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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17888/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Ettore Gassani del Foro di Roma presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Melzo (MI) il 23 dicembre 2019
(anno 2019, atto n. 30, parte I) in comunione dei beni;
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato il 13 maggio 2024 la Sig.ra ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di: dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. ; affido condiviso ad entrambi i genitori dei Parte_2 figli minori e , con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa Persona_1 Pt_3 coniugale;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento alla madre della somma di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 18.07.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato Pt_2 alle domande della ricorrente in punto di separazione e divorzio ma si è opposto sulle restanti domande.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c, del 9 ottobre 2024 quando è stato nominato curatore speciale dei due minori l'avv Paola Zanoni
All'udienza del 12.12.2024, le parti dopo ampio confronto con il Tribunale e previa revoca della nomina del curatore speciale per essere venute meno le ragioni della nomina, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) affidare i minori e in via condivisa a entrambi i Persona_1 Parte_3 genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la ex casa familiare, sita a Melzo (MI), in Via Gian Galeazzo Visconti n. 60, con tutto quanto l'arreda e correda, alla madre prevalentemente collocataria, dando atto che il padre ha già provveduto al rilascio dell'immobile;
3) disporre che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e termini:
- a fine settimana alternati, dal venerdì, prelevando i minori direttamente allo “spazio compiti”
( ) e alla Fondazione Don OC (Enrico), sino alla domenica sera, con Pt_3 riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- infrasettimanalmente, per due pomeriggi consecutivi (indicativamente il martedì e il mercoledì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, con prelievo direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva, e per un pomeriggio
(indicativamente il martedì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, con prelievo direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, per metà del complessivo periodo di vacanza, alternando di anno in anno con la madre il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre ore
17:00, con il periodo che va dal 30 dicembre ore 17:00 sino alla ripresa della scuola. Il genitore con cui i minori non staranno il primo periodo trascorrerà comunque con i figli la giornata della vigilia di Natale dalle ore 10:00 del 24 fino alle ore 10:00 del 25 dicembre. Natale 2024 primo periodo con la mamma;
- durante le vacanze scolastiche pasquali o durante le vacanze scolastiche previste in occasione del
Carnevale, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- per i c.d. “ponti” o altri periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana, in ogni caso garantendo il più possibile la loro suddivisione secondo il criterio di pariteticità;
4) la madre si impegna, nel momento in cui il padre dovesse reperire una sistemazione abitativa e trasmettere un contratto di locazione registrato e sottoscritto con persona diversa dai famigliari, a corrispondere al padre, a titolo di contributo abitativo per i figli, l'importo di 350,00 euro al mese entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di locazione;
si dà atto che il Signor ha stipulato detto contratto in data 28 dicembre 2024; Parte_2
5) l'AUU sarà percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
il costo della mensa scolastica sarà sostenuto al 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori, in misura pari al 50% ciascuno, secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano;
6) i genitori si impegnano a gestire concordemente le somme accreditate su libretto intestato ad
; Per_1
7) Spese legali compensate.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 15 gennaio 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Con tali note scritte, le parti confermavano le condizioni concordate, dichiaravano di non volersi riconciliare e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite
Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio invitando i genitori a concordare anche la liquidazione delle spese del curatore avv. Paola Zanoni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio a Melzo (MI) il 23 dicembre 2019.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo (MI) affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Ettore Gassani del Foro di Roma presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Melzo (MI) il 23 dicembre 2019
(anno 2019, atto n. 30, parte I) in comunione dei beni;
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato il 13 maggio 2024 la Sig.ra ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di: dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. ; affido condiviso ad entrambi i genitori dei Parte_2 figli minori e , con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa Persona_1 Pt_3 coniugale;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento alla madre della somma di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 18.07.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato Pt_2 alle domande della ricorrente in punto di separazione e divorzio ma si è opposto sulle restanti domande.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c, del 9 ottobre 2024 quando è stato nominato curatore speciale dei due minori l'avv Paola Zanoni
All'udienza del 12.12.2024, le parti dopo ampio confronto con il Tribunale e previa revoca della nomina del curatore speciale per essere venute meno le ragioni della nomina, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) affidare i minori e in via condivisa a entrambi i Persona_1 Parte_3 genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la ex casa familiare, sita a Melzo (MI), in Via Gian Galeazzo Visconti n. 60, con tutto quanto l'arreda e correda, alla madre prevalentemente collocataria, dando atto che il padre ha già provveduto al rilascio dell'immobile;
3) disporre che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e termini:
- a fine settimana alternati, dal venerdì, prelevando i minori direttamente allo “spazio compiti”
( ) e alla Fondazione Don OC (Enrico), sino alla domenica sera, con Pt_3 riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- infrasettimanalmente, per due pomeriggi consecutivi (indicativamente il martedì e il mercoledì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, con prelievo direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva, e per un pomeriggio
(indicativamente il martedì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, con prelievo direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, per metà del complessivo periodo di vacanza, alternando di anno in anno con la madre il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre ore
17:00, con il periodo che va dal 30 dicembre ore 17:00 sino alla ripresa della scuola. Il genitore con cui i minori non staranno il primo periodo trascorrerà comunque con i figli la giornata della vigilia di Natale dalle ore 10:00 del 24 fino alle ore 10:00 del 25 dicembre. Natale 2024 primo periodo con la mamma;
- durante le vacanze scolastiche pasquali o durante le vacanze scolastiche previste in occasione del
Carnevale, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- per i c.d. “ponti” o altri periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana, in ogni caso garantendo il più possibile la loro suddivisione secondo il criterio di pariteticità;
4) la madre si impegna, nel momento in cui il padre dovesse reperire una sistemazione abitativa e trasmettere un contratto di locazione registrato e sottoscritto con persona diversa dai famigliari, a corrispondere al padre, a titolo di contributo abitativo per i figli, l'importo di 350,00 euro al mese entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di locazione;
si dà atto che il Signor ha stipulato detto contratto in data 28 dicembre 2024; Parte_2
5) l'AUU sarà percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
il costo della mensa scolastica sarà sostenuto al 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori, in misura pari al 50% ciascuno, secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano;
6) i genitori si impegnano a gestire concordemente le somme accreditate su libretto intestato ad
; Per_1
7) Spese legali compensate.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 15 gennaio 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Con tali note scritte, le parti confermavano le condizioni concordate, dichiaravano di non volersi riconciliare e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite
Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio invitando i genitori a concordare anche la liquidazione delle spese del curatore avv. Paola Zanoni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio a Melzo (MI) il 23 dicembre 2019.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo (MI) affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG