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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2016 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
( , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dell'avv. CASSI ANTONIO, ed elettivamente domiciliati in VIA ROMA 7 -
AREZZO
PARTE ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARBERI Controparte_1 C.F._4
MARIARINA, ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 14 52045 FOIANO
DELLA CHIANA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025.
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo ogni istanza contraria reietta,
- Accertato che eredi legittimi del Sig. sono i sig.ri , A_ Controparte_1
, , , per rappresentazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
della figlia premorta nella miusura di ¼ ciascuno;
Persona_2
pagina 1 di 12 - Accertato che l'asse ereditario di è costituito dai seguenti BENI MOBILI del A_
valore complessivo di € 133.093,22 ovvero: € 20.300,00 quale saldo attivo del conto corrente presso la
Cassa di Risparmio di Firenze filiale di Subbiano;
€ 63,00 quale saldo attivo del deposito n.
4080/24841843 acceso il 17/02/2006 presso l'Ufficio Postale di Subbiano;
€ 0 quale saldo del deposito
n. 4080/29384443 acceso il 23/05/2008; € 74.600,00 di cui al dossier titoli n. 8469 presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Subbiano e dai seguenti BENI IMMOBILI identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 93 e 95 del valore complessivo di € 142.800,00 ed al Catasto
Terreni dello stesso Comune al foglio 35 partt. 71, 111, 112, 474, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt.
29 e 33 del valore complessivo di € 73.593,23;
- Accertato che ha prelevato indebitamente somme del de cuius per complessivi € Controparte_1
38.130,22 da conferire alla massa ovvero imputare alla sua quota;
- Disporre la divisione dei beni ereditari per quanto riguarda I attribuendo a CP_2
, , l'intero importo del Parte_1 Parte_2 Parte_3 denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 (€ 133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ovvero la somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 % 3 = 31.654,33) Controparte_1
per ciascuno;
per quanto riguarda i BENI IMMOBILI assegnando ad i terreni Controparte_1
identificati al CT del Comune di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111 ed agli attori
[...]
e per la quota indivisa di 1/3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuno i fabbricati identificati al catasto fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto Terrreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480
e foglio 36 partt. 29 e 33,;
- condannare a corrispondere agli attori , Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 3.374,61, a titolo di conguaglio della Parte_2 Parte_3 propria quota, come da ipotesi divisionale prevista alla lettera B) della CTU dell'Ing. Persona_3 riformulata all'esito delle osservazioni delle parti a pag. 14 della sua relazione;
- porre a carico di entrambe le parti al 50% per ciascuna le SPESE VIVE ANTICIPATE da parte attrice per promuovere il presente giudizio pari a complessivi € 1.452,12, di cui € 1.214,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca da bollo;
€ 11,12 per spese di notifica atto di citazione;
€
200,00 per spese di registrazione della sentenza parziale n. 606/2021 del 21/06/2021, Rep. 805/2021 del 21/06/2021, nonchè le SPESE DI CTU;
pagina 2 di 12 - compensare le spese di CTP e tutte le altre spese sostenute dalle parti, ivi comprese quelle necessarie per giungere alla sentenza parziale n. 606/2021 del 21/06/2021, Rep. 805/2021 del 21/06/2021, stante la reciproca soccombenza delle parti in causa”.
Per parte convenuta, “Accertare che i chiamati all'eredità del sig. erano A_ [...]
(rinunziataria), e Persona_4 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
in sostituzione della figlia premorta Parte_3 Persona_2
- Accertare che gli eredi legittimi del sig. sono stante la rinunzia di A_ Persona_4
e in
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
sostituzione della figlia premorta;
Persona_2
- Accertare che il legato disposto con testamento olografo del 10.08.2004 dal padre sig. Per_1
in favore del figlio è un prelegato, che quindi tutti i beni mobili ed immobili
[...] Controparte_1
oggetto di tale legato devono essere aggiunti per il sig. alla quota legittima di ¼ dei Controparte_1
beni ereditari del relictum sulla quale si è aperta la successione legittima con gli altri coeredi;
- Accertare il diritto di , , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a succedere a nella misura di ¼ ciascuno ai sensi dell'art. 566 c.c. A_
- Accertare che l'asse ereditario di è costituito dai seguenti beni mobili: conto A_
corrente presso la Cassa di Risparmio di Firenze filiale di Subbiano, che reca oggi un saldo contabile positivo di € 20.300,00; dal deposito n. 4080/24841843 acceso il 17.02.2006 presso Ufficio Postale di
Subbiano recante un saldo di € 63,00; dal deposito n. 4080/2938443 acceso il 23.05.08 attualmente recante un saldo pari a zero;
dossier titoli n. 8469 presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di
Subbiano, cointestato con per l'importo di € 74.600,00 e dai seguenti beni immobili Controparte_1
distinti al catasto fabbricati del Comune di Subbiano, fg. 35 part.lle 93 e 95 ed al catasto terreni dello stesso comune al fg 35 part.lle 71,11,112,474,476,477,479,480, e fg. 36 part.lle 29, e 33;
- Dichiarare che la richiesta delle somme di € 5.148,00 e di € 25.823,00 è infondata stante
l'impossibilità di una ricostruzione documentale risalente ad oltre 16 anni fa, e comunque prescritta.
- Accertare che non ha indebitamente prelevato dai beni del de cuius alcuna somma, Controparte_1
né ha mai ricevuto liberalità da parte del de cuis, e per effetto che nulla deve restituzione alla massa
e/o imputare alla sua quota;
In ipotesi:
- Accertare che da parte del coerede non vi è stata nessuna occupazione dei beni Controparte_1
ereditari (vigna e cantina) quindi per effetto che il sig. nessuna somma, né € 8.000,00 Controparte_1 per la vigna né € 27.300,00 per la cantina deve corrispondere agli altri coeredi come indennità di occupazione;
pagina 3 di 12 In tesi:
- Nella denegata ipotesi che il Giudice accerti una indennità di occupazione la stessa venga ridotta alla somma che sarà di giustizia e comunque non superiore al valore effettivo, tenendo conto della somma corrispondente alla quota di spettanza di;
Controparte_1
- Accertare che la servitù di passo come disposto nel legato testamentario di in A_
favore di si tratta di una servitù prediale legata al fondo e non di una servitù Controparte_1
personale come asserisce controparte;
- Disporre la divisione dei beni ereditari con assegnazione delle porzioni ai singoli condividendi in proporzione alle rispettive quote;
In ogni caso con vittoria di competenze legali e spese oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e anno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
al fine di ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso, avvenuto in data
17.07.2008, di A_
Nello specifico, la parte attrice ha allegato che chiamati all'eredità di erano i figli A_
, odierno convenuto, nonché gli odierni attori Controparte_1 Parte_1 [...]
figlie del de cuius, e , nipote del de cuius e chiamato per Parte_2 Parte_3
rappresentazione in luogo della figlia premorta , ed infine , figlia Persona_2 Persona_4 del de cuius, la quale ha tuttavia rinunciato all'eredità paterna con atto in data 15.12.2008.
