Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
La dott. ssa Monica d'Agostino in funzione di giudice unico del lavoro all'esito della trattazione della causa ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 676/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile T R A
, rappr. e dif. dall' avv. Dello Russo Giacomo., giusta procura in atti Parte_1
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti,
Motivi della decisione Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, all'odierna udienza decide la causa come da seguente motivazione.
In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la CP_ disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all in quanto ente deputato a pagare la prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n. 15347/2004; n. 12681/2002).
Quanto al beneficio richiesto, va evidenziato che secondo l'art. 80, c. 3 della legge n. 388 del 2000: "a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra.....è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio... effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva: il beneficio e riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa". Nell'ambito di applicazione della normativa rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (ex art. 2 della legge 303.1971, n. 118 e art. 9 del d.lgs., 23.11.1988, n. 509); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro CP categorie della tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1978, n. 834 e successive modificazioni (cfr. circolare n. 29 del 30.1.2002). Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. Dalla disciplina così descritta possono ricavarsi agevolmente due corollari: poiché la maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
b) a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002. L'applicazione del beneficio è, tuttavia, limitata solo al periodo durante il quale l'attività lavorativa sia stata svolta in presenza dello stato invalidante. La necessaria concomitanza del requisito sanitario con lo svolgimento dell'attività lavorativa presa in considerazione per l'applicazione della maggiorazione contributiva trova conferma anche nella formulazione testuale dell'art. 80, c. 3 della legge n. 388/2000 il quale riconosce il beneficio a coloro ai quali "sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%"
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Discende da quanto precede il rigetto della domanda. Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c . CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
--rigetta la domanda;
-- Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c . CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c..
Avellino, 23.1.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
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