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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7070/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7070 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 9 dicembre 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Catello Saldamarco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Corso
BE I n. 228;
ATTORE -
e
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo e congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dall'Avv. Rosa Ciriello, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pollena Trocchia in Piazza Donizetti n. 5;
- CONVENUTO –
NONCHE'
HDI Ass.ni SpA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giorgio Vaiana, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia 276;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni.
Conclusioni: come da memorie scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2025.
Procedimento N. 7070/2018 – Sentenza - Pag. 1
Svolgimento del processo.
1. ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale l'avv. per ivi Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 8.561,39, dovuta a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivato a causa della negligente condotta professionale tenuta dal suddetto procuratore suo patrocinante nel procedimento, instaurato innanzi al Giudice di
Pace di Napoli, recante n. R.g. 16759/2013 e definito con sentenza n.18787/2017, con cui era stata integralmente accolta la domanda risarcitoria esperita, ma limitatamente all'importo di euro 5.164,00, stante l'assunta erronea quantificazione del petitum azionato, che aveva precluso al giudice la possibilità di riconoscere il maggior importo di euro 13.725,39 siccome risultate all'esito delle operazioni peritali condotte dal CTU nominato dall'adito giudicante.
A fondamento della sua domanda, l'attore ha dedotto che, l'avv. sia incorso in una erronea CP_1 quantificazione del danno a causa di una stima dell'importo risarcibile avvenuta “motu proprio”, senza aver, cioè, formulato una preventiva richiesta di parere o relazione medico-legale ad un esperto, assunto quale unico strumento che avrebbe consentito una precisa quantificazione del danno risarcibile;
negligenza che ha, così precluso all'istante di conseguire l'importo stimato dal CTU, pari ad euro 13.725,39.
Ha, quindi, concluso domandando l'accertamento della responsabilità professionale in capo al difensore per violazione dell'art. 1176 co.2 c.c. e, per l'effetto, la condanna dell'avv. al CP_1 pagamento in suo favore della somma di euro 8.561,39, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, vinte le spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e contestuale chiamata in causa del terzo, depositata in data
22.01.2019, si è costituito l'avv. , il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, eccependo, in particolare: di aver adempiuto diligentemente al mandato conferitogli;
di aver informato il cliente sulle questioni di fatto e di diritto che lo stesso professionista avrebbe affrontato in corso di causa, delle difficoltà dell'incarico affidatogli e della valutazione della documentazione sanitaria consegnata (relativa alle lesioni subite); di aver, dunque, previamente edotto il proprio assistito in ordine alla possibile quantificazione della domanda da proporre, soprattutto in virtù della documentazione medica esibita dallo stesso e sottoposta alla Pt_1 valutazione di un medico legale di fiducia, Dott. che l'istante, infatti, prendeva Persona_1 visione dell'atto di citazione redatto dal professionista, della portata del suo contenuto e rilasciava all'uopo allo stesso mandato ad agire;
che il una volta venuto a conoscenza dell'esito Pt_1 favorevole successivamente alla pubblicazione della sentenza, in data 05/12/2017 sottoscriveva atto liberatorio nel quale dichiarava di dare per rato l'operato del professionista e di non aver null'altro a
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pretendere, omettendo così di sollevare qualsivoglia contestazione in merito all'operato del suo patrocinatore (in specie, in ordine all' “errata” quantificazione dei danni siccome richiesti e riconosciutogli) e, di contro, incassando il relativo assegno.
Ha, quindi, insistito previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, per il rigetto della domanda, o in subordine, per essere manlevati dalla predetta compagnia assicurativa, vinte, in ogni caso, le spese di lite.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo ed instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio la HDI Ass.ni SpA., la quale ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, “vuoi perché la sentenza che accoglie la domanda nei limiti della competenza del Gdp è anteriore alla stipula della polizza, che risale al 14/06/2018, vuoi perché anche la richiesta di risarcimento è anteriore alla stipula del contratto stesso”; l'irrilevanza, quindi, della denuncia avvenuta il giorno 20/07/2018 trasmessa a mezzo pec, stante il disposto dell'art. 17 della CGA il quale prevede la validità dell'assicurazione per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione;
ha comunque eccepito l'infondatezza nel merito della domanda attorea.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c. all'udienza dell'11.06.2020, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2022.
5. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato, insediatosi a far data solo dal
14 giugno 2022, la causa, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, è giunta all'udienza 16.09.2025 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. La domanda non è meritevole di accoglimento per la ragione assorbente di seguito esposta.