Gli attori hanno altresì allegato che, al momento dell'apertura della successione, il de cuius era proprietario di un'unità poderale composta da terreni e fabbricati posta in Loc. Le Vaglie per una superficie agraria di circa mq 55395 ed una superficie lorda fabbricata di mq 802; che era proprietario di una porzione di terreno agricolo in corpo disgiunto, denominato “sabbioni”, coltivato ad uliveto per una consistenza di circa mq 3180 e di attrezzi e mezzi agricoli meccanici del valore di circa €
21.050,00; che risultava infine cointestatario insieme al figlio del conto corrente n. 7439/00 CP_1
acceso il 15/02/2008 presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Subbiano, recante un saldo contabile positivo di € 20.300,00; cointestatario insieme al figlio del deposito n. 4080/24841843 CP_1
acceso il 17/02/2006 presso l'Ufficio Postale di Subbiano recante un saldo contabile positivo di €
63,00; cointestatario insieme al figlio del deposito n. 4080/29384443 acceso il 23/05/2008 che, CP_1
per prelievi effettuati post- mortem, recava un saldo sostanzialmente pari a zero;
cointestatario insieme pagina 4 di 12 al figlio del Dossier Titoli n. 8469 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Subbiano, CP_1 acceso il 1/4/2008, per un importo di € 74.600,00.
Gli attori hanno allegato che detti rapporti, sebbene cointestati al convenuto erano Controparte_1
alimentati solo con denari di provenienza e proprietà esclusiva del de cuius e che la cointestazione era dettata solo da ragioni pratiche, e, pertanto, tale denaro non avrebbe potuto essere utilizzato dal figlio per fini personali, riscontrando, tuttavia, diversi prelievi ingiustificati da parte del figlio sia CP_1
prima che dopo la morte del padre (cfr. pag.
3-5 dell'atto di citazione), e chiedendone la restituzione all'asse ereditario o quantomeno che fossero imputati alla quota eventualmente di spettanza del convenuto.
Gli attori hanno altresì dedotto che il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo in data 10.08.2004, con il quale lasciava al figlio , ad espresso titolo A_ CP_1
di legato, i beni immobili iscritti al catasto fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 481 subb.
2 e 3 e Catasto Terreni dello stesso Comune foglio 35 partt. 91, 94, 203, 475, 478, che gli attori hanno rappresentato essere già stati individuati dalle parti ed intestati a a seguito di Controparte_1
variazione catastale e presentazione della relativa denuncia di successione, prima del giudizio, insieme ai su indicati attrezzi e mezzi agricoli meccanici, del valore di € 21.050,00. Secondo gli attori, la disposizione testamentaria de qua avrebbe comportato, in favore del figlio , l'istituzione di un CP_1
legato in sostituzione di legittima e, pertanto, avendo il convenuto accettato il legato in sostituzione della legittima il medesimo doveva ritenersi escluso dalla comunione ereditaria sui residui beni dell'asse ereditario. Anche a considerare tal legato quale legato in conto di legittima, secondo gli attori, comunque il convenuto dovrebbe imputare il valore di tale attribuzione testamentaria entro la propria quota, non essendo stata prevista la dispensa dalla collazione ex art. 724 c.c.
Inoltre, gli attori hanno dedotto che con la scheda testamentaria su richiamata il de cuius prevedeva, in favore del figlio il diritto di passaggio davanti alla casa, sostenendo che si trattava CP_1 dell'attribuzione di un diritto di natura personale e non di un diritto reale di servitù e chiedendo che ciò fosse giudizialmente accertato.
Infine, gli attori hanno allegato che il convenuto avrebbe occupato, senza l'autorizzazione e contro la volontà degli eredi, il piano terra del fabbricato contraddistinto catastalmente al foglio n. 35, particella
93 e la vigna di cui al foglio n. 35, particella n. 474, chiedendo il pagamento di un'indennità di occupazione pari ad € 300,00 annui relativamente ai fondi occupati e € 1.000,00 annui per quanto attiene alla vigna, domandando procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei beni caduti in successione.
pagina 5 di 12 Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le deduzioni attoree in Controparte_1
merito ai prelievi di denaro effettuati dal convenuto dal conto corrente cointestato con il de cuius, confermando però che la cointestazione di tale conto era stata effettuata solo “per motivi di praticità nella gestione, dal momento che di fatto era solo il figlio ad accudire i genitori e quindi anche a CP_1 provvedere a tutte e loro esigenze e necessità economiche quotidiane in nome e per conto degli stessi”
(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e fornendo la propria giustificazione di alcuni prelievi contestati dalla controparte (cfr. pag.
5-8 comparsa di costituzione), altresì negando di dover restituire alcunché.
