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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1380/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13227/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N.16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025112206000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20756/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.071 2025 90251122 06000 del 16.05.2025, notificata a mezzo pec il 22.05.2025, per omesso versamento Imposta
Municipale Unica anno 2013, a favore del Comune di Marano.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si costituivano GE OS e il Comune di Marano che contestavano i motivi di ricorso e chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le parti resistenti hanno fornito prova della rituale notifica dell'atto presupposto, n. 0712019…..1583000 ritualmente notificato in data 23.1.2020.
Tuttavia alla data del 22.5.2025 risulta maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, in assenza di prova di atti interruttivi.
Restano compensate le spese di lite stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13227/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N.16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025112206000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20756/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.071 2025 90251122 06000 del 16.05.2025, notificata a mezzo pec il 22.05.2025, per omesso versamento Imposta
Municipale Unica anno 2013, a favore del Comune di Marano.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si costituivano GE OS e il Comune di Marano che contestavano i motivi di ricorso e chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le parti resistenti hanno fornito prova della rituale notifica dell'atto presupposto, n. 0712019…..1583000 ritualmente notificato in data 23.1.2020.
Tuttavia alla data del 22.5.2025 risulta maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, in assenza di prova di atti interruttivi.
Restano compensate le spese di lite stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.