Articolo 677 del Codice civile
Articolo 620Articolo 678
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19 aprile 1942
Art. 677.

(Mancanza di accrescimento).

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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