in tale epoca previste per le erogazioni dei mutui indicizzati alle Eurolire o in via alternativa quelle dei mutui a tasso variabile finanziati con provviste obbligazionarie in lire interne"."
Analoghe disposizioni sono previste negli altri atti di quietanza, tranne l'ultimo ancorate alle Lire, di erogazione parziale, e vi è riportato il piano di ammortamento.
Deve dedursi che nel caso di specie i contratti di riferimento per la determinazione del tasso di interessi non sono semplicemente richiamati, ma sono dettagliatamente specificati in tutte le sfaccettature idonee alla relativa determinazione con paramentri internazionali verificabili in tutte le riviste e comunicazioni internazionali dedicate.
Inoltre la circostanza della espressa previsione contrattuale, secondo cui
"La parte mutuataria potrà richiedere, in concomitanza con le rate semestrali e con un preavviso di almeno 40 giorni lavorativi, che a partire dal semestre successivo venga meno l'indicizzazione al Fraco svizzero" pone una clausola di salvaguardia che fruibile dai mutuatari a tutela del contenimento del proprio debito. In merito al costo delle transazione, dei quali gli appellanti lamentano la mancata possibilità di verifica, deve dedursi che gli appellanti non hanno indicato l'ammontare di detti oneri, né qualsi specificatamente essi siano, né ha prodotto documentazione idonea alla relativa individuazione e quantificazione, con ciò precludendo la verifica della stessa sussistenza.
L'appello va quindi rigettato.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per i rinunciatari
Parte_3 Parte_4 Parte_5
Le spese vanno quantificate in virtù di difficoltà media ,valore indeterminato, non avendo la parte quantificato la domanda risarcitoria e comunque il valore di riferimento e vanno poste a carico delle parti non rinunciatarie.
Va detratta la fase di trattazione perché non compiuta.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del procedimento di appello per le posizioni di Part
Parte_3 Parte_4 Parte_5 a seguito di rinuncia
,
all'appello.
-Rigetta l'appello per posizioni di Parte_1 e Parte_2
-Condanna Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido delle spese di lite per la somma di euro 6.800,00 iltre Iva Cpa e spese generali al 15%;
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
il Consigliere estensore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 marzo 1992 e 26 giugno 1992 era stato previsto che l'istituto facesse ricorso "...ai mercati internazionali a provvista di franchi svizzeri";