Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 2
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990,n.287).
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo,mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo,consistente nella consapevolezza di prestare osservanza,mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica ; e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione sul titolo dedotto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2005, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI SC Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI SC - Consigliere -
Dott. GENOVESE SC Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC NE, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 73, presso l'avv. prof. Carlo Rienzi, difeso dall'avv. Giuseppe Ursini per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Banco di Napoli s.p.a., Filiale di Napoli Ovest, in proprio, in persona dei legali rappresentanti dott. SC Sannoia e dott. Ottavio Candura, ed in qualità di mandatario della cessionaria Società per la gestione di attività SGA s.p.a., in persona di EN FI, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pezzana a 80, presso l'avv. Mario Porcelli, che, con l'avv. Aldo Manna, lo difende per procura in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2278 del 3 luglio - 9 ottobre 2000, notificata il 26 giugno 2001;
sentiti il Cons. Dr. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Ursini, per il ricorrente;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Maccarone Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento in parte del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Banco di Napoli s.p.a., in proprio e quale mandatario della cessionaria Società per la gestione di attività SGA s.p.a., il 28 aprile 1997 ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Napoli ingiunzione a carico di SC NE per il pagamento di lire 568.978.278, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 15% a decorrere dal 1 gennaio 1997, per saldo passivo di apertura di credito concessa sul conto corrente n. 8/10.
Il NE si è opposto al decreto ingiuntivo, fra l'altro contestando la validità dei patti relativi al saggio degli interessi ed alla loro capitalizzazione trimestrale, e, in via riconvenzionale, ha fatto valere un proprio maggiore credito, anche a titolo di risarcimento del danno, per irregolarità ed abusi in tesi commessi dal Banco.
Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione ed anche la domanda riconvenzionale.
Rigettando il gravame del NE, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 ottobre 2000 e notificata il 26 giugno 2001, ha osservato:
- che l'originario contratto di apertura di credito sul conto n. 8/10 era anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, di modo che, nella parte in cui fissava gli interessi convenzionali con rinvio agli usi, non incorreva nella sanzione di nullità prevista da tale legge (art. 4, poi riproposto dall'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
- che, dopo l'entrata in vigore della citata legge, il tasso degli interessi era stato direttamente fissato dalle parti nella misura del 15% con contratto dell'8 ottobre 1993, e non aveva subito arbitrarie ed unilaterali modificazioni su iniziativa del Banco di Napoli;
- che la legittimità della clausola di detto contratto del 1993 sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi era da riconoscersi in applicazione dell'art. 25 terzo comma del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, il quale conserva validità ed efficacia agli accordi in tal senso intervenuti prima della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dello stesso art. 25, fino alla data della deliberazione medesima;
- che la revoca del fido non risultava ingiustificata (del resto il NE, rispondendo al recesso del Banco, aveva riconosciuto la propria esposizione debitoria).
Il NE, con ricorso notificato il 2 ottobre 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando tre motivi d'impugnazione.
Il Banco di Napoli ha replicato con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, con la denuncia della violazione degli artt. 1283, 1284 e 1469 bis e segg. cod. civ., della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, nonché della contraddittorietà della motivazione, riguardano gli interessi convenzionali.
Richiamando l'evoluzione dell'originario rapporto, ed in particolare osservando che il conto corrente n. 8/10 era stato sostituito a partire dal 2 dicembre 1993 da quello n. 16/1, e poi ancora con altri successivi, il ricorrente sostiene la nullità del patto sugli interessi ultralegali, con riferimento alle condizioni abitualmente praticate "su piazza", in quanto posteriore alla legge n. 154 del 1992, il cui art. 4 non consente il rinvio agli usi, e comunque in quanto affetto da indeterminatezza ed indeterminabilità del contenuto.
