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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente, in data 18 marzo 2024, nei confronti del Comune di Soverato e della società C. & C. S.r.
l., Concessionaria del Servizio Accertamento e Riscossione tributi, avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 018/33/2024, recante un carico tributario di € 24.825,00 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica), asseritamente notificato in data 05.03.2024.
Deduce:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità dell'atto impugnato;
2. Carenza di legittimazione passiva in relazione ai tributi in contestazione (TARSU 2011, TARI dal 2015 al 2019).
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnato preavviso.
Resiste la società della riscossione C. & C. s.r.l. con memoria depositata in data 28 giugno 2024.
L'intimato Comune non svolge attività difensiva.
In data 14 gennaio 2026, parte ricorrente deposita Accordo di Conciliazione fuori udienza, sottoscritto dalle parti, chiedendo pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In esito alla odierna pubblica udienza il difensore della ricorrente insiste nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte. L'accordo conciliativo, depositato in data 16 gennaio 2026, è pervenuto in segreteria allorché era già stata fissata l'udienza di trattazione per cui spetta a questo Organo collegiale l'esame delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per la conciliazione.
Giova, tuttavia, evidenziare che il compito del Collegio, stante la generica espressione adottata dal legislatore fiscale, si arresta al solo aspetto formale dell'atto conciliativo e, quindi, alla sua idoneità incondizionata a definire l'intera vicenda contenziosa, con esclusione di ogni esame di merito sui fatti di causa. Occorre, in definitiva, soltanto che la conciliazione possa avere la sua esistenza giuridica come atto che chiude il processo.
Dall'esame compiuto tutte le voci risultanti dall'avviso di liquidazione sono state oggetto di conciliazione e di accordo tra le parti, che hanno, poi, disciplinato termini e modalità di pagamento dell'importo dovuto, nonché regolamentato le spese di lite, compensandole.
Si impone, dunque, declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazionne della materia del contendere;
- spese compensate.
Catanzaro, 28 gennaio 2026. Il Presidente-relatore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 018-33-2024 TARSU/TIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente, in data 18 marzo 2024, nei confronti del Comune di Soverato e della società C. & C. S.r.
l., Concessionaria del Servizio Accertamento e Riscossione tributi, avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 018/33/2024, recante un carico tributario di € 24.825,00 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica), asseritamente notificato in data 05.03.2024.
Deduce:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità dell'atto impugnato;
2. Carenza di legittimazione passiva in relazione ai tributi in contestazione (TARSU 2011, TARI dal 2015 al 2019).
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnato preavviso.
Resiste la società della riscossione C. & C. s.r.l. con memoria depositata in data 28 giugno 2024.
L'intimato Comune non svolge attività difensiva.
In data 14 gennaio 2026, parte ricorrente deposita Accordo di Conciliazione fuori udienza, sottoscritto dalle parti, chiedendo pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In esito alla odierna pubblica udienza il difensore della ricorrente insiste nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte. L'accordo conciliativo, depositato in data 16 gennaio 2026, è pervenuto in segreteria allorché era già stata fissata l'udienza di trattazione per cui spetta a questo Organo collegiale l'esame delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per la conciliazione.
Giova, tuttavia, evidenziare che il compito del Collegio, stante la generica espressione adottata dal legislatore fiscale, si arresta al solo aspetto formale dell'atto conciliativo e, quindi, alla sua idoneità incondizionata a definire l'intera vicenda contenziosa, con esclusione di ogni esame di merito sui fatti di causa. Occorre, in definitiva, soltanto che la conciliazione possa avere la sua esistenza giuridica come atto che chiude il processo.
Dall'esame compiuto tutte le voci risultanti dall'avviso di liquidazione sono state oggetto di conciliazione e di accordo tra le parti, che hanno, poi, disciplinato termini e modalità di pagamento dell'importo dovuto, nonché regolamentato le spese di lite, compensandole.
Si impone, dunque, declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazionne della materia del contendere;
- spese compensate.
Catanzaro, 28 gennaio 2026. Il Presidente-relatore