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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN De GO Presidente relatore dott.ssa Maria UC Insinga Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7/2022 R.G. Corte di Appello, promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ER UF , elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore sito in NA, via Nazionale n. 187, per procura in atti
Appellante
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 morta a Catania il 20/02/2022, con ultima residenza in NA, via Nazionale n. 214,
COLLETTIVAMENTE E IMPERSONALMENTE
Appellati - contumaci
Oggetto: successioni
Conclusioni per l'appellante
Come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 23/04/2025: “...L'avv.
ER UF, per l'appellante, signora precisa le conclusioni riportandosi a Parte_1
1 quelle formulate nell'atto di appello introduttivo del giudizio, come di seguito ripetute e trascritte: - in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità per i motivi rassegnati in narrativa.
In via del tutto subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle questioni preliminari di merito sollevate con i motivi di appello sub. § A), B), C) e D), si insiste nell'azione di riduzione per lesione della legittima e, pertanto, si chiede:
• indi, previa ricognizione dell'intero asse ereditario, ivi compresi tutti i beni mobili relitti dal de cuius facenti parte della casa coniugale, accertare la quota disponibile, con riferimento al valore dei beni facenti parte della massa appartenenti alla defunta al tempo della morte e, conseguentemente, accertare che le disposizioni contenute nel testamento pubblico del sig.
, pubblicato in data 26-5-2010 – ed in particolare quella contenente l'onere a Persona_1 carico del figlio - hanno intaccato la quota di legittima spettante ai legittimari CP_2 convenuti e , in rappresentanza del padre;
Parte_1 Controparte_3
• conseguentemente, procedere alla riduzione delle predette disposizioni testamentarie stesse fino alla reintegrazione della quota di legittima spettante agli odierni concludenti, dichiarando la nullità/invalidità/inefficacia del testamento, in tutto o in parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 735, 554 e 556 c.c..
In via istruttoria, si insiste nella richiesta di CTU al fine di procedere alle operazioni di stima del patrimonio relitto e conseguente determinazione della quota disponibile della quota di riserva spettante all'appellante.
Con vittoria di spese e compensi difensivi e rimborso forfettario spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/06/2018 l'attrice conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, e , Parte_1 CP_4 Controparte_5 questi ultimi due nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, chiedendo: “ - in via preliminare, ritenere e dichiarare che la signora ed il Per_2 Parte_1 minore e, per quest'ultimo, i coniugi e , nella CP_3 CP_4 Controparte_5 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, quali eredi del defunto siano tenuti Pt_1 all'adempimento dell'onere testamentario di corrispondere € 1.000,00 mensili alla sig.ra CP_1
[..
[...] [...]
giusto testamento olografo del 5.4.2009, pubblicato in data 26-05-2010 e registrato il 21- Pt_2
06-2010 al n. 1283 Serie 1 T, a far data dalla morte del medesimo;
- per l'effetto, condannare la signora ed il minore e, per quest'ultimo, i coniugi e Parte_1 CP_3 CP_4
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, al pagamento, in Controparte_5 favore della sig.ra del complessivo importo di € 99.000,00, oltre interessi legali CP_6 dalle singole scadenze. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
L'attrice, a sostegno di tali richieste, esponeva che, in data 1-4-2010, era deceduto, in NA, il il quale, in virtù di testamento olografo del 5-4-2009, aveva lasciato, in favore Persona_1 del figlio , il vano a piano terra di via Nazionale nn. 216/218, con l'arredamento CP_4 ivi esistente, gravandolo dell'onere di corrispondere all'attrice, (OG del Controparte_1 testatore), il canone mensile di € 1.000,00, fino alla di lei vita natural durante.
L'attrice deduceva che non aveva adempiuto all'obbligo impostogli dal CP_4 testatore e di avere, quindi, depositato ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento di € 7.000,00, per le superiori causali;
che , nel giudizio di CP_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 146/10 del 16.11.2010, emesso dal Tribunale di
Nicosia, aveva rinunciato all'eredità del padre;
che, a seguito di tale rinuncia, Persona_1 il minore (figlio di e ) e la di lui sorella Persona_2 Controparte_4 Controparte_5
erano subentrati, per rappresentazione, al padre , trovandosi, Parte_1 Controparte_4 tra l'altro, nel godimento dei beni, ed avevano continuato a non corrispondere nulla all'attrice, la quale, ormai, aveva maturato verso di loro un credito complessivo ammontante ad € 99.000 (corrispondente a n. 99 mensilità maturate tra aprile 2010 e giugno 2018, oltre interessi legali).
Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti , Parte_1 [...]
e , quest'ultimi due in proprio e n.q. di genitori esercenti la CP_4 Controparte_5 responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...], il [...], Persona_3 eccepivano: 1) il difetto di legittimazione passiva del minore , in quanto, in Persona_2 mancanza di avvenuta accettazione con beneficio di inventario, egli era un mero chiamato all'eredità e non erede del defunto;
2) chiedevano, in via riconvenzionale, la Persona_1 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, posto che l'obbligazione di versamento a , coniuge del de cuius, della somma mensile di € 1.000,00 per tutta Controparte_1 la vita della beneficiaria, implicava che il credito di quest'ultima, alla data della domanda ammontante ad € 99.000,00, superava lo stesso valore del bene (vano a piano terra sito in
3 NA via Nazionale nn. 216/218) oggetto della disposizione testamentaria in favore dei convenuti, eredi di per rappresentazione a seguito della rinuncia di Persona_1 [...]
all'eredità paterna. CP_4
Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 27.2.2020, rigettava la richiesta di CTU e la causa veniva rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, per essere poi trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del 13.5.2021, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, con sentenza n. 772/2021, pubblicata il
20/12/2021, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da CP_1
nei confronti di;
in accoglimento della domanda attrice nei confronti di
[...] Persona_2
condannava la stessa al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 99.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
dichiarava l'inammissibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima proposta in via riconvenzionale da e condannava a Persona_2 Parte_1 Controparte_1 rifondere le spese processuali in favore di , che liquidava, per le fasi di studio, Persona_2 introduttiva e decisoria, in € 5.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali;
condannava a rifondere le spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
, che, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, si liquidavano in complessivi €
[...]
5.000,00, oltre IVA, se dovuta.
Il Tribunale di Enna, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del minore
[...]