1.1 In diritto, giova ricordare che il parametro alla luce del quale valutare l'adempimento dell'avvocato è dato dalla diligenza professionale. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (Cass. 23740/2018), con la conseguenza che il professionista è tenuto a porre in essere con la dovuta diligenza, una serie di adempimenti intermedi tesi al soddisfacimento dell'interesse del cliente senza alcun obbligo di conseguire il risultato finale (Cass. civ., sez. III, n. 8863/2011; Cass. civ., sez. III, n. 18612/2013;
Cass. civ., sez. II, n. 7309/2017). In altri termini, ciò che rileva ai fini della configurazione della
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responsabilità professionale dell'avvocato è il modus operandi e, dunque, la condotta diligente o meno, dallo stesso tenuta.
È, peraltro, il caso di ricordare che anche nell'ipotesi in cui venisse accertata una grave colpa professionale nell'espletamento dell'incarico affidato, ciò non implica alcun automatismo in ordine al riconoscimento del preteso diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento dei danni. È ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se ove questi avesse tenuto, il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 7 agosto 2002, n.
11901; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 24 maggio 2016 n. 10698; Trib. Firenze 21 febbraio
2022, n. 487; Trib. Firenze, 25 marzo 2022, n. 854). Quindi, il danno derivante da eventuali omissioni del difensore, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito. Dunque, ad integrare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente l'errore o l'omissione ma è necessario che il cliente dimostri che da quell'errore e/o omissione sia derivato un danno e, precisamente che, in mancanza della condotta negligente, la lite avrebbe probabilmente avuto un esito a lui più favorevole. In altri termini l'accertamento della responsabilità professionale presuppone, oltre all'inadempimento, pure la prova del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta tenuta dal professionista.
Il giudice investito della questione è tenuto ad applicare la regola della preponderanza dell'evidenza che, secondo la Suprema Corte è data dalla combinazione della regola del più probabile che non, da seguirsi per l'accertamento del solo nesso di causalità, e della regola della prevalenza relativa della probabilità, la quale implica che il giudice, in presenza di diverse ipotesi di un medesimo fatto che lo narrano in diversi modi, quando le stesse abbiano avuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, scelga “come vero” l'enunciato che abbia ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 26304/2021). Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, pure, precisato che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità mentre il compendio probatorio è informato al criterio dell'attendibilità, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio
è insindacabile in sede di legittimità.
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2. Ciò premesso in diritto, in fatto occorre riepilogare i termini della questione siccome risultante dal tenore degli scritti difensivi deputati, per l'appunto, alla individuazione del thema decidendum.
2.1 Sul punto il Tribunale osserva che dal tenore complessivo dell'atto di citazione emerge come la censura rivolta alla condotta dell'avvocato attenga alla erronea quantificazione del petitum, effettuata dal difensore in assenza di una perizia medico-legale di parte, unica attività ritenuta idonea, secondo l'attore, a fornire gli elementi necessari per una corretta determinazione dell'importo da domandare in giudizio;
di contro, il professionista convenuto eccepisce, non solo di aver sottoposto la documentazione medica esibita dal ad un medico di fiducia (Dott. - e, Pt_1 Persona_1 così, di aver quantificato la domanda sulla scorta delle indicazioni da questi ricevute - ma di aver anche informato e concordato con il cliente ogni decisione o scelta processuale intrapresa, sottolineando, ad ogni buon conto, come la relazione medico legale di parte, denunciata come omissione rilevante dall'attore, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di mero atto difensivo.
Rimane, invece, estraneo al thema decidendum l'addebito formulato dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6, II termine c.p.c., consistente non più - e non soltanto - nella erronea quantificazione del danno da parte del difensore, in quanto non preceduta da una perizia medico-legale, ma – piuttosto
– nella circostanza che tale omissione e la conseguente erronea determinazione della somma azionata siano state accompagnate da una “inammissibile contenimento del quantum della domanda” (cfr. pag.
2 memoria ex art 183 co. 6 II termina c.p.c. di parte attrice), stante la presenza nell'atto di citazione della relativa clausola di contenimento.
Ora, in disparte da ogni considerazione in ordine alla circostanza che la clausola di contenimento potrebbe rilevare ai fini di una affermazione di responsabilità solo allorquando la stessa non sia stata previamente concordata con l'assistito (non edotto in ordine al significato e alle possibili conseguenze di una simile delimitazione), rappresentando, infatti, di per sé considerata, una più che lecita scelta difensiva (vizio informativo, peraltro, anche questo vagamente e tardivamente dedotto dall'istante con la II memoria ex art 183 co. 6 c.p.c.), il Tribunale rammenta che nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento fin dal vigore della legge n. 353/1990
(ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale le preclusioni assertive si consumano con il deposito della prima memoria istruttoria, completamente omessa nella specie. Conseguentemente, devono ritenersi tardive le asserzioni e le difese della parte contenute nella seconda memoria
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istruttoria, deputata alla articolazione dei mezzi di prova volti a dimostrare i fatti storici principali rientranti nei confini del thema decidendum cristallizzato a conclusione della prima fase processuale.
