Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 676.
(Effetti dell'accrescimento).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
(Effetti dell'accrescimento).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Commentari • 21
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 settembre 2024 · 264.4596
L'articolo 676 del Codice Civile, rubricato "Effetti dell'accrescimento", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV – Del diritto di accrescimento. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 676 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 676 del Codice Civile. "L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. […]
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Giurisprudenza • 90
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 05/04/2022, n. 424Provvedimento: […] Il Sig. Controparte_1 si costituiva in giudizio in data del 29 giugno 2017 chiedendo il rigetto della domanda attrice e per l'effetto sentir dichiarare il diritto dello stesso ex art. 676 c.c. a riscuotere tutte le somme presenti sul conto corrente postale n. 42433695 vista la rinuncia degli altri tre legatari.Leggi di più...
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