Quanto al testamento olografo del de cuius, il convenuto ha evidenziato che il legato disposto in proprio favore non era da intendersi quale legato in sostituzione o in conto di legittima, bensì quale prelegato ex art. 661 c.c., con conseguente diritto del convenuto coerede ad ottenere per intero la propria quota di eredità all'esito della divisione;
ha contestato il valore dei mezzi agricoli oggetto del legato in proprio favore, quantificato dagli attori in € 21.050,00, in quanto ritenuto eccessivo poiché si tratterebbe di mezzi obsoleti, nonché ha affermato che il diritto di “passo con ogni mezzo davanti alla casa” disposto dal de cuius in proprio favore era da intendersi quale istituzione di una servitù prediale e non di un mero diritto personale di godimento, evidenziando altresì che l'accesso indicato dal de cuius era anche l'unico accesso alla strada pubblica. Il convenuto si è inoltre opposto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in favore degli attori di una indennità da occupazione dei beni facenti parte della comunione ereditaria, ed in particolare della cantina e della vigna, evidenziando che, prima dell'instaurazione del giudizio, le parti avevano concordato una assegnazione provvisoria delle piante di olivo e dei filari delle vigne, al fine di non perdere i frutti della coltivazione, e che in ogni caso il convenuto non avrebbe mai impedito l'utilizzo di tali beni da parte degli altri chiamati all'eredità, non utilizzandoli in via esclusiva.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che tramite prove testimoniali, ed è passata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 04.03.2021, sulle conclusioni delle parti rassegnate alla suddetta udienza. Con la sentenza parziale del 17.06.2021 sono state esaminate e decise dal Tribunale alcune domande e questioni preliminari prospettate dalle parti nei rispettivi atti, disponendo al riguardo quanto segue:
“ - Dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e A_
deceduto in Arezzo il 17.07.2008;
- Dichiara che chiamati all'eredità di erano i figli , A_ Persona_4
, , e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
per rappresentazione della figlia premorta;
Persona_2
pagina 6 di 12 - Dichiara che, stante la rinuncia all'eredità da parte di , eredi legittimi Persona_4
ex art. 566 c.c. di sono , A_ Parte_1 Parte_2
, e , per rappresentazione della figlia premorta
[...] Controparte_1 Parte_3
, nella misura di ¼ ciascuno;
Persona_2
- Dichiara che il legato attribuito a con testamento olografo in data 10.08.2004 Controparte_1
è un prelegato ex art. 661 c.c.;
- Dichiara che il “passo con ogni mezzo davanti alla casa” attribuito a con Controparte_1
testamento olografo di del 10.08.2004 ha natura di servitù prediale;
A_
- Dichiara che è tenuto a restituire alla massa ereditaria o imputare alla propria Controparte_1
quota la somma complessiva di € 34.470,22;
- Respinge la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione della cantina individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 93, e della vigna individuata al Catasto Terreni del Comune di Subbiano al foglio 35, part. 474”, rimettendo inoltre la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione delle operazioni divisionali a mezzo di CTU per la predisposizione di uno o più progetti di divisione, per i quali è stato incaricato quale
CTU l'ing. Persona_3
Nelle more delle operazioni peritali, nonostante sia stata tentata a più riprese una composizione bonaria della controversia, non è stato possibile definire un progetto di divisione che incontrasse l'unanime e concorde adesione delle parti e, pertanto, a seguito del deposito della CTU in data 11.06.2024 nonché di una ulteriore relazione integrativa in data 14.11.2024, le parti hanno ulteriormente precisato le proprie conclusioni all'udienza del 29.01.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini abbreviati ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, va preliminarmente rammentato che molte domande e questioni affrontate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono state già affrontate e decise con la sentenza parziale sopra menzionata. Pertanto, in questa sede decisoria occorre pronunciarsi sulle residue questioni, ossia la determinazione delle concrete modalità della divisione del compendio ereditario, in applicazione dei principi affermati con la sentenza parziale del 17.06.2021, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla determinazione delle modalità di scioglimento della comunione ereditaria fra coeredi, occorre in particolare fare riferimento alle risultanze della CTU integrativa depositata il 14.11.2024, la quale ha prospettato due ipotesi divisionali del compendio ereditario, sul presupposto che era stata palesata, nelle more tra il deposito della prima CTU e quello della relazione integrativa, la disponibilità
pagina 7 di 12 degli attori sig.ri e ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere l'attribuzione congiunta di una porzione in natura dei beni della massa ereditaria, come consentito dall'art. 720 c.c. (cfr. Cass. n. 20250/2016: Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione”).
Il CTU, in particolare, ha prospettato due possibili opzioni divisionali, tenendo conto sia di quanto stabilito dalla sentenza parziale del 17.06.2021 sia delle esigenze prospettate dai comproprietari, considerando unitariamente, come da loro richiesta, la posizione dei condividenti
[...]
e . Con una prima ipotesi, denominata dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
CTU ipotesi A, il CTU propone procedersi alla divisione nei seguenti termini: “alle sorelle + CP_1
nipote, vengono assegnati i terreni ed i fabbricati per un valore pari ad € 216.393,23 ma in considerazione al fatto che la quota di eredità è pari ad € 262.114,84 alle sorelle + nipote
CP_1 spetterà anche una somma di danaro pari ad € 45.721,61, – la quota di eredità spettante ad è
CP_1 pari ad € 87.371,61 ma in considerazione al fatto che, così come stabilito nella sentenza, deve
CP_1 rimettere nella massa ereditaria la somma di € 38.130,22, ad spetterà una somma di danaro
CP_1 pari ad € 49.241,39.” (cfr. pag. 13-14 CTU del 14.11.2024). Una seconda ipotesi divisionale, denominata dal CTU ipotesi B, invece, prevede la divisione secondo le seguenti modalità: “Alle sorelle
+ nipote, vengono assegnati i fabbricati ed i terreni ad eccezione di quelli assegnati ad CP_1 CP_1
ed i soldi presenti sul conto come di seguito precisato. Ad vengono assegnati i seguenti terreni: CP_1
- terreno individuato al fg.35 particella 474 valore di € 46.680,00;
- terreno individuato al fg.35 particella 111 valore di € 5.936,00.
Per quanto attiene al danaro contante, in considerazione alle quote di eredità spettanti a ciascuna delle due parti ( € 262.144,84 sorelle + nipote e € 87.371,61 ) considerata la somma di danaro
CP_1 che deve rimettere nella massa ereditaria (€ 38.130,22), considerato il valore dei terreni
CP_1 assegnati ad (€ 52.616,00), alle sorelle + nipote viene assegnato l'intero importo del danaro
CP_1 presente sul conto (€ 94.963,00) oltre alla somma di € 3.374,61 che dovrà corrispondere a fonte
CP_1
della compensazione tra il valore complessivo dei terreni assegnati e la quota parte di eredità spettante ad ”. CP_1
pagina 8 di 12 All'udienza del 12.12.2024, fissata per discussione sulle proposte divisionali elaborate dal CTU ex art. 789 c.p.c., gli attori hanno prestato la propria adesione all'ipotesi divisionale B indicata dal CTU, mentre il convenuto ha manifestato di prediligere l'ipotesi A pur non essendo contrario, in subordine, all'ipotesi divisionale B, effettuando ulteriori proposte, anche con permuta di particelle, per una divisione convenzionale (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2024). Non essendovi accordo tra le parti in ordine al progetto divisionale da adottare, è stata dunque fissata successiva udienza di precisazione delle conclusioni per il 29.01.2025.
Occorre precisare che l'antinomia sulla divisibilità in natura del compendio divisionale che si ravvisa confrontando le risultanze del primo elaborato peritale del 11.06.2024 e quelle dell'elaborato integrativo del 14.11.2024 è solamente apparente, perché nella prima relazione tecnica il CTU ha argomentato in ordine all'indivisibilità dei beni presupponendo di dover ipotizzare una divisione in natura in quattro porzioni, corrispondenti alle quote di ciascun condividente, mentre la seconda relazione si fonda sul presupposto che i tre condividenti-attori abbiano manifestato l'interesse ad ottenere un'attribuzione congiunta, in natura, di parte dei beni in comunione corrispondente alle quote dei tre condividenti complessivamente considerate (3/4), e dunque presupponendo di individuare due porzioni di beni in natura anziché quattro.
Considerate le risultanze peritali e le deduzioni sul punto formulate dalle parti alle udienze del
12.12.2024 e del 29.01.2025 nonché nelle comparse conclusionali depositate, si ritiene di dover prestare adesione all'ipotesi divisionale B indicata dal CTU, che prevede l'attribuzione a CP_1
dei terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Subbiano al foglio 35, part. 474 e foglio
[...]
