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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAVARRA Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA PIGLIACELLI 64100 TERAMO presso il difensore avv. NAVARRA TOMMASO
OPPONENTE / ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIENDO Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CAIO CESTIO N. 19 GUIDONIA MONTECELIO
presso il difensore avv. CALIENDO MARCO
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato ai sensi della L. 2009 n.
69.
In via preliminare, si respinge la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adìto in quanto seppure la società opposta gestisca servizi pubblici, nella fattispecie in esame agisce iure privatorum per il pagamento di somme derivanti dagli 'oneri di attraverso stradale', soggetto alle regole comuni del codice civile. Conseguentemente,
la natura pubblica della società non contrasta l'uso degli strumenti contrattuali privatistici e della ingiunzione di pagamento per ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali.
La questione circa la possibilità per le società pubbliche o per i soggetti affidatari di servizi pubblici di utilizzare gli strumenti di diritto civile – contratti di diritto privato – per azionare il rispetto degli obblighi di pagamento derivanti dalla stipula del contratto appare superata nel senso della sottomissione al tribunale ordinario (e non a quello amministrativo nel senso della giurisdizione) per la materia del contendere odierno.
Si aggiunga, pure, che a mente delle Condizioni della Convenzione nonché di un giudicato intervenuto sulla questione preliminare / pregiudiziale che non può essere disatteso nel giudizio odierno costituendo un precedente di rilievo in ordine alla sussistenza della competenza in favore del Tribunale ordinario di Roma, dunque l'eccezione non può essere accolta. Tali osservazioni sono evincibili dagli allegati pagina 3 di 6 prodotti nel fascicolo monitorio.
Ne segue, ulteriormente, che devono essere applicate le comuni regole vigenti in ordine alla fase della procedura ingiuntiva ex art. 633 CPC con riferimento alla valutazione dei criteri di liquidità esigibilità e certezza del decreto ingiuntivo e con riferimento al giudizio opposizione i criteri generali, relativi all'onere della prova ex art. 2697 CC nel senso che, come noto, spetta alla parte opponente la prova della sussistenza degli elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione;
mentre spetta al creditore la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito, e, sul punto, in conseguenza dell'azionata opposizione, introdotto un vero e proprio giudizio di merito, la prova in entrambe le posizioni soggiace alle regole del giudizio ordinario di merito.
Posto ciò, si osserva, nel merito, la parte opponente ha dedotto la scadenza delle
Convenzioni sulla scorta delle quali il decreto ingiuntivo è stato emesso e la mancata sottoscrizione delle medesime;
la nullità delle Convenzioni per nullità /
indeterminatezza dell'oggetto, da qui la contestazione delle ragioni sottese al pagamento della parte opposta.
Anche in riferimento a tale aspetto il provvedimento giurisdizionale della parte opposta ha confermato la validità e la legittimità delle Convenzioni proprio in ordine al profilo di nullità / indeterminatezza dell'oggetto.
Nel corso del giudizio, invece, la parte opponente ha chiesto, sul punto, l'ammissione della prova orale, istanza non accolta stante la natura documentale delle circostanze, con particolare riferimento al punto relativo alla dedotta mancata sottoscrizione delle pagina 4 di 6 Convenzioni.
Poste queste considerazioni sulla scorta delle quali le contestazioni avverso la nullità /
illiceità delle Convenzioni ovvero sulla loro determinatezza / scadenza ed ancora in ordina alla mancata sottoscrizione delle stesse non possono essere accolte;
va osservato, quindi, che la parte opponente non ha comprovato le ragioni poste alla base della mancata sottoscrizione della Convenzione, in quanto quest'ultima è stata allegata al fascicolo monitorio né ha dimostrato, come avrebbe dovuto, di aver adempiuto al pagamento degli oneri di pagamento su di essa incombenti.
Ne consegue che l'opposizione non può essere accolta essendo rimasta inconferente e generica nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 183 CPC.
Il decreto ingiuntivo era emesso in forma provvisoriamente esecutiva, e quindi deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto della notula presentata dal procuratore della parte opposta e della dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 19238/2021, emesso dal Tribunale di
Roma il 03.11.2021;
pagina 5 di 6 3) Condanna altresì la parte opponente, a rimborsare alla parte Parte_1
opposta, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 Controparte_1
per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
ROMA, 08.02.2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAVARRA Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA PIGLIACELLI 64100 TERAMO presso il difensore avv. NAVARRA TOMMASO
OPPONENTE / ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIENDO Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CAIO CESTIO N. 19 GUIDONIA MONTECELIO
presso il difensore avv. CALIENDO MARCO
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato ai sensi della L. 2009 n.
