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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 588/2022 R.G. + N. 809/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Santino Stavola Santino (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via Quattro Querce, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0975/203990 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._3 in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO INTERVENTORE EX LEGE
cui è riunita la causa civile iscritta al n. 809/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._3 in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Santino Stavola Santino (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via Quattro Querce, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0975/203990 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come datti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
29/04/2022, esponeva: che in data 05/08/2013, all'età di 52 anni, si univa in Parte_1
matrimonio con con atto trascritto nei registri di stato civile del comune di CP_1
Montesano S/M al n. 13, P. 2, S. A, anno 2013; che i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
che il matrimonio, dal quale non erano nati figli, era durato meno di un anno;
che, per divergenze caratteriali insanabili, la convivenza diveniva impossibile tanto che il tornava a vivere a casa della madre e dava avvio alla procedura per la separazione;
Pt_1
che il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 152/2021 del 03/03/2021, pronunciava la separazione giudiziale coniugi, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie ex art. 156 comma 1 c.c.; che erano trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta il 12/05/2015, senza alcuna riconciliazione;
che gli ex coniugi vivevano stabilmente con le rispettive madri;
che il afflitto da patologie Pt_1
cardiache importanti, era scivolato gradualmente in uno stato depressivo che rendeva ogni giorno più difficile la convivenza con la madre, ultraottantenne, bisognosa di cure ed assistenza;
che non possedeva beni immobili, non aveva risparmi e con lo stipendio di collaboratore scolastico affrontava la sua esistenza con risorse economiche mensili al limite della sopravvivenza;
che, tra visite specialistiche per la salute precaria, spese per vivere ed imprevisti vari da fronteggiare, il suo stipendio, decurtato del contributo di mantenimento alla coniuge, era insufficiente per il suo fabbisogno;
che, dissipata anche la più remota possibilità di riconciliazione, era sua volontà liberarsi da ogni vincolo matrimoniale, soprattutto con riferimento all'assegno che versava a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
che, di contro, la viveva in un appartamento di sua proprietà ed assisteva la madre, CP_1
inferma e titolare di pensione di accompagnamento, che viveva nel suo stesso stabile;
che era titolare di beni immobili, risparmi, di un'automobile ed era, come lo era sempre stata, pienamente autonoma nelle scelte di vita;
che per libera e volontaria scelta personale, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa prima, durante e dopo la parentesi matrimoniale;
che non aveva mai mutato il suo tenore di vita nel periodo intercorrente tra i 51 anni di vita trascorsi da nubile, gli 11 mesi da coniuge ed i successivi anni da separata, durante i quali non aveva certamente vissuto nell'indigenza o in condizioni di insufficienza economica;
che, parimenti, era escluso che nella breve parentesi matrimoniale avesse in qualche modo contribuito al reddito ed all'assistenza economica e spirituale del marito, o a qualche forma di cooperazione in grado di accrescere una sproporzione reddituale nei confronti del ricorrente;
che il matrimonio era stato una scelta di libertà ed autoresponsabilità per entrambi ma non era stato vissuto come luogo di affetti, né c'era stata una comunione effettiva di vita in grado di comportare un deterioramento economico ed esistenziale nella vita della CP_1
In particolare, in ordine all'assegno divorzile deduceva la funzione non solo assistenziale ma anche perequativo – compensativa dello stesso atteso che la sproporzione reddituale non è da sola sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno ex art. 5 L. n. 898/1970, occorrendo che essa derivi dal contributo familiare dato dal coniuge richiedente, con riguardo ad un criterio composito che tenga conto del contributo di ciascuno dei due coniugi alla creazione del patrimonio comune. Deduceva, ancora: che, nella fattispecie, vi era carenza di tutti i presupposti per mantenere l'assegno, posto che la resistente non era nelle condizioni economiche che rendevano necessarie "forme di assistenza" a carico dell'ex coniuge;
che non vi era una situazione di squilibrio economico reddituale tra gli stessi;
che la non CP_1 aveva dedicato al matrimonio alcun apporto a danno e detrimento della propria vita, di talché
l'assegno si porrebbe come aiuto per recuperare il tempo perduto o qualcosa a cui aveva rinunciato in vista o per colpa del matrimonio;
che era di tutta evidenza come la resistente avesse più mezzi economici del ricorrente;
che il matrimonio, durato poco, non aveva influito minimamente sui programmi di vita, attese, aspettative, lasciando inalterata ogni situazione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di statuire:” A) Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B) Scioglimento del matrimonio e richiesta annotazione nei registri dello stato civile;
C) Nessun assegno divorzile tra le parti.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Rappresentava di CP_1
avere depositato, a sua volta, ricorso per lo scioglimento del matrimonio avente R.G.