35, part. 111, con il versamento in favore degli attori della somma complessiva di € 3.374,61 a titolo di conguaglio, nonché l'attribuzione a e Parte_1 Parte_2 [...]
dei restanti beni immobili e mobili facenti parte dell'asse ereditario. Parte_3
Tale soluzione appare necessitata dalla circostanza che l'ipotesi divisionale A, per la quale il convenuto ha espresso la propria preferenza, non appare concretamente attuabile senza l'assenso Controparte_1
degli altri condividenti, prevedendo una sostanziale liquidazione in denaro di uno dei comproprietari
( ) senza attribuzione in natura di beni in suo favore, apparendo in contrasto con quanto Controparte_1 previsto dall'art. 727 c.c.
Può invece prestarsi adesione all'ipotesi divisionale B prospettata dal CTU, sia perché la stessa ha incontrato l'espresso favore dei tre condividenti attori ma anche la non contrarietà del convenuto, che si espresso in termini meramente preferenziali per l'ipotesi divisionale A, sia perché appare la soluzione che meglio si conforma ai principi di legge desumibili dagli artt. 727 e 720 c.c., prevedendo lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di una porzione in pagina 9 di 12 natura dei beni dell'asse, prevedendo una misura limitata di conguagli (pari a complessivi € 3.374,61 a carico del convenuto da suddividersi in favore dei tre condividenti attori).
Quanto alle perplessità manifestate dalla parte convenuta in ordine alla sostanziale Controparte_1
interclusione di una delle particelle che sarebbe assegnata, secondo la suddetta ipotesi divisionale, a
, si evidenzia che le stesse sono già emerse in sede di operazioni peritali ed il CTU ha Controparte_1 già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che “Il sottoscritto CTU precisa che, contrariamente a quanto affermato dall'architetto il bene identificato al fg. 35 particella 95 Per_5 non è intercluso all'interno della particella 474 in quanto è servito da una strada vicinale così come dimostrato dalla planimetria generale dei beni” (cfr. pag. 15 della CTU).
Quanto alle ulteriori proposte di permuta tra la particella 95 e la 111 nonché di liquidazione in denaro del controvalore della particella 95, prospettate dalla parte convenuta all'udienza del 12.12.2024, si rileva che le stesse, in quanto mere proposte per una divisione convenzionale, non appaiono suscettibili di accoglimento in questa sede decisoria, non avendo trovato l'espresso assenso delle altre parti processuali.
Va dunque adottato, in questa sede, il seguente progetto divisionale, corrispondente all'ipotesi B indicata dal CTU nell'elaborato peritale integrativo depositato il 14.11.2024, tenuto conto di quanto già statuito con la sentenza parziale del 17.06.2021 (cfr. pag. 14 della CTU):
- assegnazione a , , Parte_1 Parte_2 [...]
dell'intero importo del denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 Parte_3
(€ 133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ovvero la Controparte_1 somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 % 3 = 31.654,33) per ciascuno. Infatti, per quanto attiene al danaro contante, in considerazione alle quote di eredità spettanti a ciascuna delle parti (€
262.144,84 alle sorelle e al nipote, considerati quale unico centro divisionale, e € 87.371,61
) tenuto conto della somma di denaro che deve rimettere nella massa CP_1 Controparte_1 ereditaria (€ 38.130,22), considerato altresì il valore dei terreni assegnati a (€ Controparte_1
52.616,00), agli attori va assegnato l'intero importo del danaro presente sul conto, pari ad €
94.963,00, oltre alla somma di € 3.374,61 quale conguaglio che dovrà Controparte_1
corrispondere a fonte della compensazione tra il valore complessivo dei terreni assegnati e la quota parte di eredità spettante a;
Controparte_1
- assegnazione a dei terreni identificati al Catasto Terreni del Comune Controparte_1
di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111;
- assegnazione a , e Parte_1 Parte_2
per la quota indivisa di 1/3 ciascuno i fabbricati identificati al catasto Parte_3
pagina 10 di 12 fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto
Terreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt. 29 e 33, con corresponsione, a titolo di conguaglio, della somma di € 3.374,61, a carico di CP_1
ed in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2
e (da suddividersi per 1/3 ciascuno).
[...] Parte_3
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le spese necessarie allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, non facendosi applicazione degli ordinari criteri di soccombenza, in considerazione della peculiarità dei giudizi divisionali, ove il giudizio è sorretto dall'interesse comune delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 7059/2002: “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.”, ma cfr. anche, in continuità con il suddetto principio di diritto, anche Cass. n. 3083/2006, Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 12068/2024).
In applicazione dei su richiamati principi, si dispone che gravino su tutti i condividenti, in relazione alle rispettive quote, le spese vive che si sono rese necessarie per la divisione, consistenti negli esborsi per
CTU, contributo unificato, bollo e imposta di registro, poiché si tratta di esborsi eseguiti nell'interesse di tutti i condividenti.
Non può accogliersi, al riguardo, la richiesta di parte attrice di suddivisione delle suddette spese al 50% tra attori e convenuto. Infatti, occorre rammentare che, sebbene sia stata disposta la divisione del compendio ereditario con attribuzione pro indiviso ai tre attori di beni in natura, come richiesto dai medesimi e consentito dall'art. 720 c.c., ognuno dei condividenti non perde la propria individualità e la propria quota ideale di partecipazione alla comunione. Si ritiene dunque corretto che, ai fini della ripartizione delle spese vive necessarie allo scioglimento della comunione, i suddetti esborsi gravino su tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote.
Per quanto attiene alle spese di lite nonché agli esborsi per CTP, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, considerata la non opposizione alla domanda di divisione da parte del convenuto e nonché l'esito del giudizio in relazione alle ulteriori domande dispiegate dalle parti e già decise con la sentenza parziale del 17.06.2021, che consente di esprimersi in termini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- assegna a , , Parte_1 Parte_2 [...]
l'intero importo del denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 (€ Parte_3
133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ) e dunque la Controparte_1 somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 diviso 3 = 31.654,33) per ciascuno;
- assegna per l'intero a i terreni identificati al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111;
- assegna a , e Parte_1 Parte_2
per la quota indivisa di 1/3 ciascuno i fabbricati identificati al catasto Parte_3
fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto
Terreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt. 29 e 33, con obbligo al versamento, a titolo di conguaglio, della somma di € 3.374,61, a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1
e (da suddividersi per 1/3 ciascuno); Parte_2 Parte_3
- pone definitivamente a carico di tutti i quattro condividenti, in proporzione alle rispettive quote, le spese di CTU nonché le spese vive necessarie nell'interesse di tutti i condividenti, ossia gli esborsi per contributo unificato, bollo, e imposta di registro;
- compensa integralmente le spese di lite e di CTP.
Arezzo, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 907/2016 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
( , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dell'avv. CASSI ANTONIO, ed elettivamente domiciliati in VIA ROMA 7 -
AREZZO
PARTE ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARBERI Controparte_1 C.F._4
MARIARINA, ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 14 52045 FOIANO
DELLA CHIANA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025.