, affermava che tanto non emergeva dalla stessa prospettazione della domanda, ma Per_2 era basato sul rilievo, attinente al merito, per cui il convenuto era un mero chiamato all'eredità, non avendo accettato con beneficio di inventario l'eredità di . Pertanto, Persona_1
l'eccezione sollevata andava riqualificata in termini di eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo talché era onere della parte attrice provare che il convenuto Per_2
, minorenne chiamato all'eredità per rappresentazione del padre, avesse, già al
[...] momento della proposizione della domanda, accettato l'eredità con beneficio di inventario (art. 471 c.c.). Poiché tale prova, ad avviso del Tribunale, non risultava acquisita, non poteva ritenersi che il minore fosse divenuto titolare dal lato passivo del rapporto Persona_2 giuridico dedotto in giudizio, con la conseguenza che il predetto convenuto non era obbligato, neppure nei limiti di cui all'art. 490, comma 2, n. 2), c.c., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma mensile di € 1.000,00 a partire dall'apertura della successione di . Persona_1
4 Pertanto, veniva rigettata la domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto
[...]
. Per_2
Con riferimento alla posizione della convenuta il Tribunale di Parte_1
Enna affermava quanto segue (cfr. pagg.
4-6 della sentenza di primo grado):
<Con riferimento a , non risultano contestati i fatti, dedotti da parte Parte_1 attrice, per cui la predetta convenuta è divenuta erede di , ha il godimento del bene Persona_1 ereditario e non ha eseguito versamenti mensili per € 99.000,00 in favore di , Controparte_1 avendo la convenuta solo chiesto, in via riconvenzionale, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.
Con testamento olografo del 5.4.2009, pubblicato in data 26.5.2010 e registrato il 21.6.2010 al n.
1283 Serie 1 T, : a) ha attribuito il vano a piano terra sito in NA via Nazionale Persona_1 nn. 216/2018 al figlio e ha costituito una rendita vitalizia, a carico dello stesso ed in CP_2 favore di , per la somma mensile di € 1.000,00 (corrispondente al canone già Controparte_1 percepito per la locazione del predetto immobile); b) ha attribuito, alle due figlie UC e , CP_7 in parti uguali, la nuda proprietà del fondo e del fabbricato e dell'appartamento sito in NA al secondo piano di via Nazionale n. 214, con i relativi arredi, ed alla OG il Controparte_1 relativo usufrutto. A seguito di rinuncia all'eredità paterna da parte di , CP_4 [...]
è divenuta erede, per rappresentazione, e ha dedotto che la costituita rendita Parte_1 vitalizia implica un debito a suo carico che supera lo stesso valore della quota del bene attribuita
a titolo di legittima e, pertanto, ha chiesto la riduzione della disposizione testamentaria che determina una lesione della sua quota di riserva (art. 542, comma 2, c.c.).
Tuttavia, poiché l'incertezza della durata della rendita vitalizia rende incerta anche la lesione della quota di legittima, il legislatore ha in questo caso apprestato al legittimario una tutela diversa dall'azione di riduzione. Infatti, l'art. 550 c.c., ai commi 1 e 2, stabilisce: “Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile”.
5 Tale norma, codificando la c.d. “cautela sociniana”, ha quindi attribuito all'erede legittimario un diritto potestativo di scegliere tra eseguire la disposizione testamentaria (conseguendo la nuda proprietà del bene con l'obbligo di versare al legatario la somma mensile a titolo di rendita vitalizia) ovvero ottenere la piena proprietà della parte del bene corrispondente alla sua quota di riserva (art. 542 comma 2 c.c.) ed abbandonare la restante parte disponibile al legatario.
In giurisprudenza è stato precisato che l'esercizio del predetto diritto di scelta non richiede forme solenni e può essere anche tacito ed è incompatibile con il successivo esperimento dell'azione di riduzione: “La norma prevista nell'art. 550 cod. civ. (c.d. cautela sociniana) si inserisce nel sistema successorio come strumento di garanzia del diritto alla legittima in piena proprietà, destinato a sostituire la sanzione insufficiente della riduzione (artt. 553 e 554 C.C.) la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità, della legittima. La norma, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma
1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma 2), attribuisce quindi al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa); il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, tipico strumento di tutela della legittima: in sostanza il riservatario, senza verificare oggettivamente se vi sia stata o meno una lesione della quota di legittima, esercita un diritto potestativo sulla base di una valutazione soggettiva e può così pretendere la legittima in piena proprietà, "abbandonando" il resto, cioè la nuda proprietà o
l'usufrutto della disponibile, ovvero conseguire la disposizione che lo riguarda, con ciò stesso ritenendo che il valore della legittima intaccata, unito a quello della nuda proprietà della disponibile, o dell'usufrutto sulla disponibile, eguagli o superi il valore della legittima (cfr. Cass.
29.12.1970 n. 2782). La scelta non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, ma in una opzione di cui la legge non determina la forma;
non sono quindi necessarie le solennità richieste dall'art. 519
C.C., potendo le scelte stesse provarsi con testimoni o per presunzioni, anche se trattasi di usufrutto
o nuda proprietà riflettenti beni immobili, e potendo essa effettuarsi sia espressamente che tacitamente (cfr. Cass.
7.10.1960 n. 2599). La diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 C.C., comporta, infine l'incompatibilità delle "scelte" effettuate ai sensi e per gli effetti della prima di tali disposizioni con il successivo ricorso all'azione di riduzione ex art. 554” (Cass. 18/1/1995, n. 511; Cass. 12/3/2012 n. 3894).
6 Nella specie, ha tacitamente accettato la disposizione testamentaria, Parte_1 essendo incontestato che, per molti anni dall'apertura della successione di , la Persona_1 predetta convenuta ha goduto dell'intero immobile, del quale ha integralmente percepito i canoni di locazione, senza mai abbandonare la porzione disponibile in favore del legatario, con conseguente preclusione dell'azione di riduzione per lesione di legittima (Trib. Cagliari,
2/9/2004), successivamente proposta in via riconvenzionale dalla convenuta al momento della costituzione nel presente giudizio.
D'altra parte, l'azione di riduzione proposta in via riconvenzionale è basata su una lesione della quota di legittima per effetto della disposizione testamentaria soltanto genericamente dedotta, senza tenere conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'erede legittimario che propone l'azione di riduzione ha invece l'onere “di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (sent. 12 settembre 2002 n. 13310). In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (sent. 29 ottobre 1975 n. 3661)” (Cass. 30/6/2011 n. 14473; Cass.
14/10/2016 n. 20830; Cass. 19/1/2017 n. 1357).
Per quanto sopra, la domanda attrice viene rigettata nei confronti di mentre è CP_3 accolta nei confronti di , con condanna della stessa al pagamento della Parte_1 somma di € 99.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, in favore di CP_1
.
[...]
L'azione di riduzione proposta in via riconvenzionale dai convenuti va dichiarata inammissibile.
In ordine alle spese processuali, come liquidate in dispositivo, va Parte_1 condannata a rifonderle a , mentre quest'ultima va condannata a rifonderle a Controparte_1
. CP_3
Avverso tale sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 in appello notificato a mezzo PEC all'appellata in data 4 gennaio 2022, Controparte_1 presso il domicilio digitale “ del difensore in Email_1 primo grado avv. Salvatore Timpanaro, con la prima udienza di trattazione fissata in citazione dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per il giorno 2 maggio 2022 (udienza poi differita d'ufficio al 15 giugno 2022).
7 L'appello veniva affidato ai seguenti motivi.
Con il primo articolato motivo di appello, rubricato “A) Nullità della sentenza per omessa indicazione di una questione rilevabile d'ufficio ex art. 183 co. 4 c.p.c.”; “B) erroneità della condanna nei confronti di per violazione dell'art. 2697 Parte_1
c.c.”, deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di segnalare alle parti una questione rilevabile d'ufficio (mancata accettazione dell'eredità da parte di , Parte_1 decidendo comunque sulla base di essa e che tale omissione comportava nullità della sentenza. Ed inoltre che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che Pt_1 avesse tacitamente accettato l'eredità, senza che ve ne fosse prova, mentre sarebbe
[...] stato corretto far uso delle medesime argomentazioni svolte circa la posizione di Per_2
, nei cui confronti la domanda era stata rigettata.
[...]
Con il secondo articolato motivo di appello, rubricato “C) Errata applicazione dell'istituto della c.d. cautela sociniana ex art. 550 c.c.)”; “D) Nullità della disposizione testamentaria che pone pesi e oneri a carico della legittima: art. 549 c.c.”, deduceva che il giudice di prime cure aveva erroneamente applicato l'istituto della c.d. “cautela sociniana” (art. 550 c.c.) confondendo il lascito in piena proprietà con quello in nuda proprietà gravato da usufrutto;
che la norma dell'art. 550 c.c. sarebbe stata applicabile solo nel caso in cui il testatore avesse lasciato al legittimario (figlio del “de cuius”) la nuda Controparte_4 proprietà dell'immobile, gravandola di una rendita vitalizia o di un usufrutto;
che, nella specie, alcuna disposizione di tal fatta poteva ravvisarsi in relazione al lascito operato in favore del figlio del de cuius, , cui, infatti, il testatore aveva lasciato la piena proprietà Controparte_4 di un bene immobile, gravando il beneficiario dell'onere di versare la somma di euro mille al mese, vita natural durante, in favore di OG del “de cuius” ; che il Controparte_1
Giudice di primo grado aveva confuso la disposizione testamentaria in favore di
[...]
con quelle in favore delle altre due figlie del “de cuius”, alle quali, invece, il testatore CP_4
CP_ aveva espressamente assegnato “… la nuda proprietà del fondo con tutto il fabbricato ivi e
l'appartamento in NA a secondo piano di via Nazionale n. 214 con tutto l'arredamento che ivi si trova …”, legando alla OG l'usufrutto su tali beni: “… lego infine a mia Controparte_1
CP_ OG l'usufrutto generale sua vita natural durante sull'appartamento e sul fondo e faccio obbligo ai miei tre figli di rispettare mia OG …”; che il testatore aveva imposto un onere sulla quota di legittima spettante a , onere vietato e tale da azzerare la CP_4
8 quota di legittima spettante a coloro che erano subentrati, per rappresentazione, al legittimario (figlio del de cuius). Controparte_4
Con il terzo motivo di appello, rubricato “E) Nullità della disposizione testamentaria per violazione dell'art. 549 c.c.” deduceva che le disposizioni contenute nel testamento redatto dal de cuius e riguardanti la posizione del figlio , al quale Persona_1 CP_4 erano subentrati, nella posizione di chiamati all'eredità, i figli e Parte_1 [...]
, andavano sussunte nel paradigma di cui all'articolo 549 cod. civ., a tenore del Persona_3 quale “Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva
l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.”; che l'onere posto dal testatore a carico del figlio, , costituiva un onere ex art. 647 c.c.; che la disposizione CP_4 testamentaria si poneva in contrasto con il divieto posto dall'articolo 549 c.c. con conseguente sanzione della nullità ex art. 1421 c.c.; che la nullità delle disposizioni sussumibili nel paradigma di cui all'art. 549 c.c. “rilevano già di per sé” e non abbisognano di alcuna operazione di determinazione della legittima;
che dal contenuto del testamento olografo formato dal emergeva che il testatore aveva voluto gravare il solo Persona_1 CP_4 dell'onere e/o peso di versare a favore della seconda OG del “de cuius”, , Controparte_1 la somma di € 1.000,00 mensili, a far data dalla sua morte e fino alla vita natural durante della beneficiaria;
che tale disposizione non aveva semplicemente intaccato la quota di riserva spettante al legittimario ma aveva addirittura azzerato il valore del lascito, ponendo a carico del figlio del “de cuius” un debito di valore addirittura superiore rispetto al valore del bene lasciato;
che queste circostanze erano state specificamente allegate dai convenuti con il primo atto difensivo e mai contestate da parte attrice;
che i convenuti avevano allegato nella comparsa di costituzione e risposta quanto segue: “…Ciò posto, e venendo ai legittimari, gli stessi sono l'attrice, OG (di seconde nozze), e tre figli, per cui la quota Controparte_1 riservata ai figli è pari al 50% dell'intero patrimonio, di talchè la quota di riserva spettante agli odierni convenuti è pari ad 1/3, della metà del patrimonio relitto, ossia i 2/12 dell'intero. Orbene, proprio alla luce delle richiesta avanzate dall'attrice nel corso del presente giudizio (€ 99.000,00 fino a giugno 2018) ne discende, oggettivamente, che l'onere testamentario posto a carico del figlio (ed oggi dei rappresentanti di quest'ultimo), di versare alla seconda OG la CP_2 somma di € 1.000,00 per tutta la sua vita naturale, ha, di fatto, prodotto l'azzeramento del valore della quota dell'erede onerato, addirittura aggravandolo di ulteriori debiti, posto che il valore del bene in questione (vano terra in via Nazionale) non supera i 60 mila euro. Ora, se una circostanza di tal fatta poteva non apparire chiara al momento dell'apertura della redazione del testamento,
9 non essendo nota al testatore l'aspettativa di vita della beneficiaria, la stessa non può negarsi oggi, alla luce del tempo trascorso e del credito preteso dalla signora , la quale, infatti, ha CP_1 avanzato la richiesta di € 99.000,00, destinata a crescere ulteriormente per effetto della pretesa maturazione dei canoni successivi al mese di giugno 2018 e degli interessi. …” (così, testualmente, in comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2018); che l'onere posto a carico del figlio aveva azzerato qualsivoglia utilità per il medesimo, ponendo a carico dello CP_2 stesso un debito superiore al valore del bene assegnato, con la conseguenza che la disposizione in parola era da ritenere nulla ai sensi dell'articolo 549 c.c..
