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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2506/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.12.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MERCONE SILVESTRO, come da Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to VETRELLA MARIA GIUSI, Controparte_1 come da procura in atti;
RESISTENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to MARIA LIBERA PELUSO, Controparte_2 come da procura in atti;
PARTE INTERVENUTA
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il PM non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2022, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 01.05.1991 in Vitulazio e che dallo stesso sono nate due figlie, (04.07.1992) ed (21.01.1998), ha chiesto dichiararsi la Per_1 CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma del contributo di mantenimento in favore della figlia così come previsto in sede di separazione. CP_2
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio ma ha chiesto revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore della figlia . CP_2
Si è costituita la parte intervenuta, , la quale, premesso di essere Controparte_2 divenuta economicamente autosufficiente, ha chiesto revocarsi il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in proprio favore.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha revocato il contributo di mantenimento previsto a carico del resistente in favore della figlia della coppia, , CP_2
e ha confermato per il resto la disciplina della separazione.
Con provvedimento del 19.01.2023 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025, i procuratori hanno precisato conclusioni conformi e ne hanno chiesto il recepimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, le parti hanno dichiarato di aver integralmente definito ogni questione, ivi compresi gli aspetti economici e patrimoniali tra le stesse pendenti.
Pertanto, l'assenza di qualsivoglia questione esime il Tribunale da ogni valutazione.
Tanto premesso, attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2506/2022, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
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