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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Stefano Tarantola Consigliere Dott. Francesca Traverso Consigliere
ha pronunciato la seguente SE N T E N Z A nella causa n. 509 / 2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rapp. e difesa dall'Avv.to MENCONI UMBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp. e difesa dall'avv.to LAZZINI ROBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE e contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 748 del 21.11.22 resa dal Tribunale di Massa nel procedimento n.r.g. 377/2017, nella persona del G.U. Dott.ssa Elisa Pinna, non notificata, in accoglimento di questo appello: 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, per violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c. , della clausola del contratto di c/c n. 631487.61 in data 8 Gennaio 2004. che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2. per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia di tutte le appostazioni operate dalla banca appellata a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi sul c/c n. 631487.61; 3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia, per violazione dell'art. 118 T.U.B. e dell'art. 1284 comma 3 c.c., delle modifiche dei tassi di interesse operati unilateralmente dalla banca;
1
4. per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia di tutte le appostazioni operate dalla banca appellata a titolo di interessi passivi sul c/c n. 631487.61 in forza delle illegittime variazioni unilaterali delle condizioni economiche;
5. per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare - avere tra le parti ovvero che il saldo ricalcolato del c/c n. 631487.61, previa espunzione di tutti gli addebiti illegittimi, è favorevole alla correntista per €. 21.338,06 (oltre interessi per €. 307,52) o per la diversa misura che sarà ritenuta provata o di giustizia
6. per l'effetto, CONDANNARE la banca appellata, in persona del l.r. pro tempore, in riferimento al c/c n. 631487.61 e secondari confluenti, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse così come accertate dal saldo ricalcolato o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo;
7. in ogni caso, condannare la appellata, in persona del l.r. pro tempore, a pagare, sulle CP_1 somme riconosciute a credito della correntista dal Tribunale di Massa, gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale;
8. in ogni caso, condannare la appellata, in persona del l.r. pro tempore, alla refusione, CP_1 totale o parziale, delle spese e competenze, comprese quelle di c.t.u., relative al primo grado di giudizio;
9. vinte le spese e le competenze del presente procedimento di appello, da liquidarsi in distrazione all'antistatario Procuratore". PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
1. nel merito, rigettare interamente l'appello principale proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con condanna dell'appellante alla refusione in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello, nonché – anche in ripetizione – delle spese del giudizio di primo grado,
2. in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma in parte qua della sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di Massa, G.U. dott.ssa Elisa Pinna, accogliere per i motivi tutti esposti le domande avanzate dalla esponente nel giudizio di primo grado e, quindi, rigettare le domande tutte avanzate nei confronti di con vittoria di spese e compensi professionali. CP_3
3. in ogni caso, condannare l'appellante principale al pagamento in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello, espressamente comprese le spese di CTU;
4. In caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata in via incidentale condannare la
al pagamento, in restituzione, di quanto pagato (€ 61.023,08) dalla per effetto Parte_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di Massa, come da contabile in atti”.
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.02.2017 , Parte_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Massa chiedendo:
- con riferimento al conto corrente bancario n. 8949.00 “e secondari confluenti”:
2 1. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni generali di contratto, relativamente alla clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista;
2. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi;
3. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
4. di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto;
5. di determinare il T.E.G. del rapporto bancario;
6. di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze, perché in eccesso rispetto al tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno, dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale.
- con riferimento al conto corrente n. 631487.61 “e secondari confluenti”:
8. di accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
9. di accertare e dichiarare l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale applicate al conto corrente, nonché degli interessi ultralegali derivanti dal meccanismo di antergazione e postergazione delle valute;
10. di determinare il T.E.G. dei rapporti bancari;
11. di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze, perché in eccesso rispetto al tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto;
13. di determinare il saldo “ricalcolato” alla data dell'accertamento, condannando la convenuta ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate oppure, in caso di sopravvenuta revoca o chiusura dell'apercredito, condannando la stessa a restituire le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e al maggior danno dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
14. di dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale e in particolare delle fideiussioni omnibus;
15. di condannare la convenuta a rettificare la segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia;
3 16. di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 attoree. Nel corso del procedimento, si costituiva altresì in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'attore, depositando in data 01/12/2020 apposita comparsa ex art. 111 c.p.c., a mezzo della procuratrice speciale La società cessionaria si Pt_2 Parte_2 riportava a quanto dedotto dalla banca cedente, chiedendo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio. La causa proseguiva con la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta una C.T.U. contabile, più volte integrata, fino al deposito dell'ultima relazione in data 12/04/2022. In particolare, con riferimento ai rapporti oggetto di controversia tra e Parte_1 [...] risultava la sussistenza dei seguenti conti: Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 8949.00 (primo e/c: 05/04/1996 – ultimo e/c: 14/06/2000);
- conto anticipi S.B.F. n. 67700.72 (primo e/c: 16/04/1996 – ultimo e/c: 31/12/1999), collegato al precedente;
- conto corrente ordinario n. 1414.78, il cui numero è variato in 631487.61 a far data dal 01/11/2012 (primo e/c: 14/01/2004 – ultimo e/c: 30/09/2016);
- conto anticipi S.B.F. n. 1415.71 (primo e/c: 06/05/2004 – ultimo e/c: 30/09/2012), collegato al precedente. Con sentenza n. 748/2022, pubblicata il 21/11/2022, il Tribunale di Massa, pronunciandosi nei confronti delle parti originarie per mancanza di espresso consenso all'estromissione della convenuta da parte di tutti i soggetti in lite, salvi gli effetti della sentenza anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., così decideva:
“1. DICHIARA inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito articolata da Controparte_1
2. DICHIARA la nullità sia del contratto di conto corrente bancario n. 8949.00 sia del collegato contratto di conto anticipi S.B.F. n. 67700.72, intercorsi tra la società attrice e l'allora
[...]
per violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B. e dell'art. 1325 c.c.; e per l'effetto, CP_4
3. CONDANNA a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma € 53.258,28 oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
[...] giorno dal 22/02/2010 sino all'effettivo soddisfo;
4. DICHIARA la nullità della clausola contenuta nel contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61 (già n. 1414.78), relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.;
5. DICHIARA che ha addebitato a Controparte_1 Parte_1
, con riguardo al contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61
[...]
(già n. 1414.78), somme a titolo di spese, in violazione delle pattuizioni contrattuali;
6. DICHIARA che, con riguardo al contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61 (già n. 1414.78), il saldo finale risultante alla data del 24/10/2016 ammonta ad € 45.932,03 a debito della società attrice;
7. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
4
8. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di per Controparte_1 una metà ed a carico di per l'altra metà”. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
- violazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., con riferimento al Capo A.
2. della sentenza, avendo il Tribunale stabilito esser dovuti, sulla somma di €53.258,28 (oggetto dell'obbligazione restitutoria della banca nei confronti del cliente), gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché ai sensi del co. 4 della medesima norma;
- con riferimento al Capo B.5, laddove il Tribunale ha accertato in danno del correntista un saldo debitore, con riferimento al conto corrente 631487.61, pari alla somma di €45.932,02:
1. violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c., in quanto il Tribunale non avrebbe conteggiato gli illegittimi addebiti anatocistici effettuati dalla banca convenuta;
2. violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. e 1284, co. 3, c.c., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato l'illegittima applicazione da parte della convenuta di interessi ultralegali;
- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al Capo 5 della sentenza, avendo il Tribunale stabilito la compensazione delle spese processuali e posto le spese di CTU sia a carico della società attrice che della banca convenuta, nonostante le domande formulate dalla prima fossero state accolte “in larghissima misura” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 14). Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e proponendo appello incidentale avverso i Capi A.
1. e A.
2. della sentenza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 119 T.U.B., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. Con ordinanza del 25/10/2023 il Consigliere istruttore, rilevato che parte appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui, relativamente al c/c n. 631487.61 (già 1414.78), il Tribunale non aveva riconosciuto l'applicazione di illegittimi addebiti anatocistici da parte della banca e che sul punto la pronuncia impugnata non era conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione di cui all'Ordinanza n. 4321/2022, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione. All'udienza del 19/06/2024 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di CP_2
dava atto del fallimento della mediazione demandata e concedeva a
[...] [...]
termine entro il 31/07/2024 per la notifica dell'appello incidentale alla Controparte_1 parte contumace. Con ordinanza del 24/02/2025 il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 24/09/25 (sostituita dal deposito di note scritte) per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, c.p.c. Con ordinanza del 02/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. Sull'appello incidentale. Rileva il collegio che è preliminare, sul piano logico-giuridico, esaminare il motivo di ricorso incidentale avente oggetto la nullità del contratto unitamente alla doglianza nr. 1 dell'appello principale.
5 L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale, dichiarando ex artt. 117, co. 1 e 3, TUB e 1325 c.c. la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente n. 8949.00 e del collegato contratto di conto anticipi S.B.F. n. 67700.72, ha disposto la restituzione al cliente degli importi ivi addebitati, per un totale di €53.258,28 (cfr. sentenza di primo grado, pp. 5 e ss.).
lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a Controparte_1 suo carico, anziché a carico del cliente, l'onere di provare la stipulazione in forma scritta dei contratti in questione, nonostante l'attore agisse per la ripetizione dell'indebito. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, si danno due alternative, entrambe riconnesse all'allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. È possibile, in pratica, che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi ne sostenga la valida conclusione in quella forma, ed allora in tal caso la prova non può gravare sul correntista, attore in giudizio, che sarebbe onerato di una prova negativa impossibile, incombendo essa semmai sulla banca, che alle annotazioni in conto altrimenti illegittime ha invero proceduto” (cfr. Cass., Sez. I, n. 21823/2025). Il Tribunale ha dato corretta applicazione del suindicato insegnamento giurisprudenziale, rilevando l'allegazione da parte dell'attore della mancata stipulazione in forma scritta dei negozi in esame ( atto di citazione in primo grado pag. 6) e, dunque, l'onere per la banca di provarne la valida conclusione. E' irrilevante che la parte abbia dedotto ulteriori cause di nullità di singole clausole del supposto contratto atteso che la nullità per mancanza di forma dello stesso è derimente ed assorbente. Sul punto, anche le doglianze sollevate dalla banca in merito “all'onere di conservazione della documentazione contrattuale oltre il termine decennale “ ( atto di appello inc. pag. 4 ) sono infondate. Infatti l'art. 119 TUB è inteso ad assegnare al cliente ed ai suoi successori il diritto di ricevere copia della documentazione inerente ad operazioni poste in essere entro un termine di dieci anni, con ciò attribuendo alla banca l'obbligo di conservare tali documenti e, per contro, esonerandola dall'onere di tenerli a disposizione per un tempo indefinito. Tuttavia, tale disposizione, volta a disciplinare in maniera trasparente i rapporti tra banca e cliente, non riguarda il diverso piano del riparto dell'onere probatorio tra le parti. Una volta riconosciuto che la prova della stipula del contratto in forma scritta grava sulla banca (risultando la contrapposta prova negativa impossibile per il cliente), non è la norma relativa al diritto del correntista di acquisire copia dei propri documenti a poter suscitare una diversa allocazione dell'onere probatorio. Per quanto il passaggio del termine decennale possa rendere più difficoltoso soddisfare quest'ultimo, il rischio della mancata prova continua a gravare sulla parte onerata, ossia, in questo caso, sulla banca, la quale può
6 comunque, in caso di rapporti per i quali preveda il successivo insorgere di controversie, conservare il documento contrattuale (a propria tutela) per un termine più lungo rispetto a quello decennale previsto in generale per i documenti bancari. Sul punto, giova rammentare quanto già chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale, esprimendosi in relazione all'art. 2220 c.c., ma in termini estensibili più in generale anche alla fattispecie de quo, ha precisato: “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. Sez. 1, 20/04/2016, n. 79729. Del resto, la stessa pronuncia di legittimità già citata, inerente al riparto dell'onere della prova nel caso in esame, fa espresso riferimento all'ipotesi in cui il cliente versi nell'impossibilità di procurarsi il contratto in forma scritta a mezzo dell'art. 119 TUB (essendo evidentemente trascorso il termine decennale), partendo dal presupposto che il decorso di tale termine, anziché liberare la banca dal proprio onere, accentui al contrario per il correntista quella condizione di impossibilità di prova, che richiede di allocare il peso probatorio sulla controparte contrattuale (cfr., di nuovo, Cass., Sez. I, n. 21823/2025, che si sofferma espressamente sull'ipotesi in cui “il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B.[…]”). Inoltre, per quanto specificamente attiene alla fattispecie in questione, può osservarsi che la lettera di diffida trasmessa da all'allora (cfr. doc. 3 ) Parte_1 CP_4 Parte_1 risale al febbraio del 2010, ma non sana la precedente nullità.
2. Sui motivi di appello principale.
2.1 Violazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., con riferimento al Capo A.
2. della sentenza. Parte appellante lamenta l'erroneità del Capo A.
2. della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fossero dovuti, sulla somma di € 53.258,28, oggetto dell'obbligazione restitutoria della banca, gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché ai sensi del co. 4 della medesima norma (cfr. sentenza di primo grado, pag. 7). Il motivo è inammissibile. A tal proposito, giova ricordare che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (Cass., S.U., n. 12449/2024). In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11343/2025).
7 Non avendo l'appellante espressamente richiesto in primo grado l'applicazione degli interessi maggiorati di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., tale domanda non può essere esaminata nella presente sede, in quanto la sua formulazione si pone in contrasto con l'art. 345 c.p.c.
2.2 Violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B., dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c., con riferimento al Capo B.
5. della sentenza. Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, relativamente al c/c n. 631487.61 (già 1414.78), ha accertato un saldo finale pari a € 45.932,03 a debito della società correntista (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17), senza ritenere illegittimi, e quindi detrarre, gli addebiti anatocistici quantificati dal CTU (cfr. CTU Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, Per_1 pp. 12-13), sebbene la clausola relativa agli interessi anatocistici recata dal contratto del 08.01.2004 (doc. 2 fosse da reputarsi nulla, in quanto violativa dell'art. 1283 c.c., Controparte_1 dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR del 9/02/2000 (cfr. atto di citazione in appello, pp. 8 e ss.). Il motivo è fondato. L'art. 120, co. 2, TUB vigente ratione temporis demandava al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria […]”. Il CICR ha dato attuazione a tale norma mediante l'adozione della Delibera del 09/02/2000, la quale, all'art. 2, co. 2, prevedeva: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. La medesima Delibera, all'art. 6, primi due periodi, sanciva che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Di conseguenza, per i negozi stipulati nel vigore della suddetta Delibera, la validità della pattuizione anatocistica è sottoposta, non solo al rispetto della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche alla condizione che sia indicato, all'interno del contratto, il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione infrannuale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr. Cass., sez. VI, n. 4321/2022). Nel caso in esame, risulta che il contratto relativo al conto corrente 631487.61 (già 1414.78) prevedesse una perfetta coincidenza tra tasso nominale e tasso effettivo degli interessi creditori (cfr.
