Art. 9.
Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , da effettuarsi nel territorio di Trieste, e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , da effettuarsi nel territorio di Trieste, e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.