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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15439 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. BEATRICE SALEGNA, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 15439 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di EL AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che,, aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse di EL AN avvero l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che EL era stato indagato, imputato e poi condannato solo per i reati di cui ai capi a) (associazione mafiosa aggravata) e o) (detenzione e porto di una pistola, reato aggravato ex art. 416- bis.1 cod. pen., commesso il 13.5.2020) della rubrica;
una volta intervenuta la condanna, il difensore, preso atto della evidenza di importanti elementi di novità, quale la circostanza dell'allontanamento di EL dal contesto associativo (come risultante da pag.60 della sentenza), aveva proposto istanza di arresti domiciliari, respinta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza poi confermata dal tribunale del riesame;
il tribunale aveva però rigettato l'appello ritenendo EL imputato anche per il capo p) della rubrica (detenzione di arma, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 26.5.2020), che riguardava però solo LI AR e NE DA, non risultando EL mai indagato per tale reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione p), riportato a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, è stato contestato soltanto ad LI AR e NE DA, ma non ai ricorrente EL;
ciò nonostante, il tribunale ha evidenziato che "le intercettazioni ambientali consentivano di accertare anche successivamente, in data 26 maggio 2020, il EL AN deteneva un'arma comune da sparo presso il proprio domicilio", fondando la motivazione di rigetto sul fatto che EL era "presente sul territorio di Sant'AN anche in data 26 maggio (condotta di cui al capo P) e successivamente e quindi non solo in occasione della festa del Santo Patrono che ricorre I'll maggio. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli che dovrà chiarire se sussistono esigenze cautelari considerando i soli due reati per i quali EL risulta indagato, in quanto la 2 motivazione dovrà essere relativa soltanto alla scelta della misura senza tener conto del reato di cui al capo p). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.7 c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/02/2024
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. BEATRICE SALEGNA, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 15439 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di EL AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che,, aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse di EL AN avvero l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che EL era stato indagato, imputato e poi condannato solo per i reati di cui ai capi a) (associazione mafiosa aggravata) e o) (detenzione e porto di una pistola, reato aggravato ex art. 416- bis.1 cod. pen., commesso il 13.5.2020) della rubrica;
una volta intervenuta la condanna, il difensore, preso atto della evidenza di importanti elementi di novità, quale la circostanza dell'allontanamento di EL dal contesto associativo (come risultante da pag.60 della sentenza), aveva proposto istanza di arresti domiciliari, respinta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza poi confermata dal tribunale del riesame;
il tribunale aveva però rigettato l'appello ritenendo EL imputato anche per il capo p) della rubrica (detenzione di arma, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 26.5.2020), che riguardava però solo LI AR e NE DA, non risultando EL mai indagato per tale reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione p), riportato a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, è stato contestato soltanto ad LI AR e NE DA, ma non ai ricorrente EL;
ciò nonostante, il tribunale ha evidenziato che "le intercettazioni ambientali consentivano di accertare anche successivamente, in data 26 maggio 2020, il EL AN deteneva un'arma comune da sparo presso il proprio domicilio", fondando la motivazione di rigetto sul fatto che EL era "presente sul territorio di Sant'AN anche in data 26 maggio (condotta di cui al capo P) e successivamente e quindi non solo in occasione della festa del Santo Patrono che ricorre I'll maggio. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli che dovrà chiarire se sussistono esigenze cautelari considerando i soli due reati per i quali EL risulta indagato, in quanto la 2 motivazione dovrà essere relativa soltanto alla scelta della misura senza tener conto del reato di cui al capo p). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.7 c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/02/2024