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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/08/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1062/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1062/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 31.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...], il [...] e Parte_1 residente a[...], cod. fisc. C.F._1
e
nato a [...], il [...] ed ivi Parte_2 residente in [...], cod. fisc.
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio C.F._2
Pianti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via
Salvestrina n. 12, Firenze (FI), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.05.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 25.06.1994 in TA (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 14.06.1997), economicamente Persona_1 autosufficiente.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 266/2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 28.11.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
2.1. Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il Parte_1 Parte_2
25/06/1994 a TA (atto n. 42, parte II, sezione A, anno
1994), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2.2. I signori e confermano di Parte_1 Parte_2 essere entrambi economica-mente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile e/o alimentare.
2.3. si impegna e si obbliga a trasferire in favore di Parte_2
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato Parte_1 dell'emananda sentenza, la quota di (com)proprietà del 50% dell'appartamento con garage ubicato in via Selva 276 ad Agliana, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Agliana al foglio 8, particella 125, subalterno 3, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 6, superficie totale mq. 93, escluso le aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 464,81, come da costituzione del 30
Settembre 1991 in atti dal 7 Marzo 1988 n. 29036B.1/1991
2 (quanto all'appartamento) e al foglio 8, particella 125, subalterno
10, categoria C/6, classe 5, consistenza superficie mq. 36, totale mq. 40, rendita catastale euro 102,26, come da costituzione del 30
Settembre 1991 in atti dal 7 Marzo 1988 n. 29036B.1/1991
(quanto al garage). Le spese sostenute da che fin Parte_2
d'ora se le assume.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 29.06.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (PT) il 25.06.1994, tra i coniugi Parte_1
nata a [...], il [...] e nato a
[...] Parte_2
Pistoia (PT), il 18.07.1966, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
42, P. 2 serie A, anno 1994);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1062/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 31.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...], il [...] e Parte_1 residente a[...], cod. fisc. C.F._1
e
nato a [...], il [...] ed ivi Parte_2 residente in [...], cod. fisc.
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio C.F._2
Pianti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via
Salvestrina n. 12, Firenze (FI), giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.05.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 25.06.1994 in TA (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 14.06.1997), economicamente Persona_1 autosufficiente.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 266/2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 28.11.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
2.1. Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il Parte_1 Parte_2
25/06/1994 a TA (atto n. 42, parte II, sezione A, anno
1994), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2.2. I signori e confermano di Parte_1 Parte_2 essere entrambi economica-mente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile e/o alimentare.
2.3. si impegna e si obbliga a trasferire in favore di Parte_2
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato Parte_1 dell'emananda sentenza, la quota di (com)proprietà del 50% dell'appartamento con garage ubicato in via Selva 276 ad Agliana, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Agliana al foglio 8, particella 125, subalterno 3, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 6, superficie totale mq. 93, escluso le aree scoperte mq. 80, rendita catastale euro 464,81, come da costituzione del 30
Settembre 1991 in atti dal 7 Marzo 1988 n. 29036B.1/1991
2 (quanto all'appartamento) e al foglio 8, particella 125, subalterno
10, categoria C/6, classe 5, consistenza superficie mq. 36, totale mq. 40, rendita catastale euro 102,26, come da costituzione del 30
Settembre 1991 in atti dal 7 Marzo 1988 n. 29036B.1/1991
(quanto al garage). Le spese sostenute da che fin Parte_2
d'ora se le assume.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti in data 29.06.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (PT) il 25.06.1994, tra i coniugi Parte_1
nata a [...], il [...] e nato a
[...] Parte_2
Pistoia (PT), il 18.07.1966, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
42, P. 2 serie A, anno 1994);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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