Con il quarto motivo di appello rubricato “F) IN SUBORDINE: NULLITÀ DELLA
CONDANNA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 752 E 754 C.C.” deduceva che la responsabilità del coerede è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 752 e 754 c.c., secondo cui ciascun coerede risponde dei debiti ereditari nei limiti della quota ereditaria;
che gli eredi dell'originario debitore sono obbligati a soddisfare i debiti ereditari esclusivamente pro quota,
e cioè in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
che essi, pertanto, non possono essere condannati al pagamento solidale di tali debiti;
che nella pur contestata ipotesi in cui l'appellante fosse stata qualificata erede, per rappresentazione del padre, insieme al fratello
, doveva rispondere dei debiti ereditari nel limiti di tale quota, ossia in ragione del 50% Per_2
e non dell'intero; che la sentenza di primo grado, pertanto, andava riformata nella parte in cui aveva condannato a pagare integralmente l'onere ereditario posto dal testatore Parte_1
a carico di , dovendo risponderne in ragione della metà dell'importo dell'onere. CP_4
Con il quinto motivo di appello rubricato “G) NULLITA' DELLA CONDANNA DELLA
SIGNORA SO IM PER VIOLAZIONE DELL'ART. 671 C.C” deduceva, in via di ulteriore subordine, che la disposizione del testatore riguardante il figlio Controparte_4 rappresentava un legato, dal momento che il testatore aveva lasciato al figlio solo CP_2 un singolo bene, il vano terrano sito a NA, via Nazionale n. 216/218; che, così inquadrata la disposizione testamentaria, ne discendeva la limitazione della responsabilità per i debiti ed i pesi ereditari, dal momento che l'articolo 671 del codice civile stabilisce espressamente che
“Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.”.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “H) RIDUZIONE LEGITTIMA: ART. 548 C.C.”, deduceva che il giudice di primo grado aveva errato a dichiarare inammissibile l'azione di riduzione proposta dai convenuti in via riconvenzionale;
che era un fatto pacifico che il
10 godimento, la locazione, la sub locazione, il pagamento dei canoni, la riscossione dei canoni dal sub locatario costituivano fatti riferibili a , affittuario dei locali a piano terra CP_4 oggetto della disposizione testamentaria;
che ed il fratello non Parte_1 Persona_3 avevano mai avuto il godimento del bene, non avevano mai riscosso alcun canone e non avevano concesso a terzi il locale in locazione o sublocazione;
che i principi sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario sia tenuto a precisare l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni venga giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima;
che il legittimario che agisce in riduzione è gravato dall'onere di provare, oltre alla propria qualità di legittimario, anche tutti gli elementi che costituiscono condizione per la riduzione delle disposizioni lesive, dimostrando l'esistenza e la misura della lesione lamentata, attraverso la ricostruzione del relictum e la conseguente determinazione della quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, quantificando la misura della lesione;
che un tale rigore dell'onere probatorio deve intendersi riferito alla sola ipotesi di legittimario leso e non a quella di legittimario totalmente pretermesso;
che dal testamento olografo emerge che il de cuius ha dichiarato di avere disposto di “… tutte le proprie sostanze …” e tale circostanza non è mai stata contestata da alcuna parte in causa;
che i beni relitti dal de cuius sono stati elencati e descritti dallo stesso e tale descrizione è stata fatta propria sia dall'attrice che dai convenuti, i quali hanno confermato l'esistenza, la validità ed il contenuto del testamento;
che i convenuti hanno enucleato elementi sufficienti a dimostrare che, per effetto delle disposizioni testamentarie, la quota di legittima è stata azzerata e che l'apparente beneficiario di tali disposizioni è stato gravato di un debito superiore al valore del singolo bene allo stesso assegnato;
che il legittimario ha subito una lesione in quanto aveva diritto ad una quota del Controparte_4 patrimonio relitto ma questo è stato integralmente attribuito ad altri e nulla residua per la sua soddisfazione;
che, in siffatte ipotesi, l'onere probatorio è adempiuto quando il legittimario leso individua i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge.
L'appellante proponeva, nell'atto di appello, richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c.
L'appellante rassegnava nell'atto di appello le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE DI APPELLO ADITA adversis reiectis, alla prima udienza, nel caso di ritenuta provvisoria
11 esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283
c.p.c.; - nel merito, in accoglimento presente appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità per i motivi rassegnati in narrativa. In via del tutto subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle questioni preliminari di merito sollevate con i motivi di appello sub. § A), B), C) e D), si insiste nell'azione di riduzione per lesione della legittima e, pertanto, si chiede: • indi, previa ricognizione dell'intero asse ereditario, ivi compresi tutti i beni mobili relitti dal de cuius facenti parte della casa coniugale, accertare la quota disponibile, con riferimento al valore dei beni facenti parte della massa appartenenti alla defunta al tempo della morte e, conseguentemente, accertare che le disposizioni contenute nel testamento pubblico del sig.
[...]
, pubblicato in data 26 - 5 -2010 – ed in particolare quella contenente l'onere a carico del Per_1 figlio - hanno intaccato la quota di legittima spettante ai legittimari convenuti CP_2 Pt_1
e , in rappresentanza del padre;
• conseguentemente, procedere alla
[...] Controparte_3 riduzione delle predette disposizioni testamentarie stesse fino alla reintegrazione della quota di legittima spettante agli odierni concludenti, dichiarando la nullità/invalidità/inefficacia del testamento, in tutto o in parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 735, 554 e 556 c.c.. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di CTU al fine di procedere alle operazioni di stima del patrimonio relitto e conseguente determinazione della quota disponibile della quota di riserva spettante all'appellante . Con vittoria di spese e compensi difensivi e rimborso forfettario spese generali”.
Nel corso del giudizio l'appellante, nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 giugno 2022, comunicava l'avvenuta morte della appellata parte Controparte_1 non costituita, avvenuta in data 20/02/2022, come da certificato di morte che depositava agli atti del fascicolo processuale.
La Corte, con ordinanza in data 15/06/2022, dichiarava interrotto il giudizio.
Il giudizio veniva riassunto da con ricorso per riassunzione Parte_1 depositato il 16 giugno 2022. La Corte, preso atto, fissava nuova udienza per il giorno
18 gennaio 2023 e assegnava termine all'appellante fino al 30.11.2022 per notificare il ricorso agli eredi di L'appellante provvedeva a notificare in data 8 Controparte_1 luglio 2022 l'atto di appello e il decreto di fissazione di udienza per il 18 gennaio 2023 nei confronti degli eredi di collettivamente e impersonalmente, con Controparte_1 le forme dell'art. 140 c.p.c., presso l'ultima ultima residenza della stessa in CP_1
12 NA via Nazionale n. 214 (raccomandata informativa spedita in data 8 luglio 2022 e non ritirata entro dieci giorni). Nessuno degli eredi si costituiva per l'udienza del 18 gennaio
2023.
