Art. 4.
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".