Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2005, n. 4094
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Sentenza 25 febbraio 2005

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In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990,n.287).

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo,mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo,consistente nella consapevolezza di prestare osservanza,mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica ; e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione sul titolo dedotto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2005, n. 4094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4094
    Data del deposito : 25 febbraio 2005

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