La Corte, con ordinanza in data 2 febbraio 2023, depositata in data 3 febbraio 2023, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 772/2021 del
Tribunale di Enna dei giorni 10 dicembre 2021 – 20 dicembre 2021 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 aprile 2025.
L'udienza del 24 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. che la parte appellante tempestivamente depositava. All'esito la Corte tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, va dichiarata la contumacia degli eredi di , collettivamente e Controparte_1 impersonalmente chiamati a partecipare al giudizio di appello ex art. 303 c.p.c. entro l'anno dalla morte dell'originaria attrice, essendo l'appellata deceduta dopo CP_1
l'avvenuta notifica dell'atto di appello presso il domicilio eletto in primo grado e nella pendenza dei termini per la costituzione in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
Prima di esaminare i singoli motivi di appello è opportuno riportare il contenuto del testamento olografo redatto di pugno e firmato dal de cuius . Persona_1
Il testamento olografo così dispone:
“... Testamento olografo. Io ho sottoscritto nato a [...] il [...] residente Persona_1 in NA Via Nazionale n. 214, trovandomi sano di mente e di corpo dispongo, per il tempo in cui avrò cessato di vivere, di tutte le mie sostanze con il presente testamento scritto di mio pugno dispongo come segue: lascio a mio figlio il vano a Piano Terra di Via Nazionale n. CP_2
216/218 con tutto l'arredamento ivi esistente con l'obbligo di corrispondere a mia OG CP_1
il canone mensile di attuali euro 1000 fino alla di lei vita natural durante senza tenere
[...] conto del contratto registrato a Nicosia essendo che tale canone è stato indicato al solo scopo fiscale in maniera ridotto. Lascio alle mie FI UC e in parti uguali la nuda proprietà CP_7 sul fondo liso con tutto il fabbricato ivi esistente e l'appartamento posto in NA a secondo 13 piano di Via Nazionale n. 214 con tutto l'arredamento che ivi si trova. Lascio infine a mia OG
l'usufrutto generale sua vita natural durante sull'appartamento e sul fondo liso. Faccio obbligo ai miei tre figli di rispettare mia OG in quanto la stessa mi è stata amorevolmente vicina e mi ha prodigato tutto l'affetto ed assistenza nei miei bisogni. Dispongo infine che in caso di vendita parziale o totale dei beni sopra elencati ogni erede ha il diritto di prelazione con prezzo equo e senza eccessivo simulato valore. L'unico conforto a suffragio della mia anima sarà quello di sistemare le cose gli eredi così come sopra disposte con senso di umanità e senza rancori. NA
5 Aprile 2009”.
In tema di interpretazione del testamento, qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito
- alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità - il ricorso ad elementi tratti
"aliunde" ed estranei alla scheda testamentaria (Cass. 20204/2005).
Nel caso di specie, la lettura del testamento olografo prova chiaramente che il de cuius ha inteso disporre, in tal modo, di tutti i propri beni e che ha istituito quali suoi eredi testamentari i tre figli ( , UC e ), mentre la OG è stata indicata CP_2 CP_7 come usufruttuaria per tutta la vita quanto al esistente>> e quanto a
214 con tutto l'arredamento che ivi si trova>>.
L'attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell' universum ius del de cuius: ne consegue che il coniuge, nominato usufruttuario generale per disposizione testamentaria, non acquista la qualità di erede, e, non essendo riservatario che di una quota di usufrutto, ha qualità di terzo per far valere questo diritto suo proprio in contrapposizione ad ogni disposizione che lo lede,
e, in qualita di terzo può provare, a norma dell'art 1417 cod civ, senza limiti, e per ciò anche con presunzioni semplici, la simulazione (Cass. 986/1979).
In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (Sez. U - , Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018).
L'art. 542 c.c. dispone che in caso di coniuge e tre figli, la quota di legittima è pari a un quarto
(1/4) per il coniuge e la metà (1/2) del patrimonio viene divisa tra i tre figli, ognuno dei quali
14 riceve 1/6 (1/2 diviso per 3). Quindi la quota disponibile, ovvero la parte non riservata per legge, è un quarto (1/4) dell'eredità.
Dal testamento si evince che al figlio del de cuius, , è stata attribuita la Controparte_4 piena proprietà dell'immobile a Piano Terra di Via Nazionale n. 216/218 con tutto l'arredamento ivi esistente (dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in primo grado si apprende che si tratta di un locale ad uso commerciale destinato a bar: cfr. pag. 4 della stessa comparsa) con l'obbligo di corrispondere a (OG in Controparte_1 seconde nozze del de cuius) la somma di euro 1000 al mese per tutta la vita di costei.
Alle figlie UC e , in parti uguali, è stata attribuita la nuda proprietà “sul Controparte_9 fondo liso con tutto il fabbricato ivi esistente” e “l'appartamento posto in NA a secondo piano di Via Nazionale n. 214 con tutto l'arredamento che ivi si trova”.
Usufruttuaria del fondo liso e dell'appartamento sopra indicati, per volontà del testatore, era la beneficiaria altresì di una disposizione (pagamento di una somma pari CP_1
a € 1000 al mese vita natural durante) posta a carico del solo (figlio del CP_4 de cuius).
Si esaminano, ora, i singoli motivi.
E' opportuno esaminare, anzitutto, il quinto motivo di appello rubricato “NULLITA'
DELLA CONDANNA DELLA SIGNORA SO IM PER VIOLAZIONE DELL'ART. 671
C.C”, atteso che occorre immediatamente escludere che la stessa sia da qualificare come legataria.
Alla Corte pare evidente che il testatore, con l'affermare nella premessa del testamento,
“...dispongo, per il tempo in cui avrò cessato di vivere, di tutte le mie sostanze con il presente testamento”, ha inteso disporre di tutti i suoi beni, istituendo eredi i suoi tre figli mentre la OG del testatore, era solo l'usufruttuaria dei beni immobili Controparte_1 espressamente indicati e di un vitalizio di euro 1000 al mese da corrispondere da parte di . Controparte_4
Indubbio, quindi, che il testatore ha inteso istituire quale suo erede il figlio
[...]
(padre di ), attribuendogli il vano terraneo sito in CP_4 Parte_1
NA, Via Nazionale 216/218; non è sostenibile che lo stesso , tenuto Controparte_4
15 del complessivo contenuto del testamento, sia da qualificare come legatario con l'argomento che gli è stato attribuito dal testatore un unico immobile.
Infatti l'art. 588, comma 2, c.c. dispone che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Si esamina, ora, il primo articolato motivo di appello (paragrafi A e B atto di appello).
Il motivo è infondato.
La Corte osserva come in prime cure ha costituito un fatto pacifico tra le parti che
(figlio del de cuius) ha rinunciato alla eredità e quindi il Tribunale di Controparte_4
Enna era unicamente tenuto a valutare se, per rappresentazione, erano subentrati, nella posizione di erede del de cuius, i figli di e cioè Controparte_4 Parte_1
e (all'epoca minorenne e rappresentato in giudizio dai suoi Persona_3 genitori).
