Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 443.
(Modo di somministrazione degli alimenti).
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorita' giudiziaria puo' pero', secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi' porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
(Modo di somministrazione degli alimenti).
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorita' giudiziaria puo' pero', secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi' porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Commentari • 57
- 1. diritto agli alimentihttps://www.brocardi.it/ · 196.29466
[…] per il figlio, di sottrarsi all'obbligo di versare gli alimenti alla madre, sempre che sussistano i presupposti previsti...» Consulenza legale Q202024876 (Articolo 441 Codice Civile - Concorso di obbligati) «Il codice civile contiene alcune norme volte a determinare con precisione quali sono le persone obbligate a prestare gli alimenti qualora taluno versi in stato di bisogno,...» Consulenza legale Q201923270 (Articolo 443 Codice Civile - Modo di somministrazione degli alimenti) «Va innanzitutto premesso che il codice civile, mentre stabilisce il diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori (art. 315 bis del c.c., comma 1), […]
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Giurisprudenza • 231
- 1. Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 668Provvedimento: […] che la madre è litigiosa; che contribuisce alle spese necessarie per la manutenzione del bene; che è applicabile l'art. 443 c.c. o è ravvisabile (tra le parti) l'esistenza di un comodato; che ha diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., con condanna della madre al pagamento di una somma mensile pari ad euro 600. In data 11.5.2023 è stato disposto il passaggio dal rito sommario al rito ordinario.Leggi di più...
- domanda riconvenzionale·
- ospitalità·
- usufrutto·
- comodato precario·
- art. 702-bis c.p.c.·
- inammissibilità domanda riconvenzionale·
- art. 443 c.c.·
- rilascio immobile·
- compensazione spese di lite·
- art. 433 c.c.