Il NE torna poi ad opporre la nullità ed inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale, essenzialmente sul rilievo dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 1283 cod. civ., ricollegandosi quel patto ad usi negoziali, non normativi. La prima tesi, non esaminabile nella parte in cui tende ad individuare il titolo del debito per interessi in contratti successivi e diversi da quelli ritenuti dalla sentenza impugnata, in quanto si esaurisce nella sollecitazione di un riesame nel merito non consentito in questa sede, è, per il resto, infondata. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 (poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. - settembre 1993 n.
385), il quale, prevedendo la nullità della clausola di rinvio agli usi, non opera retroattivamente (v., da ultimo, Cass. 18 settembre 2003 n. 13739), la fissazione degli interessi convenzionali per relationem, con richiamo delle condizioni abitualmente praticate dagli istituti di credito, deve ritenersi, invalida, per difetto di univoca determinabilità del tasso sulla scorta del documento contrattuale (art. 1284 terzo comma cod, civ.), quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza, non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla per caratteristiche integranti accordi di cartello vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 (v. Cass. 25 luglio 2001 n. 10129, 28 marzo 2002 n. 4490, 23 settembre 2002 n. 13823). Ne consegue, per il periodo anteriore alla menzionata novella del 1992, che l'invalidità del patto in discussione non dipende dalla mera presenza del rinvio al saggio usuale, ma richiede un accertamento sul contenuto del rinvio stesso nel caso concreto, e, pertanto, postula che la parte interessata alleghi le circostanze all'uopo rilevanti.
Il NE non assume di aver ottemperato all'indicato onere in sede di merito, ne' comunque specifica le risultanze processuali da cui si sarebbe dovuto desumere un tenore della clausola sugli interessi tale da implicare detta nullità, e, dunque, non può censurare la Corte di Napoli per non aver indagato in proposito. Fondata è invece la deduzione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Prestandosi adesione ai principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. 16 marzo 1999 n. 2374 (e ribadito da ultimo da Cass. 20 agosto 2003 n. 12222), si osserva:
- che l'art. 1283 cod. civ., il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo posteriore alla domanda giudiziale od in forza di accordo successivo alla scadenza (sempre che dovuti da almeno sei mesi), si riferisce agli usi normativi in senso stretto, caratterizzati dalla opinio iuris ac necessitatis;
- che le clausole dei contratti bancari in conto corrente contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispondono ad usi negoziali, non normativi, anche per il tempo anteriore al citato mutamento della giurisprudenza di legittimità, e, quindi, sono affette da nullità, per contrasto con norma imperativa, tenendosi conto che l'art. 25 terzo comma del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (modificativo dell'art. 120 del d.lgs 1 settembre 1993 n. 385), il quale conserva in via transitoria la validità e l'efficacia dei patti anteriori fino alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17 ottobre 2000 n. 425;
- che tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., pure nel giudizio di gravame, quando, come nella specie,
persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione (in assenza della formazione sul punto di giudicato interno).
Questi principi comportano l'accoglimento in parte dei motivi in esame, in quanto la Corte d'appello, a fronte delle rinnovate contestazioni del NE in ordine al debito per interessi, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del patto di anatocismo, traendone le debite conseguenze sulla quantificazione del complessivo credito del Banco.
Con il terzo motivo del ricorso, sotto il profilo della violazione degli artt. 190 e 356 cod. proc. civ., si critica la Corte d'appello per non aver disposto una consulenza tecnica, più volte sollecitata, al fine di accertare che i documenti contrattuali erano frutto di imposizioni ed iniziative unilaterali del Banco di Napoli. Il motivo è inammissibile, dato che resta sul piano della riproposizione in via enunciativa di assunti contrari a quanto acclarato dalla Corte d'appello sulla vicenda negoziale, e non indica quali elementi decisivi detta consulenza avrebbe potuto evidenziare. In conclusione, con raccoglimento del ricorso nei limiti dinanzi specificati, si deve cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame sull'entità del credito del Banco che tenga conto della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Corte d'appello, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005