8 Contr doc. 2 pag. 1, ove il TAN e il TAE del tasso a credito sono entrambi pari a 0,050%), con palese violazione delle norme in esame. Pertanto, gli interessi anatocistici applicati da con riferimento al Controparte_1 suddetto conto corrente risultano illegittimamente addebitati. Per l'effetto, occorre rettificare il saldo finale del conto secondo quanto precisato dal CTU alla pagina 13 dell'elaborato depositato in data 12.04.2022 e non contestato quanto al risultato dalla parte appellata come segue: Saldo rettificato al netto di interessi Euro 21.338,06 Interessi passivi ricalcolati Euro - 3.568,90
Interessi attivi ricalcolati Euro 27,81 Saldo rettificato totale Euro 17.796,96
La parte attrice in primo grado aveva formulato domanda di condanna alla restituzione in caso di sopravvenuta chiusura del rapporto. E' pacifico tra le parti che lo stesso è cessato e sulla formulazione della domanda di condanna non vi è contestazione da parte della appellata. Pertanto la domanda di restituzione deve essere accolta. Sulla somma, come sopra determinata, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, attesa la novità della domanda ex art. 1284, nr. 4, c.c. nel presente grado di giudizio, con decorrenza dall'atto della notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo.
2.3 Violazione degli artt. 117 e 118 TUB e 1284, co. 3, c.c., con riferimento al Capo B.
5. della sentenza. L'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt. 117 e 118 TUB e 1284, co. 3, c.c., non avrebbe considerato l'illegittima applicazione da parte della i Controparte_1 interessi ultralegali. In particolare, la sentenza di primo grado avrebbe disatteso le conclusioni del CTU, il quale, rilevata la mancata prova in ordine alla trasmissione, da parte della banca, delle comunicazioni di variazione unilaterale dei tassi di interesse di cui all'art. 118, co. 2, TUB, ha applicato, in luogo dell'interesse convenzionale unilateralmente modificato, il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali, in applicazione dell'art. 117, co. 7, lett. a), TUB (cfr. CTU Per_1
Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, pag. 16). La censura è infondata. L'art. 118, co. 3, TUB espressamente prevede, quale conseguenza del mancato rispetto delle condizioni dettate dalla norma, l'inefficacia delle variazioni contrattuali. L'art. 117, co. 7, lett. a), si riferisce, invece, alla diversa ipotesi dell'inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB ed alle Pt_3 nullità di cui all'art. 117, co. 6, TUB. Non risulta dunque corretta, nel caso in esame, l'applicazione dei tassi di interesse dei B.O.T., come richiesto dall'appellante, bensì l'applicazione dei tassi originariamente convenuti, non validamente modificati dall'intervento di variazioni unilaterali da reputarsi inefficaci. Ha dunque correttamente operato il Tribunale, non considerando il conteggio effettuato dal CTU a pag. 16 della propria relazione (ove sono stati applicati i tassi dei B.O.T. annui), bensì quello svolto alle pp. 12-13, ove sono stati considerati “per l'intero periodo, i tassi indicati nella stessa lettera di credito: 13,785% tasso a debito;
0,50% tasso a credito” (cfr. CTU Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, Per_1 pag. 12).
2.4 Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al Capo 5 della sentenza. Risultando accolto il motivo di cui al precedente punto 2.2., la censura inerente al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta assorbita.
9 Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Sez. L., 01/06/2016, n. 11423, Rv. 639931 - 01). Ciò riguarda anche le spese di CTU, che rientrano nella comune disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, n. 34196/2024).
3. Sulle spese di giudizio. Le spese seguono il principio della soccombenza. Deve essere valutato l'esito finale del giudizio che vede vittoriosa la parte appellante principale. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive mod. , nei valori medi, in ragione del valore della causa: valore inferiore € 26.000,00=e precisamente:
1. davanti al Tribunale:
1.Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva : € 777,00=
3. Fase trattazione: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00= totale per compensi avvocato:€ 5.077,00= b. davanti alla Corte:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00 Totale complessivi € 5.890,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte appellata. Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello incidentale;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della pattuizione degli interessi anatocistici del contratto di conto corrente nr. 63148761 oggetto di causa;
3) accerta che il saldo rettificato del predetto conto corrente alla data del deposito della CTU ammontava ad €17.796,96 in favore della parte appellante principale;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 in favore della parte appellante della somma di € 17.796,96, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c, dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo;
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
6) dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio in favore della parte appellante principale che liquida: a. in € 5.077,00 per compensi di avvocato per il grado di giudizio davanti al Tribunale;
10 b. in € 5.890,00 per compensi di avvocato per il grado di appello e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado;
c. oltre rimborso forfettario iva e cpa per entrambi i gradi;
7) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte appellata;
8) si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato;
9) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 05.11.2025 Il Presidente estensore Dott. Rosella Silvestri
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo.
