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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4267/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210009533279501 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorre avverso la cartella notificata il 24/6/25 ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e con la quale veniva richiesta la somma di euro 6.236,57 a titolo di irpef anno 2017.
Eccepisce la prescrizione delle somme e la decadenza dell'ufficio dal richiederle.
Si costituisce l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_3, la quale contesta il contenuto del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale sostiene la legittimità dell'iscrizione avvenuta sulla base di un ruolo regolarmente consegnato al concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'l'art. 25 del DPR n. 602/73 ha previsto termini diversi per l'iscrizione a ruolo stabilendo che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale previsto dall'art. 36 bis, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Orbene nel caso in esame le somme sono dovute in riferimento all'anno di imposta 2017 con la conseguenza che la cartella andava notificata entro il 31/12/21.
Nel caso in esame la cartella è stata notificata oltre il termine previsto dalla norma e ciò anche se si considera la sospensione dei termini prevista dalla normativa sull'emergenza covid 19.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00, oltre euro cut iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4267/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210009533279501 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorre avverso la cartella notificata il 24/6/25 ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e con la quale veniva richiesta la somma di euro 6.236,57 a titolo di irpef anno 2017.
Eccepisce la prescrizione delle somme e la decadenza dell'ufficio dal richiederle.
Si costituisce l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_3, la quale contesta il contenuto del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale sostiene la legittimità dell'iscrizione avvenuta sulla base di un ruolo regolarmente consegnato al concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'l'art. 25 del DPR n. 602/73 ha previsto termini diversi per l'iscrizione a ruolo stabilendo che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale previsto dall'art. 36 bis, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Orbene nel caso in esame le somme sono dovute in riferimento all'anno di imposta 2017 con la conseguenza che la cartella andava notificata entro il 31/12/21.
Nel caso in esame la cartella è stata notificata oltre il termine previsto dalla norma e ciò anche se si considera la sospensione dei termini prevista dalla normativa sull'emergenza covid 19.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00, oltre euro cut iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caserta il 23/1/26.
Il giudice monocratico
Avv. Sergio della Volpe