3. Ciò chiarito, nel caso di specie, come innanzi anticipato, l'attore denuncia che l'omessa valutazione medico-legale ad opera di un perito di parte abbia determinato una erronea quantificazione della domanda da parte del difensore;
mentre, quest'ultimo asserisce di aver fatto esaminare la documentazione medica esibita dal ad un medico di fiducia. Pt_1
Orbene, posto che la predisposizione di una perizia stragiudiziale, così come la nomina di un consulente tecnico di parte, non costituiscono un obbligo per la difesa, ma una semplice facoltà, esercitabile o meno, a seconda – anche – delle direttive o degli accordi presi con il proprio assistito, il Tribunale, se da un lato osserva che dalla disamina della documentazione prodotta dal difensore convenuto non emerge alcuna prova in ordine all'avvenuta sottoposizione della documentazione sanitaria ad un consulente esperto di fiducia, dall'altro, rammenta che, poiché la suddetta omissione non è automaticamente sanzionabile come condotta negligente, occorre, nella specie, verificare se, laddove il difensore si fosse rivolto ad un perito di parte, questi avrebbe con ragionevole probabilità proceduto ad una quantificazione del danno patito dall'attore quantomeno prossima a quella stimata da CTU e, sulla scorta di tali risultanze, il difensore individuato il quantum risarcibile.
All'uopo, occorre rilevare che il Giudice chiamato ad operare tale giudizio prognostico, è tenuto a vagliare le prove in tal senso offerte dal creditore.
3.1 Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore nulla ha provato in ordine alla probabile fondatezza delle proprie deduzioni, non avendo egli prodotto alcuna perizia di parte (o altra documentazione tecnica equipollente), redatta da un professionista diverso dall'ausiliario del giudice, all'uopo incaricato al fine di accertare l'entità del danno e, in tal guisa, dimostrare che nel caso in cui, tale consulenza fosse stata eseguita prima del giudizio, vi sarebbero state ragionevoli probabilità – a fronte dell'univocità
o quantomeno della convergenza delle valutazioni medico-legali condotte dagli esperti – di addivenire ad una stima prossima a quella accertata in giudizio.
3.2 Alla luce di ciò questo Giudice non può che ritenere che manchi non solo ogni certezza ma persino ogni probabilità in ordine alla paventata corretta quantificazione della domanda risarcitoria, assunta dall'attore come conseguenza dell'espletamento di una previa valutazione medico-legale, nella specie omessa.
3.3 Ad abundantiam, si osserva che la sottoscrizione della liberatoria prodotta da parte convenuta induce a ritenere verosimile che il cliente avesse previamente concordato con il difensore le scelte processuali da compiersi, per ragioni in questa sede irrilevanti e comunque rientranti nella libera disponibilità della parte. Appare infatti poco plausibile che il abbia sottoscritto tale Pt_1
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documento senza averlo previamente letto o, ancor più, senza avere avuto piena contezza del provvedimento giurisdizionale ivi richiamato.
4. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, non può che dichiararsi infondata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, ivi inclusa l'azione di manleva esperita dal verso la compagnia assicurativa. CP_1
5. Ai soli fini della statuizione sulle spese, stante l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia, unitamente al principio di causalità che governa la liquidazione nei casi di chiamata in causa del terzo (cfr. da ultimo Cass. 3 marzo 2022 n. 7023), il Tribunale dichiara tale eccezione destituita di fondamento, avendo parte convenuta dimostrato l'operatività della copertura assicurativa rispetto al sinistro in oggetto (cfr. quietanze di rinnovo della polizza e art. 17 delle condizioni generali di contratto, sub “retroattività”).
5.1 Conseguentemente, in applicazione dell'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e della causalità (cfr. da ultimo Cass. 3 marzo 2022 n. 7023), va condannato a rifondere Parte_1 quelle sostenute da ciascuna delle parti convenute per la difesa nel presente giudizio, secondo la liquidazione operata in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 in ragione del valore della causa, c.d. criterio del disputatum (scaglione di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00) ed applicati i parametri minimi ritenuti congrui in ragione dell'attività in concreto svolta e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda promossa da Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere nei confronti del , le spese di lite che si liquidano Controparte_1 in €. 2.540,00 per compenso professionale (oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge;
3) condanna l'attore a rifondere nei confronti della convenuta HDI Ass.ni S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 15.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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