11
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Stefano Tarantola Consigliere Dott. Francesca Traverso Consigliere
ha pronunciato la seguente SE N T E N Z A nella causa n. 509 / 2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rapp. e difesa dall'Avv.to MENCONI UMBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp. e difesa dall'avv.to LAZZINI ROBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE e contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 748 del 21.11.22 resa dal Tribunale di Massa nel procedimento n.r.g. 377/2017, nella persona del G.U. Dott.ssa Elisa Pinna, non notificata, in accoglimento di questo appello: 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, per violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c. , della clausola del contratto di c/c n. 631487.61 in data 8 Gennaio 2004. che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2. per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia di tutte le appostazioni operate dalla banca appellata a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi sul c/c n. 631487.61; 3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia, per violazione dell'art. 118 T.U.B. e dell'art. 1284 comma 3 c.c., delle modifiche dei tassi di interesse operati unilateralmente dalla banca;
1
4. per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia di tutte le appostazioni operate dalla banca appellata a titolo di interessi passivi sul c/c n. 631487.61 in forza delle illegittime variazioni unilaterali delle condizioni economiche;
5. per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare - avere tra le parti ovvero che il saldo ricalcolato del c/c n. 631487.61, previa espunzione di tutti gli addebiti illegittimi, è favorevole alla correntista per €. 21.338,06 (oltre interessi per €. 307,52) o per la diversa misura che sarà ritenuta provata o di giustizia
6. per l'effetto, CONDANNARE la banca appellata, in persona del l.r. pro tempore, in riferimento al c/c n. 631487.61 e secondari confluenti, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse così come accertate dal saldo ricalcolato o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo;
7. in ogni caso, condannare la appellata, in persona del l.r. pro tempore, a pagare, sulle CP_1 somme riconosciute a credito della correntista dal Tribunale di Massa, gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale;
8. in ogni caso, condannare la appellata, in persona del l.r. pro tempore, alla refusione, CP_1 totale o parziale, delle spese e competenze, comprese quelle di c.t.u., relative al primo grado di giudizio;
9. vinte le spese e le competenze del presente procedimento di appello, da liquidarsi in distrazione all'antistatario Procuratore". PARTE APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
1. nel merito, rigettare interamente l'appello principale proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con condanna dell'appellante alla refusione in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello, nonché – anche in ripetizione – delle spese del giudizio di primo grado,
2. in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma in parte qua della sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di Massa, G.U. dott.ssa Elisa Pinna, accogliere per i motivi tutti esposti le domande avanzate dalla esponente nel giudizio di primo grado e, quindi, rigettare le domande tutte avanzate nei confronti di con vittoria di spese e compensi professionali. CP_3
3. in ogni caso, condannare l'appellante principale al pagamento in favore della appellata ed appellante incidentale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di appello, espressamente comprese le spese di CTU;
4. In caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata in via incidentale condannare la
al pagamento, in restituzione, di quanto pagato (€ 61.023,08) dalla per effetto Parte_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di Massa, come da contabile in atti”.
Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.02.2017 , Parte_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Massa chiedendo:
- con riferimento al conto corrente bancario n. 8949.00 “e secondari confluenti”:
2 1. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni generali di contratto, relativamente alla clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista;
2. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi;
3. di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
4. di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto;
5. di determinare il T.E.G. del rapporto bancario;
6. di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze, perché in eccesso rispetto al tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno, dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale.
- con riferimento al conto corrente n. 631487.61 “e secondari confluenti”:
8. di accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
9. di accertare e dichiarare l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale applicate al conto corrente, nonché degli interessi ultralegali derivanti dal meccanismo di antergazione e postergazione delle valute;
10. di determinare il T.E.G. dei rapporti bancari;
11. di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze, perché in eccesso rispetto al tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
12. di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto;
13. di determinare il saldo “ricalcolato” alla data dell'accertamento, condannando la convenuta ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate oppure, in caso di sopravvenuta revoca o chiusura dell'apercredito, condannando la stessa a restituire le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e al maggior danno dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
14. di dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale e in particolare delle fideiussioni omnibus;
15. di condannare la convenuta a rettificare la segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia;
3 16. di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 attoree. Nel corso del procedimento, si costituiva altresì in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'attore, depositando in data 01/12/2020 apposita comparsa ex art. 111 c.p.c., a mezzo della procuratrice speciale La società cessionaria si Pt_2 Parte_2 riportava a quanto dedotto dalla banca cedente, chiedendo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio. La causa proseguiva con la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta una C.T.U. contabile, più volte integrata, fino al deposito dell'ultima relazione in data 12/04/2022. In particolare, con riferimento ai rapporti oggetto di controversia tra e Parte_1 [...] risultava la sussistenza dei seguenti conti: Controparte_1
- conto corrente ordinario n. 8949.00 (primo e/c: 05/04/1996 – ultimo e/c: 14/06/2000);
- conto anticipi S.B.F. n. 67700.72 (primo e/c: 16/04/1996 – ultimo e/c: 31/12/1999), collegato al precedente;
- conto corrente ordinario n. 1414.78, il cui numero è variato in 631487.61 a far data dal 01/11/2012 (primo e/c: 14/01/2004 – ultimo e/c: 30/09/2016);
- conto anticipi S.B.F. n. 1415.71 (primo e/c: 06/05/2004 – ultimo e/c: 30/09/2012), collegato al precedente. Con sentenza n. 748/2022, pubblicata il 21/11/2022, il Tribunale di Massa, pronunciandosi nei confronti delle parti originarie per mancanza di espresso consenso all'estromissione della convenuta da parte di tutti i soggetti in lite, salvi gli effetti della sentenza anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., così decideva:
“1. DICHIARA inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito articolata da Controparte_1
2. DICHIARA la nullità sia del contratto di conto corrente bancario n. 8949.00 sia del collegato contratto di conto anticipi S.B.F. n. 67700.72, intercorsi tra la società attrice e l'allora
[...]
per violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B. e dell'art. 1325 c.c.; e per l'effetto, CP_4
3. CONDANNA a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma € 53.258,28 oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
[...] giorno dal 22/02/2010 sino all'effettivo soddisfo;
4. DICHIARA la nullità della clausola contenuta nel contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61 (già n. 1414.78), relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.;
5. DICHIARA che ha addebitato a Controparte_1 Parte_1
, con riguardo al contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61
[...]
(già n. 1414.78), somme a titolo di spese, in violazione delle pattuizioni contrattuali;
6. DICHIARA che, con riguardo al contratto di apertura di conto corrente bancario n. 631487.61 (già n. 1414.78), il saldo finale risultante alla data del 24/10/2016 ammonta ad € 45.932,03 a debito della società attrice;
7. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
4
8. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di per Controparte_1 una metà ed a carico di per l'altra metà”. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
- violazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., con riferimento al Capo A.
2. della sentenza, avendo il Tribunale stabilito esser dovuti, sulla somma di €53.258,28 (oggetto dell'obbligazione restitutoria della banca nei confronti del cliente), gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché ai sensi del co. 4 della medesima norma;
- con riferimento al Capo B.5, laddove il Tribunale ha accertato in danno del correntista un saldo debitore, con riferimento al conto corrente 631487.61, pari alla somma di €45.932,02:
1. violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c., in quanto il Tribunale non avrebbe conteggiato gli illegittimi addebiti anatocistici effettuati dalla banca convenuta;
2. violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. e 1284, co. 3, c.c., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato l'illegittima applicazione da parte della convenuta di interessi ultralegali;
- violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al Capo 5 della sentenza, avendo il Tribunale stabilito la compensazione delle spese processuali e posto le spese di CTU sia a carico della società attrice che della banca convenuta, nonostante le domande formulate dalla prima fossero state accolte “in larghissima misura” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 14). Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e proponendo appello incidentale avverso i Capi A.
1. e A.
2. della sentenza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 119 T.U.B., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. Con ordinanza del 25/10/2023 il Consigliere istruttore, rilevato che parte appellante deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui, relativamente al c/c n. 631487.61 (già 1414.78), il Tribunale non aveva riconosciuto l'applicazione di illegittimi addebiti anatocistici da parte della banca e che sul punto la pronuncia impugnata non era conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione di cui all'Ordinanza n. 4321/2022, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione. All'udienza del 19/06/2024 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di CP_2
dava atto del fallimento della mediazione demandata e concedeva a
[...] [...]
termine entro il 31/07/2024 per la notifica dell'appello incidentale alla Controparte_1 parte contumace. Con ordinanza del 24/02/2025 il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 24/09/25 (sostituita dal deposito di note scritte) per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, co. 1, c.p.c. Con ordinanza del 02/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. Sull'appello incidentale. Rileva il collegio che è preliminare, sul piano logico-giuridico, esaminare il motivo di ricorso incidentale avente oggetto la nullità del contratto unitamente alla doglianza nr. 1 dell'appello principale.
5 L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale, dichiarando ex artt. 117, co. 1 e 3, TUB e 1325 c.c. la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente n. 8949.00 e del collegato contratto di conto anticipi S.B.F. n. 67700.72, ha disposto la restituzione al cliente degli importi ivi addebitati, per un totale di €53.258,28 (cfr. sentenza di primo grado, pp. 5 e ss.).
lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a Controparte_1 suo carico, anziché a carico del cliente, l'onere di provare la stipulazione in forma scritta dei contratti in questione, nonostante l'attore agisse per la ripetizione dell'indebito. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, si danno due alternative, entrambe riconnesse all'allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. È possibile, in pratica, che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi ne sostenga la valida conclusione in quella forma, ed allora in tal caso la prova non può gravare sul correntista, attore in giudizio, che sarebbe onerato di una prova negativa impossibile, incombendo essa semmai sulla banca, che alle annotazioni in conto altrimenti illegittime ha invero proceduto” (cfr. Cass., Sez. I, n. 21823/2025). Il Tribunale ha dato corretta applicazione del suindicato insegnamento giurisprudenziale, rilevando l'allegazione da parte dell'attore della mancata stipulazione in forma scritta dei negozi in esame ( atto di citazione in primo grado pag. 6) e, dunque, l'onere per la banca di provarne la valida conclusione. E' irrilevante che la parte abbia dedotto ulteriori cause di nullità di singole clausole del supposto contratto atteso che la nullità per mancanza di forma dello stesso è derimente ed assorbente. Sul punto, anche le doglianze sollevate dalla banca in merito “all'onere di conservazione della documentazione contrattuale oltre il termine decennale “ ( atto di appello inc. pag. 4 ) sono infondate. Infatti l'art. 119 TUB è inteso ad assegnare al cliente ed ai suoi successori il diritto di ricevere copia della documentazione inerente ad operazioni poste in essere entro un termine di dieci anni, con ciò attribuendo alla banca l'obbligo di conservare tali documenti e, per contro, esonerandola dall'onere di tenerli a disposizione per un tempo indefinito. Tuttavia, tale disposizione, volta a disciplinare in maniera trasparente i rapporti tra banca e cliente, non riguarda il diverso piano del riparto dell'onere probatorio tra le parti. Una volta riconosciuto che la prova della stipula del contratto in forma scritta grava sulla banca (risultando la contrapposta prova negativa impossibile per il cliente), non è la norma relativa al diritto del correntista di acquisire copia dei propri documenti a poter suscitare una diversa allocazione dell'onere probatorio. Per quanto il passaggio del termine decennale possa rendere più difficoltoso soddisfare quest'ultimo, il rischio della mancata prova continua a gravare sulla parte onerata, ossia, in questo caso, sulla banca, la quale può
6 comunque, in caso di rapporti per i quali preveda il successivo insorgere di controversie, conservare il documento contrattuale (a propria tutela) per un termine più lungo rispetto a quello decennale previsto in generale per i documenti bancari. Sul punto, giova rammentare quanto già chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale, esprimendosi in relazione all'art. 2220 c.c., ma in termini estensibili più in generale anche alla fattispecie de quo, ha precisato: “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. Sez. 1, 20/04/2016, n. 79729. Del resto, la stessa pronuncia di legittimità già citata, inerente al riparto dell'onere della prova nel caso in esame, fa espresso riferimento all'ipotesi in cui il cliente versi nell'impossibilità di procurarsi il contratto in forma scritta a mezzo dell'art. 119 TUB (essendo evidentemente trascorso il termine decennale), partendo dal presupposto che il decorso di tale termine, anziché liberare la banca dal proprio onere, accentui al contrario per il correntista quella condizione di impossibilità di prova, che richiede di allocare il peso probatorio sulla controparte contrattuale (cfr., di nuovo, Cass., Sez. I, n. 21823/2025, che si sofferma espressamente sull'ipotesi in cui “il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B.[…]”). Inoltre, per quanto specificamente attiene alla fattispecie in questione, può osservarsi che la lettera di diffida trasmessa da all'allora (cfr. doc. 3 ) Parte_1 CP_4 Parte_1 risale al febbraio del 2010, ma non sana la precedente nullità.
2. Sui motivi di appello principale.
2.1 Violazione dell'art. 1284, co. 4, c.c., con riferimento al Capo A.
2. della sentenza. Parte appellante lamenta l'erroneità del Capo A.
2. della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fossero dovuti, sulla somma di € 53.258,28, oggetto dell'obbligazione restitutoria della banca, gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., anziché ai sensi del co. 4 della medesima norma (cfr. sentenza di primo grado, pag. 7). Il motivo è inammissibile. A tal proposito, giova ricordare che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (Cass., S.U., n. 12449/2024). In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11343/2025).
7 Non avendo l'appellante espressamente richiesto in primo grado l'applicazione degli interessi maggiorati di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., tale domanda non può essere esaminata nella presente sede, in quanto la sua formulazione si pone in contrasto con l'art. 345 c.p.c.
2.2 Violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B., dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1283 c.c., con riferimento al Capo B.
5. della sentenza. Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, relativamente al c/c n. 631487.61 (già 1414.78), ha accertato un saldo finale pari a € 45.932,03 a debito della società correntista (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17), senza ritenere illegittimi, e quindi detrarre, gli addebiti anatocistici quantificati dal CTU (cfr. CTU Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, Per_1 pp. 12-13), sebbene la clausola relativa agli interessi anatocistici recata dal contratto del 08.01.2004 (doc. 2 fosse da reputarsi nulla, in quanto violativa dell'art. 1283 c.c., Controparte_1 dell'art. 120 TUB e degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR del 9/02/2000 (cfr. atto di citazione in appello, pp. 8 e ss.). Il motivo è fondato. L'art. 120, co. 2, TUB vigente ratione temporis demandava al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria […]”. Il CICR ha dato attuazione a tale norma mediante l'adozione della Delibera del 09/02/2000, la quale, all'art. 2, co. 2, prevedeva: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. La medesima Delibera, all'art. 6, primi due periodi, sanciva che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Di conseguenza, per i negozi stipulati nel vigore della suddetta Delibera, la validità della pattuizione anatocistica è sottoposta, non solo al rispetto della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche alla condizione che sia indicato, all'interno del contratto, il tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione infrannuale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr. Cass., sez. VI, n. 4321/2022). Nel caso in esame, risulta che il contratto relativo al conto corrente 631487.61 (già 1414.78) prevedesse una perfetta coincidenza tra tasso nominale e tasso effettivo degli interessi creditori (cfr.