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo ogni istanza contraria reietta,
- Accertato che eredi legittimi del Sig. sono i sig.ri , A_ Controparte_1
, , , per rappresentazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
della figlia premorta nella miusura di ¼ ciascuno;
Persona_2
pagina 1 di 12 - Accertato che l'asse ereditario di è costituito dai seguenti BENI MOBILI del A_
valore complessivo di € 133.093,22 ovvero: € 20.300,00 quale saldo attivo del conto corrente presso la
Cassa di Risparmio di Firenze filiale di Subbiano;
€ 63,00 quale saldo attivo del deposito n.
4080/24841843 acceso il 17/02/2006 presso l'Ufficio Postale di Subbiano;
€ 0 quale saldo del deposito
n. 4080/29384443 acceso il 23/05/2008; € 74.600,00 di cui al dossier titoli n. 8469 presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Subbiano e dai seguenti BENI IMMOBILI identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 93 e 95 del valore complessivo di € 142.800,00 ed al Catasto
Terreni dello stesso Comune al foglio 35 partt. 71, 111, 112, 474, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt.
29 e 33 del valore complessivo di € 73.593,23;
- Accertato che ha prelevato indebitamente somme del de cuius per complessivi € Controparte_1
38.130,22 da conferire alla massa ovvero imputare alla sua quota;
- Disporre la divisione dei beni ereditari per quanto riguarda I attribuendo a CP_2
, , l'intero importo del Parte_1 Parte_2 Parte_3 denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 (€ 133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ovvero la somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 % 3 = 31.654,33) Controparte_1
per ciascuno;
per quanto riguarda i BENI IMMOBILI assegnando ad i terreni Controparte_1
identificati al CT del Comune di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111 ed agli attori
[...]
e per la quota indivisa di 1/3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuno i fabbricati identificati al catasto fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto Terrreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480
e foglio 36 partt. 29 e 33,;
- condannare a corrispondere agli attori , Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 3.374,61, a titolo di conguaglio della Parte_2 Parte_3 propria quota, come da ipotesi divisionale prevista alla lettera B) della CTU dell'Ing. Persona_3 riformulata all'esito delle osservazioni delle parti a pag. 14 della sua relazione;
- porre a carico di entrambe le parti al 50% per ciascuna le SPESE VIVE ANTICIPATE da parte attrice per promuovere il presente giudizio pari a complessivi € 1.452,12, di cui € 1.214,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca da bollo;
€ 11,12 per spese di notifica atto di citazione;
€
200,00 per spese di registrazione della sentenza parziale n. 606/2021 del 21/06/2021, Rep. 805/2021 del 21/06/2021, nonchè le SPESE DI CTU;
pagina 2 di 12 - compensare le spese di CTP e tutte le altre spese sostenute dalle parti, ivi comprese quelle necessarie per giungere alla sentenza parziale n. 606/2021 del 21/06/2021, Rep. 805/2021 del 21/06/2021, stante la reciproca soccombenza delle parti in causa”.
Per parte convenuta, “Accertare che i chiamati all'eredità del sig. erano A_ [...]
(rinunziataria), e Persona_4 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
in sostituzione della figlia premorta Parte_3 Persona_2
- Accertare che gli eredi legittimi del sig. sono stante la rinunzia di A_ Persona_4
e in
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
sostituzione della figlia premorta;
Persona_2
- Accertare che il legato disposto con testamento olografo del 10.08.2004 dal padre sig. Per_1
in favore del figlio è un prelegato, che quindi tutti i beni mobili ed immobili
[...] Controparte_1
oggetto di tale legato devono essere aggiunti per il sig. alla quota legittima di ¼ dei Controparte_1
beni ereditari del relictum sulla quale si è aperta la successione legittima con gli altri coeredi;
- Accertare il diritto di , , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
a succedere a nella misura di ¼ ciascuno ai sensi dell'art. 566 c.c. A_
- Accertare che l'asse ereditario di è costituito dai seguenti beni mobili: conto A_
corrente presso la Cassa di Risparmio di Firenze filiale di Subbiano, che reca oggi un saldo contabile positivo di € 20.300,00; dal deposito n. 4080/24841843 acceso il 17.02.2006 presso Ufficio Postale di
Subbiano recante un saldo di € 63,00; dal deposito n. 4080/2938443 acceso il 23.05.08 attualmente recante un saldo pari a zero;
dossier titoli n. 8469 presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di
Subbiano, cointestato con per l'importo di € 74.600,00 e dai seguenti beni immobili Controparte_1
distinti al catasto fabbricati del Comune di Subbiano, fg. 35 part.lle 93 e 95 ed al catasto terreni dello stesso comune al fg 35 part.lle 71,11,112,474,476,477,479,480, e fg. 36 part.lle 29, e 33;
- Dichiarare che la richiesta delle somme di € 5.148,00 e di € 25.823,00 è infondata stante
l'impossibilità di una ricostruzione documentale risalente ad oltre 16 anni fa, e comunque prescritta.
- Accertare che non ha indebitamente prelevato dai beni del de cuius alcuna somma, Controparte_1
né ha mai ricevuto liberalità da parte del de cuis, e per effetto che nulla deve restituzione alla massa
e/o imputare alla sua quota;
In ipotesi:
- Accertare che da parte del coerede non vi è stata nessuna occupazione dei beni Controparte_1
ereditari (vigna e cantina) quindi per effetto che il sig. nessuna somma, né € 8.000,00 Controparte_1 per la vigna né € 27.300,00 per la cantina deve corrispondere agli altri coeredi come indennità di occupazione;
pagina 3 di 12 In tesi:
- Nella denegata ipotesi che il Giudice accerti una indennità di occupazione la stessa venga ridotta alla somma che sarà di giustizia e comunque non superiore al valore effettivo, tenendo conto della somma corrispondente alla quota di spettanza di;
Controparte_1
- Accertare che la servitù di passo come disposto nel legato testamentario di in A_
favore di si tratta di una servitù prediale legata al fondo e non di una servitù Controparte_1
personale come asserisce controparte;
- Disporre la divisione dei beni ereditari con assegnazione delle porzioni ai singoli condividendi in proporzione alle rispettive quote;
In ogni caso con vittoria di competenze legali e spese oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e anno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_1
al fine di ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso, avvenuto in data
17.07.2008, di A_
Nello specifico, la parte attrice ha allegato che chiamati all'eredità di erano i figli A_
, odierno convenuto, nonché gli odierni attori Controparte_1 Parte_1 [...]
figlie del de cuius, e , nipote del de cuius e chiamato per Parte_2 Parte_3
rappresentazione in luogo della figlia premorta , ed infine , figlia Persona_2 Persona_4 del de cuius, la quale ha tuttavia rinunciato all'eredità paterna con atto in data 15.12.2008.