69.
In via preliminare, si respinge la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adìto in quanto seppure la società opposta gestisca servizi pubblici, nella fattispecie in esame agisce iure privatorum per il pagamento di somme derivanti dagli 'oneri di attraverso stradale', soggetto alle regole comuni del codice civile. Conseguentemente,
la natura pubblica della società non contrasta l'uso degli strumenti contrattuali privatistici e della ingiunzione di pagamento per ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali.
La questione circa la possibilità per le società pubbliche o per i soggetti affidatari di servizi pubblici di utilizzare gli strumenti di diritto civile – contratti di diritto privato – per azionare il rispetto degli obblighi di pagamento derivanti dalla stipula del contratto appare superata nel senso della sottomissione al tribunale ordinario (e non a quello amministrativo nel senso della giurisdizione) per la materia del contendere odierno.
Si aggiunga, pure, che a mente delle Condizioni della Convenzione nonché di un giudicato intervenuto sulla questione preliminare / pregiudiziale che non può essere disatteso nel giudizio odierno costituendo un precedente di rilievo in ordine alla sussistenza della competenza in favore del Tribunale ordinario di Roma, dunque l'eccezione non può essere accolta. Tali osservazioni sono evincibili dagli allegati pagina 3 di 6 prodotti nel fascicolo monitorio.
Ne segue, ulteriormente, che devono essere applicate le comuni regole vigenti in ordine alla fase della procedura ingiuntiva ex art. 633 CPC con riferimento alla valutazione dei criteri di liquidità esigibilità e certezza del decreto ingiuntivo e con riferimento al giudizio opposizione i criteri generali, relativi all'onere della prova ex art. 2697 CC nel senso che, come noto, spetta alla parte opponente la prova della sussistenza degli elementi modificativi / estintivi della propria obbligazione;
mentre spetta al creditore la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito, e, sul punto, in conseguenza dell'azionata opposizione, introdotto un vero e proprio giudizio di merito, la prova in entrambe le posizioni soggiace alle regole del giudizio ordinario di merito.
Posto ciò, si osserva, nel merito, la parte opponente ha dedotto la scadenza delle
Convenzioni sulla scorta delle quali il decreto ingiuntivo è stato emesso e la mancata sottoscrizione delle medesime;
la nullità delle Convenzioni per nullità /
indeterminatezza dell'oggetto, da qui la contestazione delle ragioni sottese al pagamento della parte opposta.
Anche in riferimento a tale aspetto il provvedimento giurisdizionale della parte opposta ha confermato la validità e la legittimità delle Convenzioni proprio in ordine al profilo di nullità / indeterminatezza dell'oggetto.
Nel corso del giudizio, invece, la parte opponente ha chiesto, sul punto, l'ammissione della prova orale, istanza non accolta stante la natura documentale delle circostanze, con particolare riferimento al punto relativo alla dedotta mancata sottoscrizione delle pagina 4 di 6 Convenzioni.
Poste queste considerazioni sulla scorta delle quali le contestazioni avverso la nullità /
illiceità delle Convenzioni ovvero sulla loro determinatezza / scadenza ed ancora in ordina alla mancata sottoscrizione delle stesse non possono essere accolte;
va osservato, quindi, che la parte opponente non ha comprovato le ragioni poste alla base della mancata sottoscrizione della Convenzione, in quanto quest'ultima è stata allegata al fascicolo monitorio né ha dimostrato, come avrebbe dovuto, di aver adempiuto al pagamento degli oneri di pagamento su di essa incombenti.
Ne consegue che l'opposizione non può essere accolta essendo rimasta inconferente e generica nonostante la concessione dei termini di cui all'art. 183 CPC.
Il decreto ingiuntivo era emesso in forma provvisoriamente esecutiva, e quindi deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto della notula presentata dal procuratore della parte opposta e della dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 19238/2021, emesso dal Tribunale di
Roma il 03.11.2021;
pagina 5 di 6 3) Condanna altresì la parte opponente, a rimborsare alla parte Parte_1
opposta, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 Controparte_1
per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
ROMA, 08.02.2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6