Il Tribunale di Enna, accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla difesa di
[...]
(minorenne e rappresentato in giudizio dai suoi genitori esercenti su di Persona_3 lui la responsabilità genitoriale) ha ritenuto che non sia erede e Persona_3 su tale questione si è ormai formato il giudicato in quanto il relativo capo della sentenza non è stato impugnato.
Quanto alla posizione di vale osservare che la stessa, nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta in prime cure, diversamente da , Controparte_3 non ha eccepito in alcun modo il proprio difetto della qualità di erede, per rappresentazione, dopo la rinuncia all'eredità del di lei padre . Controparte_4
Pertanto non è dato comprendere per quale motivo il Tribunale di Enna avrebbe dovuto pronunciarsi su una questione non tempestivamente proposta in prime cure dalla convenuta (il suo difetto della qualità di erede), tanto più che la stessa ha addirittura dichiarato di volere esercitare, in via riconvenzionale, l'azione di riduzione per lesione di legittima, così manifestando, per fatti processuali concludenti, la sua volontà di accettare la chiamata all'eredità in luogo del rinunciante all'eredità . Controparte_4
Il Tribunale di Enna, quindi, non era tenuto a sollecitare alcun contraddittorio per decidere una questione pacifica tra le parti, cioè la qualità di erede per rappresentazione 16 di , atteso che quest'ultima aveva manifestato, per fatti processuali Parte_1 concludenti, la sua volontà di accettare la chiamata all'eredità del de cuius in luogo del rinunciante genitore . Controparte_4
E' fondato il secondo motivo di appello in ordine all'errata applicazione dell'istituto della c.d. cautela sociniana (art. 550 c.c.).
Il Tribunale di Enna ha ritenuto che “....la c.d. “cautela sociniana”, ha quindi attribuito all'erede legittimario un diritto potestativo di scegliere tra eseguire la disposizione testamentaria
(conseguendo la nuda proprietà del bene con l'obbligo di versare al legatario la somma mensile a titolo di rendita vitalizia) ovvero ottenere la piena proprietà della parte del bene corrispondente alla sua quota di riserva (art. 542 comma 2 c.c.) ed abbandonare la restante parte disponibile al legatario... In giurisprudenza è stato precisato che l'esercizio del predetto diritto di scelta non richiede forme solenni e può essere anche tacito ed è incompatibile con il successivo esperimento dell'azione di riduzione... ha tacitamente accettato la disposizione Parte_1 testamentaria, essendo incontestato che, per molti anni dall'apertura della successione di
[...]
, la predetta convenuta ha goduto dell'intero immobile, del quale ha integralmente Per_1 percepito i canoni di locazione, senza mai abbandonare la porzione disponibile in favore del legatario, con conseguente preclusione dell'azione di riduzione per lesione di legittima, successivamente proposta in via riconvenzionale dalla convenuta al momento della costituzione nel presente giudizio”.
Come è noto, l'art. 550 c.c., rubricato “Lascito eccedente la porzione disponibile” così dispone:
“Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione”.
Presupposto della norma (che vuol consentire al legittimario di conseguire la legittima in piena proprietà) è che al legittimario sia lasciata la nuda proprietà, o parte di essa, della porzione disponibile, mentre il legato di usufrutto deve avere per oggetto una quota astratta eccedente 17 quella disponibile, ovvero un bene il cui valore eccede quest'ultima: è poi irrilevante che, in concreto, il valore dell'usufrutto - calcolato in rapporto alla sua presumibile durata - ecceda o meno quello della porzione disponibile.
La scelta che spetta al legittimario (c.d. cautela sociniana) - negozio giuridico unilaterale e recettizio - può essere manifestata in qualsiasi forma, anche tacita o per comportamento concludente (Cass. 3894/12) e può essere provata per testimoni o presunzioni, ancorché abbia per oggetto beni immobili (Cass. 511/95).
Nel caso di specie è evidente che difetta il presupposto fattuale per l'applicazione della norma dell'art. 550 c.c., diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Enna.
Al legittimario (figlio del de cuius) è stata lasciata, infatti, dal de cuius Controparte_4 la piena proprietà dell'immobile a piano terra sito in NA, Via Nazionale 216/218, locale destinato a bar per quanto si evince dalle stesse difese della parte convenuta in prime cure;
quindi allo stesso legittimario (nonché all'erede per rappresentazione
[...]
non poteva spettare alcuna scelta (c.d. cautela sociniana) diversamente Parte_1 da quanto affermato dal giudice di prime cure, che ha travisato la documentazione in atti e cioè il contenuto della disposizione testamentaria in favore di (figlio Controparte_4 del de cuius).
Tuttavia la fondatezza della doglianza circa l'errata applicazione della c.d. cautela sociniana, non comporta, in sé, la riforma della sentenza impugnata, in quanto dalla lettura della sentenza gravata emerge che vi è ulteriore autonoma motivazione, sviluppata dal Tribunale di Enna, idonea a supportare l'affermazione circa l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta in via riconvenzionale.
Infatti, nella sentenza appellata si legge: <<...D'altra parte, l'azione di riduzione proposta in via riconvenzionale è basata su una lesione della quota di legittima per effetto della disposizione testamentaria soltanto genericamente dedotta, senza tenere conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'erede legittimario che propone l'azione di riduzione ha invece
l'onere “di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (sent. 12 settembre 2002 n. 13310). In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (sent. 29 ottobre
18 1975 n. 3661)” (Cass. 30/6/2011 n. 14473; Cass. 14/10/2016 n. 20830; Cass. 19/1/2017 n.
1357)>>.
Nel caso di specie, dalla lettura delle difese svolte dalla parte convenuta in prime cure, si evince come la stessa non abbia in alcun modo fornito elementi utili (mediante, ad esempio, il deposito di visure catastali degli immobili facenti parte del compendio ereditario relitto dal de cuius) a determinare il valore degli immobili, limitandosi solo ad allegare che il locale a piano terra destinato a bar, assegnato come quota del patrimonio dal testatore, avrebbe avuto un valore di euro 60.000.
Invero, dalla lettura del fascicolo informatico di primo grado, risulta che parte convenuta depositava unicamente come documento allegato la procura ad litem.
Nessun altro documento è stato depositato dai convenuti nel corso del giudizio di primo grado.
Le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 13429/2006; n. 13524/2006) hanno stabilito il seguente principio: «in tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari».
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. 18199/2020).