Gli attori hanno altresì allegato che, al momento dell'apertura della successione, il de cuius era proprietario di un'unità poderale composta da terreni e fabbricati posta in Loc. Le Vaglie per una superficie agraria di circa mq 55395 ed una superficie lorda fabbricata di mq 802; che era proprietario di una porzione di terreno agricolo in corpo disgiunto, denominato “sabbioni”, coltivato ad uliveto per una consistenza di circa mq 3180 e di attrezzi e mezzi agricoli meccanici del valore di circa €
21.050,00; che risultava infine cointestatario insieme al figlio del conto corrente n. 7439/00 CP_1
acceso il 15/02/2008 presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Subbiano, recante un saldo contabile positivo di € 20.300,00; cointestatario insieme al figlio del deposito n. 4080/24841843 CP_1
acceso il 17/02/2006 presso l'Ufficio Postale di Subbiano recante un saldo contabile positivo di €
63,00; cointestatario insieme al figlio del deposito n. 4080/29384443 acceso il 23/05/2008 che, CP_1
per prelievi effettuati post- mortem, recava un saldo sostanzialmente pari a zero;
cointestatario insieme pagina 4 di 12 al figlio del Dossier Titoli n. 8469 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Subbiano, CP_1 acceso il 1/4/2008, per un importo di € 74.600,00.
Gli attori hanno allegato che detti rapporti, sebbene cointestati al convenuto erano Controparte_1
alimentati solo con denari di provenienza e proprietà esclusiva del de cuius e che la cointestazione era dettata solo da ragioni pratiche, e, pertanto, tale denaro non avrebbe potuto essere utilizzato dal figlio per fini personali, riscontrando, tuttavia, diversi prelievi ingiustificati da parte del figlio sia CP_1
prima che dopo la morte del padre (cfr. pag.
3-5 dell'atto di citazione), e chiedendone la restituzione all'asse ereditario o quantomeno che fossero imputati alla quota eventualmente di spettanza del convenuto.
Gli attori hanno altresì dedotto che il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo in data 10.08.2004, con il quale lasciava al figlio , ad espresso titolo A_ CP_1
di legato, i beni immobili iscritti al catasto fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 481 subb.
2 e 3 e Catasto Terreni dello stesso Comune foglio 35 partt. 91, 94, 203, 475, 478, che gli attori hanno rappresentato essere già stati individuati dalle parti ed intestati a a seguito di Controparte_1
variazione catastale e presentazione della relativa denuncia di successione, prima del giudizio, insieme ai su indicati attrezzi e mezzi agricoli meccanici, del valore di € 21.050,00. Secondo gli attori, la disposizione testamentaria de qua avrebbe comportato, in favore del figlio , l'istituzione di un CP_1
legato in sostituzione di legittima e, pertanto, avendo il convenuto accettato il legato in sostituzione della legittima il medesimo doveva ritenersi escluso dalla comunione ereditaria sui residui beni dell'asse ereditario. Anche a considerare tal legato quale legato in conto di legittima, secondo gli attori, comunque il convenuto dovrebbe imputare il valore di tale attribuzione testamentaria entro la propria quota, non essendo stata prevista la dispensa dalla collazione ex art. 724 c.c.
Inoltre, gli attori hanno dedotto che con la scheda testamentaria su richiamata il de cuius prevedeva, in favore del figlio il diritto di passaggio davanti alla casa, sostenendo che si trattava CP_1 dell'attribuzione di un diritto di natura personale e non di un diritto reale di servitù e chiedendo che ciò fosse giudizialmente accertato.
Infine, gli attori hanno allegato che il convenuto avrebbe occupato, senza l'autorizzazione e contro la volontà degli eredi, il piano terra del fabbricato contraddistinto catastalmente al foglio n. 35, particella
93 e la vigna di cui al foglio n. 35, particella n. 474, chiedendo il pagamento di un'indennità di occupazione pari ad € 300,00 annui relativamente ai fondi occupati e € 1.000,00 annui per quanto attiene alla vigna, domandando procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei beni caduti in successione.
pagina 5 di 12 Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le deduzioni attoree in Controparte_1
merito ai prelievi di denaro effettuati dal convenuto dal conto corrente cointestato con il de cuius, confermando però che la cointestazione di tale conto era stata effettuata solo “per motivi di praticità nella gestione, dal momento che di fatto era solo il figlio ad accudire i genitori e quindi anche a CP_1 provvedere a tutte e loro esigenze e necessità economiche quotidiane in nome e per conto degli stessi”
(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e fornendo la propria giustificazione di alcuni prelievi contestati dalla controparte (cfr. pag.
5-8 comparsa di costituzione), altresì negando di dover restituire alcunché.
Quanto al testamento olografo del de cuius, il convenuto ha evidenziato che il legato disposto in proprio favore non era da intendersi quale legato in sostituzione o in conto di legittima, bensì quale prelegato ex art. 661 c.c., con conseguente diritto del convenuto coerede ad ottenere per intero la propria quota di eredità all'esito della divisione;
ha contestato il valore dei mezzi agricoli oggetto del legato in proprio favore, quantificato dagli attori in € 21.050,00, in quanto ritenuto eccessivo poiché si tratterebbe di mezzi obsoleti, nonché ha affermato che il diritto di “passo con ogni mezzo davanti alla casa” disposto dal de cuius in proprio favore era da intendersi quale istituzione di una servitù prediale e non di un mero diritto personale di godimento, evidenziando altresì che l'accesso indicato dal de cuius era anche l'unico accesso alla strada pubblica. Il convenuto si è inoltre opposto alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in favore degli attori di una indennità da occupazione dei beni facenti parte della comunione ereditaria, ed in particolare della cantina e della vigna, evidenziando che, prima dell'instaurazione del giudizio, le parti avevano concordato una assegnazione provvisoria delle piante di olivo e dei filari delle vigne, al fine di non perdere i frutti della coltivazione, e che in ogni caso il convenuto non avrebbe mai impedito l'utilizzo di tali beni da parte degli altri chiamati all'eredità, non utilizzandoli in via esclusiva.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che tramite prove testimoniali, ed è passata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 04.03.2021, sulle conclusioni delle parti rassegnate alla suddetta udienza. Con la sentenza parziale del 17.06.2021 sono state esaminate e decise dal Tribunale alcune domande e questioni preliminari prospettate dalle parti nei rispettivi atti, disponendo al riguardo quanto segue:
“ - Dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e A_
deceduto in Arezzo il 17.07.2008;
- Dichiara che chiamati all'eredità di erano i figli , A_ Persona_4
, , e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
per rappresentazione della figlia premorta;
Persona_2
