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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18305 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l in persona del Direttore Controparte_1
Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.071,70 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente dell convenuta in qualità Controparte_1 di Ctg. D liv. 6, in servizio presso il DAI Emergenze Neuroscienze Cliniche, Anestesiologia e CP_2
Farmacologia, con turnazione regolare M/P/N; di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini allegati alla produzione di parte.
1 Dedotto che ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto
Sanità 2016/2018, per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, il dipendente ha diritto alla corrispondente indennità qualora, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni, non abbia fruito dell'equivalente riposo compensativo, l'istante lamentava che alla data del ricorso risultava creditrice nei confronti dell'Azienda della citata indennità, non avendo fruito del riposo compensativo né percepito gli importi pretesi.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che evidenziava di aver corrisposto alla dipendente tutte le indennità previste, ivi compreso l'equivalente riposo compensativo così come previsto sia dal vecchio (triennio 2016/2018) che dal nuovo (triennio 2019/2021) CCNL per il personale del comparto sanità, rispettivamente agli artt. 29 e 106; che dall'analisi dei fogli rilevazione presenze allegati emergeva che ad ogni turno festivo infrasettimanale (identificato con il cod. F seguito dalla data) corrispondeva un giorno di riposo compensativo (identificato con il cod. K seguito dalla medesima data);che la dipendente non poteva invocare la corresponsione del compenso per lavoro straordinarioprevisto in alternativa al riposo;
che l aveva provveduto a corrispondere le indennità con CP_1 le competenze stipendiali del secondo mese successivo a quello in cui era stato effettuato il lavoro infrasettimanale festivo unitamente alla corresponsione delle altre indennità accessorie, come si evinceva dai cedolini mensili allegati.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e delle domande ex adverso spiegate, con vittoria di spese ed onorari.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 1005/2025, est. dott. C. Cardellicchio, che qui espressamente vengono richiamate (pronuncia versata in atti dalla difesa di parte ricorrente in corso di causa).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n. 90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n. 520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del CCNL
1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016- 2018) ha poi stabilito che
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
2 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo (Cass. ord. n. 1505/2021, n. 2006/2022, n.
6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
A diverse conclusioni non può condurre il parere ARAN, che non costituisce interpretazione autentica della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti.
In ordine alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l non ha dimostrato che si trattasse di riposi CP_1 specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale.
Il calcolo delle somme dovute, effettuato sulla base dei parametri economici previsti dal CCNL e delle ore di lavoro documentate, risulta corretto e ammonta a complessivi € 3.071,70, come analiticamente indicato nel prospetto allegato al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di €. 3.071,70 Parte_1 oltre interessi legali.
Condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro €.1.350,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato CIANNIELLO GIUSEPPE anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 26.06.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18305 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l in persona del Direttore Controparte_1
Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.071,70 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese.
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente dell convenuta in qualità Controparte_1 di Ctg. D liv. 6, in servizio presso il DAI Emergenze Neuroscienze Cliniche, Anestesiologia e CP_2
Farmacologia, con turnazione regolare M/P/N; di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini allegati alla produzione di parte.
1 Dedotto che ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto
Sanità 2016/2018, per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, il dipendente ha diritto alla corrispondente indennità qualora, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni, non abbia fruito dell'equivalente riposo compensativo, l'istante lamentava che alla data del ricorso risultava creditrice nei confronti dell'Azienda della citata indennità, non avendo fruito del riposo compensativo né percepito gli importi pretesi.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che evidenziava di aver corrisposto alla dipendente tutte le indennità previste, ivi compreso l'equivalente riposo compensativo così come previsto sia dal vecchio (triennio 2016/2018) che dal nuovo (triennio 2019/2021) CCNL per il personale del comparto sanità, rispettivamente agli artt. 29 e 106; che dall'analisi dei fogli rilevazione presenze allegati emergeva che ad ogni turno festivo infrasettimanale (identificato con il cod. F seguito dalla data) corrispondeva un giorno di riposo compensativo (identificato con il cod. K seguito dalla medesima data);che la dipendente non poteva invocare la corresponsione del compenso per lavoro straordinarioprevisto in alternativa al riposo;
che l aveva provveduto a corrispondere le indennità con CP_1 le competenze stipendiali del secondo mese successivo a quello in cui era stato effettuato il lavoro infrasettimanale festivo unitamente alla corresponsione delle altre indennità accessorie, come si evinceva dai cedolini mensili allegati.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e delle domande ex adverso spiegate, con vittoria di spese ed onorari.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 1005/2025, est. dott. C. Cardellicchio, che qui espressamente vengono richiamate (pronuncia versata in atti dalla difesa di parte ricorrente in corso di causa).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n. 90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n. 520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del CCNL
1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016- 2018) ha poi stabilito che
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
2 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo (Cass. ord. n. 1505/2021, n. 2006/2022, n.
6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
A diverse conclusioni non può condurre il parere ARAN, che non costituisce interpretazione autentica della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti.
In ordine alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l non ha dimostrato che si trattasse di riposi CP_1 specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale.
Il calcolo delle somme dovute, effettuato sulla base dei parametri economici previsti dal CCNL e delle ore di lavoro documentate, risulta corretto e ammonta a complessivi € 3.071,70, come analiticamente indicato nel prospetto allegato al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della somma di €. 3.071,70 Parte_1 oltre interessi legali.
Condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro €.1.350,00, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato CIANNIELLO GIUSEPPE anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 26.06.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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