Provvedimento: […] Il Tribunale la ritenne una "disposizione a favore dei poveri", di quelle previste e disciplinate dall'art. 630 cod. civ.; e quindi, disposta la chiamata in causa del Comune di Cuasso al Monte, che si costituì, gli attribuì l'eredità, nella qualità di assuntore delle funzioni di pubblica assistenza, in passato di competenza dell'E.C.A. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, approfondendo l'esegesi della scheda testamentaria, ha invece escluso che detta disposizione sia qualificabile come "a favore dei poveri", ed ha affermato che essa rientra tra quelle "a favore dell'anima", previste e disciplinate dall'art. 629 cod. civ.;
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