pagina 6 di 12 - Dichiara che, stante la rinuncia all'eredità da parte di , eredi legittimi Persona_4
ex art. 566 c.c. di sono , A_ Parte_1 Parte_2
, e , per rappresentazione della figlia premorta
[...] Controparte_1 Parte_3
, nella misura di ¼ ciascuno;
Persona_2
- Dichiara che il legato attribuito a con testamento olografo in data 10.08.2004 Controparte_1
è un prelegato ex art. 661 c.c.;
- Dichiara che il “passo con ogni mezzo davanti alla casa” attribuito a con Controparte_1
testamento olografo di del 10.08.2004 ha natura di servitù prediale;
A_
- Dichiara che è tenuto a restituire alla massa ereditaria o imputare alla propria Controparte_1
quota la somma complessiva di € 34.470,22;
- Respinge la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione della cantina individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Subbiano, foglio 35 part. 93, e della vigna individuata al Catasto Terreni del Comune di Subbiano al foglio 35, part. 474”, rimettendo inoltre la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione delle operazioni divisionali a mezzo di CTU per la predisposizione di uno o più progetti di divisione, per i quali è stato incaricato quale
CTU l'ing. Persona_3
Nelle more delle operazioni peritali, nonostante sia stata tentata a più riprese una composizione bonaria della controversia, non è stato possibile definire un progetto di divisione che incontrasse l'unanime e concorde adesione delle parti e, pertanto, a seguito del deposito della CTU in data 11.06.2024 nonché di una ulteriore relazione integrativa in data 14.11.2024, le parti hanno ulteriormente precisato le proprie conclusioni all'udienza del 29.01.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini abbreviati ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, va preliminarmente rammentato che molte domande e questioni affrontate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono state già affrontate e decise con la sentenza parziale sopra menzionata. Pertanto, in questa sede decisoria occorre pronunciarsi sulle residue questioni, ossia la determinazione delle concrete modalità della divisione del compendio ereditario, in applicazione dei principi affermati con la sentenza parziale del 17.06.2021, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla determinazione delle modalità di scioglimento della comunione ereditaria fra coeredi, occorre in particolare fare riferimento alle risultanze della CTU integrativa depositata il 14.11.2024, la quale ha prospettato due ipotesi divisionali del compendio ereditario, sul presupposto che era stata palesata, nelle more tra il deposito della prima CTU e quello della relazione integrativa, la disponibilità
pagina 7 di 12 degli attori sig.ri e ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere l'attribuzione congiunta di una porzione in natura dei beni della massa ereditaria, come consentito dall'art. 720 c.c. (cfr. Cass. n. 20250/2016: Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione”).
Il CTU, in particolare, ha prospettato due possibili opzioni divisionali, tenendo conto sia di quanto stabilito dalla sentenza parziale del 17.06.2021 sia delle esigenze prospettate dai comproprietari, considerando unitariamente, come da loro richiesta, la posizione dei condividenti
[...]
e . Con una prima ipotesi, denominata dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
CTU ipotesi A, il CTU propone procedersi alla divisione nei seguenti termini: “alle sorelle + CP_1
nipote, vengono assegnati i terreni ed i fabbricati per un valore pari ad € 216.393,23 ma in considerazione al fatto che la quota di eredità è pari ad € 262.114,84 alle sorelle + nipote
CP_1 spetterà anche una somma di danaro pari ad € 45.721,61, – la quota di eredità spettante ad è
CP_1 pari ad € 87.371,61 ma in considerazione al fatto che, così come stabilito nella sentenza, deve
CP_1 rimettere nella massa ereditaria la somma di € 38.130,22, ad spetterà una somma di danaro
CP_1 pari ad € 49.241,39.” (cfr. pag. 13-14 CTU del 14.11.2024). Una seconda ipotesi divisionale, denominata dal CTU ipotesi B, invece, prevede la divisione secondo le seguenti modalità: “Alle sorelle
+ nipote, vengono assegnati i fabbricati ed i terreni ad eccezione di quelli assegnati ad CP_1 CP_1
ed i soldi presenti sul conto come di seguito precisato. Ad vengono assegnati i seguenti terreni: CP_1
- terreno individuato al fg.35 particella 474 valore di € 46.680,00;
- terreno individuato al fg.35 particella 111 valore di € 5.936,00.
Per quanto attiene al danaro contante, in considerazione alle quote di eredità spettanti a ciascuna delle due parti ( € 262.144,84 sorelle + nipote e € 87.371,61 ) considerata la somma di danaro
CP_1 che deve rimettere nella massa ereditaria (€ 38.130,22), considerato il valore dei terreni
CP_1 assegnati ad (€ 52.616,00), alle sorelle + nipote viene assegnato l'intero importo del danaro
CP_1 presente sul conto (€ 94.963,00) oltre alla somma di € 3.374,61 che dovrà corrispondere a fonte
CP_1
della compensazione tra il valore complessivo dei terreni assegnati e la quota parte di eredità spettante ad ”. CP_1
pagina 8 di 12 All'udienza del 12.12.2024, fissata per discussione sulle proposte divisionali elaborate dal CTU ex art. 789 c.p.c., gli attori hanno prestato la propria adesione all'ipotesi divisionale B indicata dal CTU, mentre il convenuto ha manifestato di prediligere l'ipotesi A pur non essendo contrario, in subordine, all'ipotesi divisionale B, effettuando ulteriori proposte, anche con permuta di particelle, per una divisione convenzionale (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2024). Non essendovi accordo tra le parti in ordine al progetto divisionale da adottare, è stata dunque fissata successiva udienza di precisazione delle conclusioni per il 29.01.2025.
Occorre precisare che l'antinomia sulla divisibilità in natura del compendio divisionale che si ravvisa confrontando le risultanze del primo elaborato peritale del 11.06.2024 e quelle dell'elaborato integrativo del 14.11.2024 è solamente apparente, perché nella prima relazione tecnica il CTU ha argomentato in ordine all'indivisibilità dei beni presupponendo di dover ipotizzare una divisione in natura in quattro porzioni, corrispondenti alle quote di ciascun condividente, mentre la seconda relazione si fonda sul presupposto che i tre condividenti-attori abbiano manifestato l'interesse ad ottenere un'attribuzione congiunta, in natura, di parte dei beni in comunione corrispondente alle quote dei tre condividenti complessivamente considerate (3/4), e dunque presupponendo di individuare due porzioni di beni in natura anziché quattro.
Considerate le risultanze peritali e le deduzioni sul punto formulate dalle parti alle udienze del
12.12.2024 e del 29.01.2025 nonché nelle comparse conclusionali depositate, si ritiene di dover prestare adesione all'ipotesi divisionale B indicata dal CTU, che prevede l'attribuzione a CP_1
dei terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Subbiano al foglio 35, part. 474 e foglio
[...]
35, part. 111, con il versamento in favore degli attori della somma complessiva di € 3.374,61 a titolo di conguaglio, nonché l'attribuzione a e Parte_1 Parte_2 [...]
dei restanti beni immobili e mobili facenti parte dell'asse ereditario. Parte_3
Tale soluzione appare necessitata dalla circostanza che l'ipotesi divisionale A, per la quale il convenuto ha espresso la propria preferenza, non appare concretamente attuabile senza l'assenso Controparte_1
degli altri condividenti, prevedendo una sostanziale liquidazione in denaro di uno dei comproprietari
( ) senza attribuzione in natura di beni in suo favore, apparendo in contrasto con quanto Controparte_1 previsto dall'art. 727 c.c.
Può invece prestarsi adesione all'ipotesi divisionale B prospettata dal CTU, sia perché la stessa ha incontrato l'espresso favore dei tre condividenti attori ma anche la non contrarietà del convenuto, che si espresso in termini meramente preferenziali per l'ipotesi divisionale A, sia perché appare la soluzione che meglio si conforma ai principi di legge desumibili dagli artt. 727 e 720 c.c., prevedendo lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di una porzione in pagina 9 di 12 natura dei beni dell'asse, prevedendo una misura limitata di conguagli (pari a complessivi € 3.374,61 a carico del convenuto da suddividersi in favore dei tre condividenti attori).
Quanto alle perplessità manifestate dalla parte convenuta in ordine alla sostanziale Controparte_1
interclusione di una delle particelle che sarebbe assegnata, secondo la suddetta ipotesi divisionale, a
, si evidenzia che le stesse sono già emerse in sede di operazioni peritali ed il CTU ha Controparte_1 già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che “Il sottoscritto CTU precisa che, contrariamente a quanto affermato dall'architetto il bene identificato al fg. 35 particella 95 Per_5 non è intercluso all'interno della particella 474 in quanto è servito da una strada vicinale così come dimostrato dalla planimetria generale dei beni” (cfr. pag. 15 della CTU).
Quanto alle ulteriori proposte di permuta tra la particella 95 e la 111 nonché di liquidazione in denaro del controvalore della particella 95, prospettate dalla parte convenuta all'udienza del 12.12.2024, si rileva che le stesse, in quanto mere proposte per una divisione convenzionale, non appaiono suscettibili di accoglimento in questa sede decisoria, non avendo trovato l'espresso assenso delle altre parti processuali.
Va dunque adottato, in questa sede, il seguente progetto divisionale, corrispondente all'ipotesi B indicata dal CTU nell'elaborato peritale integrativo depositato il 14.11.2024, tenuto conto di quanto già statuito con la sentenza parziale del 17.06.2021 (cfr. pag. 14 della CTU):
- assegnazione a , , Parte_1 Parte_2 [...]
dell'intero importo del denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 Parte_3
(€ 133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ovvero la Controparte_1 somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 % 3 = 31.654,33) per ciascuno. Infatti, per quanto attiene al danaro contante, in considerazione alle quote di eredità spettanti a ciascuna delle parti (€
262.144,84 alle sorelle e al nipote, considerati quale unico centro divisionale, e € 87.371,61
) tenuto conto della somma di denaro che deve rimettere nella massa CP_1 Controparte_1 ereditaria (€ 38.130,22), considerato altresì il valore dei terreni assegnati a (€ Controparte_1
52.616,00), agli attori va assegnato l'intero importo del danaro presente sul conto, pari ad €
94.963,00, oltre alla somma di € 3.374,61 quale conguaglio che dovrà Controparte_1
corrispondere a fonte della compensazione tra il valore complessivo dei terreni assegnati e la quota parte di eredità spettante a;
Controparte_1
- assegnazione a dei terreni identificati al Catasto Terreni del Comune Controparte_1
di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111;
- assegnazione a , e Parte_1 Parte_2
per la quota indivisa di 1/3 ciascuno i fabbricati identificati al catasto Parte_3
pagina 10 di 12 fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto
Terreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt. 29 e 33, con corresponsione, a titolo di conguaglio, della somma di € 3.374,61, a carico di CP_1
ed in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2
e (da suddividersi per 1/3 ciascuno).
[...] Parte_3
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le spese necessarie allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, non facendosi applicazione degli ordinari criteri di soccombenza, in considerazione della peculiarità dei giudizi divisionali, ove il giudizio è sorretto dall'interesse comune delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 7059/2002: “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.”, ma cfr. anche, in continuità con il suddetto principio di diritto, anche Cass. n. 3083/2006, Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 12068/2024).
In applicazione dei su richiamati principi, si dispone che gravino su tutti i condividenti, in relazione alle rispettive quote, le spese vive che si sono rese necessarie per la divisione, consistenti negli esborsi per
CTU, contributo unificato, bollo e imposta di registro, poiché si tratta di esborsi eseguiti nell'interesse di tutti i condividenti.
Non può accogliersi, al riguardo, la richiesta di parte attrice di suddivisione delle suddette spese al 50% tra attori e convenuto. Infatti, occorre rammentare che, sebbene sia stata disposta la divisione del compendio ereditario con attribuzione pro indiviso ai tre attori di beni in natura, come richiesto dai medesimi e consentito dall'art. 720 c.c., ognuno dei condividenti non perde la propria individualità e la propria quota ideale di partecipazione alla comunione. Si ritiene dunque corretto che, ai fini della ripartizione delle spese vive necessarie allo scioglimento della comunione, i suddetti esborsi gravino su tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote.
Per quanto attiene alle spese di lite nonché agli esborsi per CTP, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, considerata la non opposizione alla domanda di divisione da parte del convenuto e nonché l'esito del giudizio in relazione alle ulteriori domande dispiegate dalle parti e già decise con la sentenza parziale del 17.06.2021, che consente di esprimersi in termini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- assegna a , , Parte_1 Parte_2 [...]
l'intero importo del denaro presente nell'asse ereditario pari ad € 94.963,00 (€ Parte_3
133.093,22 meno la somma di € 38.130,22 già prelevata da ) e dunque la Controparte_1 somma di € 31.654,33 (€ 94.963,00 diviso 3 = 31.654,33) per ciascuno;
- assegna per l'intero a i terreni identificati al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Subbiano foglio 35 particelle n. 474 e n. 111;
- assegna a , e Parte_1 Parte_2
per la quota indivisa di 1/3 ciascuno i fabbricati identificati al catasto Parte_3
fabbricati del Comune di Subbiano foglio 35 part. 93 e 95 ed i terreni identificati al Catasto
Terreni di detto Comune foglio 35 partt. 71, 112, 476, 477, 479, 480 e foglio 36 partt. 29 e 33, con obbligo al versamento, a titolo di conguaglio, della somma di € 3.374,61, a carico di ed in favore di , Controparte_1 Parte_1
e (da suddividersi per 1/3 ciascuno); Parte_2 Parte_3
- pone definitivamente a carico di tutti i quattro condividenti, in proporzione alle rispettive quote, le spese di CTU nonché le spese vive necessarie nell'interesse di tutti i condividenti, ossia gli esborsi per contributo unificato, bollo, e imposta di registro;
- compensa integralmente le spese di lite e di CTP.
Arezzo, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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