Nella specie, parte convenuta non ha fornito, neppure mediante presunzioni, gli elementi di fatto necessari per verificare se sussisteva o meno la dedotta lesione della quota di riserva, atteso che unicamente al locale a piano terra destinato a bar che il testatore ha assegnato al figlio come quota del patrimonio è stato assegnato in sede Controparte_4 di comparsa di costituzione in prime cure un valore (euro 60.000) ma non sono stati 19 aggiunti argomenti presuntivi per valutare gli altri beni, mobili e immobili, compresi nel relictum.
La Corte rileva che solo una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulterebbe legittimo l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la
C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum.
Ma tale base fattuale a sostegno della azione di riduzione, proposta in via riconvenzionale in prime cure, è del tutto mancante nei suoi elementi minimi.
Nella specie può solo affermarsi che al momento della morte del “de cuius” i legittimari erano il coniuge ed i tre figli.
L'art. 542 c.c. dispone che in caso di coniuge e tre figli, la quota di legittima è pari a un quarto
(1/4) per il coniuge e la metà (1/2) del patrimonio viene divisa tra i tre figli, ognuno dei quali riceve 1/6 (1/2 diviso per 3).
La quota disponibile, ovvero la parte non riservata per legge, di cui il testatore poteva pertanto disporre era pari ad un quarto (1/4) dell'eredità.
La quota di legittima che spettava a era pari a 1/6 del patrimonio del Controparte_4 de cuius e la stessa quota spetta alla discendente di , cioè Controparte_4 Parte_1
tenuto conto che per il di lei fratello SS VI GA è stata esclusa
[...] dal giudice di primo grado la qualità di erede per rappresentazione, con formazione di un giudicato sul punto. La stessa subentra per “rappresentazione” Parte_1 nella stessa quota di legittima attribuita al genitore, il quale ultimo non ha voluto accettare l'eredità.
La “rappresentazione” è quell'istituto successorio che permette il subentro del discendente dell'erede legittimo o testamentario e dei legittimari, in caso il genitore appunto non possa o voglia accettare l'eredità (art. 467 c.c.).
Non vi è evidenza, nella specie, in ragione dell'indicata carenza documentale gravante sugli attori in riconvenzionale, che il valore della piena proprietà del vano a piano terra sito in NA, Via Nazionale nn. 216/218, oggetto del lascito testamentario a favore di
(figlio del de cuius), sia inferiore alla quota della legittima pari a 1/6 Controparte_4 attribuito dalla legge nel concorso di coniuge e tre figli (art. 542 c.c.). 20 Nella comparsa di costituzione e risposta la difesa di , alle pagine Parte_1
3-5 della comparsa, si è limitata ad affermare quanto segue:
“...in via del tutto subordinata, nel merito, si rileva ed eccepisce la violazione dell'articolo 548 c.c. per avvenuta lesione della quota di legittima spettante ad entrambi i convenuti, in rappresentanza del padre rinunciatario. Lesione che è in re ipsa alla luce di quanto infra si dirà. Invero, l'asse ereditario relitto dal de cuius si compone dei seguenti beni:
• vano al piano terra di via Nazionale;
• appartamento sito al primo piano e beni mobili a corredo della casa coniugale;
• casa di campagna.
Peraltro è bene precisare che, contrariamente a quanto affermato in seno al testamento, del patrimonio non fa parte l'arredamento esistente all'epoca all'interno del vano terrano di via
Nazionale e lasciato in eredità al figlio , il quale, invece, ha arredato il bar a proprie spese. CP_2
Ciò posto, e venendo ai legittimari, gli stessi sono l'attrice, OG (di seconde nozze), CP_1
e tre figli, per cui la quota riservata ai figli è pari al 50% dell'intero patrimonio, di tal chè
[...] la quota di riserva spettante agli odierni convenuti è pari ad 1/3, della metà del patrimonio relitto, ossia i 2/12 dell'intero.
Orbene, proprio alla luce delle richiesta avanzate dall'attrice nel corso del presente giudizio (€
99.000,00 fino a giugno 2018) ne discende, oggettivamente, che l'onere testamentario posto a carico del figlio (ed oggi dei rappresentanti di quest'ultimo), di versare alla seconda CP_2 OG la somma di € 1.000,00 per tutta la sua vita naturale, ha, di fatto, prodotto l'azzeramento del valore della quota dell'erede onerato, addirittura aggravandolo di ulteriori debiti, posto che il valore del bene in questione (vano terra in via Nazionale) non supera i 60 mila euro.
Ora, se una circostanza di tal fatta poteva non apparire chiara al momento dell'apertura della redazione del testamento, non essendo nota al testatore l'aspettativa di vita della beneficiaria, la stessa non può negarsi oggi, alla luce del tempo trascorso e del credito preteso dalla signora
, la quale, infatti, ha avanzato la richiesta di € 99.000,00, destinata a crescere CP_1 ulteriormente per effetto della pretesa maturazione dei canoni successivi al mese di giugno 2018
e degli interessi. Insomma, il tempo trascorso ha dimostrato, in maniera oggettiva ed incontestabile, la palese iniquità delle disposizioni testamentarie in parte qua che, pertanto, vanno ridotte nei limiti di cui all'art. 548 c.c.. Così stando le cose, laddove il presente giudizio dovesse
21 proseguire nel merito, gli odierni comparenti avrebbero tutto il diritto di invocare la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti del rispetto della quota di legittima spettante in rappresentanza del figlio , con ciò espressamente formulando, in via subordinata, la CP_2 relativa domanda riconvenzionale ex artt. 554 e ss. c.c.. Istanza, quest'ultima, che può legittimamente essere proposta dagli odierni convenuti, in rappresentanza del genitore rinunciatario, dal momento che, stando al precetto di cui all'art. 536 c.c., i rappresentanti subentrano nella medesima posizione del rappresentato, tenuto conto, tra l'altro, che la successione avviene per stirpi e non per capi”.
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. 18199/2020).
Nella specie, si ripete, l'appellante, erede di per rappresentazione, in Persona_1 ragione della rinuncia all'eredità fatta da (figlio del de cuius e quindi Controparte_4 legittimario), non ha fornito gli elementi minimi occorrenti per stabilire, neppure tramite presunzioni, se, ed in quale misura, è avvenuta la dedotta lesione della riserva.
E' stato solo allegato che il locale a piano terra destinato a bar (assegnato dal testatore al legittimario come quota del patrimonio per gli effetti indicati dall'art. Controparte_4
588, comma 2, c.c.) aveva un valore di euro 60.000 al momento della morte del de cuius, ma occorreva fornire minimi elementi presuntivi per sostenere che un tale valore fosse inferiore a 1/6 dell'intero patrimonio del de cuius al momento della sua morte, con conseguente lesione della quota di legittima spettante all'interessato e tale prova non
è stata a fornita né la lesione risulta in re ipsa.
I residui motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati - poiché sono strettamente connessi - e risultano infondati.