809/2022, con udienza presidenziale fissata per il giorno 16/11/2022. Chiedeva, pertanto, la riunione dei concomitanti giudizi aventi connessione soggettiva ed oggettiva. Contestava la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, considerata la mancanza dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica, per come individuata dallo stesso Presidente del Tribunale di Lagonegro in sede di separazione giudiziale. Concludeva, pertanto, chiedendo: ”In via preliminare - Disporre la riunione alla presente procedura di più vecchia iscrizione - R.G. n. 588/2022 -, di quella pendente dinanzi al medesimo Tribunale, avente R.G. n. 809/2022, promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
, la cui udienza trovasi fissata per il 16.11.2022, per evidente connessione sia
[...]
soggettiva che oggettiva;
NEL MERITO - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montesano sulla CE (Sa) il 5.08.2013 tra la sig.ra e il CP_1
sig. , essendo decorsi i termini di legge;
- Confermare le condizioni già Parte_1
pattuite in sede di separazione giudiziale;
- Attribuire alla sig.ra la somma di CP_1
€.250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, considerata la mancanza dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della stessa, come da certificazione reddituale versata in atti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Ordinare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza presidenziale del 05/10/2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione, disponeva la riunione al presente procedimento di quello avente RG 809/2022 promosso dalla nei confronti del ricorrente, fissava l'udienza del 23/01/2023 innanzi al G.I., CP_1 all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 18/06/2024 si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza. Decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in assenza di conclusioni formulate dal P.M., la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il P.M. in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sempre in via preliminare, occorre precisare che il giudizio riunito n. 809/2022 R.G. presenta identità di petitum e causa petendi, con l'unica differenza che nel procedimento n.
809/2022 è odierna resistente, ad agire quale ricorrente, mentre il CP_1 Pt_1
risulta formalmente resistente. Tale inversione di ruoli, in ogni caso, non osta ad una decisione unitaria della controversia, stante l'identità delle richieste formulate dalle parti.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro, R.G. n. 152/2021 del
03/03/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n.
55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di essere totalmente priva di risorse.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla Pt_1
corresponsione di un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-
11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass.
S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa.
Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia infondata, non avendo la sig.ra CP_1 allegato, prima ancora che provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Ciò anche alla luce, da un lato, della brevissima durata del consorzio familiare - atteso risulta ex actis che, a fronte di un matrimonio celebrato nell'agosto 2013, già nel maggio 2015 (dunque meno di due anni dopo) i coniugi venivano autorizzati, con provvedimento presidenziale, a vivere separatamente – e, dall'altro, in considerazione della età già matura delle parti al momento del matrimonio
(entrambe oltre i 50 anni di età).
Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso che la già riferita brevità della stessa impedisce ogni valutazione in tal senso.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, in relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 588/2022 R.G. e 809/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e in Montesano sulla CE (SA) il Parte_1 CP_1
05/08/2013 (Reg. atti di matrimonio Anno 2013, atto n. 13, parte 2, serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da
CP_1
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Montesano sulla CE (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Santino Stavola Santino (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via Quattro Querce, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0975/203990 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._3 in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO INTERVENTORE EX LEGE
cui è riunita la causa civile iscritta al n. 809/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._3 in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Santino Stavola Santino (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via Quattro Querce, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0975/203990 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come datti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
29/04/2022, esponeva: che in data 05/08/2013, all'età di 52 anni, si univa in Parte_1
matrimonio con con atto trascritto nei registri di stato civile del comune di CP_1
Montesano S/M al n. 13, P. 2, S. A, anno 2013; che i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
che il matrimonio, dal quale non erano nati figli, era durato meno di un anno;
che, per divergenze caratteriali insanabili, la convivenza diveniva impossibile tanto che il tornava a vivere a casa della madre e dava avvio alla procedura per la separazione;
Pt_1
che il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 152/2021 del 03/03/2021, pronunciava la separazione giudiziale coniugi, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie ex art. 156 comma 1 c.c.; che erano trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta il 12/05/2015, senza alcuna riconciliazione;
che gli ex coniugi vivevano stabilmente con le rispettive madri;
che il afflitto da patologie Pt_1
cardiache importanti, era scivolato gradualmente in uno stato depressivo che rendeva ogni giorno più difficile la convivenza con la madre, ultraottantenne, bisognosa di cure ed assistenza;
che non possedeva beni immobili, non aveva risparmi e con lo stipendio di collaboratore scolastico affrontava la sua esistenza con risorse economiche mensili al limite della sopravvivenza;
che, tra visite specialistiche per la salute precaria, spese per vivere ed imprevisti vari da fronteggiare, il suo stipendio, decurtato del contributo di mantenimento alla coniuge, era insufficiente per il suo fabbisogno;
che, dissipata anche la più remota possibilità di riconciliazione, era sua volontà liberarsi da ogni vincolo matrimoniale, soprattutto con riferimento all'assegno che versava a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
che, di contro, la viveva in un appartamento di sua proprietà ed assisteva la madre, CP_1
inferma e titolare di pensione di accompagnamento, che viveva nel suo stesso stabile;
