Articolo 49 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 48Articolo 50
Versione
25 febbraio 1996
Art. 49. (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
di unita' per la navigazione da diporto:
criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
Note all' art. 49:
- La direttiva 94/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del
30 giugno 1994.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50 , cosi' recita: "Norme sulla navigazione da diporto".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996