La Corte ritiene che il testatore abbia indubbiamente posto a carico del legittimario
, al quale il testatore aveva attribuito la piena proprietà del locale sito Controparte_4
22 a NA in Via Nazionale nn. 216/218, un onere o modus, consistente nell'obbligo di corrispondere a (OG del de cuius) “il canone mensile di attuali euro 1000 Controparte_1 fino alla di lei vita natural durante”.
Questa affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
L'onere (o modus) testamentario, ai sensi dell'art. 647 c.c., può consistere in un obbligo di fare, di dare o di non fare.
L'onere testamentario concreta un motivo particolarmente rilevante che limita la portata economica o giuridica della attribuzione con l'imposizione di un obbligo giuridico di dare, di fare o non di fare a carico dell'onorato, che diventa quindi anche onerato, cioè obbligato all'adempimento dell'onere e soggetto in caso di inadempimento all'azione di risoluzione a norma dell'art. 648 cod. civ. (cfr. Cass. 10281/1992).
I concetti di impossibilita dell'oggetto del contratto (art. 1418 cod. civ.) e di impossibilita dell'Onere apposto ad una disposizione testamentaria (art. 647, terzo comma, cod. civ.) sono uniformi: la impossibilita è causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale (esistente all'epoca della apertura della successione, qualora riguardi l'Onere suddetto). Non integra l'ipotesi dell'impossibilita dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria la circostanza che le rendite del patrimonio ereditario non siano sufficienti per sostenere il peso economico dell'Onere stesso (cfr. Cass. 4145/1976).
Secondo un arresto della giurisprudenza di legittimità “In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sè assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell'art. 647 cod. civ., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 cod. civ.. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art. 443, secondo comma cod. civ., dalla sua convertibilità, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il "modus", non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto così come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta” (Cass. 626/2003).
Si è pure affermato che mentre il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario il quale è un avente causa del de cuius, l'onere o modus integra una liberalità indiretta che si consegue attraverso una obbligazione imposta all'onerato, per modo che il 23 beneficiario della liberalità indiretta è un avente causa di quest'ultimo e non del testatore (cfr.
Cass. 6194/1984; Cass. 576/1981).
Il modus testamentario non costituisce una disposizione accessoria ma una autonoma disposizione mortis causa che può dunque venire a gravare anche l'erede legittimo.
L'elencazione di cui all'art. 588 c.c. non è dunque esaustiva delle disposizioni mortis causa, mancandovi, appunto, la menzione del modus.
A sostegno dell'autonomia si cita, in particolar modo, l'ampia ambulatorietà dello stesso sancita dagli artt. 676, comma 2, e 677, comma 3, c.c.
In giurisprudenza sull'autonomia dell'onere si è pronunciata Cass. 4022/07, così massimata: <L'onere o "modus" si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 cod. civ., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima "si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648", implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede
l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 cod. civ. sull'adempimento dovuto>>.
In dottrina e giurisprudenza si ritiene che l'onere (art. 647 c.c.) dia origine ad una obbligazione in senso tecnico e, pertanto, per l'adempimento si seguono i principi relativi alle obbligazioni (compresa la possibilità di valutazione economica della prestazione). Ne consegue che l'onerato-debitore è responsabile per l'inadempimento secondo i principi generali (artt. 1218 e seguenti c.c.), con la particolarità che l'erede - a differenza del legatario (art. 671 c.c.) - risponde dell'adempimento dell'onere ultra vires salvo che abbia accettato con beneficio di inventario. Ne deriva che incombe sull'onerato la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 1921/74) e che per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (art. 648 c.c.).
Il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario il quale è un avente causa del de cuius. L'onere o modus integra, invece, una liberalità indiretta che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, per modo che il beneficiario della liberalità indiretta è un avente causa di quest'ultimo e non del testatore (cfr. Cass. 6194/84).
24 La disposizione testamentaria di cui si discute, imponendo al legittimario l'obbligazione di pagare alla OG del “de cuius” - per tutta la vita di costei - il canone mensile di euro
1.000 del locale a piano terra oggetto di lascito testamentario, va interpretata come modus, e non come legato, seppure dettata in favore di persona specificatamente determinata (cfr. Cass. 626/03).
Sono poi inammissibile le ulteriori doglianze afferenti alla dedotta violazione dell'art. 549 c.c., in quanto si tratta di domanda nuova non tempestivamente articolata in prime cure e come tale inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c.
E' noto che l'art. 549 c.c. sancisce la nullità delle sole disposizioni causalmente volte ad arrecare pregiudizio, in via diretta e immediata, ai diritti del legittimario (cfr. Cass. 18561/2021 in motivazione) e, quindi, allude solo a quelle disposizioni con le quali il testatore deliberatamente intende gravare la legittima, imponendo sulla sua quota pesi o condizioni.
Rispetto a tali disposizioni, di per sé nulle, il legittimario non ha l'onere di esperire, per rimuoverle, l'azione di riduzione (che tende, invece, a rendere inefficaci nei suoi confronti disposizioni di per sé valide): come tali esse ammettono conferma ex art. 590 c.c.
Tuttavia la Corte, in assenza di una tempestiva e valida domanda proposta in prime cure, volta a far dichiarare la nullità della disposizione testamentaria ex art. 549 c.c., non può d'ufficio stabilire se il testatore abbia deliberatamente gravato di un peso la quota di legittima spettante al figlio (con disposizione di per sé nulla). Controparte_4
Ugualmente inammissibile, in quanto viene proposta in appello una domanda/eccezione nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.c., è la doglianza relativa alla dedotta nullità dell'eventuale condanna per violazione degli artt. 752 e 754 c.c., tematica che, si osserva ad abundantiam, concerne i debiti ereditari mentre, nella specie, si controverte del fatto se sia dovuta ed esigibile l'obbligazione imposta dal testatore al legittimario
(e per lui all'erede subentrato per rappresentazione dopo la rinuncia Controparte_4 all'eredità dello stesso ) di pagare vita natural durante alla coniuge del Controparte_4
“de cuius” l'importo di euro 1.000 al mese pari al canone pattuito per la locazione del locale commerciale sito in NA, Via Nazionale 216/2018.
In conclusione tutti i motivi di appello sono infondati e/o inammissibili e la sentenza di primo grado - seppure con una motivazione corretta sul punto della non invocabilità
25 dell'istituto della c.d. cautela sociniana -, merita di essere interamente confermata nel suo “decisum”.
Quanto alle spese processuali del grado, la mancata costituzione della parte appellata comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle stesse le quali restano, quindi, in capo alla parte appellante che le ha anticipate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, in ragione del rigetto dell'appello, si deve atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia degli eredi di chiamati a partecipare al giudizio di appello collettivamente Controparte_1
e impersonalmente, conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 772/2021, pubblicata in data 20/12/2021, appellata da Parte_1
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AN De GO
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