che era titolare di beni immobili, risparmi, di un'automobile ed era, come lo era sempre stata, pienamente autonoma nelle scelte di vita;
che per libera e volontaria scelta personale, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa prima, durante e dopo la parentesi matrimoniale;
che non aveva mai mutato il suo tenore di vita nel periodo intercorrente tra i 51 anni di vita trascorsi da nubile, gli 11 mesi da coniuge ed i successivi anni da separata, durante i quali non aveva certamente vissuto nell'indigenza o in condizioni di insufficienza economica;
che, parimenti, era escluso che nella breve parentesi matrimoniale avesse in qualche modo contribuito al reddito ed all'assistenza economica e spirituale del marito, o a qualche forma di cooperazione in grado di accrescere una sproporzione reddituale nei confronti del ricorrente;
che il matrimonio era stato una scelta di libertà ed autoresponsabilità per entrambi ma non era stato vissuto come luogo di affetti, né c'era stata una comunione effettiva di vita in grado di comportare un deterioramento economico ed esistenziale nella vita della CP_1
In particolare, in ordine all'assegno divorzile deduceva la funzione non solo assistenziale ma anche perequativo – compensativa dello stesso atteso che la sproporzione reddituale non è da sola sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno ex art. 5 L. n. 898/1970, occorrendo che essa derivi dal contributo familiare dato dal coniuge richiedente, con riguardo ad un criterio composito che tenga conto del contributo di ciascuno dei due coniugi alla creazione del patrimonio comune. Deduceva, ancora: che, nella fattispecie, vi era carenza di tutti i presupposti per mantenere l'assegno, posto che la resistente non era nelle condizioni economiche che rendevano necessarie "forme di assistenza" a carico dell'ex coniuge;
che non vi era una situazione di squilibrio economico reddituale tra gli stessi;
che la non CP_1 aveva dedicato al matrimonio alcun apporto a danno e detrimento della propria vita, di talché
l'assegno si porrebbe come aiuto per recuperare il tempo perduto o qualcosa a cui aveva rinunciato in vista o per colpa del matrimonio;
che era di tutta evidenza come la resistente avesse più mezzi economici del ricorrente;
che il matrimonio, durato poco, non aveva influito minimamente sui programmi di vita, attese, aspettative, lasciando inalterata ogni situazione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di statuire:” A) Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B) Scioglimento del matrimonio e richiesta annotazione nei registri dello stato civile;
C) Nessun assegno divorzile tra le parti.”
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. Rappresentava di CP_1
avere depositato, a sua volta, ricorso per lo scioglimento del matrimonio avente R.G.
809/2022, con udienza presidenziale fissata per il giorno 16/11/2022. Chiedeva, pertanto, la riunione dei concomitanti giudizi aventi connessione soggettiva ed oggettiva. Contestava la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, considerata la mancanza dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica, per come individuata dallo stesso Presidente del Tribunale di Lagonegro in sede di separazione giudiziale. Concludeva, pertanto, chiedendo: ”In via preliminare - Disporre la riunione alla presente procedura di più vecchia iscrizione - R.G. n. 588/2022 -, di quella pendente dinanzi al medesimo Tribunale, avente R.G. n. 809/2022, promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
, la cui udienza trovasi fissata per il 16.11.2022, per evidente connessione sia
[...]
soggettiva che oggettiva;
NEL MERITO - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montesano sulla CE (Sa) il 5.08.2013 tra la sig.ra e il CP_1
sig. , essendo decorsi i termini di legge;
- Confermare le condizioni già Parte_1
pattuite in sede di separazione giudiziale;
- Attribuire alla sig.ra la somma di CP_1
€.250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, considerata la mancanza dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della stessa, come da certificazione reddituale versata in atti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Ordinare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza presidenziale del 05/10/2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione, disponeva la riunione al presente procedimento di quello avente RG 809/2022 promosso dalla nei confronti del ricorrente, fissava l'udienza del 23/01/2023 innanzi al G.I., CP_1 all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 18/06/2024 si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza. Decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in assenza di conclusioni formulate dal P.M., la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il P.M. in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sempre in via preliminare, occorre precisare che il giudizio riunito n. 809/2022 R.G. presenta identità di petitum e causa petendi, con l'unica differenza che nel procedimento n.
809/2022 è odierna resistente, ad agire quale ricorrente, mentre il CP_1 Pt_1
risulta formalmente resistente. Tale inversione di ruoli, in ogni caso, non osta ad una decisione unitaria della controversia, stante l'identità delle richieste formulate dalle parti.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro, R.G. n. 152/2021 del
03/03/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n.
55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di essere totalmente priva di risorse.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla Pt_1
corresponsione di un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-
11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass.
S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa.
Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia infondata, non avendo la sig.ra CP_1 allegato, prima ancora che provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Ciò anche alla luce, da un lato, della brevissima durata del consorzio familiare - atteso risulta ex actis che, a fronte di un matrimonio celebrato nell'agosto 2013, già nel maggio 2015 (dunque meno di due anni dopo) i coniugi venivano autorizzati, con provvedimento presidenziale, a vivere separatamente – e, dall'altro, in considerazione della età già matura delle parti al momento del matrimonio
(entrambe oltre i 50 anni di età).
Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso che la già riferita brevità della stessa impedisce ogni valutazione in tal senso.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, in relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 588/2022 R.G. e 809/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e in Montesano sulla CE (SA) il Parte_1 CP_1
05/08/2013 (Reg. atti di matrimonio Anno 2013, atto n. 13, parte 2, serie A);
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da
CP_1
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Montesano sulla CE (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco