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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2730/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to RIZZARDO SARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gaiarine (TV), in data
30/04/2022, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 152/2024, pubblicata il 13/11/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 2730/2024 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Il sig. verserà in forma tracciata alla sig.ra a titolo di CP_2 CP_1
mantenimento a far tempo dal mese di luglio 2024, la somma di € 300,00,
annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
3. spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 152/2024, pubblicata il 13/11/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 2730/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 30 maggio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 27/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Gaiarine (TV), in data 30/04/2022; CP_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAIARINE (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 31, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2730/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to RIZZARDO SARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gaiarine (TV), in data
30/04/2022, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 152/2024, pubblicata il 13/11/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 2730/2024 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Il sig. verserà in forma tracciata alla sig.ra a titolo di CP_2 CP_1
mantenimento a far tempo dal mese di luglio 2024, la somma di € 300,00,
annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
3. spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 152/2024, pubblicata il 13/11/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 2730/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 30 maggio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 27/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Gaiarine (TV), in data 30/04/2022; CP_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAIARINE (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 31, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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