8 Contr doc. 2 pag. 1, ove il TAN e il TAE del tasso a credito sono entrambi pari a 0,050%), con palese violazione delle norme in esame. Pertanto, gli interessi anatocistici applicati da con riferimento al Controparte_1 suddetto conto corrente risultano illegittimamente addebitati. Per l'effetto, occorre rettificare il saldo finale del conto secondo quanto precisato dal CTU alla pagina 13 dell'elaborato depositato in data 12.04.2022 e non contestato quanto al risultato dalla parte appellata come segue: Saldo rettificato al netto di interessi Euro 21.338,06 Interessi passivi ricalcolati Euro - 3.568,90
Interessi attivi ricalcolati Euro 27,81 Saldo rettificato totale Euro 17.796,96
La parte attrice in primo grado aveva formulato domanda di condanna alla restituzione in caso di sopravvenuta chiusura del rapporto. E' pacifico tra le parti che lo stesso è cessato e sulla formulazione della domanda di condanna non vi è contestazione da parte della appellata. Pertanto la domanda di restituzione deve essere accolta. Sulla somma, come sopra determinata, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, attesa la novità della domanda ex art. 1284, nr. 4, c.c. nel presente grado di giudizio, con decorrenza dall'atto della notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo.
2.3 Violazione degli artt. 117 e 118 TUB e 1284, co. 3, c.c., con riferimento al Capo B.
5. della sentenza. L'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt. 117 e 118 TUB e 1284, co. 3, c.c., non avrebbe considerato l'illegittima applicazione da parte della i Controparte_1 interessi ultralegali. In particolare, la sentenza di primo grado avrebbe disatteso le conclusioni del CTU, il quale, rilevata la mancata prova in ordine alla trasmissione, da parte della banca, delle comunicazioni di variazione unilaterale dei tassi di interesse di cui all'art. 118, co. 2, TUB, ha applicato, in luogo dell'interesse convenzionale unilateralmente modificato, il tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali, in applicazione dell'art. 117, co. 7, lett. a), TUB (cfr. CTU Per_1
Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, pag. 16). La censura è infondata. L'art. 118, co. 3, TUB espressamente prevede, quale conseguenza del mancato rispetto delle condizioni dettate dalla norma, l'inefficacia delle variazioni contrattuali. L'art. 117, co. 7, lett. a), si riferisce, invece, alla diversa ipotesi dell'inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB ed alle Pt_3 nullità di cui all'art. 117, co. 6, TUB. Non risulta dunque corretta, nel caso in esame, l'applicazione dei tassi di interesse dei B.O.T., come richiesto dall'appellante, bensì l'applicazione dei tassi originariamente convenuti, non validamente modificati dall'intervento di variazioni unilaterali da reputarsi inefficaci. Ha dunque correttamente operato il Tribunale, non considerando il conteggio effettuato dal CTU a pag. 16 della propria relazione (ove sono stati applicati i tassi dei B.O.T. annui), bensì quello svolto alle pp. 12-13, ove sono stati considerati “per l'intero periodo, i tassi indicati nella stessa lettera di credito: 13,785% tasso a debito;
0,50% tasso a credito” (cfr. CTU Quarta parte, III.A – ANATOCISMO, Per_1 pag. 12).
2.4 Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al Capo 5 della sentenza. Risultando accolto il motivo di cui al precedente punto 2.2., la censura inerente al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta assorbita.
9 Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Sez. L., 01/06/2016, n. 11423, Rv. 639931 - 01). Ciò riguarda anche le spese di CTU, che rientrano nella comune disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, n. 34196/2024).
3. Sulle spese di giudizio. Le spese seguono il principio della soccombenza. Deve essere valutato l'esito finale del giudizio che vede vittoriosa la parte appellante principale. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive mod. , nei valori medi, in ragione del valore della causa: valore inferiore € 26.000,00=e precisamente:
1. davanti al Tribunale:
1.Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva : € 777,00=
3. Fase trattazione: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00= totale per compensi avvocato:€ 5.077,00= b. davanti alla Corte:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00 Totale complessivi € 5.890,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte appellata. Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello incidentale;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della pattuizione degli interessi anatocistici del contratto di conto corrente nr. 63148761 oggetto di causa;
3) accerta che il saldo rettificato del predetto conto corrente alla data del deposito della CTU ammontava ad €17.796,96 in favore della parte appellante principale;
4) dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 in favore della parte appellante della somma di € 17.796,96, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c, dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo;
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
6) dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio in favore della parte appellante principale che liquida: a. in € 5.077,00 per compensi di avvocato per il grado di giudizio davanti al Tribunale;
10 b. in € 5.890,00 per compensi di avvocato per il grado di appello e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado;
c. oltre rimborso forfettario iva e cpa per entrambi i gradi;
7) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte appellata;
8) si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato;
9) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 05.11.2025 Il Presidente estensore Dott. Rosella Silvestri
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo.
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